RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3937 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - IN GENERE. Accordo recante l’apposizione di una condizione ad un contratto di cessione di crediti - Carenza di data certa - Inopponibilità all’Amministrazione finanziaria - Conseguenze. Ai fini dell’imposta di registro, un accordo privo di data certa, con il quale sia stata apposta una condizione ad un contratto di cessione di crediti, non è opponibile all’Amministrazione finanziaria onde farne derivare che un successivo atto di ritrasferimento dei crediti, dal cessionario al cedente, possa ritenersi consequenziale al mero fatto del mancato avveramento dell’evento dedotto in condizione. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 19 FEBBRAIO 2014, N. 3931 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Benefici prima casa - Appartamento acquistato da uno dei coniugi già proprietario, originariamente in comunione legale con l’altro, di diverso immobile, dopo la loro separazione legale - Spettanza dei benefici - Fondamento. In tema di benefici fiscali prima casa” di cui all’art. 1, nota II bis , lett. b , della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, al verificarsi della separazione legale, la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni suddette, atteso che la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti di farne parimenti uso” ai sensi dell’art. 1102 cc, non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 10984/2007 in tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa”, la nozione del requisito dell’ impossidenza” fornita dall’art. 3, comma 131, della legge 549/1995, evidenzia come solo la comunione tra i coniugi osti all’agevolazione, mentre la titolarità di una quota di un appartamento in comunione con altri soggetti non preclude l’accesso al beneficio, essendo connaturato al diritto di abitazione il legame ai bisogni del titolare e della sua famiglia” art. 1022 cc e l’incompatibilità di esso con ogni contitolarità, salvo che con la comunione tra i coniugi, e dovendosi escludere che la facoltà di usare il bene comune, purché non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti di farne parimenti uso”, ai sensi dell’art. 1102 cc, consenta di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comunisti, per cui la titolarità della quota è simile a quella di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente, che è di certo compatibile con le agevolazioni. b Sez. 5, Sentenza 2273/2014 in tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali prima casa” sono preclusi, a norma dell’art 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, nota II bis, lett. b e c , se l’acquirente ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, sicché la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, non integrando un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, consente l’accesso ai suddetti benefici .