RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 29 GENNAIO 2014, N. 1845 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA – DETRAZIONI. Detrazione o rimborso dell’eccedenza di imposta - Tardiva presentazione della dichiarazione - Credito di imposta in essa esposto - Riportabilità nella dichiarazione annuale successiva - Possibilità - Esclusione - Fondamento. In materia di IVA, e con riferimento alla disciplina della detrazione o del rimborso della eccedenza d’imposta prevista dall’art. 30, secondo comma, del Dpr 633/1972, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione da parte del contribuente che equivale, a tutti gli effetti”, all’omessa presentazione ai sensi art. 37, ultimo comma, del Dpr n. 633 cit. nel testo modificato dall’art. 1 del Dpr 24/1979 , il credito di imposta eventualmente esposto nella suddetta dichiarazione, anche se formatosi anteriormente e derivante da precedenti dichiarazioni ritualmente presentate, non può essere riportato nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno successivo, ostando all’utilizzo di detto credito in detrazione il principio di contiguità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata la operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario. Si vedano i Sez. 5, Sentenza 11737/2011 in tema di IVA, la presentazione della dichiarazione dei redditi anche con un solo giorno di ritardo rispetto al termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall’art. 37 del Dpr 633/1972 applicabile ratione temporis” comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione, senza che possa in alcun modo incidere, sulla già avvenuta estinzione del diritto, una nuova legge nella specie, l’art. 2, comma 7, del Dpr 322/1998, come modificato dal Dpr 542/1999 che introduca un più lungo termine in particolare di novanta giorni per il deposito della dichiarazione medesima. ii Sez. 5, Sentenza 8716/2013 in tema di IVA, nel regime applicabile ratione temporis” antecedente all’entrata in vigore dell’art. 8 della legge 212/2000, non è configurabile la facoltà di portare in detrazione la somma corrispondente al credito maturato in eccedenza e non chiesto in rimborso nelle successive dichiarazioni annuali, dal momento che l’esercizio di tale facoltà determinerebbe la violazione dell’obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base alle stesse dichiarazioni, depurate dall’indebita detrazione infatti una compensazione siffatta è ammessa soltanto nei limiti nei quali è esplicitamente regolata, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione, rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche ed inderogabili norme di legge, atteso, altresì, il limite posto, per esigenze antielusive, dall’art. 30, comma secondo, del Dpr 633/1972, di computare l’importo in eccedenza in detrazione nell’anno successivo, in quanto la contiguità dei due periodi rende conoscibile e controllabile da parte dell’ufficio la complessiva posizione del contribuente nell’arco del biennio di riferimento. iii Sez. 5, Sentenza 16341/2013 in materia di I.V.A., il titolo necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 37 del Dpr 633/1972, posto che, a mente di tale disposizione, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni costituisce titolo per la riscossione dell’imposta, ma deve considerarsi omessa a tutti gli altri effetti, e quindi anche ai fini del disconoscimento della detrazione. SEZIONE QUINTA 29 GENNAIO 2014, N. 1844 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Aliquota agevolata IVA del 4% prevista dal n. 25 della Parte II della Tabella A allegata al Dpr 633/1972 - Intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di un capannone industriale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di IVA, l’aliquota agevolata già prevista dal n. 25 della Parte II della Tabella A allegata al Dpr 633/1972, non è applicabile in ipotesi di intervento edilizio consistito nella demolizione e ricostruzione di un capannone industriale, difettandone il presupposto, richiesto dalla legge 457/1978, della destinazione ad uso residenziale dell’immobile cui è espressamente ricollegato il beneficio fiscale. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 14152/2013 in tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall’art. 5 della legge 168/1982 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui agli artt. 27 e della legge 457/1978, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità di agevolare sul piano tributario lo sviluppo della sola edilizia abitativa, con la conseguenza che detta agevolazione non spetta in relazione ad una compravendita di immobili con destinazione turistico-alberghiera, ancorché facenti parte di un piano di recupero .