RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 11 FEBBRAIO 2014, N. 3079 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. Recupero delle imposte - Termine ventennale di prescrizione - Art. 7, ultimo comma, della legge 604/1954 - Lex specialis” - Applicabilità del termine di decadenza ex 76 del Dpr 131/1986 - Esclusione. In materia di disposizioni speciali per la piccola proprietà contadina, l’art. 7, ultimo comma, della legge 604/1954, che prevede il termine ventennale di prescrizione per il recupero delle imposte dovute da parte dell’amministrazione, costituisce lex specialis” , con la conseguenza che, in mancanza di espressa previsione, non può trovare applicazione in tale settore, in base al principio lex posterior generalis non derogat priori speciali” , l’art. 76 del Dpr 131/1986, norma generale in materia di imposta di registro. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 5223/2008 in materia di disposizioni speciali per la piccola proprietà contadina l’art. 7, ultimo comma, della legge 604/1954, che prevede il termine ventennale di prescrizione per il recupero delle imposte dovute da parte dell’amministrazione, costituisce lex specialis”, con la conseguenza che non può trovare applicazione in tale settore l’art. 76 del Dpr 131/1986, in quanto norma generale in materia di imposta di registro, come tale non incidente, in mancanza di previsione espressa, sulle disposizioni in materia di piccola proprietà contadina, sulla base del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali”. SEZIONE QUINTA 5 FEBBRAIO 2014, N. 2589 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – IRAP. Soggetti passivi - Medico convenzionato con il S.S.N. - Applicabilità dell’imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Fattispecie. In tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture riferibili ad altri b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit” , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Così statuendo la S.C. confermando la sentenza impugnata, reiettiva della invocata illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanze di rimborso IRAP formulate da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ha ritenuto il professionista assoggettato all’imposta essendosi avvalso di lavoro dipendente e di lavoro autonomo di terzi, restando irrilevante la prevalenza della sua opera sugli altri fattori produttivi e la sua insostituibilità . In senso conforme i Sez. 5, Ordinanza 26157/2011 in tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto per l’assoggettamento all’imposizione, ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o che la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità, ovvero che vi sia prevalenza dell’opera del professionista su altri fattori produttivi. Nella specie, la S.C., ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione nei casi in cui la struttura organizzativa è di scarsa importanza per la prevalenza del lavoro autonomo o comunque non è in grado di produrre reddito in modo autonomo e staccato dal titolare professionista . ii Sez. 5, Ordinanza 13095/2012 in tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma primo, primo periodo e 3, comma primo, lett. c , del D.Lgs. 446/1997, l’esercizio di attività di agente di commercio di cui all’art. 1, legge 204/1985, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato,ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva considerato irrilevante da parte dell’agente l’utilizzo continuativo della segretaria, come lavoratrice dipendente, e di saltuari collaboratori esterni, oltre che dell’impiego di beni strumentali non specificamente individuati . iii Sez. 5, Sentenza 21326/2013 in tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, il cui accertamento spetta al giudice di merito e che ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. In applicazione del principio, l’imposta è stata ritenuta applicabile ai tassisti organizzati in cooperativa, in ragione delle specifiche modalità di esercizio dell’attività, integrata dall’apporto qualificante della predetta stabile struttura societaria, che assicura al singolo tassista, in via tipica e costante, continuità di lavoro, migliori condizioni economico-professionali, centralizzazione della raccolta pubblicitaria, assistenza amministrativa e fiscale .