RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE SESTA – QUINTA ORDINANZA 29 GENNAIO 2014, N. 2012 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Definizione agevolata delle pendenze tributarie ex art. 16 del Dl 429/1982 - Mancata impugnazione dell’avviso di accertamento - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 cit. - Conseguenze - Nullità o inefficacia della dichiarazione integrativa - Esclusione. In tema di condono fiscale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 del Dl 429/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 516/1982, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 luglio 1982 , non comporta l’inesistenza o la nullità dell’avviso di accertamento notificato successivamente a quest’ultima data, ma solo la sua annullabilità, che può essere fatta valere dal contribuente soltanto se il rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito, non essendo ancora scaduto il termine per l’impugnazione o essendo pendente il relativo giudizio. Pertanto, nel caso in cui il contribuente, invece di impugnare l’avviso di accertamento, abbia proposto istanza di definizione agevolata ai sensi del citato art. 16, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale non incide sulla validità ed efficacia della dichiarazione integrativa, con la conseguenza che restano validi anche l’avviso di liquidazione e la cartella di pagamento emessi in accoglimento della volontà del contribuente. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 423/2008 in tema di condono fiscale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 16 del Dl 429/1982, convertito in legge 516/1982, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d’ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 luglio 1982 , non comporta l’inesistenza o la nullità dell’avviso di accertamento notificato successivamente a quest’ultima data, ma solo la sua annullabilità, che può essere fatta valere dal contribuente soltanto se il rapporto giuridico amministrativo non sia ancora esaurito, non essendo ancora scaduto il termine per l’impugnazione o essendo pendente il relativo giudizio. Pertanto, nel caso in cui il contribuente, invece di impugnare l’avviso di accertamento, abbia proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16 cit., la dichiarazione d’illegittimità costituzionale non incide sulla validità ed efficacia della dichiarazione integrativa, con la conseguenza che restano validi anche l’avviso di liquidazione e la cartella di pagamento emessi in accoglimento della volontà del contribuente. SEZIONE QUINTA 29 GENNAIO 2014, N. 1862 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Contenzioso tributario - Procedimento - Controversia relativa all’IVA - Appello - Termine breve - Sospensione fino al 20 giugno 1993 - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, e con riguardo alle controversie in materia di IVA, il termine breve per proporre impugnazione, già sospeso fino al 30 aprile 1992 ai sensi dell’art. 48, primo comma, legge 413/1991, deve intendersi sospeso sino al 20 giugno 1993, per effetto della proroga disposta dall’art. 3, secondo comma, del Dl 16/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 75/1973, il quale ha statuito, fra l’altro, che il predetto art. 48, primo comma, continua ad applicarsi fino al 20 giugno 1993, così dando continuità al periodo di sospensione. Il principio era già stato enunciato da Cass. Sez. 5, Sentenza 4944/2006 in tema di contenzioso tributario e con riguardo a controversia all’IVA, il termine breve di cui all’art. 22, primo comma, in relazione all’art. 38, terzo comma, del Dpr 636/1972 per proporre impugnazione, già sospeso fino al 30 aprile 1992 ai sensi dell’art. 48, primo comma, della legge 413/1991,deve intendersi sospeso sino al 20 giugno 1993, per effetto della proroga disposta dall’art. 3, secondo comma, del Dl 16/1993, convertito con modificazioni nella legge 75/1993 .