RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 15 NOVEMBRE 2013, N. 25685 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Investimenti nelle aree territoriali disagiate - Agevolazioni ex art. 8 della legge 388/2000 - Requisiti - Investimenti su beni condotti in locazione - Condizioni - Autonomia funzionale rispetto ai beni del terzo - Difetto - Assoggettabilità alla sola disciplina della deducibilità per quota di esercizio ex art. 74, terzo comma, del T.U.I.R. - Fattispecie. In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito di imposta previsto dall’art. 8 della legge 388/2000, per i nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, aventi il requisito della novità e che, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Dpr 917/1986, presentino un’autonomia funzionale rispetto al bene del terzo, pur utilizzato dal contribuente, tanto da essere idonei ad una utilizzazione separata da parte del locatario o comodatario al termine del periodo di locazione o comodato . Ne consegue che le spese sostenute dall’affittuario dei locali per il funzionamento di una attività di call center” quali impianti elettrici, riscaldamento, refrigerazione e accessori non danno diritto al beneficio, ma, in quanto incrementative delle potenzialità dell’immobile locato, sono solo deducibili in base alla disciplina delle spese relative a più esercizi di cui all’art. 74, terzo comma, del T.U.I.R. cit., e nei limiti imputabili alla quota di ciascun esercizio. Il principio era già stato affermato dalla SC. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 21411/2012 in tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge 388/2000, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che, nel periodo indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali, materiali e immateriali, aventi il requisito della novità e che siano ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Dpr 597/1973. Ne consegue che sono esclusi da tale agevolazione i beni non di proprietà dell’impresa, ma oggetto di contratto di locazione, in quanto l’art. 68, ultimo comma, del Dpr 597/1973, fa riferimento, per determinare il limite di deducibilità dell’ammortamento, al costo complessivo dei beni, e, quindi, implicitamente, al costo di acquisto, tanto più che il comma 7 dell’art. 8 della legge 388/2000 riconosce il beneficio espressamente per i soli beni acquistati in locazione finanziaria per i quali non venga esercitato il riscatto . SEZIONE QUINTA 4 DICEMBRE 2013, N. 27154 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE. Avviso di accertamento - Notificazione a cittadino non residente, domiciliato o dimorante nella Repubblica - Iscrizione all’A.I.R.E. - Rilevanza - Conseguenze - Notificazione effettuata mediante deposito nella casa comunale - Nullità. In tema di imposte dirette, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale 366/2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, primo comma, lett. c , e ed f e dell’art. 58, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 600/1973, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell’art. 142 Cpc non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione all’A.I.R.E., è nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e , del Dpr cit., mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze del predetto albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all’estero. Il principio era stato già enunciato da Cass. Sez. 5, Sentenza 11759/2009 in tema di accertamento delle imposte sul reddito, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 366/2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, lett. c ,e ed f e dell’art. 58, comma 2, secondo periodo, del Dpr 600/1973, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell’art. 142 Cpc non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione all’A.I.R.E., deve ritenersi nulla la notificazione di un avviso di accertamento effettuata, ai sensi dell’art. 60, lett. e cit., mediante deposito dell’atto nella casa comunale del domicilio fiscale, qualora, attraverso le risultanze dell’Albo, sia stata accertata nei confronti del contribuente la variazione anagrafica per trasferimento della residenza all’estero.