RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 15 NOVEMBRE 2013, N. 25682 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE. Misura ridotta ex art. 3 del D.Lgs. 114/1948 - Acquisto a titolo oneroso di terreno agricolo dall’ISMEA - Richiamo ai sensi dell’art. 13 della legge 2362/1952 - Esclusione - Vendita a coltivatore diretto - Necessità - Fondamento. Il beneficio invocato ai sensi dell’art. 13 della legge 2362/1952, concernente gli atti di rivendita di terreni effettuati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina oggi ISMEA nell’esecuzione della sua attività, mediante l’applicazione in misura ridotta dell’imposta di registro ed ipotecaria, secondo l’agevolazione prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 114/1948, spetta esclusivamente se l’acquirente dei terreni abbia la qualifica di coltivatore diretto, in quanto l’ISMEA ha il compito istituzionale di diffondere la piccola proprietà contadina, non invece quello opposto di favorire la formazione del latifondo. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 15 NOVEMBRE 2013, N. 25671 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Disciplina antielusiva ex art. 37, comma terzo, del Dpr 600/1973 - Ambito di applicazione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità - Condotta fraudolenta - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dall’art. 37, terzo comma, del Dpr 600/1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. La S.C. ha enunciato il principio con riguardo al meccanismo negoziale caratterizzato da una donazione di un terreno da parte di un genitore ai figli, pochi giorni prima della vendita ad un terzo, poi effettuata da quest’ultimi, ritenuti soggetti fittiziamente interposti . Precedenti conformi a Sez. 5, Sentenza 12788/2011 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal comma 3 dell’art. 37 del Dpr 600/1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali. In applicazione del principio, la S.C. cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale, ha qualificato come elusiva una complessa operazione negoziale, intercorsa fra società facenti capo ad un unico centro di imputazione, in cui la cessione di beni da un produttore italiano alla società distributrice tedesca, passava attraverso una società svizzera che non svolgeva alcuna attività inerente il ciclo produttivo o commerciale, consentendo soltanto di attribuire a quest’ultima parte degli utili e di beneficiare per essi del più favorevole sistema fiscale del paese . b Sez. 5, Sentenza 449/2013 in tema di accertamento di imposte sui redditi, la disciplina dell’interposizione, prevista dal comma terzo dell’art. 37 del Dpr 600/1973, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d’imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. In applicazione del principio, la Corte C. ha qualificato come elusiva la cessione di un terreno, che il contribuente aveva pochi mesi prima donato ai propri figli, ritenendo applicabile l’art. 37, comma terzo, del Dpr 600/1973, il quale prevede l’imputabilità dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando il contribuente ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona . SEZIONE QUINTA 15 NOVEMBRE 2013, 25668 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA – DETRAZIONI. Interventi su impianti in concessione - Gratuità della devoluzione all’ente concedente alla scadenza - Eccedenza detraibile dell’imposta - Rimborso - Condizioni - Ammortamento nel corso degli esercizi di attività - Ammissibilità - Criteri di calcolo. In tema di rimborso di un credito IVA ai sensi dell’art. 30 del Dpr 633/1972, che disciplina l’eccedenza detraibile dell’imposta per acquisto o importazione di beni ammortizzabili, anche se gli interventi di ampliamento, ammodernamento e potenziamento degli impianti e di una infrastruttura ferroviaria di trasporto operati da una società concessionaria di un ente pubblico danno luogo a beni, materiali o immateriali, gratuitamente devolvibili che cioè, alla scadenza della concessione, vanno retrocessi all’ente concedente, quale ipotesi di proprietà di concessione , essi sono soggetti ai sensi dell’art. 104 del Dpr 917/1986 e sussistendone i presupposti, ad ammortamento finanziario, alternativo a quello tecnico - trattandosi di costi comunque incontrati dall’imprenditore concessionario che tali opere utilizza - ma, ai fini della quantificazione del rimborso della relativa eccedenza detraibile dell’IVA, vanno defalcati i contributi del concedente che abbiano neutralizzato l’onere economico dell’imposta o parte di esso, ricalcolando, ex art. 19 del Dpr 917 cit., anche l’incidenza dell’IVA sui contributi pubblici ricevuti. Non si segnalano precedenti in termini.