RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 9 OTTOBRE 2013, N. 22951 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI – CONTRIBUTI. Tassa sulla salute” - Art. 31 della legge 41/1986 - Soggetti gravati dall’imposta - Stranieri - Inclusione - Ragioni - Fattispecie anteriore al D.Lgs. 286/1998. Ai sensi dell’art. 31 della legge 41/1986, applicabile ratione temporis” , la cd. tassa sulla salute, contributo di natura tributaria per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, era dovuta in una misura percentuale al reddito dichiarato ai fini IRPEF da tutti i soggetti lavoratori dipendenti e non tenuti alla relativa dichiarazione, in relazione ai redditi prodotti in Italia. Non quindi la cittadinanza italiana o straniera ne costituiva il presupposto, bensì l’esercizio di un’attività produttiva di reddito sul territorio nazionale. Fattispecie anteriore all’art. 34 del D.Lgs. 286/1998 che estese l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale agli stranieri regolarmente soggiornanti . Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 20 SETTEMBRE 2013, N. 21522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS - Esenzione dall’imposta - Atti amministrativi - Nozione - Atti processuali - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. Il termine atti” di cui all’art. 27 bis della tabella B allegata al Dpr 642/1972, il quale prevede specifiche esenzioni dall’imposta di bollo in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS ed ha riguardo ad atti, documenti, istanze, contratti”, deve essere interpretato riduttivamente, con riferimento cioè ai soli atti amministrativi e non anche a quelli processuali nella specie, ricorsi presentati al TAR . Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 18 SETTEMBRE 2013, N. 21326 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 – IRAP. Soggetti passivi - Applicabilità dell’imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Necessità - Fattispecie relativa a tassisti organizzati in società cooperativa. In tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, il cui accertamento spetta al giudice di merito e che ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit” , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. In applicazione del principio, l’imposta è stata ritenuta applicabile ai tassisti organizzati in cooperativa, in ragione delle specifiche modalità di esercizio dell’attività, integrata dall’apporto qualificante della predetta stabile struttura societaria, che assicura al singolo tassista, in via tipica e costante, continuità di lavoro, migliori condizioni economico-professionali, centralizzazione della raccolta pubblicitaria, assistenza amministrativa e fiscale . In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 21123/2010 in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore nella specie, tassista è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni .