RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 10 LUGLIO 2013, N. 17053 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. Sentenza produttiva degli effetti di contratto traslativo della proprietà di immobile ex art. 2932 cc - Tassazione in misura proporzionale - Legittimità - Eventuale riforma della sentenza - Conseguenze - Titolo per il conguaglio o il rimborso dell’imposta. In tema di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 cc, una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorché non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell’art. 37 del Dpr 131/1986 a sua volta, l’eventuale riforma di detta sentenza non incide sulla legittimità del correlato avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti di conguaglio o di rimborso. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 4627/2003 in tema di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 cc, una sentenza produttiva degli effetti del contratto, non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorché non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell’art. 37 del Dpr 131/1986, senza che l’acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo da parte sua, conformemente ad una condizione potestativa originariamente contenuta nel contratto. Infatti, anche laddove l’effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell’acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell’iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, del citato Dpr 131/1986. SEZIONE QUINTA 3 LUGLIO 2013, N. 16690 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI. Stazioni di servizio stradali - Insistenza su terreni - Ammortizzabilità dell’immobile - Esclusione - Ragioni. In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’allegato unico al d.m. 31 dicembre 1988, emesso in base all’art. 67, comma secondo, del Dpr 917/1986, i terreni occupati da una stazione di servizio non rientrano tra i beni ammortizzabili”, in quanto il Dm citato, nella tabella Gruppo IX, specie 2, nell’elencare i beni che compongono gli impianti stradali di distribuzione” omette di citare i terreni, essendo beni che non vanno soggetti a logorio fisico od economico e ciò anche quando essi siano beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 9497/ 2008 in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’allegato unico al Dm 31 dicembre 1988, emesso in base all’art. 67, comma secondo, del Dpr 917/1986, le costruzioni esistenti negli impianti stradali di distribuzione dei carburanti non sono riconducibili alla categoria Oleodotti - Serbatoi - Impianti stradali di distribuzione” per la quale la tabella dedicata al Gruppo IX - Industrie Manifatturiere Chimiche - Specie 2 - Raffinerie di petrolio, produzione e distribuzione di benzina e petroli per usi vari, di oli lubrificanti e di oli lubrificanti e residuati, produzione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto” prevede un coefficiente di ammortamento del 12,5%, ma a quella Fabbricati destinati all’industria”, per cui la medesima tabella prevede un coefficiente del 5,5%. Non sono invece ammortizzabili i terreni, non risultando in alcun modo prevista tale possibilità in riferimento al Gruppo IX, diversamente da quanto accade con riguardo ad altri Gruppi. b Sez. 5, Sentenza 1404/2013 ai fini del rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto di beni ammortizzabili, non rientrano nella nozione di beni ammortizzabili”, recepita dall’art. 30 del Dpr 633/1972, i terreni edificabili, perché essi - al contrario dei capannoni industriali che ivi siano costruiti - non vanno soggetti a logorio fisico od economico .