RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 10 LUGLIO 2013, N. 17056 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE. Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario - Rilievo per la prima volta in sede di giudizio di cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO. Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario - Rilievo per la prima volta in sede di giudizio di cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario - Rilievo per la prima volta in sede di giudizio di cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. È inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta, in sede di legittimità, dalla Agenzia delle Entrate che, soccombente nel merito in primo grado, abbia appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione, sollevata sul presupposto della declaratoria di illegittimità costituzionale, disposta con sentenza della Corte cost. n. 130 del 2008, dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura fiscale . Il principio è affermato in base al noto precedente posto da Sez. U, Sentenza n. 24883 del 2008 L'interpretazione dell'art. 37 cod. proc. civ., secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo , deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo asse portante della nuova lettura della norma , della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che 1 il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. non oltre la prima udienza di trattazione , fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado 2 la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione 3 le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità 4 il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ad es., per manifesta infondatezza della pretesa ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum , non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito. Nella specie, le Sezioni Unite hanno giudicato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, aveva appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, comma 2 cod. proc. civ. . Â SEZIONE QUINTA 22 MAGGIO 2013, N. 12533 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DIVERSI - IN GENERE. Risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa - Ritenuta sulla tassazione a titolo di imposta - Disciplina ex art. 11, commi quinto, sesto e settimo, della legge 413/1991 - Applicabilità - Fondamento. In tema di imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20%, a titolo di IRPEF, effettuata dall’Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch’essa nell’ambito di operatività dell’art. 11, commi quinto, sesto e settimo della legge 413/1991, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l’altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carente ab origine” o dichiarato illegittimo successivamente. Si richiama, Cass. Sez. 5, Sentenza 10218/2003 in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 11, quinto comma, della legge 413/1991, ogni pagamento, che realizzi una plusvalenza, conseguito, dopo l’entrata in vigore della legge citata, in dipendenza di procedimenti espropriativi, è assoggettato a tassazione, ancorché il trasferimento e quindi il decreto di esproprio, oppure la stipulazione dell’atto di cessione volontaria, oppure ancora il prodursi dell’effetto acquisitivo dell’occupazione appropriativa sia intervenuto in epoca anteriore all’1 gennaio 1989, e senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l’indennità sia stata percepita in conseguenza di occupazione divenuta” illegittima ovvero che tale fosse fin dall’origine.