RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 17 APRILE 2013, N. 9284 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accise sul gas metano - Termine per il pagamento - Art. 28, comma sesto, della legge del 2000, n. 388 - Applicabilità - Conseguenze. In tema di accise sul gas metano disciplinate dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi , in assenza di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disponga diversamente, la scadenza del termine per il versamento dell'accisa - per il quale è prevista, in generale, la data del 31 dicembre - ne impone la effettuazione entro il 27 dicembre dello stesso mese, in applicazione dell'art. 28, comma sesto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14303 del 2009 Posto che il d.lgs. n. 471 del 1997 disciplina le sanzioni amministrative in materia di riscossione destinate a valere, in generale, per tutti i tributi, e che il sistema sanzionatorio è integrato con le disposizioni normative speciali di imposta con riferimento alle accise, il d.lgs. n. 504 del 1995 , nel caso di omesso pagamento dell'imposta di consumo sul gas trovano applicazione sia l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, sia l'art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo vigente ratione temporis , che prevede un'indennità di mora dovuta per il ritardato pagamento dette norme sono, infatti, pienamente compatibili e non realizzano un cumulo di sanzioni, in ragione della loro diversità funzionale, afflittiva con riferimento alla sanzione amministrativa e reintegrativa del patrimonio leso con riguardo all'indennità di mora . Nell'enunciare il suddetto principio di diritto, la S.C. ha escluso l'applicabilità del principio del favor rei , di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 472 del 1997, il quale presuppone che due norme tributarie succedutesi nel tempo considerino in modo diverso il medesimo comportamento illecito, prevedendo una diversa entità della medesima sanzione ha anche escluso che l'emissione di un'ingiunzione di pagamento dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento dell'accisa sul gas metano, costituisca presupposto per l'applicazione del principio di affidamento del contribuente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 . SEZ. V SENTENZA 17 APRILE 2013, N. 9283 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPOSTA DI CONSUMO SUL . Accisa indebitamente pagata - Rimborso - Termine - Decorrenza - Conseguenze nel caso di indebito versamento di acconti. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI – TERMINI. Accisa indebitamente pagata - Rimborso - Termine - Decorrenza - Conseguenze nel caso di indebito versamento di acconti. In materia d'imposta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il rimborso o la corrispondente detrazione dell'accisa indebitamente pagata sul consumo di gas metano deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 2 anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, con la conseguenza che, nel caso di versamento di acconti risultati maggiori del dovuto, questi devono sommarsi con il credito d'imposta relativo all'anno successivo, derivandone che il saldo creditorio va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati. Si vedano già - Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3363 del 2012 A norma dell'art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il rimborso dell'accisa sul gas metano indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, momento dal quale indefettibilmente decorre il termine per l'esercizio del diritto alla restituzione, mentre non è applicabile il regime ordinario di prescrizione stabilito per le imposte sui redditi dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale, per la diversità delle due imposte, non è estensibile alle accise, anche per la facoltà del contribuente di avvalersi del credito maturato per compensare successivi debiti di imposta. - Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4670 del 2012 In tema di accise, il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso di imposta di consumo indebitamente versata per effetto di disposizione nazionale poi dichiarata in contrasto con Direttive comunitarie dalla Corte di Giustizia UE decorre dalla data del pagamento, anche se la pronuncia della Corte sia successiva, perché, quando le direttive sono incondizionate e precise, ed è trascorso un ragionevole tempo dalla loro emanazione, il giudice nazionale ha il potere di disapplicare la norma interna e riconoscere la fondatezza della pretesa di rimborso, e, pertanto, il contribuente ha la possibilità di formulare la relativa domanda prima che all'atto normativo comunitario venga data attuazione nello Stato italiano. Nella specie, l'accisa era stata corrisposta in relazione ad olii lubrificanti per effetto dell'art. 62, Comma primo, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, poi dichiarato in contrasto con le direttive del Consiglio 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 e 92/81/CEE del 19 ottobre 1992, quest'ultima come modificata dalla direttiva del Consiglio 94/74/CE del 22 dicembre 1994, dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 25 settembre 2003, n. 437, nella parte in cui sottopone ad accisa oli lubrificanti non destinati ad essere utilizzati, né messi in vendita, né concretamente utilizzati come combustibili o carburanti .