RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 8 MAGGIO 2013, N. 10773 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI. Investimenti in agricoltura nelle aree svantaggiate - Credito d’imposta ex art. 8 della legge 388/2000, cui rinvia l’art. 60 della legge 448/2001 - Condizioni - Periodo dal 1° gennaio al 7 luglio 2002 - Compimento effettivo degli investimenti - Sufficienza - Regime del Dl 138/2002 vigente dal 8 luglio 2002 - Passaggio al principio della domanda - Fondamento. In tema di agevolazioni tributarie per investimenti in aree agricole svantaggiate, disciplinate dall’art. 8 della legge 388/2000, per il richiamo fattone dall’art. 60 della legge 448/2001, si prevedeva, all’origine dell’istituto, che il beneficio - sotto forma di credito d’imposta opponibile in compensazione - fosse connesso alla mera effettiva realizzazione dell’investimento solo successivamente, con l’art. 10 del Dl 138/2002, si è passati ad un regime concessivo, imperniato sulla necessità di proporre un’apposita domanda e su un controllo preliminare dei requisiti previsti dalla legge in ordine ai beni acquistati o trasformati. Pertanto, per il periodo che va dal 1° gennaio 2002 data di entrata in vigore della legge 448/2001 al 7 luglio 2002 ultimo giorno prima dell’entrata in vigore del Dl 138/2002 la disciplina applicabile in agricoltura è quella basata sul principio della realizzazione dell’investimento in sé e non su quello della domanda. Mancano precedenti in termini. SEZIONE SESTA – QUINTA 2 MAGGIO 2013, N. 10256 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI. Transazione - Perdita conseguente - Deducibilità - Fondamento - Ragioni della riduzione del credito - Irrilevanza - Fondamento. In tema di tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle perdite su crediti la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa, potendo legittimamente compiere operazioni antieconomiche in base a considerazioni di strategia generale ed in vista di benefici economici su altri fronti come nella specie, la convenienza economica ai rapporti con i debitori in vista di future occasioni di commesse di lavori . Si veda Cass. Sez. 5, Sentenza 23863/2007 in tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d’impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore e, quindi, l’assoggettamento di costui ad una procedura concorsuale, essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso, atteso che secondo il disposto dell’art. 66, comma terzo, del Dpr 917/1986, le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi ne discende che in ipotesi di rapporti con operatori stranieri, al fine di stabilire la certezza della perdita, non può pretendersi la declaratoria di insolvenza del debitore, dovendosi avere riguardo all’esistenza di convenzioni internazionali vincolanti anche lo Stato del debitore, idonee a perseguire il debitore stesso per ottenere il pagamento del debito.