RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 5 SETTEMBRE 2012, N. 14840 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Imposte relative a prodotti alcolici - Perdite effettive superiori ai tassi forfetari - Abbuono dall’accisa - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Contenuto - Condizioni ostative - Negligenza del contribuente - Nozione. In tema di imposte sui prodotti alcolici, perché possa applicarsi l’abbuono dall’accisa nelle ipotesi in cui le perdite effettive siano superiori ai tassi forfetari, grava sul contribuente, come previsto dall’art. 862 dei Regolamento CEE 2454/1993, cui l’art. 2 del Dm 55/2000 rinvia, l’onere di provare che le perdite accertate siano imputabili a cause inerenti unicamente alla natura della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta”, negligenza nella cui nozione è compresa l’inosservanza delle norme - stabilite dall’autorità doganale o derivanti dall’uso normale delle merci in causa - relative all’immagazzinamento, alla manipolazione o alla lavorazione o alla trasformazione. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 3 AGOSTO 2012, N. 14042 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL’IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE. Dazi doganali - Qualità della merce - Nozione - Ricomprensione dell’origine della stessa - Fondamento - Conseguenze - Difformità/falsità della dichiarazione doganale in relazione all’origine della merce - Sanzione prevista dall’art. 303 del TULD - Applicabilità. In tema di dazi doganali, la qualità di una merce rappresenta il coacervo degli elementi distintivi di essa e ricomprende tra i medesimi anche il dato di origine, che assume una connotazione del tutto pregnante sia in relazione alle caratteristiche del bene a fini civilistici, sia in relazione alla correttezza delle dichiarazioni doganali in funzione della circolazione delle merci e dell’efficienza dei controlli, tanto più in considerazione delle eventuali preferenze tariffarie a taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo accordate dall’Unione europea ne consegue che la sanzione prevista dall’art. 303 del TULD riguarda ogni ipotesi di difformità o falsità della dichiarazione doganale in ordine ai suoi elementi essenziali, afferenti, cioè, oltre che a valore, quantità, qualità delle merci, anche, all’origine delle merci stesse, atteso che il comma 3 della norma in esame non pone distinzioni di fattispecie e che il comma 1 menziona le difformità di qualità da interpretarsi estensivamente e non analogicamente come comprensive, anche, delle diversità di origine. Non si rilevano precedenti in termini.