NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

‘Palleggio’ tra Corte di Cassazione e Commissioni tributarie per l’abituale aggiornamento fiscale del week-end. E sempre con un range ampio di argomenti Partiamo allora proprio da piazza Cavour, dal ‘Palazzaccio’, per appuntare alcune delle questioni affrontate dai giudici. Tra gli spunti di maggior rilievo, in particolare indetraibilità dell’Iva nelle frodi carosello nessun limite temporale all’abuso di diritto Iva ‘differita’ caduta delle condizioni per i benefici ‘prima casa’ e azione dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dell’operazione nel settore dei corrispettivi e omissione dello scontrino fiscale avviso bonario con impugnazione ‘autonoma’. E una citazione ad hoc merita la pronuncia 17956 della Cassazione, con cui si afferma che è corretta la notifica dell’accertamento alla residenza italiana del contribuente che è ‘emigrato’ in un ‘paradiso fiscale’. E chiudiamo ora con le Commissioni tributarie, altrettanto capaci di fornire argomenti di riflessione. Tra le tematiche di rilievo obbligo dell’ufficio di contestare le prove del contribuente cartella illegittima a seguito della fusione favor rei anche per le fatture soggettivamente inesistenti violazione sostanziale anche con la tardiva registrazione delle fatture effettiva presenza in azienda in caso di verifica fiscale. Abuso di diritto senza tempo Cassazione n. 19234 del 7 novembre 2012 Non c’è limite temporale all’abuso di diritto. Per la Cassazione, in particolare, sussiste nell’ordinamento un principio generale antielusivo, la cui fonte va rinvenuta nei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, di cui all’art. 53, co. 1 e 2, Cost., che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto, beninteso, di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici ”. Ne consegue che rientrano nell’ambito dell’abuso di diritto anche le operazioni commerciali che hanno generato un indebito risparmio di imposta poste in essere prima del 1997, anno di entrata in vigore delle norme antielusive. Avviso bonario con impugnazione autonoma” Cassazione n. 18642 del 30 ottobre 2012 Nella causa che vedeva un avvocato richiedere l’accertamento della nullità e l’annullamento totale o parziale dell’avviso di pagamento per cartelle esattoriali insolute riferite a contributi della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, la Cassazione si è pronunciata sulla impugnabilità a titolo proprio di tale avviso. In particolare, si legge nelle motivazioni, la corte di merito ha ritenuto inammissibile l’impugnazione del sollecito o avviso di pagamento che aveva seguito l’emissione delle cartelle esattoriali sulla scorta di un assunto l’opposizione deve essere rivolta unicamente contro il ruolo e la cartella esattoriale, costituendo quest’ultima l’atto impositivo attraverso il quale il contribuente riceve ufficialmente notizia dell’iscrizione a ruolo” non solo tautologico, ma anche in contrasto con il principio più volte affermato dalla Giurisprudenza di legittimità per il quale vanno qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché non si concluda con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario” a versare quanto dovuto ”. L’Agenzia recupera” dall’acquirente Cassazione n. 18378 del 26 ottobre 2012 Il venir meno delle condizioni per beneficiare dell’agevolazione prima casa spalanca” le porte all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’IVA e delle sanzioni. Ma solo nei confronti dell’acquirente, senza rivalsa ulteriore nei confronti del cedente-prestatore. A stabilirlo l’ordinanza n. 18378 della Cassazione. Richiamando infatti quanto già indicato nella sentenza n. 26259/10, In tema di IVA, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell’agevolazione per la prima casa, all’lVA con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21 della parte seconda della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l’Ufficio emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore dell’immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, la quale istituisce - ai sensi dell’art. 1 della nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto n. 21 , - un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’Amministrazione finanziaria. Principio affermato ai sensi dell’art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 per assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge ”. Notifica nazionale per il residente nel paradiso fiscale” Cassazione n. 17956 del 19 ottobre 2012 Non c’è vizio quando la notifica dell’accertamento viene effettuata alla residenza italiana del contribuente che nel frattempo si è trasferito in un paradiso fiscale. Nulla da eccepire, per la Cassazione, nell’operato del Fisco l’invocato difetto di notifica è quindi da ritenere assolutamente ininfluente, avendo l’atto raggiunto lo scopo di portare la pretesa a conoscenza del destinatario ”. Inoltre l’atto stesso era stato ritualmente notificato nell’ultima residenza fiscale certa e documentata, secondo il disposto ex art. 60 del d.p.r. n. 600/1973 ”. Per la Cassazione, si legge ancora nelle motivazioni, La commissione regionale ha affermato che era stato nella specie inequivocabilmente identificato il centro degli affari e degli interessi ove si può ubicare il domicilio fiscale”. Ha poi aggiunto che è fuor di dubbio che il centro degli affari e degli interessi del contribuente era a , all’epoca del fatto ed in anni successivi sino all’anno 2000, quando fu redatto il processo verbale di constatazione, in sua presenza, negli uffici del commercialista ove avevano sede le aziende farmaceutiche che amministrava, e sottoscrivendolo poi”. Trattasi di accertamento di fatto esclusivamente rimesso al giudice del merito, e in questa sede sindacabile soltanto sul versante della completezza e congruenza della motivazione accertamento che giustifica la conclusione che il domicilio fiscale era, all’ atto della notificazione, ancora in Italia ”. Sequestro ok quando il versamento delle rate non è rispettato Cassazione n. 33587 del 31 agosto 2012 Il mancato versamento anche di alcune rate del piano di ammortamento concordato con il Fisco legittima il sequestro per equivalente dei beni del legale rappresentante. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni della sentenza, le ragioni del sequestro possano venire meno solo con il completamento del pagamento rateale concordato. Sino ad allora il sequestro rimane legittimo ferma restando la possibilità di ottenere riduzioni in ragione degli importi versati. Non può ritenersi, infatti, sufficiente il mero accordo con l’amministrazione finanziaria seppure seguito dal pagamento di alcune rate in quanto finché il versamento non sarà completo l’obbligazione assunta non potrà dirsi adempiuta. Semmai il pagamento delle rate potrà giustificare la richiesta di revoca parziale per un valore corrispondente al versato dovendosi escludere la possibilità di confisca per il valore restituito ”. Iva differita. La mancata registrazione della fattura è comunque evasione Cassazione n. 33585 del 31 agosto 2012 La mancata contabilizzazione delle fatture, ancorché emesse con IVA a esigibilità differita, rientra sempre nella fattispecie dell’evasione fiscale. Non fa quindi sconti la Cassazione al rappresentante legale di una società, già condannato per il reato di cui all’art. 4 d.lvo 74/2000. In particolare, si legge nelle motivazioni, una volta esclusa, ratione temporis, il riferimento della annotazione al sistema dell’i.v.a. per cassa, introdotto dall’art. 7, d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009, nonché, in ragione della natura dei committente, il riferimento al regime fiscale previsto come ordinario dal co. 5 dell’art, 6, d.P.R. 633/1072 per la prestazione di servizi fatti allo Stato o ad altri enti pubblici, è da ritenere che la detta annotazione alluda al disposto del co. 3 del citato art. 6, là dove si stabilisce che le prestazioni dei servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo se così è la condotta omissiva del contribuente si palesa in netto contrasto col dettato normativo, dal momento che il co, 4 dell’art. 6 introduce una deroga all’operare del criterio testé enunciato effettuazione dell’operazione al pagamento del corrispettivo per il caso in cui anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura” ed è ciò che risulta verificatosi nella fattispecie in esame ”. Indetraibile l’Iva nelle frodi carosello Cassazione n. 13825 del 1 agosto 2012 Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, invece soccombente in CTR, la Cassazione ha confermato l’indetraibilità dell’imposta assolta dal cliente nelle c.d. frodi carosello” ovvero in quelle operazioni in cui un’azienda-cartiera incassa l’IVA senza poi versarla all’Erario. Nella fattispecie, in particolare, il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato , fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, anche se le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari, come nella specie V. pure Cass. sentenza n. 867 del 20/01/2010, Sezioni Unite n. 30055 del 2008 ”. A nche la rendita vitalizia da cessione di farmacia genera plusvalenze tassabili Cassazione n. 13823 del 1 agosto 2012 La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di secondo grado che affermava l’intassabilità della rendita vitalizia attribuita al cedente di una farmacia quale prezzo di cessione, in quanto in tema di IRPEF, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, è configurabile una plusvalenza da avviamento commerciale, ai sensi dell’art. 54, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche nel caso di cessione a titolo oneroso di un’azienda il cui corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia ai fini dell’imputazione del corrispettivo, occorre, infatti, considerare il momento di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 917 cit., tenendo conto della natura intrinsecamente onerosa e della configurazione giuridica dell’atto traslativo, e prescindendo da clausole estranee al tipo contrattuale, senza che assuma alcun rilievo il carattere aleatorio della rendita, comunque determinabile sulla base delle tabelle di capitalizzazione risultanti dalla normativa fiscale” C. Cass. sentenza n. 13823 del 1 agosto 2012 . La registrazione parziale non salva dalla sanzione Cassazione n. 13504 del 27 luglio 2012 Non basta la registrazione dell’operazione nel registro dei corrispettivi per salvare dalla sanzione il contribuente che omette, ripetutamente, l’emissione dello scontrino fiscale. Accogliendo così il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha ribaltato quanto precedente espresso dalla CTR e ricordato che nel caso di più violazioni dell’obbligo della ricevuta fiscale, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del 15% per ogni violazione successiva alla prima ”. S ottrarre beni al Fisco è reato anche senza esecuzione Cassazione n. 28567 del 17 luglio 2012 La Suprema Corte ha confermato la punibilità penale per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11, D.Lgs. 74/2000 anche in un caso in cui il contribuente si era liberato dei propri beni prima che fosse iniziata nei suoi confronti una procedura di esecuzione coattiva tributaria. Infatti, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente la notifica di cartelle esattoriali esecutive, che nel caso in esame era avvenuta prima della stipula del rogito per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma. Per le verifiche fiscali conta l’effettiva presenza in azienda CTR Bari n. 46/6/12 del 10 luglio 2012 30 giorni di permanenza in azienda, ai fini delle verifiche fiscali, come effettiva presenza e non in base alla consecutività. Si tratta di un altro duro colpo inferto ai contenuti dell’art. 12 dello Statuto dei Contribuenti. Infatti, i giudici di Bari, facendo proprio quanto già più volte ribadito dalla Cassazione, ricordano come La L. 27 luglio 2000, n. 212, art 12, comma 5 infatti, nel fissare agli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria” il termine prorogabile per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio” di trenta giorni lavorativi”, regola unicamente la permanenza” degli stessi presso la sede del contribuente” quando dovuta a verifiche” il termine in questione, quindi, assume rilevanza sol a seguito della somma dei giorni lavorativi” di effettiva permanenza presso la sede del contribuente” il computo dello stesso, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dai contribuenti che si sono limitati a indicare la prima e l’ultima data del PVC , non può essere compiuto soltanto sulla base dei giorni trascorsi tra l’inizio e la fine delle operazioni di verifica, computando quindi anche quelli impiegati per verifiche eseguite al di fuori della sede del contribuente ”. La fusione rende illegittima la cartella CTR Lombardia n. 54/68/12 del 29 giugno 2012 Respingendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, la CTR lombarda ha confermato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale notificata ad un società estinta successivamente ad una fusione. In particolare, scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza, E’ ben vero che all’atto della estinzione per incorporazione la società incorporata subentra nelle posizioni debitorie della incorporata proprio per tale motivo l’iscrizione a ruolo in questione e la stessa emissione della cartella impugnata avrebbe dovuto avvenire nei confronti della incorporante X e non già nei confronti della Y spa a nulla rilevando che a tale omissione si sia tentato di sopperire mediante notifica fatta alla prima con l’indicazione del destinatario Y ora X ” riportata solo sulla busta utilizzata per la notifica ”. Favor rei anche per le fatture soggettivamente inesistenti CTR Lombardia n. 133/67/12 del 18 giugno 2012 Richiamando la revisione della normativa di riferimento operata dell’art. 8 comma 1 del DL 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44, il quale ha modificato l’art. 14 comma 4 bis della legge n. 537 del 1993, la CTR milanese ha confermato l’applicazione retroattiva delle disposizioni in tema di costi da reato più favorevoli al contribuente nella fattispecie di fatture soggettivamente inesistenti. Invece, si legge nella sentenza, A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento all’Iva, considerato che le modifiche introdotte dall’art. 8 comma 1 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convenuto nella legge 26 aprile 2012 n. 44, riguardano espressamente la determinazione e classificazione dei redditi ai fini delle imposte dirette previste dall’art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ”. È violazione sostanziale la tardiva registrazione delle fatture CTR Palermo n. 90/27/12 del 3 maggio 2012 Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, e ribaltando l’esito del precedente grado di giudizio, la CTR palermitana ha stabilito che la tardiva registrazione delle fatture in considerazione del particolare meccanismo di applicazione del tributo integra una violazione di natura sostanziale e non formale. Infatti, poiché, come è noto, la fattura è il documento fondamentale ai fini della determinazione dell’IVA, l’obbligo di registrazione con cui si fissano le relative modalità collegandole a scadenze temporali per i versamenti, è preordinato all’attività di controllo degli Uffici al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di quantificazione del tributo. In questo senso si è affermato anche l’orientamento della giurisprudenza Corte Cassazione S. n. 2379 del 03/02/06 ”. Sull’ufficio grava l’obbligo di contestare le prove prodotte dal contribuente CTP Ragusa n. 88/1/12 del 9 marzo 2012 La mancata contestazione delle prove prodotte in giudizio dal contribuente e l’impossibilità ad utilizzare le indagini finanziarie svolte costa al Fisco il pagamento delle spese di giudizio a favore del contribuente. Per i giudici della CTP, in particolare, se l’ufficio si limita a formulare soltanto delle deduzioni generiche che non sono rispondenti ai dettagliati e specifici motivi del gravame e della documentazione prodotta in giudizio ” di fatto non prende alcuna posizione in merito lasciando così incontestati i motivi del ricorso. Infatti Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti attore o convenuto un onere di allegazione e prova, l’altra parte ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. Il suddetto principio, da intendersi, per la parte, come onere di contestazione tempestiva, con relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori”, non contestati tout court”, e come dovere, per il giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato, è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, risultando applicabile in ogni processo ispirato al principio dispositivo, che comporta una struttura dialettica a catena, e, dunque, anche al processo tributario ”. L’annullamento dell’atto non salva dal pagamento delle spese CTP Aosta n. 11/1/12 L’annullamento di un atto in autotutela, effettuato durante la fase di contenzioso, non mette comunque il Fisco al riparo dal pagamento delle spese di lite. A stabilirlo i giudici della CTP aostana, per i quali l’amministrazione finanziaria non si può sottrarre alle proprio responsabilità” quando le ragioni sottostanti l’annullamento dell’atto erano già preesistenti al momento della presentazione del ricorso da parte del contribuente. Inoltre, specificano ulteriormente i giudici, non è applicabile acriticamente il disposto dell’art. 46, comma 3, del DLGS 546/92, bensì deve essere effettuata una valutazione puntuale, caso per caso, delle ragioni sottostanti la cessazione della materia del contendere. A cura di d.t.