NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Piccola, grande novità, o, meglio, più semplicemente, la concretizzazione di un’idea messa ‘nero su bianco’ qualche anno fa è arrivato il decreto attuativo per l’obbligo della fatturazione online nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Da questo flash partiamo per la solita panoramica sul mondo fiscale, caratterizzata, come spesso accade, dal ‘doppio binario’, ossia Cassazione da un lato e Commissioni tributarie territoriali dall’altro. Con l’aggiunta, però, di una ‘chicca’, ovvero la notizia del restyling messo in atto dall’Agenzia delle Entrate in materia di comunicazioni e di modelli. Partiamo, ora, proprio dal ‘Palazzaccio’, dando una rapida scorsa ad alcune delle tematiche affrontate dai giudici perentorietà del termine dell’acconto, plusvalenza da compravendita fittizia, detrazione Iva e buonafede nelle operazioni con la ‘cartiera’, tempi di costituzione di fronte alle Commissioni tributarie, applicazione dell’Irap. A parte, però, meritano una citazione due sentenze la prima, la 17004, stabilisce che è fondato sospettare l’evasione quando la contabilità mostra anomali saldi negativi di cassa la seconda, la 17957, definisce illegittimo l’accertamento operato nei confronti di una società, e basato sui dati raccolti presso il domicilio dell’amministratore, se l’ispezione della Guardia di Finanza è avvenuta senza l’autorizzazione della Procura competente. Per chiudere, infine, diamo anche un’occhiata ad alcune delle questioni affrontate dalle Commissioni tributarie territoriali responsabilità del manager, onere probatorio del contribuente sui movimenti del conto corrente, diritti camerali, credito Iva, ‘lista Falciani’, ricorso cumulativo. Restyling di comunicazioni e modelli per l’Agenzia delle Entrate Eliminazione degli adempimenti fiscali inutili, taglio dei costi e semplificazione del linguaggio utilizzato nelle istruzioni operative, nelle lettere del Fisco e nei modelli in uso ai contribuenti. Ben 65 sono i modelli aggiornati tra i quali quelli relativi alle domande di rimborso IRPEF e agli avvisi di accertamento, la comunicazione per la mediazione tributaria, quella del codice IBAN per gli enti beneficiari del 5 per mille e per l’iscrizione all’Anagrafe tributaria, per le adozioni internazionali. Alla PA solo fatture online . Dopo anni di attesa finalmente il decreto attuativo Dopo anni di attesa, l’obbligo, lo ricordiamo, era stato dettato dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 , il Consiglio di Stato ha espresso infatti parere favorevole allo schema di regolamento ministeriale che individua regole tecniche e linee guida per la gestione dei processi di fattura elettronica verso le amministrazioni statali. Dunque, la PA non potrà accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, anche parziale, sino all’invio in forma elettronica. Il tempo concesso” è di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e di 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT. Per tutte le altre amministrazioni locali si dovrà invece ancora attendere l’emanazione di un ulteriore DM. Termine perentorio e nessuna sospensione feriale per la cartella del credito previdenziale Cassazione n. 18145 del 23 ottobre 2012 A stabilirlo la Cassazione chiamata a pronunciarsi circa il ricorso presentato da un contribuente in opposizione a una cartella esattoriale notificatagli e relativa a omissioni contributive e somme aggiuntive. Per la Suprema Corte, e secondo consolidata giurisprudenza, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 ndr 40 giorni , per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo v. per tutte Cass. 27 febbraio 2007 n. 4506 . Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. cod.civ., non trova applicazione, ex art. 3 legge 742/1969, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n. 15376, 24 luglio 2008 n. 20375 ”. Detrazione iva ammessa quando c’è buona fede nelle operazioni con la cartiera Cassazione n. 18009 del 19 ottobre 2012 L’apparenza della cartiera salva la detrazione IVA se c’è buona fede e la società contribuente non poteva essere a conoscenza delle operazioni fraudolente. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, In tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, il committente-cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell’IVA, versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente-prestatore, che tuttavia ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l’imposta soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un’operazione fraudolenta ed in particolare se dimostri almeno una di queste due circostanze e cioè di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta in occasione dell’operazione contestata, non sia stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all’operazione Cass. n. 8132 del 2011 . Nel caso di specie, indipendentemente dalla questione su quale fosse il soggetto cui dovesse essere attribuito l’onere probatorio in proposito, il giudice di merito ha accertato in fatto che la società contribuente non poteva conoscere la supposta qualità di cartiera” della società cedente, in quanto quest’ultima aveva una struttura - personale, mezzi di trasporto, uffici - che non rendeva conoscibile il carattere fraudolento delle operazioni ”. Ispezione domestica solo con l’ok del giudice Cassazione n. 17957 del 19 ottobre 2012 È da ritenersi illegittimo l’accertamento fiscale operato nei confronti di una società, e basato sui dati raccolti presso il domicilio dell’amministratore, se l’ispezione della Guardia di Finanza è avvenuta in assenza dell’autorizzazione della Procura competente. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni, l’autorizzazione all’accesso da parte dell’autorità giudiziaria, in quanto diretta a tutelare l’inviolabilità del domicilio privato, e quindi, indirettamente, lo spazio di libertà del contribuente, rileva alla stregua di condicio sine qua non per la legittimità dell’atto e delle relative conseguenti acquisizioni cfr. Cass. n. 6908/2011 . Giacché il principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita si applica anche in materia tributaria, in considerazione della garanzia difensiva accordata, in generale, dall’art. 24 Cost. v. Cass. n. 8181/2007 n. 19689/2004 . Il giudice tributario, pertanto, in sede di impugnazione dell’atto impositivo basato su libri, registri, documenti e altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 52 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 in tema di imposta sul valore aggiunto, ma reso applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall’art. 33 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 , ha il dovere in ossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiata l’interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli art. 14 e 113 Cost. , oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di una motivazione - sia pure concisa o per relationem mediante recepimento dei rilievi dell’organo richiedente - circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche e soprattutto di controllare la correttezza in diritto del relative apprezzamento e quindi di verificare che codesto abbia fatto riferimento a elementi cui l’ordinamento attribuisca effettiva valenza indiziaria ”. Cessione a valore normale, transfer price elusivo da provare Cassazione n. 17953 del 19 ottobre 2012 Onere del Fisco provare che la cessione intercompany non è avvenuta a prezzi normali” e quindi il transfer price applicato ha intenti elusivi. In sintesi è questa la conclusione che la Cassazione ha inserito in una lunga e dettagliata sentenza. Richiamando il disposto dell’art. 53 ora art. 85 del TUIR, la Cassazione ha così stabilito che la disposizione citata, dettando norme innanzi tutto destinate a disciplinare la dichiarazione fiscale, impone in via principale allo stesse contribuente di considerare, ai fini del reddito, per le peculiari operazioni ivi contemplate, il criterio del valore normale del bene ceduto o ricevuto e/o del servizio prestato o ricevuto , anziché quello ordinario, previsto dall’art. 53 ora art. 85 del Tuir, del corrispettivo convenuto. Da siffatta natura discende che la norma non contiene una presunzione sia pure legale e, quand’anche iuris tantum, suscettibile di prova contraria di percezione di un corrispettivo diverso da quello convenuto, perché, semplicemente, detta l’unico criterio legale da adottare per la valutazione reddituale della particolare operazione economica a prescindere, cioè, dal corrispettive effettivamente pattuito cfr. Cass. n. 7343/2011 e con assoluta irrilevanza delle concrete ragioni economiche per le quali lo stesso è stato fissato dai contraenti in misura minore ”. È bancarotta l’inattività nel recupero dei crediti Cassazione n. 40901 del 18 ottobre 2012 L’immobilismo nel recupero dei crediti della società in difficoltà costa all’amministratore l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Per la Cassazione, che respinge il ricorso presentato dal manager, rileva, ai fini della contestazione del reato, l’incidenza negativa sull’andamento della società della non curata tempestiva riscossione degli stessi - che invano il ricorrente assume non distratti in quanto contabilizzati - in un momento di grave difficoltà economica attestato dalle iniziative giudiziarie, anche esecutive, dei creditori nei confronti della X srl ”. È donazione, non evasione, l’acquisto di un immobile effettuato con denaro di terzi Cassazione n. 17805 del 17 ottobre 2012 Nella fattispecie non è quindi applicabile l’accertamento fondato sulla spesa patrimoniale del contribuente. Per la Cassazione, In materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico nella specie una compravendita contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all’applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l’esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all’art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente Cass. 8665/2002, n. 5794/2001, n. 11300/2000 . Costituisce, d’altronde, ius receptum che Nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro Cass. 20638/2005, n. 20928/1999, n. 1257/1994 ”. L’onere della prova rimane a carico del contribuente, ma quando questo accade, allora l’accertamento è illegittimo. Ed è proprio questo che i giudici della Suprema Corte contestano” ai giudici della CTR in conclusione di sentenza. Si legge così che l’impugnata sentenza, dopo avere ritenuto legittimo il ricorso al metodo di accertamento sintetico, sulla base dei dati ricavati dalla compravendita immobiliare conclusa dal contribuente, sembra abbia omesso di esaminare gli elementi, offerti dal contribuente, sottesi a dimostrare la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per la conclusa compravendita immobiliare, dissimulante una donazione ed in ipotesi, idonei a giustificare l’investimento patrimoniale effettuato elementi evidenziati nelle fasi di merito e riproposti in questa sede ”. Termine dell’acconto perentorio. Penalmente rilevante l’omesso versamento Cassazione n. 39449 dell’8 ottobre 2012 Rigettando il ricorso del contribuente, colpevole del reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché, in qualità di legale rappresentante di una s.r.l., non versava, nei termini previsti per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale. La Cassazione ritiene quindi il ricorso infondato in quanto L’art. 10 ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto con l’art. 35, comma 7 DL 4 luglio del 2006, n. 223, sanziona chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. La novella legislativa ha inteso quindi perseguire il comportamento del soggetto che non versa l’IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale, assimilando detto comportamento, sotto il pronto sanzionato, a quello del sostituto di imposta che non versi le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciate ai sostituti. Il reato si consuma alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, e secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 della legge n. 405 del 1990, tale termine è fissato al 27 dicembre. Conseguentemente per la consumazione del reato occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento ”. Anomalie del saldo di cassa spie dell’evasione Cassazione n. 17004 del 5 ottobre 2012 È fondato sospettare” l’evasione quando la contabilità mostra perduranti e anomali saldi negativi di cassa. A stabilirlo la Cassazione in una lunga ed articolata sentenza che rigetta i ricorsi presentati dai gestori di una discoteca seguiti ad un accertamento della GdF. Regge quindi la tesi dei verificatori per cui il conto cassa non può essere negativo, semplicemente perché in tale conto confluisce soltanto il denaro liquido”, di talché il conto cassa può assurgere ad una dimensione innaturale soltanto in ipotesi che si sia incassato denaro contante, sia stata omessa la scrittura relativa di entrata in cassa dello stesso DARE e, successivamente, si sia fatto uscire dalla stessa con apposita scrittura in AVERE per una sua utilizzazione ”. Il reato decorre dall’emissione della fattura Cassazione n. 37930 del 1 ottobre 2012 Ai fini del computo della prescrizione per il reato di fatturazione per operazioni inesistenti, il termine inizia a decorrere dall’emissione del documento o, per emissione ripetuta, dalla data dell’ultimo documento emesso. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, il delitto di frode fiscale si connota come reato di pericolo o di mera condotta avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto anticipandola al momento della commissione della condotta tipica e perfeziona nel momento di emissione della singola fattura ovvero - ove, come nella specie, abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo di imposta - nel momento di emissione dell’ultimo di essi Sez. III, 14.1.10, Ve., Rv. 246193 . Il che non equivale a sostenere la permanenza della condotta. Il reato permanente, infatti, ha una struttura unitaria e si ripartisce in più momenti sì da costituire un continuum non suscettibile di una scomposizione in una pluralità di reati ciascuno con propria autonoma data di commissione come, invece, avviene nella specie ”. Solo la pericolosità insita nel bene giustifica il sequestro Cassazione n. 32956 del 22 agosto 2012 Non scatta il sequestro dei beni di un pregiudicato per reati di mafia, che ha percepito indebitamente un finanziamento comunitario, senza adeguata motivazione del pericolo insito nella continuazione del possesso del bene da parte del medesimo soggetto. Per la Cassazione, in particolare, se in talune ipotesi di sequestro rispetto a oggetti obiettivamente pericolosi si può affermare che la pericolosità sia un dato pacifico, ciò non avviene nel caso di specie in cui innanzitutto i beni in sequestro non hanno specifica attitudine alla commissione del dato reato e, dopo l’accertamento in sede amministrativa della assenza in capo ad delle condizioni per il finanziamento, si doveva tenere conto se effettivamente il medesimo ente potesse essere indotto in errore e nuovamente riconoscergli i contributi ”. Plusvalenza da compravendita fittizia. È riciclaggio Cassazione n. 32936 del 21 agosto 2012 E non modifica la posizione del contribuente l’aver inserito tale importo nella dichiarazione dei redditi. A stabilirlo la sentenza della Cassazione n. 32936/12 per cui l’acquisto di un appartamento risulta operazione anomala”. Si legge così nelle motivazioni che Né l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa plusvalenza e la tracciabilità dei pagamenti avvenuti a mezzo assegni circolari a favore dell’odierno indagato sono incompatibili con l’elemento oggettivo del delitto p. e p. ex art. 648-bis c.p., che resta integrato anche soltanto dalla condotta di sostituzione del denaro, cui si aggiunge l’operazione intesa ad ostacolare l’identificazione della sua provenienza delittuosa insita nel passaggio da un soggetto ad un altro, poiché in tale forma della condotta del delitto di riciclaggio non è necessario che sia impedita la tracciabilità del percorso dei beni cfr., ad es., Cass. Sez. VI n. 26746 del 6.4.11, dep. 7.7.11 e/o che le operazioni siano avvenute attraverso strumenti negoziali in sé apparentemente legittimi e non occulti, costituendo ostacolo all’esatta identificazione della provenienza di denaro od altri beni anche soltanto l’immotivato coinvolgimento, nei trasferimenti, di più persone cfr. Cass. Sez. II n. 47375 del 6.11.09, dep. 14.12.09 ”. Studio di ridotte dimensioni e segretaria part-time . Professionista senza Irap Cassazione n. 14158 del 6 agosto 2012 e n. 14304 dell’8 agosto 2012 Poche righe, in due sentenze distinte, sono sufficienti alla Cassazione per confermare ancora una volta come non sussista autonoma organizzazione in presenza di uno studio di 35 mq e dotato di computer e beni strumentali per 25.000,00 euro ”, ovvero quando ci si avvale dell’attività lavorativa di terzi solo per poche ore 10 alla settimana ”. Riconosciute quindi le ragioni dei professionisti che avevano presentato domanda di rimborso dell’imposta versata. Sconfitte invece le tesi del Fisco già soccombente nel precedente grado di giudizio. Si allungano i tempi di costituzione di fronte alle commissioni tributarie Cassazione n. 14010 del 3 agosto 2012 I 30 giorni utili al contribuente per costituirsi dinnanzi alla CTP decorrono dalla data di ricezione dei documenti dell’Agenzia delle Entrate e non dalla data di spedizione degli stessi. Indipendentemente anche dalla modalità di consegna a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta . Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, L’art. 22 del rito tributario prescrive che la costituzione della parte ricorrente deve avvenire, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso che, invece, decorrono dalla ricezione del plico da parte dell’ufficio finanziario e non da quella della spedizione e ciò per un triplice ordine di considerazioni a l’art. 22 D.lgs 546/92 assegna, per la costituzione della parte ricorrente, il termine generico di trenta giorni dalla proposizione del ricorso b l’art. 16 D.lgs cit. stabilisce che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto c l’art. 20 D.lgs cit. contempla la data di spedizione al solo fine di considerare tempestivo il ricorso che sia spedito entro il termine per impugnare ”. Per la plusvalenza vale il passaggio dal registro alle dirette Cassazione n. 12632 del 20 luglio 2012 Secondo consolidata giurisprudenza, confermata anche dalla sentenza in oggetto, in tema di accertamento del reddito d’impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda. In tale ipotesi resta, pertanto, a carico del contribuente l’onere di provare un diverso valore, anche dimostrando di non aver interamente realizzato, in concreto, il valore di mercato dell’azienda ceduta cfr. Cass. 4057/07, 19830/08, 5070/11 . Il valore stabilito in sede di applicazione dell’imposta di registro deve essere considerato, quindi, come un dato obiettivo idoneo, di per sé, a fondare l’accertamento della plusvalenza da cessione, a prescindere dalle modalità con le quali esso sia stato determinato, e fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente. E, pertanto, ove si tratti di determinazione del valore per adesione - contrariamente a quanto sostenuto, nella specie, dal giudice di appello - si deve prescindere dai soggetti tra i quali l’atto di adesione sia intervenuto, essendo rilevante esclusivamente il dato oggettivo costituito dal valore definitivamente determinato in sede di applicazione dell’imposta di registro ”. Carburante detraibile se la scheda è completa CTR Lazio n. 223/4/12 del 10 luglio 2012 Solo la scheda carburante, compilata correttamente e completamente in tutte le sue parti, è l’unico documento idoneo a consentire la deduzione delle spese sostenute per carburanti per autotrazione. Neppure si trattasse di una perizia giurata di parte che attestava l’inerenza, la competenza e l’esatta quantificazione dei costi sostenuti dal contribuente. A stabilirlo i giudici della CTR del Lazio con la sentenza in oggetto. Le regole di tenuta della scheda carburante sono quelle indicate nel DPR n. 444/97 e sono quelle a cui i contribuenti devono attenersi per non vedersi riconosciuta l’indeducibilità delle spese sostenute. Ricordiamo infine che solo il recente Decreto Sviluppo” ha introdotto, per i soli soggetti IVA che acquistano carburante per autotrazione utilizzando esclusivamente moneta elettronica, la possibilità di essere esonerati dalla tenuta della scheda. Manager diversamente responsabile”. Dipende dalla società CTR Lazio n. 305/01/12 del 22 giugno 2012 Diversa la responsabilità dell’amministratore di una società quando si parla di pagamento di tributi e sanzioni. Se per le società di persone e nelle aziende individuali tale corresponsabilità è automatica”, quando si parla di società dotate di personalità giuridica la cosa è tutta da dimostrare. Queste le conclusioni che si possono trarre dalla sentenza n. 305/01/12 della CTR laziale chiamata a pronunciarsi su una richiesta inviata dall’Agenzia delle Entrate ad una persona fisica, amministratore di società, che aveva però eccepito la propria estraneità alla pretesa e il mancato ricevimento della cartella di pagamento in cui si formalizzava la richiesta nei confronti della società. E la CTR ha accolto la linea del contribuente in funzione di due motivazioni principali. Innanzitutto il fatto che l’Agenzia non sia stata in grado di motivare e documentare il coinvolgimento del contribuente stesso con la società. Inoltre, richiamando ‘art. 7 del DL 269/2003, ha ricordato come le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica ”. La sentenza passata in giudicato fissa la prescrizione a 10 anni CTR Lombardia n. 18/40/12 Prescrizione decennale ex. art. 2953 cc per il diritto di riscossione dei tributi in presenza di una sentenza passata in giudicato. Per la CTR lombarda, si legge nella sentenza, non si è infatti in presenza della fattispecie prevista dall’art. 25, comma 1, lett. c DPR 602/1973 bensì della fase processuale ex art. 68 del DLGS 546/92. Per i giudici, tale norma, non possiede alcun specifico riferimento al termine di prescrizione del diritto alla riscossione a seguito di sentenza passata in giudicato. Ne consegue che l’ente impositore deve fare riferimento al termine di prescrizione decennale. Ore lavorate senza week end e malattie CTR Piemonte n. 30/24/12 Al fine di determinare il monte-ore utile per la ricostruzione induttiva dei ricavi è necessario tener conto anche dei giorni festivi, di quelli feriali e di quelli non lavorati per malattia. Non basta quindi moltiplicare 40 ore settimanali per 48 settimane annuali. Così come non è possibile applicare retroattivamente i prezzi dei listini correnti ai valori di un accertamento riferito a esercizi precedenti. E’ necessario, secondo quanto stabilito dai giudici della CTR piemontese, che il Fisco produca in giudizio le modalità di calcolo utilizzate per contestare induttivamente i ricavi al professionista. In assenza di queste precisazioni ha buon gioco la difesa del contribuente. Onere a carico del contribuente provare i movimenti del conto corrente CTR Lombardia n. 60/19/12 Ma se il contribuente vi riesce viene meno la presunzione di maggior reddito che scaturisce dall’applicazione del ‘redditometro’. A stabilirlo la CTR lombarda che, confermando la sentenza già emessa dalla CTP, ha ritenuto idonei gli elementi prodotti dal contribuente a sostegno della propria capacità finanziaria. Infine, i giudici della CT hanno contestato al Fisco la mancanza di un contraddittorio vero e proprio, nonché preventivo, con il contribuente nonostante l’invio del questionario, debitamente riscontrato, ha permesso alla contribuente di esporre all’ufficio le proprie difese ”. I controlli fiscali non limitano l’ipoteca CTR Liguria n. 24/12/12 L’ipoteca sul fondo patrimoniale può essere iscritta dall’agente della riscossione anche durante la verifica fiscale in quanto la creazione del fondo stesso non è opponibile al Fisco. Per i giudici liguri, l’ipoteca, trattandosi di misura cautelare e non di atto espropriativo, così come previsto dagli artt. 76 e 77 del DPR 602/73, può quindi essere liberamente iscritta non andando ad incidere sul patrimonio del contribuente. Inoltre è onere del contribuente provare la non inerenza del debito tributario rispetto al patrimonio iscritto nel fondo e alle esigenze familiari. La mancanza di tale prova, secondo sempre i giudici della CTR, lascia via libera all’iscrizione dell’ipoteca. Società di comodo. Contenzioso valido anche se manca l’istanza di disapplicazione CTP Reggio Emilia n. 101/4/12 del 24 luglio 2012 È da considerarsi lesivo dei diritti del contribuente il mancato contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria giustificato solo dalla mancata presentazione dell’istanza di disapplicazione della normativa sulle società di comodo. A stabilirlo i giudici della CT reggiana che ritengono non si possa precludere al contribuente l’impugnazione di un avviso di accertamento di tributi ai sensi dell’articolo 19 del dlgs n. 546/1992 ” in quanto costituirebbe un’impropria forzatura del sistema in un eccesso di rigore ingiustificato ”. Accolto quindi il ricorso della società nella fattispecie una società immobiliare avverso un avviso di accertamento per Ires e Irap relativamente a un reddito presunto ricostruito ai sensi dell’art. 30 Legge n. 724/1994. Ricorso in CT. Nessuna deroga al termine per il giudice senza giurisdizione CTP Caltanissetta n. 170/3/12 del 28 maggio 2012 Ricorso in CT da inoltrare entro i 60 giorni dalla notificazione dell’atto. Nessuna deroga è concessa anche nel caso in cui lo stesso sia stato notificato ad un giudice sprovvisto di giurisdizione. A stabilirlo i giudici della CTP siciliana nella sentenza n. 170/3/12. Si legge infatti nella sentenza come al fine di verificare la tempestività del ricorso deve aversi riguardo al primo atto giurisdizionale di impugnazione, ancorché proposto avanti un giudice incompetente, in quanto è in detto momento che si concretizza la vocatio in jus ed il ricorrente formalmente impugna l’atto, costituente l’oggetto del proposto giudizio. Ciò essendo, poiché il giudizio avanti il Tribunale Civile ancorché organo mancante di giurisdizione è stato proposto nel 2004, cioè ben oltre il suindicato termine di sessanta giorni di cui al suindicato art. 21 del DLgs. n. 546/1992, non v’è dubbio che ai fini del giudizio Tributario, riassunto avanti questa Commissione Tributaria Provinciale, il ricorso appare tardivo e quindi va dichiarato inammissibile ”. D i nuovo sulla lista Falciani CTP Reggio Emilia n. 198/1/12 del 18 maggio 2012 L’utilizzo della Lista Falciani è del tutto legittimo in quanto ottenuto dall’amministrazione italiana mediante il ricorso alle forme di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali disciplinata da norme nazionali, comunitarie e internazionali al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di evasione ed elusione fiscale. Il disconoscere l’ufficialità della documentazione trasmessa da autorità estere, vorrebbe dire depauperare di qualsiasi significato tutta la normativa in materia di cooperazione internazionale, facendone venir meno la sottostante ratio di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale. Ma anche nella denegata ipotesi in cui tale documentazione dovesse essere qualificata come non ufficiale, non si può non sottolineare come andrebbe in ogni caso privilegiato l’aspetto sostanziale dell’indagine, con conseguente piena utilizzabilità nel processo tributario dei mezzi probatori acquisiti in maniera irrituale. C redito iva anche senza dichiarazione se riconosciuto dall’Agenzia CTP Pisa n. 83/2/12 del 5 aprile 2012 Laddove sia portato in compensazione un credito IVA non evidenziato tempestivamente nelle precedenti dichiarazioni, il riconoscimento della sussistenza del medesimo da parte dell’Agenzia in sede avviso di accertamento equivale a rinuncia di avvalersi alla maturata decadenza per cui sono del tutto irrilevanti manifestazioni di volontà contrarie. Inoltre, a fronte di una detrazione regolarmente operata nella dichiarazione mensile ma non risultante invece dalla dichiarazione annuale, della quale sia stata omessa la presentazione, l’Ufficio IVA ha il potere-dovere, in sede di accertamento induttivo, di computare in detrazione non solo i versamenti eseguiti dal contribuente, ma anche le imposte detraibili, risultanti dalle dichiarazioni mensili, come prescrive l’artt. 55 DPR n. 633/1972. Ne consegue che il diritto alla detrazione, e quindi alla compensazione, viene meno solo per i crediti di imposta relativi ad operazioni non registrate e non è il caso di specie o comunque non risultanti dalle liquidazioni periodiche, sia pure per mera omissione od errore materiale. Ammissibile il ricorso cumulativo CTP Brescia n. 114/12/12 È ammissibile il ricorso cumulativo proponibile anche da soggetti non solidalmente obbligati contro diversi atti impugnabili. A stabilirlo la CTP bresciana nella sentenza n. 114/12/12. Acquirente e venditore hanno infatti proposto ricorso contro due diversi avvisi di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro. I giudici della CTP hanno così respinto la tesi del Fisco secondo cui la normativa tributaria vigente non disciplina la possibilità del litisconsorzio facoltativo originario bensì solo quelle del litisconsorzio necessario. Si legge così nelle motivazioni della sentenza come nel processo tributario sia possibile proporre un unico ricorso cumulativo contro più atti di accertamento. L’art. 104 cpp consente infatti la presentazione contro la stessa parte di una pluralità di domande anche non connesse tra loro. Diritti camerali ridotti se la società si trasforma CTP Torino n. 48/10/12 Il passaggio” da società di capitali a società di persone comporta la riduzione, per gli anni a venire, del diritto camerale. Per la Camera di Commercio non si era di fronte ad una cessazione della società preesistente e alla nascita di un nuovo soggetto che avrebbe, questo si, potuto beneficiare di un diritto camerale meno oneroso. Diverso invece il parere dei giudici della CTP che riconoscendo le ragioni della società hanno stabilito il diritto a non versare il tributo camerale dovuto per una forma societaria già dismessa. Il pedaggio autostradale non è prova di stabile organizzazione CTP Como n. 66/4/12 Non bastano i pedaggi autostradali per provare la stabile organizzazione di una società straniera in Italia. Contano invece, e molto di più, le testimonianze dei clienti che confermano come i contratti venivano regolarmente sottoscritti fuori dal territorio nazionale grazie al contributo di un cittadino italiano iscritto AIRE. Non regge quindi la tesi accusatoria del Fisco nei confronti di due società svizzere e di quest’ultimo cittadino. Infatti i giudici della CTP lariana arrivano alla conclusione che non è stato dimostrato che l’effettivo potere di rappresentanza sia stato esercitato in Italia in via abituale ”. Ne consegue che le presunzioni utilizzate dall’ufficio non presentano i requisiti della gravità, precisione e concordanza previsti dall’articolo 2729 del Codice civile ”. Ordine rigoroso per la riscossione CTP Bolzano n. 56/01/12 Il recupero delle imposte non pagate in caso di cessione di azienda, intera o ramo che sia, deve avvenire secondo un ordine rigoroso. Che prevede prima l’azione nei confronti del cedente e solo successivamente, con l’inadempienza del primo, nei confronti del cessionario che rimane responsabile in solido di imposte e sanzioni per l’anno della cessione e per i due precedenti, siano esse da irrogare o già irrogate. I giudici della CTP, ricordando la corretta procedura di escussione dei crediti tributari, accolgono però le ragioni del cessionario in quanto l’agente della riscossione non aveva proceduto nei confronti del cedente che alla data di emissione della cartella di pagamento risultava ancora proprietario di un immobile. Ne consegue che la cartella impugnata non potrà avere efficacia esecutiva fin tanto che non si sia esaurita, infruttuosamente, la procedura esecutiva nei confronti della debitrice principale ”. A cura di d.t.