NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Sempre Iva come tema ‘caldo’ per l’Europa apriamo, così, l’aggiornamento in materia fiscale con due pronunce della Corte di giustizia. Sul tappeto, più in dettaglio, la rettifica dell’Iva in caso di furto dei beni acquistati, da un lato, e rivalsa sul venditore, in caso di cessione intracomunitaria, senza la prova della buonafede, dall’altro. Rimettendo piede in Italia, poi, si allarga, ovviamente, il range delle questioni in discussione. Così, da una parte, le Commissioni tributarie territoriali si soffermano, tra l’altro, su proporzionalità dell’ipoteca rispetto al valore dell’immobile agevolazione ‘prima casa’ società di comodo validità dell’atto senza la firma del difensore. Merita, però, una segnalazione una pronunzia della Commissione tributaria provinciale di Savona in questo caso, difatti, è stato stabilito che la detenzione in carcere non è causa di forza maggiore tale da giustificare il mantenimento dell’agevolazione ‘prima casa’ nel caso di mancato trasferimento della residenza nel termine stabilito. Dall’altra parte, poi, per chiudere, spazio agli spunti offerti dalla Corte di Cassazione. Ecco alcuni dei temi di maggiore rilievo, affrontati dai giudici impugnabilità del ‘niet’ del Fisco all’interpello disapplicativo perdite di bilancio imposta evasa e confisca sui beni dell’amministratore operazione infragruppo, vantaggio compensativo e bancarotta via libera alla cartella notificata direttamente da Equitalia presunzione relativa per il ‘redditometro’ l’inconsistenza dell’organizzazione è prova della fittizietà delle fatture. Anche su questo fronte, infine, citazione a parte per una pronuncia, la numero 16939, con cui si stabilisce che l’acquisto della macchina di lusso smentisce la crisi e giustifica l’applicazione degli studi di settore. L’Iva si rettifica in caso di furto Corte di Giustizia UE n. c-550/11 del 4 ottobre 2012 In caso di furto, non contrastano con la normativa comunitaria i regolamenti nazionali che obbligano ad effettuare la rettifica alla detrazione dell’IVA sorta al momento dell’acquisto. Chiamata in causa dalla giustizia bulgara, la Corte UE ha così stabilito che L’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni tributarie nazionali, del genere di quelle contenute negli articoli 79 e 80 della legge relativa all’imposta sul valore aggiunto Zakon za danak varhu dobavenata stoynost , che esigono, all’atto della constatazione dell’assenza di beni soggetti all’imposta sul valore aggiunto, la rettifica della detrazione dell’imposta operata a monte al momento dell’acquisto dei beni medesimi, qualora il contribuente sia stato vittima di un furto dei beni stessi il cui autore non sia stato identificato”. Cessione intracomunitaria. Rivalsa Iva sul venditore se non è provata la buona fede Corte Di giustizia UE n. c-273/11 del 6 settembre 2012 Richiamando l’art. 138, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che non osta a che il beneficio del diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria sia negato al venditore, purché sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che quest’ultimo non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in materia di prova o che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione da esso effettuata rientrava in un’evasione posta in essere dall’acquirente e non ha adottato le misure cui poteva ragionevolmente ricorrere per evitare la propria partecipazione a detta evasione ”. Inoltre, prosegue la sentenza, L’esenzione di una cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/88, non può essere negata al venditore per la sola ragione che l’amministrazione tributaria di un altro Stato membro ha proceduto a una cancellazione del numero d’identificazione IVA dell’acquirente che, sebbene verificatasi dopo la cessione del bene, ha prodotto effetti, in modo retroattivo, a una data precedente a quest’ultima ”. Impugnabile il niet” del fisco all’interpello disapplicativo Cassazione n. 17010 del 5 ottobre 2012 Questa la conclusione della Cassazione nonostante l’atto non rientri tra quello previsti dall’art. 19 del DLGS n. 546/92. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, la risposta all’interpello, positiva o negativa, costituisce il primo atto con il quale l’amministrazione, a seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica, e con particolari garanzie procedimentali, porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l’immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l’istanza è stata inoltrata. Non può, pertanto, negarsi che il contribuente, destinatario della risposta, abbia l’interesse, ex art. 100 cod. procomma civ., ad invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’atto in esame ”. Eccezioni quasi nulle. Da rispettare il termine di 60 giorni Cassazione n. 16999 del 5 ottobre 2012 La previsione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, secondo cui l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive, salvo casi di particolare e motivata urgenza”, implica in applicazione degli artt. 7, comma 1, L. 212/2000, 3 e art. 21-septies L. 241/1990 nonché art. 42, commi 2 e 3, DPR 600/1973 e art. 56, comma 5, DPR 633/1972 la sanzione di nullità dell’avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione sull’urgenza che ne ha determinato l’adozione. E ciò, peraltro, senza che al criterio possa derogarsi nel caso che il contribuente presenti osservazioni prima dello spirare del termine previsto dall’art. 12, comma 7, L. 212/200, posto che ai sensi di tale disposizione, solo con lo spirare di detto termine, si consuma la sua facoltà di esporre osservazioni e richieste all’Ufficio impositore ”. Con queste motivazioni la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento e le sanzioni ricevute per operazioni di importazioni da fornitori con sede in Paesi black list ” senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 110, comma 11 del vigente TUIR. Senza Iva l’importo a garanzia dell’esecuzione dell’appalto Cassazione n. 16977 del 5 ottobre 2012 Rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, già soccombente dinnanzi alla CT, la Cassazione ha confermato che l’importo della ritenuta a garanzia, non va considerato corrispettivo, trattandosi di somma che in base al contratto di appalto ha una specifica destinazione, assolvendo alla finalità di garantire il committente per la corretta esecuzione del contratto stesso, e, fra l’altro, per eventuali vizi dei lavori previsti ed eseguiti e/o per possibili danni. In buona sostanza, i Giudici dì appello hanno ancorato la loro decisione alla particolare clausola contenuta nel contratto di appalto, alla cui stregua, non solo l’importo della ritenuta a garanzia non è immediatamente esigibile e non può essere considerata corrispettivo”, ma, addirittura, proprio in base al contratto, può divenire certa, liquida ed esigibile in tutto od in parte, ovvero incamerata definitivamente dal committente, solo in un momento successivo, all’esito del collaudo dei lavori appaltati e della verifica dell’esatto adempimento del contratto. Il mezzo, con tutta evidenza, non aggredisce tale ratio, limitandosi a dedurre la violazione delle denunciate norme ed a sostenere che, trattandosi di somme corrisposte in acconto a fronte della fornitura di una parte del servizio”, la base imponibile va determinata con riferimento alla scadenza del periodo cui l’acconto stesso si riferisce e, quindi, alla data dell’emissione del SAL ”. Il vantaggio compensativo dell’operazione infragruppo esclude la bancarotta. Ma è da dimostrare Cassazione n. 38985 del 4 ottobre 2012 Se è indubbiamente esatto, invero, che, secondo indirizzo di questa corte, va escluso il carattere distrattivo della condotta allorché sia ragionevolmente prevedibile che, dalla operazione di trasferimento infra-gruppo, derivi un vantaggio compensativo per la società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario di appartenenza, la giurisprudenza di legittimità ha del pari stabilito che è onere dell’interessato fornire la dimostrazione di tale ragionevole previsione Cass. 48518/2011 , precisando che il trasferimento di risorse infra-gruppo effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società pure in difficoltà economiche, integra bancarotta fraudolenta patrimoniale, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell’operazione è consentita Cass. 37370/2011, Cass. 3659/2009 ”. Con tale motivazione la Cassazione ha respinto il ricorso dell’amministratore di una società a cui era stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Se l’imposta evasa rimane in società, nessuna confisca per i beni dell’amministratore Cassazione n. 38740 del 4 ottobre 2012 231 limitata” quando il frutto dell’evasione rimane nelle casse societarie. Per la Cassazione, quindi, nessuna confisca sui beni dell’amministratore. In accoglimento della tesi del ricorrente, la Suprema Corte precisa così che l’art. 322 ter cod. procomma pen. stabilisce che per procedere alla confisca di altri beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato, è necessario l’accertamento del presupposto costituito dalla impossibilità di confiscare in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato. La giurisprudenza ha ribadito il principio che, ai sensi dell’art. 322 ter cod. procomma pen., può procedersi alla ablazione di beni diversi per un valore equivalente solo ove sia impossibile sottoporre a confisca i beni che si identificano con il prezzo o il profitto del reato Sez. VI, 26.11.2009, n. 14174, P.G. in procomma Canalia, m. 246721 . Nella specie i giudici del merito hanno accertato in punto di fatto che il profitto del reato, costituito dalle somme corrispondenti alle ritenute di cui era stato omesso il versamento al Fisco, si trovava ancora nelle casse della società che di tale profitto era stata l’unica beneficiaria per l’intero ammontare. Per poter procedere pertanto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni diversi nella disponibilità del reo occorreva accertare, motivando adeguatamente sul punto, che non era possibile la confisca diretta presso la società della somma pari al profitto del reato ”. C’è la crisi? L’acquisto della macchina di lusso giustifica gli studi Cassazione n. 16939 del 4 ottobre 2012 La crisi giustifica lo scostamento dagli studi di settore? Potrebbe, se non ci fosse l’acquisto di una autovettura di lusso a vanificare la tesi difensiva del contribuente e invece a legittimare l’accertamento operato dal Fisco. La Cassazione conferma quindi l’operato del giudice di secondo grado che ben aveva osservato come l’atto impositivo si basava proprio sugli studi di settore, per i quali peraltro si era tenuto conto del reddito dichiarato da e quindi anche dei costi, riscontrandosi peraltro anche che la crisi del comparto denunziata non aveva comportato uno scostamento dai ricavi relativi alle annualità precedenti, mentre per converso il medesimo aveva acquistato un’autovettura Mercedes ed un’imbarcazione negli anni successivi in aggiunta a tre altre auto possedute ”. L’inconsistenza dell’organizzazione è prova della fittizietà delle fatture Cassazione n. 38514 del 3 ottobre 2012 Respingendo il ricorso di un imprenditore già condannato per avere indicato, nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti, la Cassazione ha stabilito che Legittima è l’utilizzazione degli atti irripetibili” compiuti dalla polizia giudiziaria, nel cui novero rientrano quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione ciò si riferisce, nella fattispecie in esame, all’acquisizione delle fatture e degli assegni, nonché alle attività attraverso le quali è stata constatata sia la in consistenza di organizzazione aziendale dei soggetti che formalmente avevano avuto rapporti commerciali con l’imputato sia la circolazione fittizia degli assegni versati in pagamento ”. Via libera alla cartella notificata direttamente da Equitalia Cassazione n. 15746 del 19 settembre 2012 Nulla osta a che la cartella di pagamento possa essere notificata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Rigettando il ricorso presentato dal contribuente, la Cassazione ha infatti stabilito che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 1973/602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli arti. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001. È sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituite la mittente ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui fatto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile, fatto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.comma ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata Cass. 2011/11708 ”. Prelievo ingiustificato, ricavo in nero Cassazione n. 15236 del 12 settembre 2012 La contabilità regolare non salva la società dal Fisco che contesta i prelievi effettuati dai soci sui conti correnti societari quali ricavi ‘in nero’. Respinto il ricorso della società che risulta debole” o non idoneamente sviluppato in alcune sue parti. In particolare, la Cassazione ha stabilito, in risposta ad un preciso punto del ricorso, che Quale primo quesito di diritto il ricorrente chiede di dichiarare che una contabilità formalmente corretta è sconfessabile solo con riscontri documentali o con presunzioni semplici, dotate di gravità precisione e concordanza. Questo va evidentemente riferito a quanto il ricorrente ha rubricato come violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 cod. civ., dell’articolo 39, comma 2, d.p.r. 600/1973, e dell’articolo 54, comma 2, d.p.r. 633/1972 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., e difetta di interesse al vaglio, non essendosi pronunciata su ciò la sentenza impugnata, per cui è inammissibile. II secondo quesito di diritto proposto chiede di dichiarare evidentemente in base agli stessi riferimenti normativi che le presunzioni idonee a superare una contabilità formalmente corretta occorre si fondino su fatto noto, e non solo presunto. Nulla ha detto la sentenza sulle presunzioni di secondo grado, per cui vale quanto rilevato per il precedente submotivo, con analoga conseguenza di disattendimento ”. Da provare l’intestazione fittizia del conto Cassazione n. 15217 del 12 settembre 2012 Fatta salva la possibilità del contribuente di fornire prova contraria, il Fisco può porre alla base del proprio accertamento prelievi e versamenti ingiustificati sul conto corrente intestato a terzi, ma strettamente legati alla società incriminata”, se dimostra, anche attraverso presunzione, la natura fittizia dell’intestazione del conto stesso. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, rileva il Collegio che i prelievi ed i versamenti ingiustificati risultanti dai conti infestati al presidente, al vicepresidente e ad altro soggetto, tutti in rapporti con la cooperativa, consentono l’applicazione della presunzione legale di accertamento del maggior reddito imponibile, fatta salva la prova contraria, gravante sulla società contribuente, di aver tenuto conto, nelle dichiarazioni fiscali, degli importi rilevati nei conti/depositi ovvero che la omessa indicazione è giustificata trattandosi di importi riferibili ad operazioni non imponibili cfr. in tal senso le pronunce di questa Corte V sez. 24.9.2010 n. 20197 in materia di imposte indirette e V sez. 24.9.2010 n. 20199 -in materia di imposte dirette secondo cui l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzione, la natura fittizia dell’intestazione o comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati” ”. Presunzione relativa per il redditometro Cassazione n. 14168 del 6 agosto 2012 A stabilirlo la Cassazione con l’ordinanza in oggetto. In particolare, si legge nelle motivazioni, che per consolidato orientamento giurisprudenziale deve ritenersi che, in tema di accertamento dei redditi, la disponibilità dei beni previsti dall’art. 2 del dpr n. 600 del 1973, costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva”, di tal ché il Giudice Tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma” Cass. n. 19252/05, n. 14161/2003, n. 12731/2002, n. 11611/2001 ”. Ok ai documenti in contenzioso. Anche se non prodotti insieme al questionario Cassazione n. 14164 del 6 agosto 2012 La Cassazione ha rilevato l’infondatezza del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, già soccombente dinnanzi alla CTR, sia perché in tema di accertamento delle imposte dirette, la mancata produzione di documenti, da parte del contribuente, in risposta al questionario previsto dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non da luogo a decadenza dalla produzione degli stessi in sede contenziosa Cass. n. 11981/2003 , sia, soprattutto, perché la questione posta dal mezzo non attiene a comportamento omissivo del contribuente, rispetto alla compilazione del questionario, bensì al fatto che lo stesso, come accertato dai Giudici di merito, ritenendolo restrittivo per i chiarimenti che doveva, ha risposto con una lettera raccomandata’’ e, quindi, riguarda la idoneità di tale mezzo ad assolvere all’obbligo di collaborazione ”. Le prestazioni rese su beni immobili in Italia scontano l’Iva nazionale Cassazione n. 14068 del 3 agosto 2012 Richiamando la Direttiva Comunitaria in materia, la Cassazione ha stabilito che il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile, è quello dove è situato il bene immobile medesimo conseguentemente, l’operazione dovrà essere assoggetta a imposta in base alle disposizioni Iva vigenti nel Paese in cui si trova l’immobile ”. In particolare, ricordano ancora i giudici della Suprema Corte, Secondo il sistema tracciato dal legislatore, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, e quindi imponibili in Italia, le prestazioni di servizi a rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio italiano o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 3 collegamento soggettivo attivo b relative a beni immobili situati in Italia D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a collegamento oggettivo c rese a soggetti domiciliati o residenti in Italia, salvo che non siano utilizzate fuori dell’UE. D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d collegamento soggettivo passivo ” comma 12834-12835/2010 ”. Accolto quindi il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di un cittadino tedesco amministratore di una società tedesca che curava in Germania l’intermediazione di affitti turistici di case in Sardegna. Personale distaccato. Non cambia idea la cassazione Cassazione n. 14053 del 3 agosto 2012 Ribadendo quanto già espresso nelle sentenze n. 23021/11 e n. 13119/12, la Cassazione ha confermato l’irrilevanza dell’IVA nelle prestazioni di distacco del personale solo nel caso in cui il distaccante addebita al distaccatario un importo esattamente corrispondente al costo delle retribuzioni e degli oneri accessori e previdenziali sostenuti per il personale. Perdite di bilancio. Il registro è proporzionale senza delibera Cassazione n. 14008 del 3 agosto 2012 Rigettando la tesi del Fisco, la Cassazione ha stabilito che In tema di imposta di registro, la nota II dell’art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, relativa alla inapplicabilità dell’imposta proporzionale de qua per i conferimenti relativi all’aumento di capitale deliberato contemporaneamente” alla riduzione dello stesso per perdite, riguarda la sola ipotesi di variazioni del capitale sociale che siano state formalmente deliberate dall’assemblea contestualmente, in dipendenza di perdite, e non quella in cui i conferimenti siano stati effettuati in assenza di una deliberazione assembleare che disponga la riduzione ed il successivo aumento di capitale, anche nel caso che i conferimenti siano rivolti e in concreto utilizzati per il ripianamento di perdite che potrebbero imporre, ove non sanate, la deliberazione medesima ”. Irap e Irpef litisconsorzio tra società e soci Cassazione n. 13768 del 31 luglio 2012 Sussiste il litisconsorzio necessario tra soci e società in nome collettivo nei giudizi relativi all’Irap, stante la sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente dell’imposta accertata a carico della società Irap e dell’imposta a carico dei soci Irpef . Agevolazione ‘prima casa’. Da calcolare al cm. il limite dei 240 mq. CTR Roma n. 317/1/12 del 6 luglio 2012 Serve la precisione di un geometra per calcolare la superficie utile al calcolo dell’agevolazione prima casa e del limite dei 240 mq. È questo quanto sembra emergere dalla lettura della sentenza della CTR romana che dalla superficie totale dell’immobile, ai fini del godimento della predetta agevolazione, scomputa gli spazi relativi ai muri perimetrali esterni, ai muri interni effettivi, alla parte relativa ai terrazzi, alle verande e, infine, agli spazi accessori nella fattispecie un lavatoio . Premiata quindi la tesi del contribuente e respinta quella dell’Agenzia delle Entrate, suffragata anche dalla relazione dell’Agenzia del Territorio che attestava una superficie complessiva di mq. 286,77, quindi superiore al limite consentito, per lavori di ampliamento eseguiti dall’acquirente dell’immobile anteriormente all’acquisto. Opzione revocabile se il regime diventa meno oneroso CTR Veneto n. 48/4/12 del 12 giugno 2012 Le modifiche normative introdotte successivamente, e che hanno reso meno gravoso per il contribuente il regime fiscale, rendono possibile la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in una operazione straordinaria. Nulla da eccepire, quindi, da parte dei giudici della CTR veneta circa l’operato del contribuente che ha operato la revoca dell’opzione iniziale in considerazione della modifica alla normativa introdotta dalla L. 448/2001, che ha consentito l’affrancamento della plusvalenza da conferimento sui beni apportati alla conferitaria scontando così un’aliquota fiscale più favorevole. Ipoteca proporzionale al valore dell’immobile CTR Roma n. 152/21/12 dell’11 giugno 2012 Esclusione degli immobili che costituiscono residenza o abitazione principale del contribuente e ipoteca proporzionata al valore dell’immobile assoggettato al vincolo. Queste le regole” che il concessionario della riscossione deve seguire prima di effettuare l’iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente gravato di debiti erariali. A stabilirlo la sentenza n. 152/21/12 della CTR di Roma respingendo il ricorso di Equitalia. Società di comodo. Disapplicazione impugnabile anche in direzione provinciale CTP Reggio Emilia n. 96/4/12 del 13 luglio 2012 Nulla osta all’impugnazione dello stop all’interpello per la disapplicazione delle società di comodo dinnanzi alla Direzione Provinciale anche se il diniego era stato emesso da quella regionale. A stabilirlo la CTP di Reggio Emilia che nelle motivazioni della sentenza n. 96/4/12 precisa come questo Giudice non ha motivo per discostarsi dalla propria giurisprudenza in argomento, che ritiene l’atto de quo impugnabile ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sub specie di diniego di agevolazione, richiamata anche dalla ricorrente, che a sua volta si rifà alla massima della sent 2011/8863, per cui In tema di contenzioso tributario, il diniego da parte del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato ai sensi del comma ottavo dell’art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è un atto definitivo in sede amministrativa così indicato espressamente dal D.M. Finanze 19 giugno 1998, n. 259, attuativo della procedura di cui al comma 8 del art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione, come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa e non è limitata alla mera illegittimità dell’atto per cui, all’esito, potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni applicative, dell’agevolazione richiesta ”. Valido l’atto anche se manca la firma del difensore CTP Milano n. 79/47/12 del 8 maggio 2012 Per quanto riguarda l’eccezione della nullità della procura conferita al dott. per violazione dell’art. 12 del DLgs. n. 546 del 1992, la questione è irrilevante perché in ogni caso la procura conferita all’altro difensore, con firma disgiunta, è perfettamente regolare ma, si osserva che in ogni caso, la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del difensore non è causa di nullità e potendo ai sensi dell’art. 12, comma 3, DLgs. n. 546 del 1992, essere conferita procura anche in udienza, in tal senso Cass. n. 6591/2008 ”. Questa la conclusione della CTP milanese chiamata a pronunciarsi sulle cause di inammissibilità del ricorso nel processo tributario. La detenzione non salva l’agevolazione CTP Savona n. 105/2011 La detenzione nelle patrie galere non è causa di forza maggiore tale da giustificare il mantenimento dell’agevolazione ‘prima casa’ nel caso di mancato trasferimento della residenza nel termine dei 18 mesi. A stabilirlo la CTP ligure che respinge il ricorso presentato dal contribuente arrestato, e quindi impossibilitato al trasferimento nella nuova residenza, prima della scadenza del termine. Diverso il parere dei giudici che, spiegano nella sentenza, per causa di forza maggiore intendono un evento che deve essere sì sopravvenuto e oggettivo, ma anche non evitabile e, ovviamente, non riconducibile a un comportamento posto in essere dallo stesso contribuente ”. Inoltre, accogliendo ancora la tesi dell’Agenzia delle Entrate, i giudici hanno sottolineato l’assoluta mancanza di volontà del contribuente di effettuare un reale cambio di residenza stante il fatto che il termine era quasi interamente trascorso al momento dell’arresto e nessuna volontà in tal senso era poi stata manifestata durante la detenzione o al momento della scarcerazione. A cura di d.t.