NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Tutta made in Italy la panoramica in materia fiscale per questo week-end, con tre orizzonti precisi Agenzia delle Entrate, Cassazione e Commissioni tributarie. Partiamo proprio da Roma, da piazza Cavour, per i primi rilevanti spunti. Sul tappeto, in questo caso, alcune problematiche interessanti ammissione privilegiata ma limitata per gli interessi sui crediti Iva applicazione del ‘redditometro’ cessione di un ramo d’azienda a prezzo irrisorio configurabile come bancarotta fraudolenta sequestrabili i beni del presidente del Cda di un’impresa se il bilancio è falsificato Ici con limitazione del beneficio a una sola pertinenza notifiche a mezzo posta. Passando alle Commissioni tributarie, invece, il fronte si restringe quantitativamente, almeno questa settimana segnaliamo, comunque, come temi caldi detraibilità Iva e imposta di registro. Per chiudere, infine, spazio all’Agenzia delle Entrate, che, con due risoluzioni, si sofferma, da un lato, sulla ritenuta alla fonte in caso di soggetti privi di stabile organizzazione, e, dall’altro, sul regime dell’Iva per un editore straniero che vende in Italia. Editore straniero con iva monofase Ris. Ag. Entrate n. 90/e del 25 settembre 2012 È soggetto al regime dell’IVA monofase ex art. 74, primo comma, lett. c , del D.P.R. n. 633/1972, l’editore straniero che effettua la vendita in abbonamento di quotidiani sul territorio italiano. L’Agenzia è chiamata a fornire risposte in merito all’applicazione del regime IVA previsto per le case editrici e quanto successivamente introdotto, in tema di vendite a distanza, dall’art. 40 del DL 331/93. Inoltre, si legge nella risoluzione, vi è l’obbligo di registrazione a fini IVA mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta, al superamento del limite di fatturato stabilito in 35 mila euro annui. Ritenuta alla fonte sempre applicabile ai soggetti privi di stabile organizzazione Ris. Ag. Entrate n. 89/e del 25 settembre 2012 In risposta ad un interpello inviato da una società fiduciaria, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la ritenuta alla fonte del 20% o in misura ridotta, se prevista da specifici accordi internazionali, è sempre applicabile sugli interessi pagati a soggetti esteri privi di stabile organizzazione. In particolare, la società fiduciaria agisce come controparte negoziale nell’ambito del contratto di finanziamento erogato dall’istituto di credito estero sebbene essa agisca per conto dei proprio fiducianti. Pertanto, la società fiduciaria, per effetto degli impegni contrattuali assunti, essendo obbligata alla corresponsione degli interessi, pur non sopportandone l’onere economico, è tenuta all’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente. Peraltro, la società fiduciaria può applicare direttamente, sotto la propria responsabilità, l’eventuale aliquota ridotta prevista dagli accordi convenzionali. A tal fine è necessario che la società conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dalla competente autorità fiscale estera attestante la residenza del soggetto percettore nonché la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale ”. Ammissione privilegiata ma limitata per gli interessi sui crediti Iva Cassazione n. 16084 del 21 settembre 2012 Privilegiati ma nel limite della quota dovuta per l’anno in cui è stata avviata la procedura concorsuale. A porre i paletti all’ammissione al fallimento degli interessi sui crediti IVA è la Cassazione con la sentenza n. 16084/12. In particolare, respingendo altresì la tesi dell’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di fallimento il privilegio generale sui beni mobili del debitore riconosciuto dall’art. 2752, terzo comma, cod. civ. ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all’imposta sul valore aggiunto si estende, ai sensi dell’art. 2749 cod. civ., richiamato dall’art. 54 della legge fall., anche al credito per interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l’anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l’anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente in misura legale fino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto sia pure parzialmente ”. Bilancio falso? Sequestrabili i beni del presidente Cassazione n. 35824 del 19 settembre 2012 Sequestrabili i beni personali del presidente del CdA di un’impresa che, falsificando il bilancio, contribuisce all’evasione delle imposte societarie e dell’IVA. Non passa quindi, di fronte alla Cassazione, la linea difensiva del Manager. Per la Suprema Corte, infatti, il profitto del reato consiste, nel caso di specie, nell’ammontare dell’IVA che avrebbe dovuto essere versata per le operazioni effettuate in nero. Dall’esame del fascicolo risulta, del resto, che la somma per la quale il sequestro per equivalente è stato disposto corrisponde proprio a tale ammontare e non - come prospettato dal ricorrente - all’intero ammontare delle operazioni ‘in nero’. Risulta, dunque, sussistente il presupposto per il sequestro preordinato alla confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter cod. pen., in corrispondenza di un profitto del reato che appare - allo stato degli atti - sufficientemente determinato nel suo ammontare ”. S e la prova è indiziaria, i singoli indizi non possono essere valutati autonomamente Cassazione n. 15741 del 19 settembre 2012 L’esame della prova indiziaria, invece, non può essere effettuato prendendo in considerazione ciascun indizio come elemento probatorio a sé stante, isolandolo dagli altri. La prova indiziaria richiede invece la presa in considerazione dell’insieme degli indizi. Ciascun elemento della serie può ben essere compatibile con una verità diversa, ma è la serie nel suo complesso ad essere eventualmente univocamente dimostrativa ”. Cessione a prezzo irrisorio. Rischio bancarotta fraudolenta Cassazione n. 35597 del 17 settembre 2012 La cessione di un ramo di azienda a prezzo irrisorio può comportare l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, ex art. 223 comma 1 RD 267/42, in capo all’amministratore della società. A stabilirlo la Cassazione respingendo il ricorso presentato dall’amministratore di fatto dopo la conferma della condanna formulata dalla Corte di Appello. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, l’operazione con la quale si estrometta un bene dal patrimonio dell’impresa senza che l’equivalente entri nel patrimonio acquisita al fallimento è idonea a configurare l’ipotesi di fallimento per distrazione di cui all’art. 216 comma 1, n. 1 legge fall., ovvero, qualora ad essa non faccia seguito alcuna attività intesa al recupero, persino quella della causazione dolosa del fallimento di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 stessa legge Sez. 5, sentenza n. 5408 del 26/11/1997 Ccomma dep. 20/01/1998 Rv. 209883 . Sulla stessa linea si è rilevato che integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale la cessione di un ramo d’azienda che renda non più possibile l’utile perseguimento dell’oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società Sez. 5, sentenza n. 10778 del 10/01/2012 Ud. dep. 19/03/2012 Rv. 252008 ”. S e il presupposto è certo il redditometro non richiede motivazione Cassazione n. 14896 del 5 settembre 2012 In presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione ”. Soggetta ad irpef la somma riconosciuta al dipendente per demansionamento Cassazione n. 14057 del 3 agosto 2012 La somma riconosciuta dal datore di lavoro al proprio dipendente, successivamente alla risoluzione del rapporto, a titolo di riconoscimento del demansionamento è soggetta ad IRPEF. Per la Cassazione, infatti, tale indennizzo” non ha natura di compensazione del danno biologico patito dal lavoratore. In particolare, si legge nelle motivazioni, La CTR ha escluso l’assoggettabilità ad IRPEF della voce in esame, con la criptica locuzione alla luce delle motivazioni di cui sopra” ed asserendone, apoditticamente, la natura risarcitoria da danno biologico, sul dato, incongruo, relativo alla differenza tra detta indennità e quella di preavviso. Tale argomentare, che non lascia comprendere l’iter logico che ha condotto i giudici d’appello a pervenire al loro convincimento, non si sottrae alla censura che le è stata rivolta ”. S tock options vale il momento di esercizio dell’opzione Cassazione n. 13088 del 25 luglio 2012 Al fine della corretta individuazione della disciplina applicabile è necessario distinguere i due momenti della assegnazione del diritto di opzione, da un lato, e quello di esercizio dello stesso e dunque dell’effettiva assegnazione dei rispettivi titoli, dall’altro. È condivisibile l’analisi del ricorrente secondo cui le azioni entrano a far parte del patrimonio del dipendente nel momento in cui l’opzione verrà esercitata o ceduta, e che dunque la disciplina applicabile sarà quella vigente al momento di tale esercizio. Conseguentemente, risulta applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 505/1999, art. 13, laddove detti diritti siano assegnati precedentemente alla sua entrata in vigore, ma il diritto connesso sia esercitato successivamente. N otifiche a mezzo posta se l’atto è impugnato la mancanza della relazione di notifica è una mera irregolarità sanabile Cassazione n. 11350 del 5 luglio 2012 La relazione di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato. Conseguentemente, se l’atto è ricevuto il destinatario non si può avvalere della sua mancanza che non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità [], trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse ”. In ogni caso, deve ritenersi applicabile la disciplina della sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo se ciò avvenga prima della scadenza dei termini di decadenza previsti per legge. Ici. Legittimo il beneficio limitato ad una sola pertinenza Cassazione n. 11024 del 28 giugno 2012 In tal senso si è espressa la Cassazione che ha respinto il ricorso di un contribuente che si era visto recapitare alcuni avvisi di accertamento per ICI emessi in relazione a fattispecie nella quale il contribuente titolare di diritto di coabitazione su tre immobili di cui la moglie risulta essere proprietaria aveva dichiarato come pertinenza dell’immobile destinato a prima casa di abitazione uno dei due box che ne costituivano pertinenza, assumendo di avere diritto alla detrazione sul predetto box, per quanto la moglie avesse goduto di analoga detrazione per l’altro box costituente pertinenza. Ben diverso, appunto, il parere della Cassazione. Si legge infatti nelle conclusioni dell’ordinanza che Il DLgs. n. 446 del 1997, art. 59, ha concesso ai comuni la potestà regolamentare ai fini di tra l’altro considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”. Il Comune di , con il regolamento menzionato dalla parte ricorrente, all’art. 6, ha stabilito di limitare ad una unità” le pertinenze che si considerano parti integranti dell’abitazione principale. Il combinato disposto delle due norme non può che essere interpretato nel senso che è fatto chiaro dalla nozione di fabbricato contenuta nel DLgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a dettata specificamente ai fini ICI e con esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali alle costruzioni. Detta nozione implica che il nesso di pertinenzialità rilevante ai predetti fini si correli con l’unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano” e perciò con indifferenza nei confronti di quanti siano gli utenti di detta unità immobiliare”, anche nell’ottica della disciplina di agevolazione dettata per la prima casa di abitazione. Consegue da ciò che il regolamento comunale di cui trattasi non può che essere interpretato nel senso di limitare ad una le pertinenze dell’abitazione principale, quali che siano i titolari di diritti sull’immobile principale destinato a siffatto uso ”. S e previsto dallo statuto, anche il dirigente può rappresentare il comune Cassazione n. 10839 del 28 giugno 2012 Un ente locale può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti secondo i rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa del comune fermo restando che in assenza di una previsione statutaria, spetta invece al sindaco l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza del comune medesimo, ai sensi del D.Lgs. cit., art. 50 . Ciò in considerazione della riconosciuta larga autonomia degli enti locali anche nella autoregolamentazione del potere di rappresentanza, derivata dalla modifica dell’art. 117 Cost. ”. Detraibilità solo con provata buona fede CTR Firenze n. 75/8/12 del 17 maggio 2012 Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti la detraibilità dell’IVA non viene meno quando il cessionario dimostra la propria completa buona fede. A stabilirlo la CTR fiorentina che fornisce, inoltre, nella sentenza alcuni indicatori utili per la valutazione. In particolare, si legge in un passaggio della sentenza stessa, dimostrando la congruità dei prezzi d’acquisto e considerando la scarsa incidenza quantitativa delle operazioni contestate sul volume di affari della Contribuente, si può ritenere che la stessa non fosse a conoscenza della frode IVA in quanto effettivamente sussistente. Nella specie, tanto in relazione agli atti notori sull’assolvimento dell’imposta accompagnati ad ogni operazione che con riferimento al prezzo medio di mercato riscontrato nelle singole operazioni, si è indotti a ritenere integrata la prova della quale è onerato il Contribuente, di non essersi cioè trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità dell’oggetto da acquisire e che, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta in occasione delle operazioni contestate e nonostante la sua esplicazione volta ad adottare un comportamento cognitivo idoneo, egli non è stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati alle operazioni ancora Cass. civ. sez. trib. 11/04/11 n. 8132 ”. Notitia criminis necessaria per il raddoppio dei termini CTP Reggio Emilia n. 74/2/12 del 30 agosto 2012 Il raddoppio dei termini dell’accertamento fiscale è possibile solo quando il fisco riesce a documentare alla Procura della Repubblica la notitia criminis”. Non valgono quindi indicazioni generiche o poco circostanziate in tale circostanza è da ritenersi nulla la contestazione al contribuente. A stabilirlo la CTP di Reggio Emilia chiamata a pronunciarsi sulla norma introdotta dal DL n. 223/06. Non passa quindi la linea dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, si legge nelle motivazioni, è opinione del Collegio che la documentazione prodotta dall’ufficio non possa ritenersi idonea a suffragare la richiesta di cui all’ordinanza emessa dalla Commissione in data 13.6.2012, atteso che dai documenti prodotti non si riesce ad individuare chi sono i soggetti interessati e se vi sia stata compartecipazione fra il gruppo e la società ricorrente. Quello che si rileva chiaramente è che il soggetto sotto denuncia penale è individuato come rappresentante legale della srl Ciò non basta ”. I mposta di registro e interpretazione contratto contano gli effetti civilistici CTP Reggio Emilia n. 69/4/12 del 25 giugno 2012 In tema di imposta di registro gli effetti giuridici a cui l’art. 20, D.P.R. 131/1986 fa riferimento sono quelli civilistici, in assenza di una specifica norma tributaria che disponga diversamente. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate deve ricostruire, attraverso un’indagine complessiva dell’atto e delle relative clausole, la reale natura giuridica del medesimo senza fermarsi all’intitolazione dello stesso ed alla mera interpretazione letterale, e senza essere vincolato da un’inesatta qualificazione operata dalle parti, e quindi dal nomen iuris da esse attribuito all’atto non può, invece, andare al di la della qualificazione civilistica e degli effetti giuridici desumibili da un’interpretazione complessiva dell’atto. A cura di d.t.