NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Flash dall’Europa per aprire il tradizionale aggiornamento del week-end in materia fiscale. Due gli argomenti affrontati dalla Corte di Giustizia da un lato, il diritto alla detrazione Iva in occasione dell’uso privato temporaneo di un bene aziendale dall’altro, il diritto del contribuente alla detrazione anche se utilizza un fornitore privo di licenze o che impiega lavoratori ‘in nero’. Tornando in Italia, poi, i fronti di riferimento sono sempre Cassazione e Commissioni tributarie. Per quanto concerne il ‘Palazzaccio’, tra gli argomenti più rilevanti segnaliamo fermo contabile, valore di un immobile, responsabilità dell’amministratore di fatto per l’evasione fiscale, contabilità ‘semplificata’ e bancarotta fraudolenta, Irap e tempistica dell’istanza di rimborso. A margine, poi, passaggio sulla pronuncia numero 14880 della Cassazione, con cui si stabilisce che è nulla la cartella di pagamento notificata al liquidatore di una società estinta e cancellata. Per chiudere, spazio, infine, alle Commissioni tributarie. Anche in questo caso riportiamo alcuni degli spunti di maggiore rilievo ravvedimento operoso, ipotesi di illegittimità costituzionale dell’aliquota agevolata 1% dell’imposta di registro, nullità dell’accertamento senza il Pvc, prescrizione separata tra condebitori. Spazio ad hoc, però, per una pronuncia della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con cui si è chiarito che l’adesione allo ‘scudo’ fiscale mette il contribuente al riparo dall’accertamento sintetico. Detrazione salva anche se il fornitore è irregolare. Ma solo se c’è la buona fede Corte di Giustizia UE n. c-324/11 del 6 settembre 2012 Non perde il diritto alla detrazione il contribuente che utilizza un fornitore privo delle licenze necessarie o che utilizza lavoratori in nero. Nessun obbligo ricade infatti su questi di verificare quali relazioni di lavoro esistono tra il personale impiegato ed il prestatore del servizio. A stabilirlo la Corte di Giustizia UE nella sentenza n. C-324/11. Si legge così nelle conclusioni che La direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che il fatto che il soggetto passivo non abbia verificato se i lavoratori impiegati sul cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l’emittente della fattura o se tale emittente avesse dichiarato detti lavoratori non costituisce una circostanza obiettiva idonea a consentire di concludere che il destinatario della fattura sapeva o doveva sapere di partecipare ad un’operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto, qualora tale destinatario non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell’esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera dell’emittente. Pertanto, il diritto a detrazione non può essere negato per tale motivo, allorché ricorrano le condizioni formali e sostanziali previste da detta direttiva per l’esercizio di detto diritto ”. L’uso privato temporaneo di un bene aziendale non esclude il diritto alla detrazione Iva Corte di Giustizia UE n. c-334/10 del 19 luglio 2012 Secondo la Corte di Giustizia non è inibito a un soggetto passivo IVA il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto il fatto che il bene aziendale cui tale imposta fa riferimento sia stato temporaneamente utilizzato per scopi aziendali in via esclusiva. Infatti, L’interpretazione secondo la quale un uso esclusivamente per fini privati di un bene destinato all’azienda seguito da un uso esclusivamente per i fini della stessa non può influire sul diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte è inoltre conforme al principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell’IVA ”. Nulla la cartella di pagamento notificata al liquidatore di una società estinta e cancellata Cassazione n. 14880 del 5 settembre 2012 La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ribadito il principio ormai costante secondo cui una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporti con l’amministrazione finanziaria ”. Amministratore di fatto sempre responsabile per l’evasione fiscale Cassazione n. 33385 del 29 agosto 2012 Responsabile, sempre e comunque, l’Amministratore di fatto di una società quando il reato contestato riguarda l’evasione fiscale e l’omessa presentazione della dichiarazione. Linea durissima” della Cassazione, che estendendo un principio già ampiamente diffuso per i reati fallimentari, ha definitivamente equiparato l’amministratore di fatto ed il rappresentante legale con riguardo alle responsabilità verso il fisco. In particolare, si legge nelle motivazioni, Tale equiparazione, pertanto, assume portata generale in relazione a tutti i comportamenti commissivi o omissivi dell’amministratore di diritto, essendo tenuto l’amministratore di fatto ad impedire le condotte vietate riguardanti l’amministrazione della società ovvero pretendere l’esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge, con la conseguente responsabilità dello stesso in sede penale ex art. 40, comma secondo, c.p. Ovviamente devono concretamente sussistere le condizioni previste dalla citata disposizione del codice civile per riconoscere nel soggetto agente la qualità di amministratore di fatto della compagine societaria ”. Iva. L’avvocato distrattario ancora escluso Cassazione n. 13659 del 31 luglio 2012 A pochi mesi dalla sentenza n. 2474/12, la Cassazione conferma il limite” imposto all’avvocato distrattario che può richiedere esclusivamente onorario e spese processuali mentre nulla può vantare per l’IVA dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’ IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro ”. Imposta di registro agevolata e piani urbanistici particolareggiati Cassazione. n. 13173 del 25 luglio 2012 In tema di imposta di registro può godere dell’aliquota agevolata all’1% prevista per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati soltanto l’acquirente dell’immobile che proceda direttamente all’utilizzazione edificatoria dell’immobile stesso entro 5 anni dall’acquisto la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente ”. Perdite su crediti deducibili quando al debitore sono stati revocati i finanziamenti Cassazione n. 12431 del 18 luglio 2012 La revoca dei finanziamenti e delle aperture di credito bancarie sono segno inequivocabile del dissesto aziendale e di una certa insolvenza. Ne consegue la piena deducibilità delle perdite su crediti per tutti quei clienti dell’impresa-contribuente che ricadono nella fattispecie sopra indicata. La Cassazione accoglie quindi il ricorso della società avverso la sentenza della CTR del Veneto che la vedeva invece soccombente rispetto l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato una indebita detrazione fiscale di perdita su crediti. Si legge così nelle motivazioni dell’ordinanza come anche a volere attribuire peso non decisivo alle informative del 2004 che non solo attestavano la gravità della crisi della società tedesca, ma che determinavano la sospensione dei rapporti economici tra le due società, fatto obiettivo che presuppone la insolvibilità, almeno temporanea, della società collegata, appare arduo negare tale valore alla revoca degli affidamenti e dei finanziamenti da parte delle banche, che secondo le leggi di mercato rende chiaro, erga omnes” che la società non è in grado di fare fronte ai propri impegni finanziari, e quindi anche a quelli di cui si discute ”. La contabilità semplificata non esclude la bancarotta fraudolenta Cassazione n. 28923 del 17 luglio 2012 La mancata annotazione delle somme incassate, anche nel caso di società in regime di contabilità semplificata, può costare all’imprenditore l’accusa di bancarotta fraudolenta. Nessun accoglimento del ricorso presentato dall’imprenditore stesso, quindi, da parte della Cassazione che ha così rigettato la tesi difensiva proposta e che verteva proprio sullo status semplificato”. In particolare, si legge nelle motivazioni, Per quanto attiene al regime tributario di contabilità semplificata invocato sia con il presente sia con il successivo mezzo , deve osservarsi che siffatta metodologia non ha comportato per le imprese l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall’art. 2214 cod. civ. sia ai fini civili che per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, perché l’art. 18, d.p.r. 600/73, che ammette una contabilità semplificata per i contribuenti minori, fa salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto , sicché nel caso di inadempimento a tale obbligo si possono configurare gli elementi integrativi del reato di bancarotta ”. Irap. 48 mesi per l’istanza di rimborso Cassazione n. 12175 del 16 luglio 2012 L’istanza di rimborso ex art. 38 DPR 692/73 ha il termine fissato in 48 mesi decorrente da ogni singolo acconto e non dal saldo dell’imposta dovuta. A stabilirlo la Cassazione nell’ordinanza n. 12175/12 in cui ha anche confermato l’assoggettamento ad IRAP del professionista che si avvale di collaboratori in maniera non occasionale. In particolare, per quanto attiene il termine dell’istanza, la Cassazione accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che L’assunto della Commissione Tributaria Regionale secondo cui il termine di decadenza ex art. 38 DPR 602/73 decorrerebbe, per le somme versate a titolo di acconto IRAP, non dalla data del relativo versamento ma da quella del versamento del saldo urta contro il costante insegnamento di questa Corte secondo cui il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti , decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’ an” e del quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento” Cass. 13478/08 conformi sentt. 4251/07, 1198/05 e, nella giurisprudenza successiva, 24058/11 ”. Fermo contabile basta il fumus boni iuris ma occorre un provvedimento motivato e notificato Cassazione n. 11962 del 13 luglio 2012 La Suprema Corte ha confermato il proprio precedente indirizzo per cui il fermo amministrativo del pagamento dei debiti amministrativi art. 69, R.D. 2440/1923 e art. 23, D.Lgs. 472/1997 è legittimo laddove il controcredito della pubblica amministrazione appaia esistente, liquido ed esigibile, senza che assuma alcuna rilevanza il cd. periculum in mora. Ciononostante, esso deve essere adottato attraverso un atto dotato dei requisiti prescritti dalla legge, compresa un’adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris” della vantata ragione di credito da parte dell’Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell’interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale ”. Avviso obbligatorio solo quando c’è l’errore Cassazione n. 11429 del 6 luglio 2012 Richiamando quanto già stabilito nella sentenza n. 17396/10, la Cassazione ha così confermato che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di tributi diretti e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi ”. Il valore di un immobile non è dato solo dalla posizione Cassazione n. 9113 del 6 giugno 2012 Nel giudizio di opposizione agli avvisi di variazione del classamento catastale di un immobile non è sufficiente che si faccia riferimento alla sola posizione geografica dell’immobile stesso. Il valore, infatti, è dato da una serie di elementi quali il tessuto urbano di inserimento, il piano di ubicazione ed i servizi strutturati in godimento, lo stato di conservazione dell’unità in questione e del fabbricato di cui fa parte elementi, tutti, singolarmente e nel loro insieme, di certo, rilevanti nell’iter sotteso al classamento ed alla determinazione della rendita ” e, pertanto, da considerarsi necessariamente ai fini del corretto esercizio del potere amministrativo-tributario. Ko gli accertamenti della dre ante 2009 CTR Lazio n. 140/22/12 del 29 maggio 2012 Per carenza di potere di verifica antecedente il DL 185/08, sono da ritenersi illegittimi gli accertamenti, derivanti da PVC, emessi dalla DRE. La CTR laziale ha quindi sposato le tesi del contribuente per cui l’esclusione delle Direzioni Regionali era stata confermata dall’abrogazione dell’art. 23 del DPR 107/01 e dell’art. 62-sexies, comma 2, del DL 331/93 nelle parti in cui prevedevano poteri di accertamenti da parte delle Direzioni Regionali. Inoltre, sempre la società ricorrente richiamava ulteriori interventi in tal senso come la legge 244/07 e il Decreto anticrisi del 2008. Rilevava inoltre che l’art. 27 del DL 185/08 confermava l’esclusione del potere delle Direzioni Regionali nelle verifiche fiscali, quantomeno fino al 2009, proprio nel prevedere l’attribuzione di tali poteri alle suddette Direzioni regionali ”. Per il ravvedimento operoso basta il tempestivo pagamento di un acconto CTR Lombardia n. 59/13/2012 del 25 maggio 2012 È validamente perfezionato il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997, se il contribuente procede al pagamento di una somma in acconto entro i 30 giorni dal ricevimento di un atto e della differenza nei giorni successivi. Ciò in quanto l’art. 13, co. 1, lett. a prevede espressamente che il contribuente possa procedere al pagamento del tributo per intero o per acconti. Tale previsione è compatibile con il principio di agevolazione nell’adempimento dei debiti tributari, in questo periodo di tempo più che mai attuale a fronte della crisi economica e della necessità di recupero di imposte ”. L’invito a condono vincola l’Agenzia CTR Lombardia n. 5/30/12 del 31 gennaio 2012 Qualora un contribuente riceva la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che lo rende edotto della facoltà di definizione dei carichi di ruolo pregressi art. 12, L. 289/2002 ed egli, avvalendosi di tale facoltà, compie tutti gli adempimenti connessi, ivi compreso il pagamento di quanto necessario a tal fine 25% delle cartelle a ruolo più spese , è nullo ogni successivo atti di recupero delle maggiori somme originariamente dovute. Infatti, l’ordinamento tributario italiano - per via dello specifico richiamo dato ai principi dell’ordinamento comunitario dall’art. 1 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge 15/2005 - non può non rimanere vincolato, o quanto meno ispirato, dal principio che all’Amministrazione incombe l’obbligo di salvaguardare le situazioni soggettive che si sono consolidate per effetto di atti o comportamenti della stessa amministrazione, idonei ad ingenerare un ragionevole affidamento nel destinatario dell’atto. La presenza di tale principio è confermata e.g. dall’affermazione esplicita sul piano sostanziale in materia doganale, contenuta nel Regolamento CEE n. 1967/72 della Commissione, del 14 settembre 1972, e ribadita dal Regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio ”. Accertamento ko quando c’è lo scudo CTR Friuli Venezia Giulia n. 76/01/12 L’adesione allo scudo fiscale mette al riparo il contribuente dall’accertamento sintetico, contribuente che neppure deve provare al fisco se le somme contestate erano o meno in suo possesso già prima del periodo oggetto di accertamento. Unico obbligo” fornire una riconciliazione tra somme scudate e importo accertato. Queste sono, in sintesi, le precisazioni fornite dalla CTR Friuli che, confermando il giudizio di primo grado, ha respinto il ricorso presentato dal fisco. Infine, la CTR ricorda come l’adesione allo scudo fiscale e la presentazione della dichiarazione riservata mette al riparo il contribuente da ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta per i quali non è ancora decorso il termine per i controlli in relazione agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio ”. Diritto alla difesa inalienabile. Nullo l’accertamento senza il pvc CTP Grosseto n. 174/4/12 del 18 giugno 2012 Accogliendo il ricorso del contribuente, già socio accomandante di una sas, la CTP toscana ha ravvisato, nell’operato dell’Ufficio, irregolarità procedurali con la conseguente illegittimità degli atti derivati, in ragione della evidente violazione non solo del diritto di difesa del contribuente nella fase dell’accertamento ma anche del diritto di compiuta informazione dello stesso, mediante una adeguata motivazione degli avvisi che lo riguardavano artt. 7 e 10 della legge n. 212/2000 . Nella fattispecie esaminata, infatti, l’Ufficio, pur avendo omesso di notificare immediatamente il P.V.C., anche al ricorrente, ha erroneamente motivato per relationem” i successivi atti, sulla base di un presunto obbligo di conoscibilità a prescindere” da parte dell’ex socio, di atti della società della quale non faceva più parte ”. L’ormeggio paga la Tarsu CTP Livorno n. 115/2/12 dell’11 maggio 2012 La superficie d’acqua destinata all’ormeggio delle imbarcazioni è soggetta a TARSU. A stabilirlo la CTP di Livorno che esclude dal versamento del tributo esclusivamente lo spazio adibito a manovra dei mezzi nautici. Riprendendo quanto anche richiamato dalla sentenza n. 3829/09 della Cassazione, i giudici hanno infatti ricordato che gli specchi acquei sono superfici scoperte soggette a tassazione. Si considerano aree scoperte tutte le estensioni spaziali utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto solido o liquido di cui la superficie è composta e del mezzo terrestre o navale di cui ci si avvale per effettuare l’occupazione ”. Sospetta illegittimità costituzionale dell’aliquota agevolata 1% dell’imposta di registro CTP Trapani n. 138 del 9 marzo 2012 La CTP Trapani ha disposto la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Consulta, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, secondo cui l’art. 1, comma 5 della prima parte della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, così come modificato, è in contrasto con l’art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l’applicazione del trattamento agevolato ivi indicato, anche agli acquisti aventi ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato da soggetti privati, non soggetti IVA []. Infatti, il Legislatore, senza alcuna ragione, ha posto su due piani nettamente distinti due fattispecie che, però, sono del tutto simili, concedendo solo in un caso il trattamento agevolato ”. Prescrizione separata tra condebitori CTP Treviso n. 11/5/12 del 31 gennaio 2012 Accogliendo il ricorso presentato dal contribuente ed avverso tre cartelle esattoriali, la CTP di Treviso ha stabilito che non trova applicazione la norma di cui all’art. 1310 c.comma dettata in materia di prescrizione in base alla quale il creditore che notifica un atto interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri debitori in solido poiché nel caso di specie trova applicazione la normativa specifica in materia decadenziale sopra richiamata per cui le cartelle debbano essere notificate entro i termini sopra indicati con riferimento ai vari anni interessati. Tale orientamento è stato espresso anche dalla Cassazione in numerose sentenze Cass. 25.01.2006 n. 1435, Cass. 20.06.2008 n. 16945, Cass. 08.07.2009 n. 16074, Cass. 05.02.2009 n. 2816 ”. Sulle spese di lite decide il giudice ordinario CTP Novara n. 29/6/12 Spetta solo ed esclusivamente al tribunale la decisione circa il recupero delle spese di lite derivanti da una sentenza di una commissione tributaria. Per i giudici della CTP di Novara le spese di giudizio non sono ricomprese nell’elenco delle controversie fiscali su cui è chiamata a pronunciarsi la Commissione Tributaria. In particolare, stabiliscono i giudici nel disposto della sentenza, appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie di cui all’art. 2, comma 1 del DLGS 546/92 . Sono invece escluse le spese di giustizia, anche se derivanti da precedente e diverso giudizio tributario. Ne consegue, sempre a detta della CTP piemontese, che non sono impugnabili né il ruolo né la cartella di pagamento in quanto non contengono nessuno dei tributi indicati al predetto art. 2, anche se questi ultimi sono atti impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d del DLGS 546/92. A cura di d.t.