NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Doppio binario per l’ultima puntata estiva del week-end in salsa fiscale fonti di riferimento, difatti, stavolta unicamente Cassazione e Commissioni tributarie, con un ampio range di argomenti. Partiamo dal Palazzaccio, segnalando alcuni degli spunti di maggiore rilievo niente condono tombale al contribuente mafioso accertamento legittimo anche senza autorizzazione della Procura variazione del classamento Iva comunitaria niente avviso bonario per la dichiarazione senza errori non elusiva l’anticipazione della successione Irap. A margine citazione per la pronuncia numero 27392, con cui viene stabilito che l’impiego di qualsiasi documento finalizzato a un risparmio di imposta configura il reato di frode fiscale. E chiudiamo con le Commissioni tributarie, sempre, a volo di uccello, citando alcune tematiche ‘calde’ emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente accertamento stoppato senza motivazioni notifica inesistente se effettuata da soggetto non abilitato Ici applicabile al patrimonio del trust. Anche su questo fronte, infine, una citazione a parte quella relativa a una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano, con cui si afferma che l’ipoteca che danneggia il contribuente si sospende. I dati contabili salvano il piccolo imprenditore dal fallimento Cassazione numero 13542 del 30 luglio 2012 Ricade su di esso, infatti, l’onere di provare che ricavi, attivo patrimoniale e indebitamento sono sufficienti per respingere l’impraticabilità della dichiarazione di insolvenza. Non è compito dei creditori provare l’impossibilità di dare corso alla dichiarazione di insolvenza per mancato raggiungimento dei predetti parametri. In particolare, si legge nelle motivazioni, l’eventuale ribaltamento dell’onere della prova sul creditore o sul P.M. renderebbe spesso impossibile per costoro ottenere l’accoglimento dell’istanza proposta ed ha altresì rilevato che, in materia, residua in ogni caso in capo al Tribunale un ampio potere officioso di indagine, il cui uso prudente e consapevole costituisce strumento di per sé idoneo ad evitare, nei limiti di quanto ragionevolmente dovuto, che siano dichiarati fallimenti che, date le caratteristiche del debitore, sarebbero ingiustificati ”. Iva comunitaria. Tutto l’onere è sul contribuente Cassazione numero 13457 del 27 luglio 2012 Spetta al contribuente provare l’affidabilità dei terzi partecipanti alla cessione intracomunitaria e l’effettiva consegna della merce all’estero. E su di lui gravano tutte le sanzioni anche in mancanza di adempimenti formali che possano dimostrare l’effettiva immissione di beni all’estero. Non fa sconti la Cassazione, in una lunga ed articolata sentenza, sul tema delle frodi fiscali relativamente a cessioni intracomunitarie. Per la Cassazione, quindi, Deve quindi riaffermarsi e darsi seguito al principio di diritto già reiteratamente espresso da questa Corte secondo cui in tema di IVA, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti, pretendendo il versamento dell’imposta non versata, la non imponibilità - ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a , prima parte, del d.l. 30.8.1993, numero 331, convertito nella legge 29.10.1993, numero 427 - della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell’introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto, che intende far valere in giudizio, di fruire della deroga agevolativa rispetto al normale regime impositivo né è sufficiente, a tal fine, la prova di aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro, ex art. 50, commi 1 e 2, del decreto legge citato, e di avere debitamente indicato tale numero nella fattura emessa ai sensi dell’art. 46, comma 1, del medesimo testo normativo, trattandosi dell’adempimento di obblighi formali prescritti per agevolare il successivo controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta, ed occorrendo invece - avuto riguardo alla espressa previsione dell’art. 41, comma 1, lett., a , del d.l. numero 331 del 1993, secondo cui la cessione non imponibile si realizza mediante il trasporto o la spedizione dei beni nel territorio di un altro Stato membro - la prova dell’effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario è soggetto di imposta così Cass. 20575/11 nello stesso senso, Cass. 3603/09, che richiamano a supporto la giurisprudenza di questa Corte in materia di cessioni alla esportazione disciplinate dall’articolo 8 d.p.r. numero 633/72, la quale costantemente afferma che grava sul cedente la prova del trasporto o spedizione del bene ceduto sentenze nnumero 6351/02, 9104/02, 12608/06 si veda anche Cass. 21956/10, ove si afferma che, sempre in tema di cessione all’esportazione, nel caso di cd. triangolazione grava sul cedente l’onere della prova dell’avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione ”. La dichiarazione senza errori legittima la cartella senza avviso bonario Cassazione numero 13343 del 26 luglio 2012 L’avviso bonario deve precedere l’invio della cartella solo quando dal controllo automatizzato emergono errori nella dichiarazione. Viceversa la cartella non deve essere preceduta dall’avviso. A stabilirlo, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la recente ordinanza della Cassazione numero 13343/12. In particolare, si legge nelle motivazioni, La doglianza appare manifestamente fondata, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte Sez. 5, Sentenza numero 17396 del 23/07/2010 secondo la quale L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. numero 600 del 1973 in materia di tributi diretti e 54-bis, comma 3, del d.P.R. numero 633 del 1972 in materia di IVA non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono ex art. 9 bis legge numero 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto ” ”. Irap. Rimborso salvo anche senza firma sulla dichiarazione Cassazione numero 13313 del 26 luglio 2012 Respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, già soccombente dinnanzi alla CTR, la Cassazione ha così stabilito che in tema di dichiarazioni rese ai fini fiscali, l’atto non sottoscritto dal suo autore non è radicalmente inesistente e può essere sanato o attraverso la sottoscrizione successiva o attraverso valutazione in fatto che consentano di attribuire la paternità dell’atto al contribuente, senza richiedere allo stesso una postuma sottoscrizione perciò ultronea , a fronte della sua volontà di utilizzare l’atto, manifestata nella sede processuale ”. Personale distaccato. senza Iva quando il rimborso pareggia il costo del personale Cassazione numero 13119 del 25 luglio 2012 Riprendendo quanto disposto dalla precedente sentenza numero 23021/11, la Cassazione ha così confermato il proprio orientamento per cui è da ritenersi non imponibile IVA il rimborso riconosciuto dal distaccatario al distaccante quando corrisponde al costo del personale sostenuto da quest’ultimo. Eventuali discrepanze tra gli importi rendono imponibile l’intero ammontare della prestazione. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, in tema di IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, numero 67, il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso altra, è esente da IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante Sez. U., Sentenza numero 23021 del 07/11/2011 . Pertanto come risulta dalla normativa comunitaria e nazionale art. 9 della Direttiva 17/5/1977, numero 77/388 CEE, art. 56 della Direttiva 28/11/2006, numero 2006/112/CE ed DPR 26 ottobre 1972, numero 633, art. 7-septies, comma 1, in cui è stato trasferito, per effetto del DLgs. 11 febbraio 2010, numero 18, il riferimento prima contenuto nell’art. 7, comma 4, lett. d , il distacco o messa a disposizione o prestito di personale costituisce una prestazione di servizi astrattamente destinata, come tale, ad essere assoggettata all’IVA, ma tale regola generale non ha potuto trovare applicazione nel caso in cui il distaccatario si sia, come nel caso di specie, limitato a rimborsare al distaccante il solo costo dei dipendenti, in quanto le prestazioni di servizio assumevano rilevanza, ai fini del pagamento dell’Iva soltanto se ne deriva un vantaggio economico per l’utilizzatore ”. È frode fiscale anche l’utilizzo di ricevute false Cassazione numero 27392 del 11 luglio 2012 L’utilizzo di qualsiasi documento non necessariamente una fattura finalizzato ad ottenere un illecito risparmio di imposta configura il reato di frode fiscale. Rientrano quindi nella predetta casistica anche gli scontrini, le schede carburanti, le ricevute fiscali e qualsiasi documento contabile in genere. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni della sentenza, Gli altri documenti che vengono in rilievo sono, dunque, quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture documenti tipici fiscali previsti espressamente dal DPR numero 633 del 1972, art. 21 . Tali sono, ad esempio, oltre alle ricevute fiscali e simili, quei documenti da cui risultino spese deducibili dall’imposta, come le ricevute per spese mediche o per interessi su mutui, le schede carburanti etcomma documenti che attualmente non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati per eventuali controlli da parte degli uffici . Qualora le spese documentate siano deducibili dall’imposta, la indicazione in dichiarazione di tali spese non effettuate o effettuate in misura inferiore integra la condotta del reato, per il fatto che si fanno apparire elementi passivi fittizi. La falsità può cadere sul contenuto della fattura o del documento contabile rilevante, attestandosi che è stata eseguita una operazione in realtà non eseguita oppure che l’importo dell’operazione è superiore a quello reale, ma può cadere anche sulla indicazione dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione ”. Solo il primo acquirente beneficia delle agevolazioni Cassazione numero 11771 dell’11 luglio 2012 Registro e ipocatastali agevolate solo se la costruzione dell’immobile è stata completata dall’acquirente del terreno nei cinque anni successivi. Nessuna agevolazione invece se il terreno è stato ceduto ad altro soggetto. Riprendendo infatti quanto già stabilito anche nella sentenza numero 18679/10, la Cassazione ha così stabilito che Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge numero 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’ acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente ”. Sequestro ok ma motivato Cassazione numero 27296 del 10 luglio 2012 Il provvedimento di sequestro probatorio deve essere motivato in relazione alla necessità dalle cose sequestrate ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede ex plurimis, Sez. 2, 11 novembre 2011, numero 2736, [Omissis] Sez. 5, 07 ottobre 2010, numero 1769, [Omissis] ”. Con tale motivazione la Cassazione ha rinviato la questione al Tribunale competente. Nella fattispecie, infatti, né dall’ordinanza impugnata né dal decreto di sequestro si desume con sufficiente chiarezza a quali reati ed a quali concrete esigenze probatorie sia preordinata la misura disposta. Il decreto di sequestro si riferisce, infatti, ad una pluralità di soggetti e ad una pluralità di reati tributari e non specifica quale sia il nesso di strumentalità tra le cose che ne sono oggetto ed i reati stessi, né in cosa consistano le specifiche violazioni contestate all’indagato odierno ricorrente ”. Il mafioso non beneficia del condono tombale Cassazione numero 27037 del 10 luglio 2012 Evasione fiscale e reato di associazione mafiosa escludono la possibilità di usufruire del condono tombale. Per la Cassazione, che ribadisce comunque quanto già espresso in precedenti sentenze, in tema di appartenenza a sodalizi mafiosi, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all’indiziato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia Cass. penumero , sez. 6, numero 950 del 22 marzo 1999, Riela ed altri, rv. 214507, a parere della quale anche i proventi di eventuali frodi fiscali sono, a fini di prevenzione, da considerare di illecita provenienza ”. La mancata autorizzazione della procura non blocca l’accertamento Cassazione numero 11607 del 10 luglio 2012 La Cassazione accoglie il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, avverso il giudizio espresso dalla CTR, e stabilisce che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, richiesta dall’art. 63, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, dei documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell’ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la sua mancanza non tocca l’efficacia probatoria dei dati trasmessi, ne implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi Sez. 5, Sentenza numero 11203 del 16/05/2007 il generico riferimento al disposto dell’art. 63 cit. e all’art. 220 disp. Att. C.p.p., e alle garanzie della difesa non consente di identificare il criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento ”. Variazione del classamento esclusa quando il dato non è oggettivo Cassazione numero 11370 del 6 luglio 2012 Nulla la variazione del classamento di un immobile che si fonda su motivazioni generiche. Per la Cassazione, che ha accolto la tesi del contribuente avversa l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio aveva provveduto a variare il classamento di un’unità immobiliare di pertinenza del contribuente, sia il regolamento del 1949, sia quello del 1998 prevedono che la revisione del classamento degli edifici a destinazione ordinaria fra cui rientra la destinazione abitativa avvenga nel quadro di una revisione generale di criteri e parametri salvo ovviamente il caso in cui sia il fabbricato ad avere assunto una diversa consistenza ed articolazione materiale . Dunque appare conseguente ritenere che l’Agenzia debba nell’atto di riaccatastamento, quanto meno, richiamare quella revisione nei criteri che giustifica l’intervento di modifica dell’accatastamento originario. Nel caso di specie, il mutato classamento costituisce un dispositivo intellegibile e, però, la parte motiva è meramente apparente, risolvendosi in un insieme di espressioni generiche, adattabili a qualsivoglia situazione di fatto e di diritto. Tanto, come già sottolineato, da non consentire neppure di comprendere se l’operata variazione derivi da circostanze riconducibili nell’ambito del comma 335 e del comma 336 dell’art. 1 della legge numero 311/2004 ”. Non è elusiva l’anticipazione della successione Cassazione numero 11357 del 6 luglio 2012 Non è assimilabile all’elusione fiscale la successione anticipata mediante donazione anche se comporta un vantaggio fiscale per il contribuente. A stabilirlo la Cassazione chiamata a dirimere una questione riguardante la donazione di un terreno fatta dal padre ai figli al fine di aiutarli nell’acquisto della prima casa. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza che ha respinto il ricorso del Fisco, il quesito proposto dalle ricorrenti si fonda sull’affermazione di circostanze di fatto, quale la mancanza di prova circa il destinatario del pagamento del prezzo, invece espressamente escluse dal giudice del merito - che sul punto ha rilevato che i pagamenti ricevuti dai donatari sono rimasti sempre nello loro disponibilità - e comunque su di una ricostruzione del fatto difforme da quella accertata nella sentenza impugnata, nella quale si è dato atto che non vi erano motivi per dubitare della concreta volontà del donante di beneficiare i propri figli per aiutarli a inserirsi e a compiere scelte, quale l’acquisto della prima casa, determinanti per il loro avvenire, anticipando così gli effetti della successione, e che i motivi prospettati dall’Ufficio non presentavano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza necessari per configurare la presunzione sulla base della quale l’Ufficio stesso aveva effettuato la ripresa a tassazione, fermo restando che in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici Cass. S.U. 2008/30055 ”. Non si applica la 231 se l’inadempimento riguarda il contratto Cassazione numero 26188 del 5 luglio 2012 Anche nel caso in cui l’azienda responsabile” sapeva già di non possedere una struttura idonea a far fronte agli impegni contrattualmente assunti. Per la Cassazione è quindi necessario accertare senza ombra di dubbio la natura illecita delle entrate, senza la quale non è possibile agire con la confisca. In particolare, si legge nelle motivazioni, Il punto su cui il Tribunale ha insistito, senza sottrarsi a un esame anche analitico degli elementi non valutati in precedenza e della consulenza tecnica ‘ ’, è che, pure nel suddetto quadro istruttorio allargato, non si è riusciti a superare il limite dell’inaccettabile assimilazione del cattivo adempimento della prestazione contrattuale al carattere penalmente illecito delle entrate da essa derivanti. Anche facendo una valutazione delle nuove dichiarazioni inserendole nel contesto globale” - sottolinea testualmente il Tribunale, a conferma del carattere complessivo del suo accertamento - non vi è alcun rilevante nuovo apporto” ai fini che qui interessano ”. Campione esiguo? Non basta per sfuggire all’accertamento Cassazione numero 11321 del 5 luglio 2012 Solo 13 articoli sulle migliaia in vendita? Pochi, forse. Ma non per la Cassazione che ha invece convalidato l’atto emesso dal fisco nei confronti di un commerciante ritenendo del tutto congrua l’indagine operata solo su pochi articoli tra i 18000 commercializzati. In particolare, si legge nell’ordinanza, Infondata è comunque la censura in ordine alla motivazione avendo la CTR evidenziato come l’Ufficio accertatore avesse rilevato il contraddittorio con la parte stessa i prezzi di vendita di alcuni tra i principali articoli offerti al pubblico articoli individuati in presenza del contribuente scelti tra quelli maggiormente commercializzati di talché non si ravvisa nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento ”. 231. Nessuna confisca per i beni della società Cassazione numero 25774 del 4 luglio 2012 I reati tributari commessi dall’amministratore per favorire l’azienda non rientrano nella sfera applicativa del DLGS 231 responsabilità amministrativa degli enti e non comportano di conseguenza il sequestro dei beni aziendali. Per la Cassazione, infatti, Dalla natura di sanzione penale della confisca per equivalente deriva altresì la inapplicabilità dell’Istituto nei confronti di un soggetto diverso dall’autore del reato ex art. 27, comma 1°, della Costituzione, a nulla rilevando, con riferimento alle persone giuridiche, il cosiddetto rapporto di immedesimazione organica del reo con l’ente del quale con compiti o poteri vari fa parte. Del resto la legge 8.6.2001 numero 231 ha configurato la responsabilità amministrativa della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio art. 5 dagli organi dell’ente o da persone loro sottoposte, sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando art. 6 e 7 , per l’ovvia impossibilità di estendere qualsiasi forma del sistema sanzionatorio penale a tale soggetto. Ne consegue che la confisca per equivalente prevista dall’art. 19, comma 2, della predetta legge numero 231/2001 è applicabile esclusivamente con riferimento ai reati previsti dagli art. 24 e ss., tra i quali non rientrano quelli fiscali di cui al DLgs numero 74/2000 ”. Nessuna impugnazione per il rifiuto del fisco Cassazione numero 11127 del 3 luglio 2012 È da ritenersi inammissibile l’impugnazione del provvedimento con il quale si opponga un rifiuto alla domanda di procedere in via di autotutela all’annullamento di precedente atto impositivo, trattandosi dì attività discrezionale ”. Citando consolidata giurisprudenza Cass. n 1219/2011, numero 11457/2000, numero 2870/2009 , la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che chiedeva l’annullamento della sentenza della CTR che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela impugnato. L’Agenzia delle Entrate ha invece richiesto che la decisione di appello venisse censurata, sia per violazione e falsa applicazione degli arte. 19 e 21 del D.Lgs numero 546/2992, 4 allegato E della Legge numero 2248/1065 e 12 comma 2° della legge numero 448/2001, nonché per insufficienza della motivazione su fatto decisivo e controverso. Vincendo il ricorso. Barare sulla cubatura è abuso di diritto Cassazione numero 10807 del 28 giugno 2012 Quando lo scopo è quello di realizzare un risparmio in termini di imposta di registro e IVA. A stabilirlo la Cassazione che rigettava il ricorso del contribuente al quale era stato recapitato un avviso dell’Agenzia delle Entrate nel quale veniva revocata l’aliquota agevolata del 4% prevista per l’acquisto di abitazioni non di lusso. In particolare, si legge in un passaggio delle motivazioni della sentenza, Dal complessivo ordinamento tributario vigente, infatti, questa Corte cfr. Cass., trib., 2 novembre 2011 numero 22716, tra le recentissime , pur in assenza di esplicita enunciazione”, ha enucleato la nozione di abuso del diritto”, specificando che un abuso” del genere è ravvisabile in tutte quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano mirate principalmente ad ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo” siffatta nozione, per la sua generalità e per il fondamento costituzionale art. 53 Cost. che la sorregge, naturalmente, è applicabile e deve essere applicata anche al trattamento fiscale degli immobili sì che deve ritenersi costituire, appunto, abuso del diritto” comunque a fini fiscali, se non pure a fini edilizi la pratica costruttiva di sostanziale aggiramento delle disposizioni, anche dei regolamenti comunali, sulla cubatura degli immobili quante volte l’utilizzo di questo specifico elemento non sia dettato da ragioni costruttive e/o economiche o, comunque, da qualsivoglia valida ragione diversa da quella fiscali ma assuma soltanto rilievo fiscale per la sua idoneità ad aggirare la ratio” delle afferenti norme, determinando una indebita minore tassazione ”. La dichiarazione infedele pregiudica il gratuito patrocinio Cassazione numero 25409 del 27 giugno 2012 Nessun gratuito patrocinio al contribuente che dichiara, falsamente, di non possedere redditi. Per la Cassazione, infatti, ai sensi dell’art. 95 del DPR numero 115/2002, la falsità delle indicazioni contenute nell’autocertificazione deve ritenersi connessa all’ammissibilità dell’istanza non a quella del beneficio art. 96, comma 1 , perché solo l’istanza ammissibile genera obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato”. Dunque, non assume importanza, in presenzia di una dichiarazione rivelatasi non corrispondente alla reale situazione reddituale, nemmeno l’effettivo ammontare del reddito in tal senso si sono ancora esplicitamente espresse le Sezioni Unite con la richiamata decisione, laddove hanno avuto modo di precisare, in motivazione, testualmente quanto segue L’inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell’istanza le condizioni di reddito, sussiste quand’anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poco influenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l’ammissione del beneficio ”. Il bilancio di liquidazione inchioda il socio dopo la cancellazione Cassazione numero 7676 del 16 maggio 2012 L’aver riscosso delle somme risultanti dal bilancio di liquidazione non esclude il socio dalla successione dei debiti tributari anche nel caso di avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni della sentenza, in linea generale, il socio - a differenza, per esempio, dell’erede che, in morte della persona fisica, ha accettato l’eredità intra vires, con beneficio d’inventario - non è, in quanto tale, un successore universale della società. Lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in tal caso, cioè, può ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società. Il che equivale a dire che la riscossione detta non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale in prosecuzione ideale della responsabilità per le obbligazioni sociali assunta al momento della costituzione della società , ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società ”. Dichiarazione emendabile a lungo termine CTR Milano numero 81/42/12 del 17 maggio 2012 Dichiarazione emendabile da parte del contribuente anche dopo il termine di presentazione dell’Unico del periodo successiva e in sede di contenzioso. Tempi lunghi, quindi, quelli concessi dalla CTR milanese ai contribuenti. Si legge così nelle motivazioni della sentenza che da tempo, la Corte di legittimità ha puntualizzato che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore - sia esso di fatto che di diritto - commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico ciò, in quanto a la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti b un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., comma 1, e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., comma 1” cfr. Cass.2226/11, Cass.1707/07, Cass.22021/06, Cass.-sez.unumero 17394/02, Cass. 15063/02 nonché, da ultima, Cass.5399/2012 ”. Senza motivazioni stop all’accertamento CTR Liguria numero 17/12/12 dell’11 maggio 2012 Accogliendo l’appello del contribuente, la CTR ligure ha stabilito che l’art. 62 sexies del D.Lgs. numero 331/93 dispone che Gli accertamenti di cui all’art. 39 primo comma lett. d del DPR 600/73 possono essere fondati sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili ovvero degli studi di settore di cui all’art. 62 bis D.L. numero 331/93.”. Tale norma prevede, pertanto, che l’avviso di accertamento oltre alla determinazione dei ricavi, indichi le gravi incongruenze” tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con l’applicazione dei parametri di settore. Nel caso di specie sono indicati i ricavi accertati ma non è dato rinvenire la presenza di gravi incongruenze” . A pesare sulla decisione dei giudici anche lo scostamento, in termini percentuali, rilevato pari al 21% quando invece è da ritenersi gravemente incongruente una percentuale non inferiore, in media, al 25/30%. Inesistente la notifica effettuata da soggetto non abilitato CTP Reggio Emilia numero 97/4/12 del 10 luglio 2012 È inesistente, non nulla, la notifica dell’atto effettuata da un soggetto non abilitato. A stabilirlo i giudici della CTP di Reggio Emilia con una interpretazione completamente opposta a quella indicata dalla Cassazione nella sentenza numero 11708/11. In particolare, si legge nelle motivazioni addotte, che questo Giudice è ben a conoscenza dell’affermazione, in senso contrario, contenuta nella sentenza numero 2011/11708 della Corte di Cassazione Il DPR numero 602 del 1973, art. 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi messi comunali, agenti della polizia municipale , ma direttamente ad opera del Concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” , ma ritiene che la stessa, oltre ad essere del tutto immotivata, e dunque apodittica, non possa avere una funzione nomofilattica, essendo da qualificare come un semplice obiter dictum”, non avente alcuna connessione con il quesito di diritto su cui la Suprema Corte era chiamata a pronunciarsi ”. Si sospende l’ipoteca che danneggia il contribuente CTP Milano numero 202/1/12 del 3 luglio 2012 È applicabile il disposto dell’art. 47 DLGS 546/92 all’ipoteca iscritta dal concessionario per crediti erariali se dalla stessa possono derivare danni gravi ed irreparabili al contribuente. A stabilirlo i giudici della CTP milanese che ordinano di fatto al concessionario di non facere ”, impedendogli la cessione del bene ipotecato antecedentemente alla sentenza di merito che annulli o confermi la trascrizione pregiudizievole. Paga l’Ici il patrimonio del trust CTP Parma numero 89/4/12 del 6 giugno 2012 Questo il parere dei giudici emiliani, nulla valendo il fatto che gli immobili ceduti” al trust siano adibiti ad abitazione principale del contribuente. Pur essendo istituito a favore di un soggetto disabile, i giudici della CTP di Parma non hanno infatti rilevato alcuna finalità esclusivamente assistenziale come invece previsto dalla circolare numero 2/Dpf - 26 giugno 2009. Ne consegue che al caso in discussione non è applicabile né l’esenzione per l’abitazione principale né quella prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i , del DLGS 504/1992 poiché il trust, pur integrando ente non commerciale e costituito a favore di un soggetto disabile, ha evidente lo scopo della miglior gestione del patrimonio nell’interesse del disponente al fine della sua trasmissione ai beneficiari. Niente sanzioni se la responsabilità è solo del professionista CTP Brescia numero 55/2/12 Non è soggetto a sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione il contribuente che dimostri la completa responsabilità del professionista per le inadempienze contestate. Nessuna culpa in vigilando”, quindi, per i giudici bresciani quando il comportamento tenuto dal professionista è così palesemente scorretto da arrivare sino all’occultamento dei documenti amministrativi e tale da costringere il contribuente stesso a sporgere denuncia per meglio tutelare i propri diritti. A cura di d.t.