NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Professionisti in contabilità semplificata? Ufficiale il vademecum dell’Agenzia delle Entrate, che, rispondendo alle richieste di chiarimento di uno studio professionale, affronta il tema delle fatture sotto i 300 euro. Apriamo così l’usuale aggiornamento in materia fiscale del week-end. Ma i ‘piatti forti’, ovviamente, sono rappresentanti dai flash che arrivano da Commissioni tributarie e Cassazione. Per quanto concerne il primo fronte, segnaliamo alcuni dei temi più rilevanti nulla la cartella che riporta la generica indicazione del direttore dell’Ufficio applicabilità dell’Imu agli enti ecclesiastici termine ampio per il diniego al rimborso abuso di diritto solo il conferimento che maschera la cessione dell’immobile credito salvo anche senza presentazione della dichiarazione. Segnalazione a parte per una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Firenze in ballo la legittimità dell’accertamento per un’attività pluriennale di prestiti, catalogabile come riservata agli amici solo se occasionale. Per quanto riguarda il secondo fronte, quello del Palazzaccio, ecco alcuni degli spunti da approfondire verbale Inps valido per l’accertamento Irap Tarsu rimborso Iva correttezza solo formale dei conti societari accertamento sui conti correnti del professionista auto-attribuzione dei compensi da parte dell’amministratore di società. Per chiudere, infine, spazio a una pronuncia del Consiglio di Stato sul tema di Cosap e imposta sulla pubblicità. Documento riepilogativo a 360° per i professionisti in semplificata Ris. Ag. Entrate n. 80/e del 24 luglio 2012 In risposta ad un interpello proposto da uno studio professionale l’Agenzia, nella risoluzione n. 80/E, ha confermato che il documento riepilogativo delle fatture al di sotto dell’importo di 300 euro è utilizzabile anche ai fini delle imposte dirette purché tutte le fatture in esso indicate risultino al contempo regolarmente saldate. Si tratta di una semplificazione non secondaria per i professionisti in contabilità semplificata che, con il solo documento richiesto ai sensi dell’art. 6 del DPR 695/96, potranno annotare quanto utile sia a fini IVA sia ai fini della determinazione del proprio reddito professionale. Un’ultima raccomandazione dell’Agenzia è quella per cui le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo ”. L’attrezzatura medica costosa non basta per l’Irap Cassazione n. 13048 del 24 luglio 2012 L’utilizzo di una attrezzatura diagnostica costosa, ma necessaria alla propria attività, oltre al riconoscimento di un compenso al proprio sostituto e al commercialista incaricato non bastano ad addebitare l’IRAP al medico. A stabilirlo la Cassazione nell’ordinanza che bacchetta” i giudici della CTR. In particolare, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, La motivazione appare contraddittoria, in quanto dopo aver affermato che il contribuente dispone di telefono, computer, auto, e strumenti medici di diagnosi cioè degli strumenti indispensabili per esercitare decorosamente la professione medica, soggiunge apoditticamente che il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all’esercizio dell’attività professionale”, senza prendere in esame natura e valore degli strumenti quali risultanti dalia documentazione in atti richiamata nel ricorso Si deve infatti anche tener conto della circostanza che gli strumenti di diagnosi”, per quanto complessi e costosi rientrano nelle attrezzature usuali o che dovrebbero esserlo per i medici di base dal momento che ad essi si chiede di svolgere una delicata funzione di primo impatto” a difesa della salute pubblica ”. Verbale Inps valido per l’accertamento Cassazione n. 13027 del 24 luglio 2012 È la Cassazione a stabilire che deve ritenersi valido l’accertamento induttivo fondato sul verbale redatto dagli ispettori dell’INPS ed utilizzato successivamente dalla Guardia di Finanza. In particolare, si legge nelle motivazioni, in tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dall’art. 39, comma primo, lett. d del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla eventuale antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo Cfr. anche Cass. sentenze n. 951 del 16/01/2009, n. 11599 del 2007 . Del resto anche le vicende relative alla situazione patrimoniale del contribuente accadute in anni diversi da quello in contestazione possono costituire legittimi indici di capacità contributiva in tale materia, allorché si riflettano sul periodo fiscale interessato, traducendosi in ulteriori ed autonomi indici contributivi V. pure Cass. sentenza n. 6714 del 02/06/1992 ”. TARSU maggiorata per gli alberghi Cassazione n. 12859 del 23 luglio 2012 La stagionalità non salva l’albergo dalla TARSU più alta rispetto alle abitazioni private. Solo il Comune può derogare al principio praticando riduzioni ad hoc. A stabilirlo la Cassazione che ha accolto il ricorso di un comune siciliano dopo che la CTP aveva dato ragione all’albergatore. Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza che In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU , è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore i rapporti tra le tariffe, indicati dall’art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” Cass. n. 5722/2007 ”. Il fornitore bussa alla porta del Fisco per il rimborso Iva Cassazione n. 12666 del 20 luglio 2012 Quando il fornitore, a fronte di un provvedimento giudiziario, ha dovuto restituire l’IVA indebitamente versata dal cliente allora può agire direttamente nei confronti del Fisco al fine di ottenerne il rimborso. È la Corte di Cassazione, infatti, a stabilire che Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto”, pertanto, dopo la scadenza del termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso dì diritto tributario”, può chiedere il rimborso” dell’ imposta sul valore aggiunto non dovuta” non già per qualsiasi imposta della quale il committente dì servizi” possa pretendere o pretenda il rimborso da lui per la sua qualità di prestatore di detti servizi”, né per quella che egli abbia rimborsato spontaneamente, ma esclusivamente per quell’imposta che egli sia dovuto rimborsare al committente” detto, ovverosia per l’imposta il cui rimborso in favore del committente” sia stato effettivamente eseguito in esecuzione questa sì anche spontanea di un provvedimento coattivo di rimborso a suo danno ed in favore del committente” la pretesa restitutoria del committente di servizi”, infatti, siccome inidonea a far sorgere un qualche dovere di rimborso a carico del prestatore di detti servizi”, non consente di superare l’altrimenti se ormai verificatasi decadenza del prestatore di detti servizi” dall’eventuale diritto di rimborso nei confronti dell’amministrazione finanziaria finché non si concretizza con l’adempimento dell’afferente comando imperativo da parte del prestatore di servizi” ”. Nullo l’accertamento quando il professionista prova la natura dei movimenti del conto corrente Cassazione n. 12440 del 18 luglio 2012 Secondo consolidato principio giurisprudenziale, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza che ha confermato il verdetto della CTR, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottala, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza Sez. L., Sentenza n. 3386 del 11/02/2011 . Ciò ricorre nel caso in esame in cui la CTR ha rigettato l’appello nel merito, ritenendo che il contribuente abbia dimostrato che i più importanti movimenti finanziari rilevati dai conti correnti non hanno attinenza con l’attività di architetto ma riguardano operazioni di disinvestimento, rilevando altresì, sulla base della documentazione depositata il 7/2/2007 l’estraneità e non imponibilità degli importi oggetto di accertamento” ”. Bancarotta fraudolenta l’autoattribuzione dei compensi Cassazione n. 28938 del 17 luglio 2012 Risponde del reato di bancarotta fraudolente l’amministratore di una società che, seppur con delibera del CdA, preleva fondi dalle casse sociali a titolo di pagamento delle proprie competenze. A stabilirlo la Cassazione nella sentenza n. 28938/12. In particolare, si legge nelle motivazioni che richiamano la precedente sentenza n. 46959/09, Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all’art. 2389 cod. civ. stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare né detta specifica delibera può considerarsi implicita in quella di approvazione dei bilanci, salvo che l’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori ”. Auto aziendali. L’inerenza salva la detrazione Iva Cassazione n. 11943 del 13 luglio 2012 Iva detraibile solo se viene dimostrata l’inerenza all’attività di impresa. È la Cassazione, con la sentenza n. 11943/12, a fissare i paletti per la detrazione dell’imposta relativa alle auto aziendali. In particolare, accogliendo le tesi sostenute dall’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di IVA, in base alla disciplina dettata dagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE , in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali Sez. 5, sentenza n. 7344 del 31/03/2011 Sez. 5, sentenza n. 11765 del 12/05/2008 . Tali principi rimangono fermi anche successivamente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 ”. Svuotare il proprio conto corrente non è reato Cassazione n. 25677 del 3 luglio 2012 Lo diventa invece se lo smobilizzo della somma avviene attraverso il frazionamento in un numero consistente di assegni circolari tali da renderli irrintracciabili al Fisco che ha già notificato le cartelle esattoriali per le imposte ancora dovute. In questo caso, per i giudici della Cassazione, è del tutto legittimo il sequestro per equivalente. In particolare, si legge nella sentenza, pur dovendosi sicuramente affermare che una condotta di disposizione, da parte del proprietario, dei propri beni come può essere, appunto, quella del titolare di un conto bancario che richieda al proprio istituto di credito di prelevare, anche integralmente, le somme di denaro ivi depositate non può, evidentemente, integrare l’elemento oggettivo del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 cit., gli elementi in fatto della condotta tenuta dagli indagati, per come riportati nell’ordinanza impugnata, oltre che nel decreto di sequestro, lungi dall’essere indicativi di un comportamento semplicemente volto a cercare di disporre dei propri beni, sono stati dal Tribunale ritenuti caratterizzati dalla componente di fraudolenza che, nella struttura della norma ricordata, colora di illiceità un comportamento altrimenti del tutto lecito ”. Solo la prima rata non salva la conciliazione Cassazione n. 11125 del 3 luglio 2012 Il versamento della sola prima rata, senza prestare idonee garanzie per il versamento delle rate successive entro il termine di 20 giorni, comporta la decadenza della conciliazione giudiziale e la riapertura del processo tra Fisco e contribuente. A stabilirlo la Cassazione che accoglie il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, si legge nelle motivazioni, la conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive in ipotesi di conciliazione rateale il giudice tributario deve rinviare la decisione ad un momento successivo alla scadenza del termine fissato per gli adempimenti previsti dall’art. 48 citato, comma 3 al fine di consentire al contribuente di documentare sia la tempestività del versamento della prima rata sia la prestazione della garanzia, atteso che solo per questa via la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e si produce anche l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ”. Plusvalenza da avviamento. a carico del contribuente smontare” l’accusa Cassazione n. 11012 del 28 giugno 2012 Accogliendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, soccombente dinnanzi alla CTP, la Cassazione ha così stabilito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare anche con ricorso ad elementi indiziari la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore ”. Da provare la volontà di pregiudicare gli interessi dei creditori Cassazione n. 25432 e n. 25438 del 27 giugno 2012 Due sentenze che alleggeriscono” la posizione degli amministratori di società imputati per bancarotta fraudolenta documentale. Il reato, come indicato dalla Cassazione, non è automatico per mancata tenuta delle scritture contabili o per mancata consegna del bilancio bensì deve essere dimostrata la volontà di pregiudicare gli interessi dei creditori sociali. In particolare, si legge in un passo delle motivazioni, il principio giurisprudenziale secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta documentale sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili soltanto con particolare diligenza Cass. 24333/2005, Rv. 232212 . In tal modo la corte territoriale ha però trascurato che il bilancio non è una scrittura contabile, ma la rappresentazione delle risultanze delle scritture contabili, a che comunque l’acquisizione dello stesso presso la CCIAA, ovvero presso l’organo deputato a riceverne il deposito, non può costituire attività di particolare difficoltà, di per sé idonea a determinare l’esistenza del reato ”. Liti pendenti. Definizione esclusa dai processi di pura natura liquidatoria Cassazione n. 9695 del 13 giugno 2012 A stabilirlo l’ordinanza della Cassazione che ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR che aveva ritenuto applicabile la sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 al provvedimento di liquidazione di quanto dovuto dalla contribuente. In particolare, per la Cassazione la sanatoria in questione è applicabile solo a quelle controversie che traggano origine da un avviso di accertamento, cioè da un atto impositivo che anche se redatto con la forma di una cartella di liquidazione comporta l’affermazione di un debito che non è deducibile da semplici operazioni di calcolo numerico. Nel caso di specie l’Ufficio doveva, in base al dispositivo della sentenza 148/3/96 soltanto procedere al calcolo degli interessi escludendo l’anatocismo e assumendo a punto di riferimento la data indicata nel dispositivo stesso ”. Correttezza solo formale? Accertamento ok Cassazione n. 8624 del 30 maggio Non è sufficiente avere i conti societari solo formalmente in ordine per escludere l’accertamento. A stabilirlo la Cassazione che conferisce al giudice di merito l’onere di valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dal Fisco. In particolare, si legge nella sentenza, può procedersi ad accertamento induttivo dei redditi d’impresa ex artt. 39, 1° co., del dPR n. 600 del 1973 richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche e 54 del dPR n. 633 del 1972 l’invocato art. 55 dello stesso decreto non è pertinente, in relazione agli elementi fattuali riportati nel ricorso e desumibili dalla sentenza , anche, in caso di contabilità formalmente regolare sempre che l’attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente. In tal caso, spetta al giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, di valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, ed il relativo giudizio è impugnabile per cassazione non per il merito, ma, solo, per inadeguatezza o illogicità della motivazione che lo sorregge, ai sensi dell’art. 360, 1° co. n. 5, cpc cfr. Cass. n. 9784 del 2010 ”. Ex municipalizzate. Ingiunzione per il recupero delle agevolazioni bocciate dalla CEE Cassazione n. 6540 e n. 6546 del 27 aprile 2012 Nove sentenze della Cassazione hanno stabilito che il Fisco è obbligato a procedere, mediante ingiunzione, al recupero degli importi relativi alle agevolazioni ad ex municipalizzate ritenute incompatibili con le direttive comunitarie. In particolare, si legge nelle motivazioni, in base alla normativa come sopra ricostruita, l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni, ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della L. 8.6.1990, n. 142, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali. E il recupero è escluso solo nell’ipotesi che si tratti di aiuti rientranti nell’ambito di applicabilità della regola de minimis. Sicché l’onere dell’amministrazione resta limitato dalla necessità di indicare e poi di provare che detta società sia una società per azioni costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990, e che la stessa abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario v. per spunti anche Cass. n. 23414/2010 , tali elementi esaurendo, in buona sostanza, la motivazione necessaria dell’ingiunzione ”. Convivenza possibile per COSAP e imposta sulla pubblicità Consiglio di Stato n. 2942 del 22 maggio 2012 I giudici di Palazzo Spada escludono la doppia imposizione per l’imposta e il canone. Ne consegue che i cartelloni stradali pubblicitari sono soggetti ad entrambe con l’unica precisazione che la COSAP deve essere calcolata in base all’effettiva occupazione del suolo e non alla superficie della cartellonistica. La natura dell’imposta sulla pubblicità è infatti completamente diversa da quella della COSAP in quanto relativa alla propaganda di merci, prodotti o servizi relativi a un’attività economica, propaganda effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni. Con riferimento, infine, all’art. 63 del DL 446/1997, i giudici del Consiglio di Stato, ricordano come i comuni hanno però la facoltà di prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa, al pagamento di un canone determinato in base a tariffa ”. Il mutuo non osta al trasferimento dell’immobile CTR Lombardia n. 45/8/12 del 20 aprile 2012 Il mutuo gravante sull’immobile non osta al conferimento dello stesso in una società quando vi è rapporto di inerenza tra i due elementi. La CTR conferma quindi il verdetto già favorevole ai contribuenti in primo grado e respinge le tesi dell’Agenzia per cui mancava il presupposto oggettivo della correlazione tra il finanziamento contratto con i soci e l’immobile e l’operazione era palesemente rivolta a deprimere il valore del bene conferito con accolto di un debito privo di inerenza rispetto al cespite assegnato alla società. Termine ampio per il diniego al rimborso CTR Perugia n. 44/03/12 del 20 aprile 2012 Il Fisco può opporre il diniego al rimborso indicato dal contribuente in dichiarazione anche con data successiva al termine di decadenza dal potere di accertamento. A stabilirlo i giudici di II grado del capoluogo umbro ove specificano, nelle motivazioni dell’articolata sentenza, che l’Amministrazione Finanziaria possa sempre rifiutare di procedere al rimborso di un credito che, per mancanza del fatto costitutivo di legge non è in realtà mai sorto per quanto esposto in dichiarazione, nonostante non abbia proceduto all’accertamento ed alla rettifica della dichiarazione dei redditi nei termini di legge. Tale convinzione trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte. Così Sez. 5, sentenza n. 9524 del 22/04/2009 ”. IMU. Agli enti ecclesiastici esenzione solo per il culto CTR Umbria n. 30 del 16 marzo 2012 ICI e IMU si equivalgono anche da un punto di vista spirituale”. Per i giudici della CTR umbra, infatti, per ottenere l’esenzione dall’imposta, l’ente ecclesiastico deve dimostrare oggettivamente ed inconfutabilmente che l’attività ricettiva esercitata è destinata esclusivamente a fini istituzionali di culto e all’accoglienza di gruppi religiosi, pellegrini, nuclei familiari, per incontri di preghiera e convegni spirituali ”. Si tratta, questa della CTR umbra, dell’ultima sentenza sul tema ICI/IMU relativamente agli immobili utilizzati da enti ecclesiastici sentenze non sempre coerenti tra loro. Il registro non smaschera l’abuso di diritto CTR Lombardia n. 32/20/12 dell’8 marzo 2012 A stabilirlo la CTR lombarda che ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso il giudizio della CTP. In una vicenda che riguardava un’operazione di conferimento d’azienda in una nuova società con successivo trasferimento a terzi delle partecipazioni, i giudici hanno così stabilito che gli uffici non possono procedere in forza dell’art. 20 del DPR n. 131/86 ad una riliquidazione fiscale ai fini dell’applicazione delle imposte di registro perché la predetta norma non consente la ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati come è previsto dall’art. 37-bis del DPR 600/73 per le imposte dirette, mancando nel sistema dell’imposta di registro una norma antielusiva generale in tal senso Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato - studio n. 95/2003 T approvato il 26.3.2004 per cui la registrazione d’ufficio della cessione del ramo d’azienda deve ritenersi illegittima e i singoli atti giuridici sottoposti all’imposta di registro secondo la disciplina proprio di ciascuno ”. Indicazione generica, cartella nulla CTR Liguria n. 42/9/12 Nulla la cartella che riporta la generica indicazione del Direttore dell’Ufficio o di un delegato non espressamente indicato. Per i giudici liguri, che hanno accolto le tesi del contribuente, tale generica indicazione non assolve infatti l’obbligo di indicazione del responsabile del procedimento. Ben diversa è infatti la ratio della norma, spiegano poi i giudici della CTR nel prosieguo della sentenza, ovvero quella di identificare fin dall’origine la persona che ha seguito la pratica e a cui far riferimento per chiarimenti e spiegazioni. A nulla quindi vale la generica indicazione di un soggetto apicale dell’Agenzia che ben difficilmente può essere in grado di conoscere e fornire chiarimenti per ogni singolo ruolo o cartella di pagamento. È abuso di diritto solo il conferimento che maschera la cessione dell’immobile CTP Reggio Emilia n. 69/4/12 del 25 giugno 2012 Gravare un immobile di un debito e poi effettuare il conferimento dello stesso in una società, senza alienare le quote ricevute, può avere fondate ragioni economico-finanziarie e quindi non mascherare altri fini. È questa la conclusione a cui sono pervenuti i giudici della CTP emiliana nella sentenza che accoglie il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento ricevuto dalla locale Agenzia delle Entrate. In particolare, si legge nelle motivazioni, L’atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti da individuarsi attraverso l’interpretazione dei patti negoziali, secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili aliunde Cass. n. 3571/10 La Commissione ritiene che l’aver gravato il bene di un debito e quindi conferito una quota di capitale inferiore nella società può avere logiche economiche e gestionali che il ricorrente pur non avendole dimostrate si possono presumere da casi societari similari. Il socio di riferimento potrebbe intendere far partecipare all’utile di impresa in quote inferiori il socio conferente o avere la volontà di mantenere la maggioranza delle quote di partecipazione. La Commissione osserva inoltre che non risulta essere stata ceduta dal socio conferente la quota di partecipazione nella società dimostrando di voler godere dei vantaggi economici del conferimento. Il socio conferente pertanto a tutti gli effetti non ha trasferito completamente il fabbricato. Le presunzioni dell’Agenzia delle Entrate pertanto non dimostrano a parere della Commissioni una natura diversa dell’atto avendo il socio conferente conservato la quota della società e voluto pertanto solo conferire una quota di capitale inferiore nella società riducendo col debito mutuatario contratto l’apporto di capitale ”. Prestiti agli amici? Solo se occasionali CTP Firenze n. 93/1/12 del 12 giugno 2012 La possibilità di concedere prestiti agli amici deve essere confermata da due caratteristiche ben precise introiti sufficienti a garantire tale surplus di disponibilità oltre al proprio normale fabbisogno e assoluta occasionalità del prestito concesso. Caratteristiche che la CTR fiorentina non ha rilevato nel ricorso presentato dal contribuente e avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate. Dal quadro accusatorio”, confermato quindi dalla sentenza in oggetto, emergeva invece una pluriennale attività di prestiti” a persone che avvenivano attraverso lo sconto di effetti rilasciati a proprio nome, attività di compravendita immobiliare e finanziaria e un’attività di affittacamere nel capoluogo. Troppi elementi coincidenti, a detta dei giudici, per mettere in dubbio la fondatezza dell’accertamento. Credito salvo anche senza presentazione della dichiarazione CTP Lecce n. 275/12 del 28 maggio 2012 Non perde il diritto alla detrazione IVA un contribuente che, pur avendo omesso di presentare la dichiarazione, può dimostrare la reale esistenza del proprio credito attraverso le risultanze dei registri di acquisto. Accogliendo le tesi della società ormai liquidata, i giudici pugliesi hanno quindi richiamato il contenuto della risoluzione n. 74/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate ove si legge che si deve ritenere che l’inottemperanza all’obbligo della dichiarazione annuale espone il contribuente all’accertamento induttivo, e gli preclude la facoltà di portare in deduzione l’IVA versata nel relativo periodo su acquisti di beni o servizi, se non registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamento il credito che abbia maturato nel periodo anteriore, e per il quale abbia chiesto la successiva detrazione, ai sensi dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972”. La Suprema Corte ammette, quindi, l’utilizzo del credito di un’annualità precedente anche in caso di successiva dichiarazione omessa, e ciò sulla base della norma contenuta nell’articolo 55 del dPR n. 633, ancorché tale norma non contempli espressamente, tra gli importi detraibili, i crediti derivanti da precedenti annualità ”. Leasing. Ok il metodo finanziario se non c’è elusione CTP Reggio Emilia n. 231/01/12 Il Fisco non ha modo di contestare la decisione dell’azienda di rilevare i canoni di leasing con il metodo finanziario se non prova l’intento elusivo della scelta operata. A stabilirlo, respingendo le tesi dell’Agenzia delle Entrate, la CTP emiliana. Il contrasto nasce dalla rilevazione del leasing operato dall’azienda in base allo IAS 17 contrario all’interpretazione dell’Agenzia, per la quale invece doveva essere applicato quanto previsto dall’OIC 1. Inoltre, spiegano ancora i giudici, riconoscere la tesi dell’Agenzia avrebbe significato una rilevante modifica ai criteri di contabilizzazione sino ad allora adottati dall’impresa, modifica non giustificata se non adeguatamente motivata e supportata. E a nulla vale un generico richiamo a possibili vantaggi fiscali di un metodo nei confronti di un altro quando entrambi sono comunque idonei a rappresentare la corretta situazione economico-patrimoniale dell’azienda. A cura di d.t.