RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 27 GENNAIO 2012, N. 1166 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO – INAMMISSIBILITÀ. Ricorso notificato in copia all’Amministrazione privo della certificazione di autografia della firma del contribuente - Originale recante la certificazione di autografia di firma depositato in cancelleria - Inammissibilità del ricorso - Esclusione. In tema di contenzioso tributario, è ammissibile il ricorso introduttivo notificato in copia all’Amministrazione finanziaria, anche se priva della certificazione del difensore in ordine alla autenticità della firma apposta dal contribuente per il conferimento dell’incarico di assistenza tecnica, purché l’originale depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria rechi il conferimento dell’incarico con sottoscrizione corredata della certificazione di autografia. Si richiamano - Sez. 5, Sentenza 6391/2006 in tema di contenzioso tributario, in caso di notificazione dell’atto d’impugnazione di una decisione della commissione provinciale a mezzo posta o tramite consegna presso l’Ufficio, l’utilizzazione di copia dell’atto per la notifica ed il deposito dell’originale nella segreteria della commissione tributaria, pur invertendo lo schema procedimentale delineato dall’art. 22, comma primo, del D.Lgs. 546/1992, richiamato dall’art. 53, comma secondo, non dà luogo ad una nullità insanabile, ma ad una mera irregolarità essa, pertanto, non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, non potendosi far discendere tale sanzione dalla mancanza, nella copia notificata dell’atto, della sottoscrizione dell’autore, la quale dev’essere ritenuta presente per relationem”, attraverso il rinvio implicito all’originale depositato presso la segreteria della commissione, e ben potendo eventuali contestazioni essere risolte dal giudice tributario mediante l’ordine di esibizione dell’originale del ricorso, ai sensi dell’art. 22, comma quinto. - Sez. 5, Sentenza 14389/2010 la mancata sottoscrizione in originale della procura alle liti, nella copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, è priva di conseguenze in ordine all’ammissibilità e validità del ricorso medesimo, essendo necessario che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale dell’atto, nonché seguita dall’autenticazione del difensore ed, infine, che le copie contengano elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale, come la trascrizione o l’indicazione del mandato. - Sez. 2, Sentenza 27774/2011 la mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata , costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura ad litem”, perché tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l’autografia della firma non autenticata . SEZIONE QUINTA 27 GENNAIO 2012, N. 1159 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI – TERMINI. Decadenza dal diritto al rimborso per decorrenza del termine - Art. 38 Dpr 602/1973 - Data di versamento dell’imposta indebitamente corrisposta e dell’inoltro della domanda di rimborso - Indicazione nella sentenza impugnata - Mancanza - Denuncia della decadenza, per la prima volta con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di cui all’art. 38 del Dpr 602/1973, dal versamento dell’imposta nella specie IRAP indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino né la data del versamento dell’imposta né la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto - come l’esame di documenti - preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 Cpc, né essendo possibile ipotizzare un error in procedendo” del giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in Cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione. In senso conforme - Sez. 5, Sentenza 14297/2003 la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui all’art. 38 del Dpr 602/1973, dal versamento dell’imposta nella specie ILOR indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino ne’ la data del versamento dell’imposta ne’ la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto - come l’esame di documenti - preclusi alla corte di Cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 Cpc, né essendo possibile ipotizzare un error in procedendo” del giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione. - Sez. 5, Sentenza 24226/2004 la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine di diciotto mesi, di cui all’art. 38 del Dpr 602/1973, dal versamento dell’imposta nella specie ILOR indebitamente corrisposta, ancorché rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risultino né la data del versamento dell’imposta né la data dell’inoltro dell’istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto, anche se rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto - come l’esame di documenti - preclusi alla corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all’art. 372 Cpc, né essendo possibile ipotizzare un error in procedendo” del giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d’ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, il quale non può essere fondato, per la prima volta in cassazione, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione . SEZIONE QUINTA 18 GENNAIO 2012, N. 651 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE. Immobili adibiti ad uso commerciale - Canoni locativi non percepiti per morosità - Inclusione nella base imponibile - Fondamento - Limiti. In tema di imposte sui redditi, in base al combinato disposto dagli artt. 23 e 34 del Dpr 917/1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo - per i quali opera, invece, la deroga introdotta dall’art. 8 della legge 431/1988 - è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto. In senso difforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 6911/2003 in tema di determinazione del reddito dei fabbricati, l’art. 35 del Dpr 597/1973 ora art. 35 del Dpr 917/1986 , là dove stabilisce che il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti”, deve essere interpretato - in conformità al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. ed a quello della buona fede previsto dall’art. 10 della legge 212/2000, i quali impongono all’amministrazione di far riferimento a dati di ricchezza reali - nel senso che esso riguarda soltanto i criteri applicabili per la revisione della rendita catastale e non può essere invocato nella diversa ipotesi di tassazione del reddito effettivo di un immobile. Ne consegue che, nel caso in cui non si debba far ricorso alla rendita catastale, i dati risultanti dal contratto di locazione forniscono solo un’indicazione presuntiva poiché, normalmente, i proprietari percepiscono i canoni indicati nel contratto , rispetto alla quale deve ritenersi consentita la prova contraria.