RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA 21 DICEMBRE 2011, N. 28006 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Avviso di recupero del credito di imposta illegittimamente conseguito - Emesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 421 della legge 311/2004 - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 421, della legge 311/2004, l’Amministrazione aveva il potere di emettere avvisi di recupero di crediti illegittimamente utilizzati nella specie di crediti di imposta per incremento dell’occupazione ex art. 7 legge 388/2000 , in virtù di quanto stabilito dagli artt. 31 e 41 bis del Dpr 600/1973. Si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza 8033/2011 in tema di contenzioso tributario, gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, anche se emessi anteriormente all’entrata in vigore della legge 311/2004, che ha espressamente annoverato l’avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente in quanto proposto, non per vizi propri, avverso cartella di pagamento conseguente ad avviso di recupero del credito di imposta di cui all’art. 8 della legge 388/2000, divenuto definitivo per mancata impugnazione . SEZIONE QUINTA 21 DICEMBRE 2011, N. 27989 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI. Plusvalenza da cessione di azienda - Valore dell’avviamento determinato ai fini dell’imposta di registro - Carattere vincolante per l’Amministrazione finanziaria - Sussistenza. In tema di accertamento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di azienda nella specie una farmacia , il valore dell’avviamento, determinato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro, assume carattere vincolante per l’Amministrazione finanziaria. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 4117/2002 in tema di accertamento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell’avviamento resosi definitivo ai fini dell’imposta di registro, assume carattere vincolante per l’amministrazione finanziaria. SEZIONE QUINTA ORDINANZA 21 DICEMBRE 2011, N. 27980 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Determinazione della rendita catastale - Applicazione dei moltiplicatori fissi di cui al d.m. 14 dicembre 1991 - Saggio di capitalizzazione delle rendite catastali ex art. 29 Dpr 1142/1949 - Determinazione uniforme ed autoritativa - Poteri dell’UTE - Discrezionalità - Esclusione. In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, l’ordinamento tributario attribuisce alla rendita catastale funzione strumentale immediata nell’individuazione della capacità contributiva, mentre la proprietà di un’unità immobiliare è direttamente assunta dal giudice ad indice di capacità contributiva. Invece, quando la capacità contributiva è correlata al valore o all’incremento di valore dell’immobile - come si verifica in materia di imposte indirette - la rendita non esplica effetti immediati, ma serve solo per delimitare il potere accertativo dell’Amministrazione, essendo la base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio. In entrambe le ipotesi, il valore degli immobili, ove l’esplicazione della funzione della rendita lo presupponga, è determinato applicando all’ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del Dpr 131/1986, che sono stabiliti dal d.m. 14 dicembre 1991 nella misura di cento volte per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C e di cinquanta e trentaquattro volte, rispettivamente, per quelle classificate nei gruppi D ed E. Dall’entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l’art. 29 del Dpr 1 dicembre 1949, n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, dall’1 per cento, dal 2 per cento e dal 3 per cento e, essendo lo stesso determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all’U.T.E. nella sua individuazione. In senso conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza 9056/2005 in tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, l’ordinamento tributario attribuisce alla rendita catastale funzione strumentale immediata nell’individuazione della capacità contributiva, mentre la proprietà di un’unità immobiliare è direttamente assunta dal giudice ad indice di capacità contributiva. Invece, quando la capacità contributiva è correlata al valore o all’incremento di valore dell’immobile - come si verifica in materia di imposte indirette - la rendita non esplica effetti immediati, ma serve solo per delimitare il potere accertativo dell’Amministrazione, essendo la base imponibile costituita dal valore venale in comune commercio. In entrambe le ipotesi, il valore degli immobili, ove l’esplicazione della funzione della rendita lo presupponga, è determinato applicando all’ammontare delle rendite catastali risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del Dpr 131/1986, che sono stabiliti dal D.M. 14 dicembre 1991 nella misura di cento volte per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C e di cinquanta e trentaquattro volte, rispettivamente, per quelle classificate nei gruppi D ed E. Dall’entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l’art. 29 del Dpr 1142/1949 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, dall’ 1 per cento, dal 2 per cento e dal 3 per cento e, essendo lo stesso determinato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all’U.T.E. nella sua individuazione.