NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Partiamo dall’attualità, partiamo dal ‘mistero’ per eccellenza l’Imu. Ora, però, la luce sembra poter prendere il posto del buio pesto grazie ai chiarimenti forniti nella recentissima circolare del Dipartimento delle Finanze. A questo proposito, segnaliamo una prima, gradita novità nessuna sanzione per il contribuente che dovesse commettere errori sia nella fase di calcolo che in quella di versamento. Da qui, come detto, comincia l’usuale aggiornamento del week-end in materia fiscale. E passo successivo è quello in Cassazione, sempre foriera di spunti interessanti tra gli argomenti in ballo, cessione del ramo di azienda con quote sotto sequestro , complicità del professionista che aiuta il contribuente ad evadere, applicabilità dell’Irap al professionista stipendiato, il debito della società estinta come eredità passata al socio, fatture false e reato ante dichiarazione, codice attività errato e annullamento dell’accertamento. Fonte altrettanto ricca è quella delle Commissioni tributarie. Diversi gli argomenti presi in esame tra gli altri, frode carosello, studi di settore e applicabilità all’apprendista, scudo fiscale e incompatibilità con la residenza estera, raddoppio dei termini con la copia della denuncia. Per chiudere, salto in Europa, dove la Corte di giustizia affronta il nodo dell’Iva ordinaria per il trasporto passeggeri. IMU. Tutti i chiarimenti nella circolare Def Dip. Finanze n. 3/df del 18 maggio 2012 Un vero e proprio manuale della nuova imposta quello fornito dal Dipartimento delle Finanze nella recente circolare. In particolare segnaliamo l’esonero dal versamento delle prime due rate, già in calendario per il 18 giugno e il 17 settembre, per i contribuenti dei comuni che hanno deciso di azzerare tale imposta. La ratio di tale decisione risiede nell’evitare che a pagamenti non dovuti facciano poi seguito istanze di rimborso ed ulteriori adempimenti a carico sia del contribuente che dell’ente locale. Inoltre, si legge sempre nella circolare, non sono previste sanzioni e interessi per tutti quei contribuenti che dovessero commettere errori sia in fase di versamento che di calcolo dell’IMU. Iva ordinaria per il trasporto passeggeri Corte di Giustizia UE n. c-220/11 del 1 marzo 2012 Non è applicabile il regime IVA agevolato delle agenzie di viaggio nel caso di servizio pullman e trasporto passeggeri. Nodo della questione, e discriminante per l’applicazione del regime speciale previsto dall’art. 306 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, è la tipologia del servizio prestato. Se questo è prestazione unica ”, ovvero non include altri servizi tipici delle agenzie di viaggio e tour operator, allora al servizio deve essere obbligatoriamente applicata l’aliquota ordinaria. Non si tratta quindi di una esclusione tout-court bensì da valutarsi in funzione di ogni singola fattispecie. Cessione del ramo ok anche se le quote sono sotto sequestro Cassazione n. 19219 del 21 maggio 2012 Non vi è alcun reato nel caso di cessione del ramo di un’azienda le cui quote sociali sono poste sotto sequestro. Per la Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’imprenditore, Il Tribunale ha individuato il fumus commissi delicti del provvedimento cautelare reale nel trasferimento del ramo d’azienda da parte dell’indagato, che ha considerato una forma di elusione del provvedimento del giudice civile. Tuttavia, il sequestro civile era stato posto a tutela delle quote, non dei beni aziendali, sicché ciò che avrebbe dovuto giustificare il sequestro preventivo penale è l’indebito esercizio dei diritti collegati alle quote. Ma di questo non vi è traccia nel provvedimento impugnato, che invece ha motivato la ritenuta elusione soltanto con riferimento alla mancata autorizzazione del custode giudiziario alla cessione del ramo d’azienda. In sostanza, il sequestro civile, per come disposto, non era diretto ad impedire la gestione della società, ma solo a imporre il vincolo sulle quote se il giudice civile avesse voluto impedire la gestione della società, avrebbe dovuto imporre il sequestro sull’intera azienda e non solo sulle quote. Peraltro, nel provvedimento impugnato non si dà atto né delle ragioni, né degli effetti della cessione del ramo d’azienda, al fine di valutare, a livello meramente indiziario, il presupposto di una condotta elusiva. Sotto un altro profilo, si osserva che nella specie appare mancante anche il presupposto del periculum. L’istituto del sequestro preventivo deve considerarsi di stretta interpretazione, per cui ad esso non può farsi ricorso in difetto di rigorose esigenze processuali e quando, per la pendenza di una controversia civile sul bene, sia stato già adottato un altro provvedimento cautelare civile, che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti Sez. VI, 15 dicembre 1993, n. 4136, Ascani . Ed è quanto accaduto nella fattispecie in esame, in cui già il giudice civile aveva assicurato la tutela di alcuni soci attraverso il sequestro delle quote, per cui non vi era alcuna effettiva esigenza di imporre un sequestro preventivo penale, dal momento che l’esistenza di un preesistente provvedimento cautelare civile avrebbe dovuto fare escludere la probabilità di un danno futuro, mancando i caratteri della concretezza e della attualità e non avendo il bene oggetto della misura un’intrinseca, specifica e strutturale strumentante rispetto al reato ipotizzato ”. Senza Irap il professionista stipendiato Cassazione n. 7893 del 18 maggio 2012 Il professionista a libro paga” dello studio associato non è soggetto ad IRAP. Rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate la Cassazione ha così stabilito che Il giudice del merito ha analizzato le dichiarazioni prodotte dal contribuente ricavandone l’assenza di spese per lavoro dipendente e per compensi corrisposti a terzi, nonché la rilevanza dell’inserimento del contribuente in una struttura organizzata riferita ad altrui responsabilità uno studio associato che gli ha corrisposto il 75% del compensi , accertando in fatto l’assenza dell’autonoma organizzazione, con congrua motivazione, in quanto l’esame delle voci rilevanti è stato dettagliato specificamente e al quadro emergente nulla aggiungono i rilievi elencati nel terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la sentenza impugnata per vizio di motivazione la censura, tuttavia, si risolve nella inammissibile richiesta di una revisione del merito funzionale a far prevalere le valutazione dell’amministrazione su quelle del giudicante ”. Imposta di registro a prezzo di mercato Cassazione n. 7877 del 18 maggio 2012 In caso di compravendita soggetta a condizione sospensiva non è corretto congelare” il calcolo dell’imposta di registro al valore del bene al momento della stipula del contratto stesso bensì deve trovare applicazione la disciplina del prezzo valore” di cui all’art. 1 co. 497 della L. 23.12.2006 in essere al momento dell’avveramento della condizione. In particolare, si legge nella sentenza, l’art. 1, comma 497, della L. n. 266 del 2005 non incide sulla individuazione della disciplina applicabile, bensì sulla determinazione del valore fiscalmente rilevante, stabilendo che in deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 39, primo comma, lettera d , ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto . Sicché il valore fiscalmente rilevante al momento dell’avveramento della condizione non potrà che essere quello stabilito ex lege da tale norma, che sarà pienamente applicabile alla fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito ”. Fatture false. reato anche ante dichiarazione Cassazione n. 18929 del 17 maggio 2012 Il reato di emissione di fatture false si verifica già al momento della registrazione dei documenti in contabilità senza dover attendere la successiva dichiarazione. Per la Cassazione, si legge infatti nelle motivazioni della sentenza, Diverso è, invece, il momento consumativo del reato di emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti ascritto al . In tal caso, invero, il legislatore, nel riprodurre nell’art. 8 del DLgs. 74/2000 la fattispecie della emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, già prevista dall’art. 4, primo comma lett. d , della L. n. 516/1982, ha lasciato inalterato il momento consumativo di detta fattispecie criminosa, che coincide con quello della emissione della fattura cfr. sez. III, 18/04/2002 n. 20787 . Tale fattispecie, pertanto, è stata configurata come reato di pericolo presunto, in considerazione della spiccata pericolosità della condotta di chi immette nel mercato documentazione volta a supportare l’esposizione in dichiarazione da parte delle imprese di elementi passivi fittizi ”. Il socio eredita” il debito della società estinta Cassazione n. 7676 del 16 maggio 2012 Il socio risponde dei debiti della società estinta, anche se la cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta in corso di causa, quando ha riscosso parte del bilancio finale di liquidazione. Socio come erede che accetta l’eredità, dunque, per la Cassazione. Si legge infatti nelle motivazioni della sentenza che Coglie esattamente la sostanza del fenomeno l’autorevole opinione che osserva che il legislatore, nell’art. 110 c.p.c., ha scelto il successore universale al solo fine di proseguire l’attività processuale della parte venuta meno, perché una successione universale c’è in ogni ipotesi di venir meno della parte, a prescindere dal fatto che il successore sia anche tale quanto al diritto controverso. E tuttavia resta fermo che, in linea generale, il socio - a differenza, per esempio, dell’erede che, in morte della persona fisica, ha accettato l’eredità intra vires, con beneficio d’inventario - non è, in quanto tale, un successore universale della società. Lo diventa nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge, in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in tal caso, cioè, può ammettersi, in senso generale e lato, che il socio succeda, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società. Il che equivale a dire che la riscossione detta non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale in prosecuzione ideale della responsabilità per le obbligazioni sociali assunta al momento della costituzione della società , ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società ”. Complice il professionista che aiuta il cliente ad evadere Cassazione n. 13982 del 12 aprile 2012 La partecipazione del professionista alla frode fiscale organizzata dal proprio cliente, e avallata” con la registrazione in contabilità di falsa documentazione, legittima il sequestro per equivalente sui beni del professionista stesso. Per la Cassazione, infatti, per i reati tributari posti in essere in concorso con i propri clienti, è ben possibile il concorso nell’art. 8 del DLgs n. 74 del 2000, che sanziona la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione, ed è ben possibile che il concorso nella fattispecie possa essere ascritto al consulente-professionista nel caso qui in esame il commercialista in base all’art. 110 c.p., con il ruolo di istigatore, non ostandovi né il disposto di cui all’art. 9 del medesimo DLgs, né l’eventualità che non venga realizzato l’obiettivo di evasione fiscale avuto di mira e quindi che non si sia verificato alcun danno erariale si veda per tali considerazioni la parte motiva di Sez. 3ª, n. 35453 del 26/5/2010, dep. 1/10/2010, Ca., non mass. sul punto ”. Conclude la Suprema Corte che Per quanto attiene in particolare alla materia dei reati tributari, questa Corte ha da tempo affermato che è legittimo di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di somme di denaro che avrebbero dovuto essere impiegate nel pagamento dell’IVA dovuta, in quanto la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato. Nella specie, si trattava di frode fiscale attuata mediante presentazione di una dichiarazione annuale in cui erano stati indicati elementi passivi fittizi derivanti da annotazione in contabilità di operazioni oggettivamente inesistenti, con sottrazione al Fisco del pagamento dell’IVA dovuta ” cfr. da ultimo, Sez. 3ª, n. 25890 del 26/5/2010, dep. 7/7/2010, Mo., Rv. 248058 , in quanto il sequestro preventivo può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, sulla base di una corretta interpretazione del richiamo all’art. 322-ter c.p. contenuta nell’art. 1, co. 143 della legge finanziaria 2008 in tal senso, Sez. 3ª, n. 35807 del 7/7/2010, dep. 6/10/2010, Be., Rv. 268618 ”. Sequestro delle scritture. a rischio anche l’attività aziendale Cassazione n. 13423 dell’11 aprile 2012 Il coinvolgimento dell’impresa in affari illeciti comporta il sequestro delle scritture contabili anche se ciò mette a rischio il proseguimento dell’attività aziendale. Nessuno sconto dalla Cassazione che respinge il ricorso degli imprenditori avverso il decreto di sequestro probatorio della documentazione contabile e dei libri sociali. In particolare, si legge nella sentenza, Quanto all’impossibilità di svolgimento dell’attività relativa, si tratta di effetto connaturato alla finalità stessa del sequestro in esame, atteso che l’ipotesi di reato a carico dell’ e del è proprio quella di essersi appropriati di documentazione sociale senza averne titolo, di guisa che la doglianza suppone l’accertamento dell’insussistenza del reato che invece, come si è detto, è oggetto del prosieguo del merito e non della presente fase cautelare ”. Il PVC datato” non salva il rimborso Iva Cassazione n. 5722 dell’11 aprile 2012 Rimborso IVA negato anche se i dati del pvc utilizzati per l’accertamento risalgono a diverso tempo prima. Il ricorso della società accertata verteva sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e processuali ma la Cassazione ha stabilito che il primo motivo appare manifestamente infondato, in quanto basato sull’inferenza - priva di pregio - che i rilievi del p.v.c., richiamato ai fini del diniego di rimborso, non avrebbero alcuna valenza una volta decorso il termine ultimo per trasfondere i medesimi in un autonomo atto di accertamento. Il che è errato, dal momento che, invece, ai fini specifici del diniego di rimborso, non è necessario trasfondere i rilievi in un atto impositivo, rilevando unicamente il fatto storico, nella specie dal p.v.comma desumibile, cui correlare la conclusione esposta nel provvedimento di inesistenza delle condizioni per il riconoscimento del credito conclusione che la CTR ha accertato essere stata associata, giustappunto nel provvedimento di diniego, alla incontroversa sovrafatturazione di costi e alla conseguente artificiosità del credito d’imposta così come emergente dal p.v.comma richiamato ”. Il codice errato annulla l’accertamento Cassazione n. 5399 del 4 aprile 2012 Il codice attività errato, indicato in dichiarazione dal contribuente ed utilizzato per l’accertamento basato sugli studi di settore, rende nullo l’accertamento. Ribaltando completamente i giudizi precedenti, la Cassazione ha così finalmente accolto le doglianze del contribuente. In particolare, si legge nella sentenza, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività , ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente che, in tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente che l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente il quale, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel qual caso, tuttavia, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla base della sola applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito ”. Decorrenza dalla data del versamento per l’imposta versata erroneamente Cassazione n. 5224 del 30 marzo 2012 Non è il termine ultimo previsto per l’esercizio del diritto di detrazione, bensì la data del versamento, il riferimento temporale da cui conteggiare il biennio per la richiesta di rimborso dell’imposta versata in modo erroneo dal contribuente. Per la Cassazione, che richiama un consolidato orientamento, In tema di rimborso di IVA, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna” cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 12447 del 08/06/2011 . Né potrebbe detto termine decorrere - come assume la parte contribuente - dalla data del termine ultimo previsto per la dichiarazione ai fini della detrazione, poiché detrazione e rimborso d’imposta sono manifestazioni alternative del medesimo diritto, ancorché non subordinate ai medesimi presupposti, sicché il decorso del termine previsto per avvalersi della facoltà di rimborso non potrebbe essere di certo collegato con una modalità alternativa di esercizio del medesimo interesse, modalità che opera separatamente ed in ragione di differenti presupposti ”. Imposta di registro. prescrizione decennale se il debito è accertato in via definitiva Cassazione n. 4728 del 23 marzo 2012 Non sono invece applicabili i termini decadenziali. A stabilirlo la Cassazione nella sentenza in oggetto ove richiamando una precedente sentenza n. 6617/11 stabilisce che In tema di imposta di registro, qualora la pretesa erariale si fondi su di una sentenza passata in giudicato, la relativa cartella esattoriale, avendo ad oggetto un credito definitivamente accertato, va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, non trovando applicazione, nell’ipotesi in questione, il termine triennale di decadenza di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., che concerne, invece, l’esercizio del potere di imposizione ”. Parchi eolici con Ici Cassazione n. 4028, n. 4029 e n. 4030 del 14 marzo 2012 Tre sentenze per stabilire che i parchi eolici, censiti nella categoria catastale D/1, sono soggetti ad ICI. Due gli aspetti rilevanti trattati nelle sentenze - in caso di debenza dell’ICI, ed a seguito di omessa presentazione della dichiarazione relativamente a immobili non iscritti in catasto, il Comune può procedere ad accertamento senza dover preventivamente chiedere l’atto di classamento all’Agenzia del Territorio Cass. n. 15534 del 2010 . - un parco eolico è, a tutti gli effetti, una centrale elettrica e quindi da accertare nella categoria catastale D/1 ris. 6.11.2008 n. 3/T e circomma 22.11.2007 n. 14/T . Frode carosello. l’assoluzione penale non salva dall’accertamento fiscale CTR Trieste n. 28/07/12 del 12 aprile 2012 Perché venga meno la legittimità degli accertamenti emessi a fronte di una c.d. frode carosello”, seppur a fronte di una assoluzione in sede penale, è necessario che il contribuente fornisca prova contraria capace di vincere le presunzioni gravi, precise e concordanti” sulle quali il Fisco aveva fondato il proprio atto. Ribaltando il giudizio di primo grado, i giudici della CTR triestina hanno così accolto le tesi dell’Agenzia delle Entrate che aveva fondato il proprio appello sulla mancanza di motivazione della pronuncia, in particolare nel punto in cui veniva attribuito all’ufficio stesso l’onere di provare circostanze già invece dimostrate e dettagliate nella loro gravità, precisione e concordanza. Norma illegittima, ritenute da rimborsare CTR Toscana n. 92/1/12 del 2 aprile 2012 Decorrono dalla data di dichiarazione di illegittimità della norma, pronunciata dalla Corte di Giustizia, i termini per chiedere a rimborso le somme versate a titolo di imposta e non più dovute. A stabilirlo la CTR Toscana accogliendo la tesi di un esodato” che aveva richiesto il rimborso dell’IRPEF a suo tempo versata sull’incentivo all’esodo dopo la definitiva bocciatura della normativa nazionale in merito. In particolare, al momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente 2009 era ancora in essere il termine di decadenza di cui all’art. 38 DPR 602/1973. Registro agevolato anche se la rivendita dell’immobile è frazionata CTR Torino n. 18/34/12 del 22 marzo 2012 Respingendo l’appello dell’Agenzia, la CTR torinese ha confermato l’imposta di registro al 1%, applicabile alle cessioni di fabbricati abitativi esenti da IVA a norma dell’art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72, anche se, nel triennio, la rivendita del complesso immobiliare ha riguardato solo una frazione dello stesso originariamente acquistato. La Commissione, dopo aver riportato il testo letterale dell’art. 1, comma 1, parte prima della tariffa allegata al DPR 131/86 - T.U. imposta di registro, ha concluso che Dalla testé riportata lettura della norma non è dato, pertanto, assolutamente conoscere, ai fini della revoca dell’agevolazione prevista, se la rivendita immobiliare nel triennio debba avvenire con riferimento all’intero immobile e/o anche solo a parti di esso. Atteso, poi, che il complesso immobiliare qui compravenduto era stato scaglionato, a tal fine, in tre distinti lotti e che per i primi due l’acquisto da parte dell’acquirente impresa risultava regolarmente perfezionato mentre per il terzo era pendente causa presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per inadempimento contrattuale della predetta impresa, non si comprende la vera ragione del recupero di imposte effettuato dall’ufficio sull’intero valore del complesso immobiliare, né la precisa disposizione normativa dante causa ”. Ipoteca ok solo dopo l’intimazione CTR Puglia n. 7/9/12 Necessaria una nuova intimazione ad adempiere, trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, perché si possa iscrivere ipoteca sui beni del contribuente. A stabilirlo la CTR pugliese che ha così accolto le ragioni del contribuente che contestava l’omessa notifica delle cartelle di pagamento e la violazione dell’articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73. In particolare i giudici pugliesi hanno stabilito che l’ipoteca è misura cautelare conservativa strumentale all’espropriazione a cui non sono applicabili tout court le disposizioni disciplinanti l’espropriazione stessa di cui all’art. 50, comma 1 del DPR 602/73. Esenzione ici per l’accademia CTR Toscana n. 467/1/11 L’esenzione assoluta” da ogni imposta o tassa, locale o generale, presente e futura, prevista dal D.Lgs. n. 359/44 non è stata mai abrogata da alcuna norma successiva. Per questo motivo la prestigiosa Accademia dei Lincei non è soggetta al pagamento dell’ICI. A stabilirlo i giudici della CTR Toscana che ha confermato quanto già indicato dal precedente grado di giudizio ed avverso l’appello presentato dal Comune di Siena. A detta dei giudici, si legge nella sentenza, il D.Lgs. citato mantiene inalterata la propria validità ed a nulla rileva il fatto che l’imposta comunale sugli immobili sia stata, nel corso del tempo, interamente e compiutamente disciplinata. Raddoppio dei termini ok se c’è copia della denuncia CTP Brescia n. 40/16/12 del 10 aprile 2012 Legittimo il raddoppio dei termini solo quando l’Agenzia allega copia della denuncia presentata all’autorità giudiziaria non essendo sufficiente un semplice richiamo agli estremi della stessa. Accogliendo il ricorso del contribuente, i giudici bresciani hanno così precisato che Il Giudice tributario, infatti, dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora cosiddetta prognosi postuma” circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento La Commissione, considerato che i relativi fascicoli sono mancanti dell’atto prodromico all’instaurazione del procedimento penale presso la Procura della Repubblica in quanto l’Agenzia si è limitata al semplice richiamo degli estremi della denuncia presentata il 14/12/2010 alla Procura della Repubblica” pag. 6 avvisi e pag. 5 deduzioni anziché allegarne copia, assorbiti gli altri motivi, dichiara nulli gli avvisi impugnati in quanto notificati oltre il termine decadenziale di cui all’art. 43 del DPR 600/1973 ”. Studi di settore. L’apprendista escluso dalla presunzione CTP Treviso n. 12/5/12 del 31 gennaio 2012 Lavoratore dipendente e apprendista sono posizioni ben distinte ai fini della determinazione presuntiva del volume di affari per gli studi di settore. A stabilirlo la CTP di Treviso, che richiamando anche sentenze precedenti, ha così stabilito che la mera assunzione di un apprendista a cui la recente normativa ha associato sgravi contributivi e previdenziali non comporta automaticamente un incremento della capacità produttiva di una impresa. Scudo fiscale incompatibile con la residenza estera CTP Roma n. 493/06/11 del 6 dicembre 2011 L’emersione, tramite scudo fiscale, delle somme illecitamente esportate e detenute all’estero è elemento sufficiente per disconoscere la residenza estera, palesemente fittizia, del contribuente. I giudici romani ricordano infatti che presupposto necessario all’adesione allo scudo fiscale era proprio la residenza fiscale sul suolo patrio. Insostenibile dunque la posizione del contribuente, falsamente residente all’estero, che intendeva beneficiare dei vantaggi fiscali anche nei periodi di imposta successivi. A cura di d.t.