NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Cassazione uber alles come fonte di riferimento per l’aggiornamento in materia fiscale. Diversi gli spunti di rilievo arrivati dal Palazzaccio tra gli argomenti più interessanti, non necessarietà dell’avviso bonario prima dell’iscrizione a ruolo, valore e peso delle circolari dell’Agenzia delle Entrate, legittimità dell’accertamento per la presenza di collaboratori ‘in nero’, notificabilità del ricorso. Citazione a parte, poi, per la pronuncia della Cassazione che affronta la vicenda di un contribuente obbligato a fare i conti con i risultati errati forniti dal software della dichiarazione in questo caso, secondo i giudici, la cartella di pagamento è nulla, perché è possibile correggere i risultati già trasmessi. Per completare il quadro, in questo week-end, spazio alle Commissioni tributarie territoriali, che si soffermano sulla cosiddetta ‘Tremonti ambientale’ e sulle agevolazioni Iva per la prima casa. E infine passaggio anche all’Agenzia delle Entrate, con circolare ad hoc sui comportamenti da tenere in giudizio. L’agenzia delle entrate richiama all’ordine sui comportamenti da tenere in giudizio Circ. Ag. Entrate n. 12/e del 12 aprile 2012 Assoluto divieto di mantenere comportamenti non uniformi o addirittura contraddittori tra loro. Questo il diktat” che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario inviare agli Ufficio delle Entrate e agli Agenti della riscossione con la circolare n. 12/E/2012. In particolare, la predetta circolare fissa competenze e regole per la corretta costituzione in giudizio e stabilisce che è l’oggetto dell’impugnativa del contribuente che individua la legittimazione passiva fra Agente della riscossione e Agenzia delle entrate. Confiscabile l’intero importo della fattura Cassazione n. 14066 del 13 aprile 2012 Se l’operazione è inesistente la confisca dei beni si applica sull’intero importo della fattura in quanto si presuma che l’intera somma è il profitto del reato. La Cassazione respinge il ricorso dell’imprenditore che sosteneva come il vantaggio patrimoniale derivante dal reato finanziario non coincide, semplicisticamente, con l’importo del documento fittizio esposto nella dichiarazione, ma è costituito dal risparmio fiscale che il contribuente trae dall’esposizione di quella posta passiva, e cioè dalle conseguenze della diminuzione della base imponibile e quindi dalla minor entità dell’imposta dovuta ”. Per i giudici della Suprema Corte, invece, Tale impostazione trascura un duplice ordine di considerazioni, non tenendo conto, da un lato, di un’altra voce del profitto tratto dall’operazione di cui sopra, e cioè quello derivante dall’evasione dell’IVA, pure oggetto di imputazione, dall’altro, e comunque, che la detrazione dalla base imponibile del costo pari all’intero importo della fattura per operazione inesistente, integra di per sé, per il contribuente, un profitto, sia pure inteso in senso lato ”. Nulla la dichiarazione quando il software è sbagliato Cassazione n. 5852 del 13 aprile 2012 Il software della dichiarazione fornisce risultati errati? Allora è nulla la cartella di pagamento in quanto il contribuente può sempre correggere i risultati già trasmessi. Per la Cassazione, infatti, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art, 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria Cass. n. 22021 del 2006, n. 2626 del 2011 . Tale principio va applicato nella specie, non potendo ritenersi ostativo l’invocato art. 2, co. 8 bis, del dPR n. 322 del 1998, introdotto dall’art. 2 del dPR n. 435 del 2001, con effetto dal 1° gennaio 2002, in base all’art. 19 dello stesso decreto , disposizione che introduce, bensì, precise modalità per l’integrazione delle dichiarazioni mutuandole dalle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni e prevedendo l’utilizzo di modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta di riferimento ed il limite temporale del termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”, ma ciò prescrive per emendare errori od omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior reddito od un maggior debito d’imposta od un minor credito”, e, cioè, per il caso in cui, tramite la rettifica si voglia mutare la base imponibile, o l’ammontare dell’imposta, ipotesi diversa da quella in esame in cui viene in rilievo, com’è incontroverso, un errore meramente formale ”. Legittimo l’accertamento quando i collaboratori sono in nero Cassazione n. 5731 dell’11 aprile 2012 A nulla vale opporre il fatto che il giudice del lavoro abbia precedentemente negato l’esistenza di un rapporto di subordinazione. Per la Cassazione In tema di accertamento delle imposte, l’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 fa salva la possibilità di desumere l’esistenza di attività non dichiarate, facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli art. 2727 - 2729 c.c. Ne consegue l’ammissibilità dell’accertamento induttivo del reddito, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto configgente con l’accertamento della presenza di forza lavoro” non dichiarata ”. Solo il destinatario dell’atto impugnato può notificare il ricorso Cassazione n. 5375 del 4 aprile 2012 La Cassazione ritiene inammissibile il ricorso proposto dal cessionario di azienda, avverso un atto notificato al solo cedente, nonostante il cessionario stesso sia co-obbligato fiscalmente come stabilito dall’art. 14 d.lgs. 472/97. Nelle motivazioni addotte si legge così che occorre evidenziare che nel processo tributario possono proporre ricorso i soggetti passivi dell’imposizione tributaria e che il cessionario d’azienda non è soggetto passivo, bensì solo responsabile di imposta”. Peraltro, secondo una interpretazione meramente letterale del terzo comma dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 a norma del quale possono intervenire o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso” il responsabile di imposta non potrebbe, a rigore, neppure intervenire nel processo tributario, non essendo né destinatario dell’atto impugnato né parte del rapporto controverso, ed in effetti questa Corte ha inizialmente escluso l’ammissibilità nel processo tributario dell’intervento adesivo dipendente v. Cass. n. 24064 del 2006 ”. Consigliere assente, responsabilità sempre presente Cassazione n. 3674 del 8 marzo 2012 Non sfugge alle proprie responsabilità il consigliere assente all’assemblea che delibera la cessione antieconomica” dell’azienda e si disinteressa della gestione sociale. E per la Cassazione, si legge nelle motivazioni, La non partecipazione del consigliere di amministrazione all’assemblea cui sopra s’è fatto cenno, lungi dallo scriminarlo, segnala, non essendo stato addotto alcun impedimento, un colpevole disinteresse per una vicenda d’importanza vitale per la società ed il fatto che l’amministratore assente afferma di nulla aver saputo della vendita dell’azienda effettivamente effettuata da altro amministratore alcuni giorni dopo conferma un atteggiamento di disinteresse palesemente incompatibile con i doveri di cura e diligenza inerenti alla carica ”. Confermata quindi la condanna per dispersione patrimoniale rilevante ex art. 2394 c.c Ruolo ok anche senza avviso bonario Cassazione n. 3145 del 29 febbraio 2012 Invito bonario non necessario prima dell’iscrizione a ruolo quando si tratta di mancato pagamento dell’IVA regolarmente dichiarata. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, In tema di IVA ed in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, sanzionato dalla legge con l’applicazione di una pena pecuniaria pari al cento per cento dell’importo non versato, la previsione del preventivo invito al pagamento, contenuta nell’art. 60, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 comma introdotto dall’art. 10 del d.l. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996 , quale adempimento necessario e prodromico alla iscrizione a ruolo dell’imposta che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento , è da ritenersi implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell’art. 13, primo comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall’art. 44 del citato D.P.R. n. 633 del 1972 dal cento per cento al trenta per cento dell’importo non versato , ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre” Cass. n. 3359/2006, n. 19161/2003, n. 3450/2002, n. 907/2002 ”. Circolari dell’agenzia. Atti interni non impugnabili in giudizio Cassazione n. 2850 del 24 febbraio 2012 Nessun valore vincolante per i terzi e neppure fonte di diritti-obblighi a carico dell’amministrazione. Questa la natura” delle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta esclusivamente di disposizioni interpretative della materia tributaria, di pareri non vincolanti dell’amministrazione ad uso interno degli uffici. In particolare, si legge nella sentenza, le istruzioni amministrative, anche quando sono emanate nell’esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell’ambito dei rapporti interni tra i vari uffici e i loro funzionari e come non vincolano i terzi non sono fonte di diritti a favore degli stessi, ne di obblighi a carico dell’amministrazione” cfr. Corte Cass. S.U. 28.10.1966 n. 2693 id. I sez. 25.3.1983 n. 2092 cfr con specifico riferimento alla materia tributaria. Corte Cass. V sez. 10.11.2000 n. 14619 id. V sez. 14.7.2003 n. 11011 id. S.U. 2.11.2007 n. 23031 secondo cui la circolare con la quale l’Agenzia delle entrale interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente oltre che per gli uffici, per la stessa autorità che l’ha emanata e per il giudice conseguentemente, la circolare non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva, e sussiste il difetto assoluto di giurisdizione in ordine ad essa” ”. Iva agevolata. Risponde solo l’acquirente CTR Lazio n. 45/01/12 Solo l’acquirente risponde della revoca delle agevolazioni IVA per l’acquisto della prima casa. Rimane sempre escluso il venditore anche nel caso in cui tale revoca è dovuta a requisiti dell’immobile. La CTR, come già nel giudizio precedente la CTP, ha accolto quindi la linea difensiva dell’imprenditore-venditore avverso l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio delle Entrate. In particolare , per i giudici, non è il venditore l’obbligato principale ex art. 17 DPR 633/72, anche in presenza del diritto di rivalsa nei confronti dell’acquirente. E la responsabilità solidale dei due soggetti è esclusa anche nel caso di mancanza dei requisiti oggettivi dell’immobile. A differenza di quanto invece avviene nel caso dell’imposta di registro. Tremonti ambientale salva anche senza indicazione del futuro risparmio CTP Reggio Emilia n. 19/4/12 del 29 febbraio 2012 Non è sufficiente la mancata indicazione del futuro risparmio di spesa per perdere le agevolazioni della Legge n. 388/00 c.d. Tremonti ambientale . È questo, in sintesi, il giudizio espresso dai giudici della CTP emiliana che ha accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate locale. In particolare, si legge nella sentenza, L’Ufficio in merito ha effettuato solamente rilievi inerenti le valutazioni di convenienza relativa all’investimento, contestando in particolare la differenza tra la percentuale riportata nella scheda prodotta dalla società sui costi di smaltimento con impianto, e l’indice di rilevanza ambientale certificato nella relazione tecnica per motivare il mancato riconoscimento dell’agevolazione in esame. L’irragionevolezza di tale motivo non solo è dimostrata dalla lettera della legge, che tra l’altro nulla dispone in merito, ma, salvo che non si voglia considerare l’art. 6, dal comma 13 al comma 19, di fatto inapplicabile per l’inesistenza del regolamento attuativo, risulta incoerente con la ratio” delle disposizioni legislative che nello spirito di favorire gli investimenti ambientali, a beneficio di tutta la collettività, hanno previsto tale agevolazione. L’inconsistenza del rilievo posto a fondamento dell’indebita detassazione, è costituito in sovrappiù, dalla dimostrazione fornita dalla ricorrente, che anche a dar corso all’eccezione opposta dall’Ufficio, il risparmio futuro di spesa sarebbe stato di poche migliaia di euro € 4.210,00 rispetto a quello calcolato dalla società, con una incidenza sul maggior reddito di impresa, corrispondente alla minor agevolazione spettante, dello stesso importo. Non si palesa pertanto alcun fondato motivo per giustificare la disapplicazione in toto di quel beneficio che ha previsto per le imprese medio - piccole la variazione in diminuzione della quota di reddito destinata a quegli investimenti ”. A cura di d.t.