NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Per aprire, questa settimana, il fronte fiscale spazio subito all’Europa è ufficiale, difatti, il nuovo regolamento per regolare lo scambio di informazioni per migliorare la lotta contro le frodi in materia di Iva. Obiettivo, almeno sulla carta, è una maggiore efficacia, anche utilizzando la tecnologia per facilitare la cooperazione tra le diverse autorità tributarie Ritorniamo, ora, in Italia, dando spazio ad alcuni degli spunti più interessanti che arrivano dalle Commissioni tributarie territoriali tra gli argomenti ‘caldi’, validità dell’accertamento anche senza autorizzazione alle indagini bancarie nullità della cartella notificata a una società estinta applicabilità delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa responsabilità pro quota dell’accomodante anche per i debiti tributari. Variazione sul tema, quella proposta dall’Agenzia delle Entrate, che affronta, con una risoluzione ad hoc, il tema della detraibilità dell’Iva per gli immobili abitativi utilizzati nel settore turistico-alberghiero. Per chiudere, infine, spazio alla Cassazione, anch’essa portatrice di stimoli di rilievo. Entrando più nei dettagli, ecco alcune delle tematiche affrontate ricostruzione della diversa responsabilità degli amministratori in caso di bancarotta ‘legame’ tra evasione ed adesione accertamento induttivo come ‘risposta’ alla vendita sottocosto dell’immobile applicabilità dell’Irap al professionista e ‘peso’ del lavoro altrui. Dalla Ue il nuovo regolamento in tema di frodi iva Reg. Ue n. 79 del 31 gennaio 2012 Varato il nuovo regolamento mirante a regolare lo scambio di informazioni per migliorare gli strumenti mirati alla lotta contro le frodi in materia di IVA. Diversi gli argomenti trattati, che vanno dalle categorie di informazioni oggetto di scambio, alla periodicità e alle modalità di utilizzo. Tra le novità, ovvie, il largo ricorso agli strumenti informatici tra le diverse autorità tributarie europee. Iva detraibile per gli immobili abitativi impiegati nel settore turistico-alberghiero Ag. Entrate ris. n. 18/e del 22 febbraio 2012 Gli immobili abitativi, utilizzati nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo quale la gestione di case vacanze e l’affitto di camere, che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbano essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’art. 19-bis 1, lett. i , del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo, in sintesi, il contenuto della circolare dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito relativamente al trattamento IVA degli immobili nell’ambito imprenditoriale dell’attività turistico-alberghiera. In caso di bancarotta è da accertare la responsabilità dei diversi amministratori Cassazione n. 5951 del 15 febbraio 2012 Per la Cassazione, la successione di diversi amministratori di una azienda poi fallita impone di accertare l’epoca di materiale realizzazione dell’azione delittuosa, al fine di ricondurla al periodo di responsabilità gestionale dell’uno o dell’altro imputato ovvero, laddove si ritenesse di ravvisare il concorso di entrambi gli imputati nel reato, di evidenziarne la prova a carico dell’uno o dell’altro di essi quale coamministratore di fatto o materiale concorrente nella distrazione ”. Non è quindi legittima una generica contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale agli amministratori succedutisi nell’amministrazione della società stessa. L’accusa di evasione cade se c’è adesione Cassazione n. 5640 del 14 febbraio 2012 Solo il giudice penale, adducendo concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta ”, può discostarsi dal dato quantitativo risultante dall’accertamento con adesione o dal concordato fiscale per tener conto invece dell’iniziale pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria al fine della verifica della soglia di punibilità prevista ”. Con questa motivazione la Cassazione ha così respinto il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica stabilendo, in buona sostanza, che l’accertamento con adesione o altro concordato fiscale fa decadere l’accusa di evasione quando l’imposta negoziata tra il Fisco ed il contribuente risulta inferiore alla soglia di punibilità stabilità dalla legge. L’immobile venduto sottocosto offre spazio all’induttivo Cassazione n. 1972 del 10 febbraio 2012 Il Fisco legittimamente procede a rettifica quando vi siano condotte non economicamente giustificate quali l’antieconomicità di comportamenti imprenditoriali che il contribuente non spieghi in alcun modo Cass. 26635/08, 417/08 e siano in conflitto con i criteri della ragionevolezza Cass. 13915/09, 26635/08, 10649/01 . Quella rilevata dalla CTR è una grave incongruenza tra i ricavi contabilizzati delle tre operazioni di vendita immobiliare, pari a una frazione del tutto esigua dei prezzi e dei costi contabilizzati e i ricavi ragionevolmente ritraibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività, il tutto in presenza d’incongruenze intrinseche prezzi/mq ed estrinseche mutui . Il ragionamento della CTR non è fondato sul semplice scostamento tra il valore normale di vendita e il prezzo, ma valorizza la presenza anche di altri elementi presuntivi, i quali, tra loro associati, sono astrattamente idonei a sostenere la pretesa tributaria in fase contenziosa, senza che ciò si risolva in alcuna violazione di principi diritto nazionale o comunitario, atteso che l’armonizzazione di tributi sulla cifra d’affari non pone barriere alla potestà accertatrice domestica, anche in funzione antielusiva e con il solo basarsi anche su presunzioni semplici per la prova a carico del Fisco cfr. da ultimo la Legge Comunitaria 2008, 7 luglio 2009, n. 88, art. 24 ”. Con questa motivazione la Cassazione ha confermato la sentenza della CTR che aveva già rigettato l’appello proposto dal contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate contrario al recupero a tassazione di maggiori ricavi pari alla differenza tra l’importo contabilizzato per la vendita di tre unità immobiliari e quello determinato dall’ufficio. Professionista senza Irap se il lavoro altrui è occasionale Cassazione n. 1941 del 10 febbraio 2012 La Cassazione ha ritenuto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate manifestamente infondato poiché i due motivi in cui si articola violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP e vizio di motivazione si basano sull’impiego, da parte del contribuente, di lavoro altrui”, laddove il giudice di merito ha accertato, come detto sopra, la sporadica” assistenza da parte di terzi, cioè la occasionalità dell’impiego di lavoro altrui, che esclude, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 12111 del 2009 ”. Compiuta giacenza. Proroga al primo giorno lavorativo successivo se il termine cade di sabato Cassazione n. 1418 dell’1 febbraio 2012 Termine di compiuta giacenza”, di cui all’art. 8 comma 4 della Legge 890/82, da intendersi compreso fra i termini per il compimento di atti processuali fuori udienza di cui all’art. 155 cpc e scadenza posticipata al lunedì successivo se non festivo se il termine cade nella giornata di sabato. Queste le precisazioni contenute in una lunga ed articolata sentenza della Cassazione. Indeducibili i compensi dell’amministratore unico della srl CTR Torino n. 8/34/12 del 6 febbraio 2012 Amministratore unico equivale ad imprenditore nel caso della Srl. Per i giudici della CTR piemontese ne consegue che il compenso ad esso erogato è indeducibile dal reddito dell’impresa in quanto, nella fattispecie, trova applicazione il disposto dell’art. 62, comma 2, DPR 917/86 ora trasfuso in art. 60 DPR 917/86 che prevede che non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli ”. Si legge quindi nelle conclusioni della sentenza che Per altro anche l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione sul punto è inequivocabile cfr. Cass. Civ. Sez. V, 13/11/2006, n. 24188 . Infatti la Corte, dopo aver ricondotto l’attività di gestione aziendale del socio amministratore all’attività dell’imprenditore, conclude per la non deducibilità del compenso per l’opera prestata dal socio, imprenditore-amministratore ”. Aziende agrituristiche. i contributi regionali sono in conto impianti” CTR Torino n. 4/24/12 del 30 gennaio 2012 I contributi regionali benché siano formalmente denominati in conto capitale, debbono in realtà essere considerati contributi in conto impianti e debbono conseguentemente essere assoggettati alla disciplina fiscale prevista per questi ultimi. Ciò perché quei contributi sono finalizzati ad interventi di ristrutturazione di fabbricati rurali e acquisto di macchine, attrezzature, eccomma ”. Con queste motivazioni i giudici piemontesi hanno accolto il ricorso del contribuente e respinto la tesi del Fisco che attribuiva a tali importi natura reddituale di contributo ai sensi dell’art. 88 comma 3 del DPR 917/86. TARSU differenziata per gli alberghi CTR Sicilia n. 163/24/11 del 19 dicembre 2011 Legittima la TARSU più elevata per gli alberghi, rispetto alle abitazioni, in quanto tale possibilità è prevista dall’art. 68 del DL 507/93 ove riconosce, per l’ente locale, il diritto di determinare i valori della predetta tassa attraverso una classificazione di categorie di contribuenti che tenga conto delle potenzialità di produzioni dei rifiuti e di un’omogenea tassabilità. Legittima quindi la delibera che distingue tra le due categorie e stabilisce per gli alberghi una tariffa superiore in funzione della maggiore capacità produttiva di rifiuti. Già la CTP di Palermo, con la sentenza n. 381/06/09, si era espressa circa la possibilità di una TARSU diversa tra alberghi ed abitazioni ma solo se in presenza di adeguata motivazione, mentre più recente è la sentenza della Cassazione n. 18501/10 che stabilisce la possibilità di differenziare la TARSU tra residenti e vacanzieri”. Senza garanzia se il pagamento delle rate è accelerato CTR Bari n. 103/2011 Non è necessario prestare la garanzia richiesta dall’art. 8 del DLGS 218/97 quando il pagamento delle rate, stabilito dall’accertamento con adesione, avviene in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti. La CTR ha quindi respinto il ricorso del Fisco che riteneva non perfezionato l’atto di adesione in quanto mancante del deposito della garanzia nonostante il contribuente avesse provveduto a versare in anticipo di ben 10 mesi rispetto all’ultima scadenza concordata. Per i giudici pugliesi prevalente diventa invece il comportamento sostanziale e concludente del contribuente rispetto alla pur corretta operatività dell’Ufficio. Imposizione valida anche senza allegazione dell’autorizzazione CTR Liguria n. 85/11 Con riferimento alla Legge n. 413/91, la CTR ligure ha stabilito che non è richiesta l’allegazione, all’avviso di accertamento, dell’autorizzazione alle indagini bancarie da parte dell’organo superiore sovraordinato. La predetta legge si limita infatti solo a presupporre l’esistenza dell’autorizzazione stessa. Ne consegue che non è possibile dichiarare nullo l’atto impositivo con tali caratteristiche. Agevolazione prima casa out per le ville CTR Lazio n. 277/29/11 Sono esclusi dalle agevolazioni previste per la prima casa gli immobili inseriti nelle zone destinate dal piano urbanistico alla costruzione di ville. Per i giudici laziali, in particolare, il diritto a tale agevolazione può essere precluso già in base alla destinazione prevista dai piani urbanistici senza riferimento ai requisiti interni specifici dell’immobile. In particolare, si legge nella sentenza, La lottizzazione X ricade in una area sottoposta a pianificazione attuativa e convenzionata che prevede esplicitamente l’obbligo di costruzione a ville ” e come tutte le abitazioni realizzate su tali aree, già destinate da strumenti urbanistici vigenti, non possono godere delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione. I garage privati non versano la tarsu CTR Sicilia Con ben 5 sentenze distinte, la CTR della Sicilia ha stabilito che la TARSU non è dovuta per i garage ad uso privato in quanto non è ipotizzabile che dagli stessi possano derivare rifiuti. Il riferimento è alla circolare n. 95/E del Ministero delle Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale, datata giugno 1994, ove viene specificato che Il comma 2 menziona esplicitamente i casi di esonero o esclusione dalla tassa per la sussistenza di condizioni obiettive che impediscono la presunzione di rifiuti riguardanti la natura o l’assetto delle superfici ad es. luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti , il particolare uso delle superfici ad es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche sempreché secondo la comune esperienza non comportino la formazione di rifiuti in quantità apprezzabile ecc. ovvero l’obiettiva condizione di non utilizzabilità immediata, ad es. alloggi non allacciati ai servizi a rete, in analogia a quanto previsto dall’art. 9, comma 6 del D.L. 557/93 convertito dalla legge 133/94 o non arredati ovvero superfici di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo ”. Accomandante responsabile pro-quota anche per i debiti tributari CTP Torino n. 15/1/11 dell’1 febbraio 2011 Accogliendo il ricorso del contribuente, avverso alla cartella di pagamento ricevuta, i giudici torinesi hanno stabilito che Poiché, ai sensi dell’art. 2313 cod. civ. il socio accomandante è mero socio di capitale la cui responsabilità per il pagamento dei debiti sociali è limitata alla quota di conferimento e poiché, ai sensi dell’art. 2304 cod. civ. - applicabile anche alle società in accomandita semplice per espresso richiamo contenuto nell’art. 2315 cod. civ. - sussiste il beneficium escussionis a favore del socio, nel senso che il creditore sociale non può escutere il socio se prima non ha escusso la società, ne consegue la fondatezza del ricorso ed il conseguente annullamento della cartella impugnata. La Commissione rileva che l’errore è imputabile esclusivamente ad Equitalia che ha redatto e notificato la cartella mentre nulla può essere imputato all’Agenzia delle Entrate che ha legittimamente iscritto a ruolo ”. Nulla la cartella notificata a società estinta CTP Torino n. 111/11/11 del 14 giugno 2011 Nullo il ruolo formato in capo alla società estinta in quanto la pretesa fiscale deve essere rivolta nei confronti di soci o liquidatori, ovvero di soggetti fiscalmente responsabili. Per i giudici torinesi, infatti, È giurisprudenza della Suprema Corte che lo scioglimento della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese comportino l’estinzione della società stessa, sia essa di persone o di capitali. Verificatasi tale ipotesi le pretese dei creditori non soddisfatti possono essere fatte valere contro i soci, nei limiti del percepito a seguito della liquidazione per le società di capitali e della solidarietà con la società nei limiti di legge, si pensi all’accomandante della S.a.s. per quelle di persone. Ciò posto, è evidente che le domande nei confronti di questi debitori devono essere loro rivolte nella loro specifica ed indicata qualità oltre che, ovviamente, nei limiti di decadenza/prescrizione del diritto fatto valere dai creditori ”. A cura di d.t.