NOVITA’ FISCALI TRA SENTENZE E PRASSI

Aggiornamento ad ampio raggio, anche questo week-end, per il fronte fiscale, con molteplici e interessanti spunti da approfondire. E su questa falsariga partiamo da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, con cui si è affermato, toccando un tema d’attualità, che il contribuente ha diritto di prendere visione e ottenere copia della denuncia che ha generato l’ispezione fiscale. A maggior ragione, poi, se non sono emerse irregolarità Per allargare il panorama, ora, passiamo alle Commissioni tributarie territoriali, segnalandone alcune delle questioni più rilevanti solidità e credibilità del ‘castello’ societario validità della notifica mutuo e valori Omi donazioni e norme antielusive. Da segnalare, poi, anche una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sul tema dell’assegnazione ai soci di azioni proprie, e una pronuncia della Corte di giustizia europea sulla conferma della restituzione per validare la nota di credito. Per chiudere, infine, spazio alla Corte di Cassazione, con diversi argomenti sul tavolo ruolo dell’amministratore cessato rispetto alla bancarotta dell’azienda comunicazioni post fallimento imposta sulla donazione senza atto scritto equivalenza tra omessa tenuta e distruzione della contabilità. Citazione a parte, in fundo, per una pronuncia, sempre del Palazzaccio, che affronta il tema dell’applicabilità degli ‘studi di settore’ ebbene, l’operare, per un piccolo imprenditore, in un mercato caratterizzato da concorrenza abusiva non può portare a liberarsi dai vincoli fissati dagli studi. Assegnazione di azioni proprie a titolo di dividendo. Dall’agenzia nessun dietrofront Ris. Ag. Entrate n. 12/e del 7 febbraio 2012 L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, conferma che l’assegnazione ai soci di azioni proprie è assimilabile ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale, nei limiti di capienza delle stesse, e che l’eccedenza è una distribuzione di dividendi e come tale deve essere trattata anche da un punto di vista fiscale. Questa ultima risoluzione segue, appunto senza modificare l’orientamento dell’Agenzia, la n. 26/E del marzo 2011. Conferma della restituzione per validare la nota di credito Corte di Giustizia UE n. C-588/10 del 26 gennaio 2012 Per i giudici della Corte di Giustizia Ue non è contrario alla normativa comunitaria di cui all’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE, Un requisito che subordina la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi ”. Prosegue poi la Corte, a parziale soccorso” del fornitore, stabilendo che qualora risultasse impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, farsi rimettere, in un termine ragionevole, una siffatta conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi dinanzi alle autorità fiscali nazionali, da una parte, che ha fatto prova della diligenza necessaria, nelle circostanze del caso di specie, per accertare che il destinatario dei beni o dei servizi sia in possesso della fattura rettificata e che ne abbia preso conoscenza e, dall’altra, che l’operazione in parola sia stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni enunciate nella suddetta fattura rettificata ”. Gli studi di settore non risentono della concorrenza abusiva” Cassazione n. 1153 del 27 gennaio 2012 Sono applicabili gli studi di settore anche a carico di chi opera in un sistema economico a prezzi amministrati e/o in un contesto socio-economico caratterizzato dalla diffusa concorrenza di similari attività svolte abusivamente e/o con un valore reale dei beni strumentali basso come si evince dal rapporto tra le immobilizzazioni cartolari e le bassissime quote di ammortamento ”. Con queste motivazioni la Corte ha quindi respinto il ricorso di un piccolo imprenditore già soccombente nelle precedenti fasi del giudizio. Confisca a rischio se c’è la 231 Cassazione n. 3238 del 26 gennaio 2012 Il sequestro finalizzato alla confisca ‘per equivalente’, disposto in caso di responsabilità da reato degli enti collettivi deve ritenersi illegittimo, alla luce dell’insegnamento di questa Corte che postula un’utilità effettivamente conseguita e già nella disponibilità del destinatario infatti, il credito, ancorché liquido ed esigibile, è utilità non ancora percepita, ma soltanto attesa ”. Ne consegue che non possono essere sottoposti a misura ablativa i crediti delle imprese su cui pende l’accusa di responsabilità amministrativa di cui al DLGS 231/01. Infatti, conclude la Suprema Corte, Non conviene il Collegio con l’osservazione dell’attenta ordinanza per cui il profitto non presuppone necessariamente una ‘monetizzazione’, poiché è pur sempre necessario che esso costituisca una concreta utilità, non una speranza, ancorché ancorata ad un’intesa negoziale ”. Amministratore cessato. Per la bancarotta responsabilità da dimostrare Cassazione n. 3228 del 26 gennaio 2012 Deve essere provata, attraverso l’esatta collocazione cronologica degli avvenimenti, la partecipazione dell’amministratore cessato alla bancarotta dell’azienda. Si legge così nelle motivazioni della sentenza come l’accertamento della responsabilità del singolo preposto alla gestione per il mancato rinvenimento di cespite, non può reggersi su dati meramente presuntivi, quali la mancata giustificazione dell’ammanco in una con la carica ricoperta ‘pro tempore’, ma deve richiedere la compiuta dimostrazione degli elementi gravanti sul prevenuto, i quali a costui riconducano l’azione distrattiva o, quantomeno per gli effetti dell’art. 40 cpv. c.p. , la conoscenza della medesima ”. Inerzia del commercialista? L’imprenditore risponde comunque della bancarotta documentale Cassazione n. 3211 del 25 gennaio 2012 L’imprenditore non sfugge alla condanna per bancarotta documentale anche se la mancata consegna della documentazione al curatore fallimentare è imputabile al commercialista. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni, è del tutto logica l’argomentazione che desume la rappresentazione dell’evento pregiudizievole dalla condotta omissiva, ancorché essa sia derivata dal comportamento di un professionista inerte invero, l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda egli può avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l’attività da costoro svolta nell’ambito dell’impresa in caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell’attività e delle omissioni delle persone da lui incaricate che non hanno tenuto i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge, principio valido anche per i delitti punibili soltanto a titolo di dolo bancarotta fraudolenta documentale, cfr. Cass. pen., sez. V, 1.10.1998, [ ] ”. Contribuzione dovuta per l’indennità sostitutiva delle ferie non godute Cassazione n. 1057 del 25 gennaio 2012 Confermando la precedente giurisprudenza, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda che si era vista recapitare una cartella esattoriale per omesso versamento dei contributi sulle somme versate a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute. In particolare, si legge nella sentenza, l’indennità di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della legge n. 153/69, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha un carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.comma a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata nell’art. 12 L. n. 153/69, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla retribuzione cfr. ex plurimis Cass. n. 11262/2010, Cass. n. 17761/2005, Cass. n. 6607/2004, Cass. n. 4839/1998 ”. Termini stretti per le comunicazioni post-fallimento Cassazione n. 2960 del 24 gennaio 2012 È fatto obbligo in capo al fallito e non al curatore, secondo quanto disposto dall’art. 16 comma 1 n. 3 Legge Fall., di depositare i bilanci, le scritture contabili e l’elenco dei creditori entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza di fallimento. Per la Cassazione, si legge così nella sentenza che ha confermato la condanna dell’imprenditore fallito, La vigenza di tale obbligo, autonomamente sanzionato dall’art. 220 della stessa legge, esclude che possa esigersi dal curatore un’apposita attività di ricerca delle scritture, le quali devono invece essere messe a sua disposizione mediante una condotta positiva, senza che il fallito possa trincerarsi dietro l’assunto di aver diligentemente custodito” i libri contabili, tenendoli in un box del quale aveva la disponibilità, anziché ottemperare al preciso obbligo di consegna impostogli dalla legge ché anzi, proprio in tale comportamento, congiunto alla violazione dell’ulteriore obbligo di rendersi reperibile al curatore art. 49 legge fall. , è stata correttamente ravvisata dal giudice di merito la condotta di sottrazione delle scritture contabili posta a base dell’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale ”. L’omessa tenuta della contabilità equivale alla distruzione Cassazione n. 2698 del 23 gennaio 2012 Respingendo il ricorso di un imprenditore, la Cassazione ha così ribadito che integra il delitto di distruzione od occultamento di scritture art. 10, DLgs. 10 marzo 2000, n. 74 anche l’omessa tenuta della documentazione contabile, essendo sufficiente un’impossibilità relativa ovvero una semplice difficoltà di ricostruzione del volume degli affari e dei redditi. Inoltre,sempre secondo l’orientamento di questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 3971 1 del 04/06/2009 , il delitto di distruzione od occultamento di scritture contabili o documenti obbligatori, non richiede, per la sua integrazione, che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d’affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa, non esclusa quando a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde ”. Imposta dovuta anche se la donazione non ha atto scritto Cassazione n. 634 del 18 gennaio 2012 La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condanna al pagamento dell’imposta la donazione ricevuta da due fratelli anche se priva di forma scritta. In particolare, si legge nella sentenza, Il presupposto per l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell’art. 782 c.c., per l’atto di donazione e la sua accettazione”. Applicando tale principio, questa Corte ha ritenuto assoggettabili all’imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione sent. n. 22118/2010 v. anche n. 2698/2002 e, in tema di Invim, n. 7340/2011 . Ritiene il Collegio che non vi sia motivo di discostarsi dal citato indirizzo giurisprudenziale, anche perché un diverso criterio di applicazione dell’imposta si presterebbe a prassi elusive basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo , contrarie al principio di effettività dell’imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost. v. SS.UU. 30055/2008 ”. Decadenza anche per il credito di imposta Cassazione n. 289 del 12 gennaio 2012 Termine ampliato per il rimborso del credito di imposta purché non sia già maturata la decadenza. Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha così stabilito che in tema di imposte dirette, la proponibilità dell’azione per il rimborso del credito d’imposta è regolata, in conformità ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, dalla norma sulla decadenza vigente alla data in cui fu presentata la domanda di rimborso, o da quella entrata in vigore durante il decorso del termine originario. Ne consegue che la norma della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, che amplifica il termine di decadenza già stabilito per la domanda di rimborso, entrata in vigore allorché il termine originario come nel caso di specie era già spirato, non vale a prolungarlo, così da evitare la decadenza, non essendo dotata, espressamente o implicitamente, di efficacia retroattiva V. Cass. sentenze n. 1918 del 30/01/2007, n. 924 del 2005 ”. Atto valido anche se la firma non è autenticata Cassazione n. 251 del 12 gennaio 2012 Non basta un vizio meramente formale, quale la mancata autenticazione della firma del contribuente, per dichiarare l’inammissibilità del ricorso in sede di processo tributario. Con questa motivazione la Cassazione ha così respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate a cui spetta contestare l’autenticità della sottoscrizione della parte. Si legge così nelle motivazioni che nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente per procura in calce od al margine del ricorso introduttivo non determina la nullità dell’atto, a meno che la controparte non contesti espressamente l’autenticità della sottoscrizione” Cass. n. 6591 del 2008 e n. 11446 del 2010 ”. Trascrizioni escluse dalle agevolazioni concesse ai beni culturali Cassazione n. 27192 del 16 dicembre 2011 L’esenzione dall’imposta di registro o sulle successioni non comporta anche quella sulla trascrizione degli atti di trasferimento, che si determina in base alle regole stabilite per la determinazione dell’imponibile delle imposte di registro o di successione a prescindere dalla inapplicabilità di tali imposte. La L. n. 346 del 1990, art. 13 disciplina - escludendone i beni culturali - l’imposta sulle successioni e donazioni, e non anche la materia delle imposte ipotecarie e catastali, disciplinata dalla L. n. 347 del 1990. Che richiama non le esenzioni, ma le regole di determinazione dell’imponibile stabilite dalla prima ”. Con questa motivazione la Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR che aveva invece riconosciuto al contribuente il rimborso delle imposte catastali ed ipotecarie sulla trascrizione del trasferimento di alcuni beni vincolati ai sensi della L. n. 1089 del 1939. La visione della denuncia è un diritto del contribuente Consiglio di Stato n. 231 del 19 gennaio 2012 È un diritto del contribuente quello di prendere visione ed ottenere copia della denuncia che ha generato l’ispezione fiscale condotta dalla GdF. In particolar modo se poi, da tale verifica, non sono emerse irregolarità o contestazioni in capo al contribuente stesso. Alla domanda di accesso, di cui all’art. 22 L. 241/90 non può quindi essere opposto alcun diniego da parte delle Fiamme Gialle. I giudici del Consiglio di Stato ricordano infatti, nel prosieguo della sentenza, come denunce e comunicazioni non sono tra quei documenti di interesse pubblicistico coperti dalla preclusione del diritto di accesso, preclusione giustificata esclusivamente da esigenze di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che per la prevenzione e la repressione della criminalità. Valida la notifica effettuata presso l’ultima residenza conosciuta CTR Torino n. 6/26/12 del 12 gennaio 2012 In particolare è valida la notifica della cartella di pagamento effettuata ad una persona di famiglia nella fattispecie la madre all’ultimo domicilio del contribuente che ha poi trasferito la propria residenza all’estero. Per la CTR piemontese, quindi, la notificazione dev’essere considerata ritualmente eseguita ai sensi del comma 2 dell’art. 139 c.c., ossia a persona di famiglia ” e di conseguenza deve essere respinto il ricorso del contribuente, condannato altresì al pagamento delle spese. Donazioni escluse dalla norma antielusiva CTR Roma n. 611/01/11 del 29 settembre 2011 Nel caso della donazione non trova applicazione il dettato dell’art. 37-bis del DPR 600/73. Se per l’Agenzia delle Entrate la donazione di un terreno dal padre ai figli, e da questi immediatamente venduto, nascondeva un’operazione esclusivamente volta ad evadere le imposte sulla plusvalenza, i giudici della CTR hanno invece ribadito che Nel novero di dette operazioni tassativamente indicato nella norma art. 37-bis DPR 600/73 non sono comprese le donazioni che rimangono, quindi, fuori dalla applicazione della stessa che, per la sua evidente eccezionalità, non può che essere interpretata come disposizione a fattispecie esclusiva”. Del resto un negozio a titolo gratuito naturalmente sfugge all’ambito di applicazione di una disposizione antielusiva ”. Solo valide ragioni economiche sostengono il castello societario CTP Milano n. 1/6/12 e n. 2/6/12 del 4 gennaio 2012 Il castello di carte” su cui è costruito un complesso gruppo societario crolla se le fondamenta non poggiano su solide ragioni economiche. Queste le motivazioni che hanno indotto i giudici della CTP milanese, con due distinte sentenze, a condannare due noti stilisti al pagamento di oltre 300 milioni di euro. In discussione la cessione dei marchi avvenuta attraverso un complesso sistema societario ma al solo scopo di conseguire un vantaggio fiscale tramite un abuso di diritto. Mutuo e valori omi non bastano per la rettifica CTP Reggio Emilia n. 488/01/11 Commissioni tributarie allineate” sui valori OMI. Anche quella reggiana, dopo le CTR di Friuli e Piemonte, pone un limite all’utilizzo dei predetti dati e dell’importo del mutuo erogato all’acquirente quale base di calcolo del maggior valore attribuito ad un immobile. Per i giudici della CTP, che non escludono comunque a priori l’utilizzabilità degli stessi, è necessario che l’amministrazione fiscale supporti i propri rilievi con riscontri ulteriori. A cura di d.t.