NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Ventaglio ancora più ampio, questo week-end, per le ultime ‘news’ in materia fiscale. Non solo spunti da riferimenti usuali, ovvero Cassazione e Commissioni tributarie, ma anche da strutture meno ‘utilizzate’, ovvero Corte Costituzionale e Corte di giustizia europea. Partiamo, allora, da queste ultime. Da un lato la Corte Costituzionale affronta il tema della tassazione separata, dall’altro la Corte di giustizia europea si sofferma sul fronte della cessione d’azienda con esenzione Iva . Passando alla Corte di Cassazione, poi, segnaliamo alcuni tra gli argomenti di maggiore rilievo affrontati dai giudici bancarotta accertamento con adesione accertabilità della plusvalenza legittimo affidamento impugnabilità del concordato. Citazione a parte, infine, per la sentenza numero 22860 in questo caso si afferma che la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro pregiudica il diritto dell’impresa a beneficiare delle agevolazioni previste per l’assunzione di nuovi dipendenti. Per chiudere, infine, spazio alle Commissioni tributarie territoriali, con una panorami sulle tematiche principali scudo fiscale indennità suppletiva di clientela definizione delle liti pendenti accertamento sintetico e ‘peso’ della situazione familiare del giovane contribuente. Cessione d’azienda esente iva previa valutazione complessiva dell’operazione corte di giustizia ue n. C-444/10 del 10 novembre 2011 Cessione d’azienda esente IVA, in conformità con la legislazione di ciascun stato, solo se a monte è stata effettuata una valutazione complessiva e sostanziale dell’operazione che deve riguardare l’universalità dei beni dell’azienda ceduta. Unica esclusione l’immobile nel quale viene esercitata l’attività ad eccezion fatta di locali soggetti ad utilizzi particolari o impianti fissi necessari all’attività stessa dell’impresa. Questo, in sintesi, il contenuto della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea chiamata a pronunciarsi sulla nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni ai sensi dell’art. 5 n. 8 della VI Direttiva CEE. Sostituto e sostituito. Nessun problema per la comunicazione separata corte costituzionale n. 288 del 4 novembre 2011 Respingendo la questione di incostituzionalità sollevata da un contribuente, la Corte Costituzionale ha giudicato corretta la previsione per cui il Fisco possa comunicare, alternativamente al sostituto o al sostituito, l’esito della liquidazione della tassazione separata. In discussione” c’era l’art. 3, comma 3 della Costituzione e più precisamente una possibile irragionevolezza del fatto che la comunicazione si possa effettuare nei confronti del sostituto, mentre la cartella di pagamento è indirizzata al contribuente/sostituito. Deducibili i canoni del leasing traslativo con fondo opzione per acquisto infruttifero cassazione n. 23324 del 9 novembre 2011 Respingendo il ricorso dell’agenzia delle entrate, la Cassazione ha così sentenziato che il leasing può essere di godimento o traslativo nel primo caso, esso ha ad oggetto beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, cosicché i canoni configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso di detti beni e la funzione del contratto è prevalentemente di finanziamento nel secondo caso, invece, la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, cosicché i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto va giudicata corretta la qualificazione del contratto de quo come leasing, operata dalla Commissione Tributaria Regionale sull’argomento della irrilevanza della divisione del canone in una quota in conto godimento e in una quota in conto fondo opzione per l’acquisto irrilevanza sostenuta dal giudice territoriale con la convincente considerazione che tali componenti, seppur confusi in un unico valore, sono pur sempre idealmente presenti in tutti i contralti di leasing ”. Bancarotta per il socio che preleva fondi per conto dell’amministratore cassazione n. 40324 dell’8 novembre 2011 Comporta il più grave reato di bancarotta per distrazione il prelievo continuato fatto dalle socie, mogli degli amministratori, per conto di questi ultimi. La Cassazione, in particolare, si rifà alla più recente giurisprudenza in ordine alla somme prelevate dagli amministratori a titolo di compenso che ha escluso trattarsi di ipotesi di bancarotta per distrazione, dovendosi, invece, configurare il delitto di bancarotta preferenziale. Bisogna precisare che sul punto vi è stato, ed ancora perdura, un contrasto di giurisprudenza di legittimità perché sono rinvenibili decisioni che hanno ritenuto sussistere in fattispecie come quella in oggetto il delitto di bancarotta per distrazione perché, comunque, si configurerebbe un vantaggio patrimoniale dell’amministratore ed altre che, invece, hanno escluso che fosse configurabile tale delitto ed hanno ritenuto, nella maggior parte dei casi, sussistere quello di bancarotta preferenziale Tuttavia nel caso di specie non ricorre la problematica evocata non solo perché non risulta che i compensi siano stati determinati ed autorizzati dagli organi sociali e perché i prelievi sono stati effettuati quando la società versava già in stato di insolvenza ma anche su tali punti vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità , ma, principalmente, perché i giudici di merito hanno escluso, con motivazione del tutto ragionevole, che le somme prelevate potessero essere considerate compensi per l’attività prestata dagli amministratori a favore della società ”. La condotta omissiva condanna anche l’amministratore di diritto cassazione n. 40092 del 7 novembre 2011 La consapevolezza dei rischi connessi al proprio comportamento omissivo condanna l’amministratore di diritto al reato di bancarotta fraudolenta. Senza nessuna attenuante. È questo il contenuto della sentenza della Cassazione che, nelle motivazioni ben specifica che quando un soggetto accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato dolo generico o l’accettazione del rischio che questi si verifichino dolo eventuale possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale Cassazione penale, sez. V, 26/01/2006, n. 7208 . E la consapevolezza che la condotta omissiva possa determinare la sottrazione dei beni sociali alla garanzia dei creditori ben può individuarsi, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, nell’assoluta omissione della doverosa vigilanza da parte dell’amministratore di diritto sull’integrità del patrimonio sociale Cassazione penale, sez. V, 31/01/2000, n. 981 ”. Tutti la cercano Ma l’irap non va all’opera cassazione n. 23125 del 7 novembre 2011 I contributi concessi alle fondazioni lirico-sinfoniche non sono soggetti ad IRAP, ovvero sono esclusi dal valore della produzione netta per la parte direttamente correlata al costo non deducibile nella fattispecie la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle spese per il personale pari al 20% . Per la Cassazione, si legge nella sentenza Non essendo rinvenibile nella disciplina normativa che regola i contributi erogati ai sensi dell’art. 24 DLgs 29.6.1996 n. 367 Fondo unico per lo spettacolo disposizioni volte ad istituire una specifica correlazione del contributo alle spese per il personale e non rinvenendosi altre disposizioni speciali volte ad escludere tali contributi dall’imponibile IRAP, va ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di imposta regionale sulle attività produttive IRAP , l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel prevedere che i contribuii erogati a norma di legge non concorrano alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l’imponibilità soltanto in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo ed un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l’assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione dell’imprenditore ndr. del contribuente di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale” cfr. Corte Cass. V sez. 28.5.2010 n. 13160 id. V sez. 15.6.2010 n. 14415 - entrambe con riferimento a contributi erogati a favore del trasporto pubblico locale - ”. Iva detraibile per il distacco del personale cassazione n. 23021 del 7 novembre 2011 È detraibile l’IVA versata per il personale distaccato da altra azienda solo nel caso in cui il corrispettivo riconosciuto alla distaccante è diverso da quello di retribuzioni e oneri a carico di quest’ultima. Per la Cassazione Va pertanto confermato, come principio di diritto, che il comma 35 dell’art. 8 della legge n. 67/1988 deve essere inteso nel senso che il distacco di personale è irrilevante ai fini dell’IVA soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma esattamente pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante ”. 60 giorni per impugnare il concordato cassazione n. 22932 del 4 novembre 2011 Decorrono dalla data della notifica effettuata ad istanza di parte i 60 giorni utili per impugnare, in Cassazione, l’omologazione del concordato preventivo. Non si applica, invece, il termine breve quando la notifica è effettuata dal cancelliere in questo secondo caso, infatti, rimane valido il termine annuale. Per la Cassazione, infatti, il decreto della corte d’appello ha natura di sentenza, avendo l’attitudine alla definitività ed incidendo su diritti soggettivi, dal momento che, se comporta l’omologazione del concordato, determina un diverso assetto dei diritti di credito coinvolti nella procedura Cass. Sez. 1, sentenza n. 3585 del 14/02/2011 Cass. Sez. 1, sentenza n. 15699 del 15/7/2011 . Quanto al termine, una volta accertata l’inapplicabilità in via analogica del procedimento di cui alla L. Fall., art. 131, e quindi dato per ammesso che la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene l’omologazione impresa soggetta a procedura fallimentare in un caso impresa in bonis nell’altro abbia indotto il legislatore, in assenza di particolari esigenze di sollecitudine, a ricorrere nel concordato preventivo agli strumenti ordinari, deve concludersi che il procedimento di omologazione si svolge secondo il comune rito camerale di cui all’art. 737 c.p.comma e ss., e di conseguenza che il termine per il ricorso per cassazione è quello ordinario di sessanta giorni in tale fattispecie, detto termine decorre dalla data di notificazione, così come già stabilito dalla Corte che ha enunciato il principio secondo cui L’art. 739 c.p.comma - secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dai tribunale, se pronunziato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione - non deroga alla regola generale dettata dall’art. 326 del codice medesimo per le impugnazioni in genere, con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso i decreti pronunziati in camera di consiglio decorre dalla notificazione del provvedimento ad un tal riguardo, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che la notificazione sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.” Cassazione civile, sez. 1ª, 4/12/2003, n. 18514 ”. La cancellazione dell’impresa estingue anche il credito dell’erario cassazione n. 22863 del 3 novembre 2011 La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in quanto in esito alla riforma del diritto delle società, non è più dubitabile che la cancellazione dal registro delle imprese produca l’effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, da ciò istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione che è connaturato all’effetto estintivo il venir meno, altresì, del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite art. 2495, 2° co., c.c. , delle azioni dei creditori insoddisfatti nella specie l’amministrazione erariale , e ferma restando l’eventuale responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa o, a fortiori, da dolo ”. Nessuna agevolazione per chi non rispetta la sicurezza cassazione n. 22860 del 3 novembre 2011 La violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro pregiudica il diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le piccole-medie imprese che assumono nuovi dipendenti. A nulla vale il ricorso del contribuente in quanto, per la Cassazione, la tesi che la revoca del beneficio presuppone sempre che siano state irrogate sanzioni di importo superiore alla soglia stabilita dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 7, appare manifestamente infondato, dal momento che il giudice tributario ha accertato che, nella specie, furono irrogate sanzioni per ipotesi di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori”, in relazione alle quali la disposizione appena citata prevede la revoca delle agevolazioni sic et simpliciter, indipendentemente dall’entità della sanzione e finanche se trattasi di accertate violazioni formali. Il che appare altresì conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica sul luogo di lavoro ”. Litisconsorzio non necessario con l’accertamento con adesione cassazione n. 22778 del 3 novembre 2011 L’accertamento con adesione, che definisce il reddito della società, rende non necessario il litisconsorzio quando a promuovere il giudizio è un solo socio. La Cassazione, riprendendo quanto già enunciato in una precedente pronuncia n. 2827/10 , ribadisce che In tema di imposte sui redditi, una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata di cui all’art. 9-bis del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l’avviso di rettifica del reddito da partecipazione non è configurabile un litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci, sia perché l’esigenza di unitarietà dell’accertamento viene meno con l’intervenuta definizione da parte della società - costituente titolo per l’accertamento nei confronti delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 introdotto dal comma 18 dell’art. 9-bis cit. - sia perché, non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l’accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale ”. Deposito degli atti. La cassazione cambia rotta nel processo tributario cassazione n. 22726 del 3 novembre 2011 Rovesciando un significativo pregresso giurisprudenziale, questa recente sentenza della Cassazione ha stabilito che Nel processo tributario non è dunque necessario che le parti producano copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte, che possono” bensì ottenere ai sensi della disposizione da ultimo citata, ma che non devono” richiedere. Va anzi precisato che, proprio perché i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio fino al termine del processo e con quel fascicolo devono dunque pervenire alla Corte di cassazione, al ricorrente non potrà farsi carico neppure della mancata produzione della copia degli atti e documenti sui quali il ricorso si fondi contenuti nel fascicolo di merito della controparte, essendo il meccanismo istituzionale di acquisizione connotato da una regola particolare anche per quel fascicolo di merito. Nei ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni tributarie non è conseguentemente applicabile il principio enunciato da queste Sezioni unite con le citate decisioni nn. 7161/2010 e 28547/2008 ”. La bancarotta non genera danno ai creditori? Irrilevante cassazione n. 39594 del 3 novembre 2011 Basta la consapevolezza, dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, per configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Irrilevante, invece, il fatto di non aver cagionato danno ai creditori. Per la Cassazione, si legge così nella sentenza, È irrilevante dunque la ricerca di una volontà del ricorrente di procurare danno ai creditori con la tenuta irregolare delle scritture,essendo sufficiente quanto rilevato dai giudici e cioè che il tentativo del curatore di re-inventariare la merce era rimasto del tutto frustrato dalla circostanza che non si era trovata nessuna documentazione idonea allo scopo pag. 7 . E tanto può dirsi sufficiente, anche ai fini della redazione di una motivazione esaustiva, per illustrare i presupposti di addebitabilità del reato in parola per la quale si richiede la consapevolezza e volontà, da parte dell’amministratore, di tenere una contabilità del tutto inidonea a consentire al curatore la ricostruzione dei rapporti societari ”. Il giudizio pendente non ferma la sanzione cassazione n. 22252 del 26 ottobre 2011 Sanzioni applicabili anche se è pendente un giudizio di legittimità di fronte alla Corte di Giustizia Europea. Per la Cassazione, in particolare, l’incertezza normativa oggettiva che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa v. Cass. n. 24670 del 2007 e deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa della cui applicazione si tratta si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, gravando sul contribuente l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione v. Cass. n. 22890 del 2006 ”. In conclusione, la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia CE, di per sé non denuncia né determina incertezza interpretativa ed equivocità della norma, essendo compito istituzionale della Corte di Giustizia non quello di interpretare testi normativi ambigui, bensì quello di verificare se le denunciate norme delle legislazioni nazionali degli stati membri si pongano in contrasto con direttive comunitarie ”. Affidamento solo quando c’è buona fede cassazione n. 23309 del 9 ottobre 2011 Legittimo affidamento non invocabile dal contribuente quando il proprio comportamento è stato, ab origine , in contrasto con il dovere di correttezza e carente del requisito soggettivo della buona fede. In particolare, si legge nelle conclusioni, In tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, commi primo e secondo, legge n. 212 del 2000 cd. Statuto del contribuente , che tale tutela ha voluto esplicitamente offrire, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata a da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria,in senso favorevole al contribuente b dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo c dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. Infatti, i casi di tutela espressamente enunciati dal comma secondo del cit. art. 10 attinenti all’area della irrogazione di sanzioni e della richiesta di interessi , riguardanti situazioni meramente esemplificative e legate a ipotesi ritenute maggiormente frequenti, non limitano la portata generale della regola, idonea a disciplinare una serie indeterminata di casi concreti” Cass., n. 17576/2002, n. 2133/2002, n. 14782/2001 ”. Eccessiva la sospensione della licenza quando il registratore di cassa non ha la verifica periodica ctr torino n. 73/34/11 del 14 ottobre 2011 Solo l’omessa installazione del registratore di cassa giustifica la sospensione della licenza commerciale. La sanzione accessoria non è invece prevista quando viene rilevata la mancata esecuzione della verifica periodica. Con queste motivazioni i giudici torinesi hanno così confermato quanto già espresso nel grado precedente, riconoscendo interamente le ragioni del contribuente. Registro valido per l’induttivo sulla plusvalenza ctr milano n. 259/67/11 dell’11 ottobre 2011 Non si discosta dalla giurisprudenza corrente la recente sentenza della CTR lombarda per cui l’Amministrazione finanziaria deve ritenersi legittimata a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione immobiliare, sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di registro, spettando al contribuente di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato definitivamente in sede di applicazione dell’imposta di registro ”. Normativa incerta, sanzione non applicabile ctp milano n. 262/40/11 del 10 ottobre 2011 Nuova puntata della tormentata vicenda che vede protagonista l’indennità suppletiva di clientela. Ad aggiungere un ulteriore tassello è la CTP di Milano che, nella sentenza n. 262/40/11, rilevando l’incertezza normativa in materia e tenendo conto dell’orientamento non uniforme della giurisprudenza sulla questione, ha confermato l’inapplicabilità delle sanzioni comminate dal Fisco al contribuente. Sotto soglia si annulla l’atto ctp milano n. 218/24/11 del 5 ottobre 2011 Con una stringata sentenza la CTP di Milano ha stabilito che - la definizione delle liti pendenti opera solo se il valore della lite è non superiore a 20.000 euro - il processo è comunque definibile ove sia intervenuto un provvedimento di autotutela del Fisco che abbia ridotto la propria pretesa nei confronti del contribuente prima dell’entrata in vigore dell’art. 39 comma 12 del DL 98/2011, lo scorso 1 Maggio. Prova a carico del contribuente. Ma il fisco non può prescindere dalla giovane età del contribuente ctp cuneo n. 47/1/11 del 21 marzo 2011 La situazione familiare del contribuente, ed in particolare la giovane età, non può restare esclusa dalla valutazione del Fisco in sede di accertamento sintetico. E questo senza spostare” l’onere della prova contraria che grava sempre sul contribuente. Ma se quest’ultimo produce in giudizio evidenti prove che il tenore di vita contestato dipende anche dai contributi di mamma, papà e nonna provati con assegni ed altra documentazione ben diversa deve essere l’azione del Fisco che ben avrebbe potuto indagare, per esempio, sui redditi da lui effettivamente percepiti, sul lavoro da lui svolto, sulla teorica non pratica possibilità o meno che potesse svolgere contemporaneamente qualche altra attività e quindi percepire altri redditi eccomma ”. Scudo Fiscale Opponibile Anche Dopo I 30 Giorni Ctp Livorno Scudo opponibile all’accertamento anche dopo il termine dei 30 giorni indicato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 43/E/2009 e 52/E/2010. Tali circolari, si legge così nelle motivazioni della sentenza, hanno valenza esclusivamente interna, non potendo invece contenere disposizioni derogative di norme di legge ovvero essere considerate come norme regolamentari. Inoltre, proseguono i giudici toscani nelle loro argomentazioni, la previsione di un termine perentorio, che comporta la decadenza dell’esercizio di un diritto da parte del contribuente in caso di mancato rispetto, non può essere introdotta da una nota di prassi senza esplicita disposizione di legge. A cura di d.t.