NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Corposo aggiornamento, per questo week-end, in materia fiscale. Fonti principali, come sempre, la Corte di Cassazione e le Commissioni tributarie territoriali. All'interno di questo quadro, però, come 'antipasto', segnaliamo anche una pronuncia della Corte di giustizia europea e una circolare dell'Agenzia delle Entrate la prima affronta il tema del fallimento di imprese con sedi in più Paesi la seconda fornisce utili chiarimenti sulla chiusura delle liti fiscali minori. Passiamo, ora, al 'piatto forte'. E partiamo dalle Commissioni tributarie territoriali, segnalando alcuni tra gli argomenti più rilevanti, ovvero dilazione ammissibile anche senza Isee redditometro agevolazioni sugli immobili con finalità di pubblico interesse stop ai messi speciali Irap e raddoppio dei termini studi di settore e 'peso' della concorrenza trasferimento in famiglia e avviamento commerciale. Per chiudere, infine, spazio alla Cassazione. Anche in questo caso citiamo alcune tra le tematiche più importanti affrontate dai giudici validità della confisca e condono finanziamenti e fatturato agevolazione 'prima casa' accertamento e cassa che non quadra bancarotta e 'peso' del cattivo consulente bancarotta fraudolenta e rapporti intercompany lavoro autonomo e studi di settore indebito rimborso Iva. LITI PENDENTI. I CHIARIMENTI DEL FISCO CIRC. AG. ENTRATE N. 48/E DEL 24 OTTOBRE 2011 In una corposa circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce gli ultimi chiarimenti sulla chiusura delle liti fiscali minori di cui all'articolo 39, comma 12, del DL 6 luglio 2011 n. 98. Ricordiamo che la scadenza per il versamento degli importi utili ai fini della definizione delle predette liti è inderogabilmente fissata al 30.11.2011, e, solo successivamente, si dovrà inviare la domanda di definizione. QUANDO IL FISCO PAGA LE SPESE DEL CONTRIBUENTE CASSAZIONE N. 21963 DEL 24 OTTOBRE 2011 Risponde l'Agenzia delle Entrate delle spese che il contribuente sostiene, nominando un commercialista quale difensore tecnico, al fine di far annullare in via di autotutela un atto impositivo illegittimo. Rigettando il ricorso dell'Agenzia stessa, che lamentava come la sentenza precedente era stata emessa per violazione degli articolo 2043 cod.civ., deducendo che il giudice di merito, ritenendo la Agenzia responsabile di colpevole ritardo nell'emettere il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impositivo, aveva omesso di considerare la mancanza nella specie dell'elemento dell'ingiustizia del danno, giacché l'annullamento in autotutela non si configura come obbligo bensì come mera facoltà dell'Amministrazione, sì che il privato non è titolare di alcuna posizione soggettiva giuridicamente qualificata al ritiro dell'atto impositivo, ancorché illegittimo, specie a fronte dell'inerzia, da parte sua, nell'attivazione degli strumenti di tutela accordatigli dalla legge . Tale tesi non ha però fatto breccia nei giudici della Cassazione che hanno invece stabilito come La doglianza esposta nel secondo motivo non coglie la ratio decidendi espressa nel provvedimento impugnato, che non ha collegato la statuita responsabilità dell'Agenzia al ritardo nella rimozione dell'atto impositivo, bensì alla emissione di tale atto illegittimo, dalla quale è derivato il danno accertato . INDEBITO RIMBORSO IVA RISPONDE DI BANCAROTTA L'AMMINISTRATORE CHE NON LO COMUNICA AL CURATORE CASSAZIONE N. 38342 DEL 24 OTTOBRE 2011 Risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore di un'azienda fallita che dimentica di comunicare al curatore le somme relative ad un indebito rimborso IVA di quattro anni prima e del mancato rinvenimento delle somme stesse. In particolare, si legge nella sentenza, costituisce prova di distrazione il mancato rinvenimento di somme sicuramente incassate dalla società fallita, ma non rinvenute dal curatore del fallimento, mancato rinvenimento di cui l'amministratore della società fallita non ha ritenuto di dar conto . A nulla vale eccepire la differenza temporale intercorsa tra il rimborso e il fallimento. Conclude quindi la sentenza affermando che Quanto alla discrasia temporale tra l'accredito della somma sul conto corrente della società da parte dell'Ufficio IVA, e la data del fallimento, va notato che, come ha sostanzialmente ritenuto la corte territoriale, detto intervallo temporale non è significativo, sia perché si tratta di poco più di tre anni, come sì rileva dalla sentenza impugnata, sia perché l'amministrazione finanziaria chiese il rimborso della somma subito dopo la dichiarazione di fallimento, e cioè entro il termine del 31 dicembre 2003, data di decadenza dell'amministrazione dall'accertamento, come si rileva dalla stessa polizza fidejussoria prodotta dal ricorrente. Infine a buon diritto la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non potendo l'imputato non essere assolutamente consapevole della circostanza che sarebbe stato chiamato a restituire le somme percepite indebitamente é distratte, con sicuro danno alla massa dei creditori. In altre parole si tratta nel caso di specie di condotta distrattiva fraudolentemente attuata con la consapevolezza che gli effetti si sarebbero prodotti necessariamente a distanza di tempo, attesi i tempi tecnici necessari all'Amministrazione finanziaria per l'accertamento . AMMINISTRATORE DI FATTO E DI DIRITTO PARI SONO CASSAZIONE N. 38321 DEL 24 OTTOBRE 2011 La condanna dell'amministratore di fatto non è in contraddizione con quella già comminata all'amministratore di diritto sussistendo la possibilità del concorso ex articolo 110 CP. Per la Cassazione, infatti, corre l'obbligo di osservare che l'attribuzione al della responsabilità derivante dalla accertata sua qualità di amministratore di fatto, nel periodo successivo all'assunzione da parte dell' della carica di amministratore di diritto, non si pone minimamente in contraddizione con la condanna di quest'ultimo per lo stesso reato, essendo ben possibile e appurato nel caso di specie il concorso ex articolo 110 c.p. dell'amministratore di fatto e di quello formalmente nominato sia nell'attività distrattiva, sia nell'irregolare tenuta delle scritture contabili. Il fatto che nella sentenza a carico dell' si sia stabilito che costui non era una semplice testa di legno , avendo invece partecipato alla gestione della società e al perseguimento dell'oggetto sociale, può valere bensì a contraddire l'affermazione che si legge nella sentenza qui impugnata, secondo cui l' non aveva ruolo né compiti nella società ma certamente non infirma in alcun modo l'accertamento della responsabilità ascritta al , in relazione alle condotte illecite da lui tenute nella perdurante sua veste di amministratore, sia pure di fatto . PER IL FALLIMENTO COMPETENTE LO STATO OVE L'IMPRESA HA GLI INTERESSI PRINCIPALI CORTE DI GIUSTIZIA UE N. C-396/09 DEL 20 OTTOBRE 2011 La Corte di Giustizia Europea torna sull'argomento del fallimento di imprese con sedi in più paesi e stabilisce che Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio . LAVORATORE AUTONOMO ESCLUSO DAGLI STUDI DI SETTORE CASSAZIONE N. 21856 DEL 20 OTTOBRE 2011 Il lavoratore autonomo che dimostra di avere pochi clienti e di fatturare ad essi l'intera prestazione non può essere oggetto degli studi di settore. Per la Cassazione, che riprende quanto già anche indicato nella sentenza 26635/09, In tale sede contraddittorio , quest'ultimo il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici . L'AFFITTUARIO SUBENTRA NELLO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE CASSAZIONE N. 21772 DEL 20 OTTOBRE 2011 Se viene rispettato il dettato dell'articolo 8 comma a del DPR 633/72 è da ritenersi legittimo il subentro dell'affittuario dell'azienda nello status di esportatore abituale. Il venir meno dei requisiti richiesti, come nel caso trattato dalla sentenza, comporta invece l'impossibilità di effettuare operazioni in sospensione d'imposta ex articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 . VALIDA LA CARTELLA SENZA NOTIFICA DI ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 21763 DEL 20 OTTOBRE 2011 Valida la cartella che viene notificata al contribuente dopo la presentazione della dichiarazione ma prima della notifica dell'avviso di accertamento. Accogliendo il ricorso del Fisco, soccombente nei precedenti gradi di giudizio, la Cassazione ha così stabilito che Tale forma di procedimento è invece espressamente contemplata, nel caso di applicazione degli interessi da ritardo nei versamenti diretti delle imposte, dall'articolo 9 Dpr 29.9.1973 n. 602 -nel testo in vigore al tempo-, disponendo la norma al comma 2 che 'qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo non occorrendo quindi procedere alla emissione di atti di accertamento . La sequenza procedimentale descritta dallo stesso Giudice territoriale iscrizione a ruolo dell'importo dovuto per interessi -da ritardo nel versamento delle somme indicate in dichiarazione e dovute a titolo di ritenute operate dal sostituto di imposta- notifica della cartella di pagamento , può dunque iscriversi nell''ambito applicativo della norma del Dpr n. 602/73 disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito , non risultando specificati nella sentenza impugnata gli elementi caratterizzanti la diversa qualificazione giuridica della fattispecie procedimentale, che viene individuata erroneamente dalla CTR in relazione esclusivamente alla natura accessoria del credito fatto valere dalla Amministrazione . AUTOTUTELA DEL FISCO LIMITATA QUANDO LA CTP SI È GIÀ ESPRESSA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE CASSAZIONE N. 21719 DEL 20 OTTOBRE 2011 Il nuovo accertamento è indipendente dal primo atto che va a rettificare. Tale nuovo atto, altresì, non modifica l'eventuale decisione favorevole al contribuente già espressa dalla CTP. Per la Cassazione, quindi, Una volta, tuttavia, riconosciuto che anche l'accertamento illegittimo od infondato non esaurisce la potestà impositiva della PA salvo i limiti indicati della formazione del giudicato e della decadenza , rimane irrilevante qualificare il nuovo atto adottato in sostituzione di quello annullato o revocato come intervento di riforma ovvero di mera correzione , non incontrando alcuno dei due atti preclusioni né sanzioni di invalidità. Ciò che invece rileva, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, è che la relazione tra atto impositivo ed atto di autotutela sostitutivo/correttivo è di piena autonomia, nel senso che ciascun atto è ex se idoneo a costituire la obbligazione tributaria e deve quindi essere oggetto di autonoma impugnazione. Ne segue che nel caso in cui venga impugnato avanti il Giudice tributario un atto di rettifica successivamente annullato in sede di autotutela e sostituito con altro atto di contenuto parzialmente diverso non impugnato, il giudice investito della cognizione del primo atto deve limitarsi a dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare il ricorso senza poter esaminare il rapporto di imposta riconfigurato dall'atto di autotutela che rimane estraneo a tale giudizio in cui l'oggetto devoluto alla cognizione del giudicante, attesa la natura impugnatoria del giudizio tributario, rimane delimitato dai motivi di ricorso proposti avverso l'atto originariamente impugnato e successivamente in tutto od in parte annullato in conseguenza di rettifica o correzione determinata in sede di autotutela cfr. Corte Cass. V sez. 3.8.2007 n. 17119 oggetto del processo tributaria, atteso il meccanismo di instaurazione di tipo impugnazione che lo caratterizza, non è l'accertamento dell'obbligazione tributaria, da condursi attraverso una diretta ricognizione della disciplina applicabile e dei fatti rilevanti sulla base di essa, a prescindere da quanto risulti nell'atto impugnato, bensì l'accertamento della legittimità della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato e alla stregua dei presupposti di fatto e in diritto in tale atto indicati, con la conseguenza che ove risulti accertato che l'amministrazione, avvedutasi di un errore, abbia emesso un nuovo atto in sostituzione di quello errato così implicitamente annullando quest'ultimo , deve ritenersi che il processo concernente l'impugnazione dell'atto sostituito non debba proseguire per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia sull'impugnazione dì un atto già annullato in sede di autotutela. Vedi Corte Cass. V sez. 19.3.2009 n. 6620 . CARTELLE MUTE CONTESTABILI SOLO CON OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE CASSAZIONE N. 21598 DEL 19 OTTOBRE 2011 Cartelle mute contestabili solo con l'opposizione all'esecuzione quando le somme sono già iscritte a ruolo. Precisa così la Cassazione che avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza ingiunzione o del processo verbale di contestazione in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie Cass. n. 5871 del 2007 Cass. 21793 del 2010 . APPELLO VALIDO SE FIRMATO DAL CAPO AREA CASSAZIONE N. 21546 DEL 18 OTTOBRE 2011 Valido l'atto di appello firmato dal capo area e non dal direttore se munito di delega. Per la Cassazione, in particolare, è onere della contribuente quello di allegare l'eventuale abusiva posizione del firmatario dell'impugnazione e di dimostrare la veridicità di tal preteso assunto cfr. Cass. 21473/2007 . Nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie, il che comporta che, essendosi la CTR discostata dai principi di diritto sopra enunciati, la sentenza debba essere cassata con rinvio . Accolto quindi il ricorso dell'amministrazione. AGEVOLAZIONE KO SE LA CANTINA DIVENTA ABITAZIONE CASSAZIONE N. 21533 DEL 18 OTTOBRE 2011 La cantina utilizzata come abitazione fa perdere l'agevolazione prima casa se i metri quadrati complessivi eccedono i 240 stabiliti dalla legge. Per la Cassazione, si legge così nelle conclusioni della sentenza che ha rigettato il ricorso del contribuente, i vani indicati come cantine sono posti allo stesso livello degli altri ed hanno la medesima altezza quindi ex se utili appare ininfluente la normativa sull'accatastamento, in quanto l'accertamento di fatto della non corrispondenza alla realtà del dato catastale ne elimina la rilevanza essendo onere della parte non assolto in sede di merito né dedotto come motivo di impugnazione la dimostrazione concreta, tramite idonea documentazione tecnica, che i vani in questione non erano utilizzabili a scopo abitativo . PRESCRIZIONE CON DECORRENZA DALL'ULTIMA FATTURA EMESSA CASSAZIONE N. 37512 DEL 17 OTTOBRE 2011 Il termine di prescrizione, nel caso di emissione di una serie di fatture per operazioni inesistenti, decorre dalla data dell'ultimo documento. Questa la sintetica conclusione della Cassazione che ha respinto il ricorso del contribuente, salvato solo dalla avvenuta prescrizione del reato di cui all'articolo articolo 8 del DLGS 74/2000. DALLA CASSAZIONE CHIARIMENTI SULLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA NEI RAPPORTI INTERCOMPANY CASSAZIONE N. 37371 DEL 17 OTTOBRE 2011 Accogliendo in parte il ricorso del contribuente, la Cassazione ha fornito ulteriori precisazioni in tema di bancarotta fraudolenta nei rapporti intercompany e di articolo 2634 ccomma Più precisamente, si legge nelle motivazioni, In merito agli invocati rapporti infragruppo, sia sufficiente rilevare che ai sensi dell'articolo 2634 c.comma non è considerato ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo ed in applicazione di tale norma questa Corte ha affermato che in tema di reati fallimentari, integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, il trasferimento di risorse infra-gruppo, ossia tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarle a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita Cassazione penale sez. V, 16 aprile 2009 n. 36595 e che qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi tra società appartenenti a un medesimo gruppo, l'interesse che esclude l'effettività della distrazione e la configurabilità del reato non può ridursi alla partecipazione al gruppo stesso né identificarsi nel vantaggio della società controllante, in quanto il collegamento tra le società e l'appartenenza a un gruppo imprenditoriale unitario è solo la premessa per individuare uno specifico e concreto vantaggio per la società che compie l'atto di disposizione patrimoniale Cassazione Penale Sez. V 17 dicembre 2008 n. 1137 . Nel caso in esame non è stato nemmeno indicato il vantaggio che alla società poi fallita sarebbe conseguito dal trasferimento ad altra società delle somme oggetto di contestazione . IL CATTIVO CONSULENTE RISPONDE DELLA BANCAROTTA CASSAZIONE N. 37370 DEL 17 OTTOBRE 2011 In una lunga ed articolata sentenza riguardante il crac Parmalat, la Cassazione ha stabilito che risponde di bancarotta e di associazione per delinquere il consulente legale che consapevolmente gestisce l'azienda con l'obiettivo di peggiorarne il dissesto finanziario. Si legge così in un passaggio chiave delle motivazioni come corretta appare l'attribuzione della qualifica di organizzatore, atteso che essa spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica, con autonomia, la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti e/o l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, ovvero reperisce o appronta i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso ASN 199401793-RV 198579 . Né il fatto che non risulti inserito nella struttura criminale sin dall'inizio della sua attività può essere utilizzato per negare che egli abbia, dal momento della sua adesione, svolto tale ruolo qualificato, atteso che, come la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito es. ASN 199411664-RV 200937 , il ruolo di organizzatore non compete solo all'iniziatore dell'organizzazione, ma anche a colui che, rispetto al gruppo costituito, provochi ulteriori adesioni, ovvero sovrintenda alla complessiva gestione di esso, o anche assuma funzioni decisionali. A tutto quanto premesso consegue che, dovendo darsi per certa in quanto giudizialmente acquisita, a seguito della mancata impugnazione in toto della pronunzia di primo grado relativa al capo A la partecipazione di alla sociates sceleris, rappresenta poi una intrinseca contraddizione sostenere, come si fa nel ricorso, che lo stesso, pur avendo predisposto materialmente gli strumenti per la perpetrazione dei reati-fine, fosse inconsapevole dei reali obiettivi che l'associazione stessa voleva perseguire attraverso l'utilizzo di quegli strumenti. Invero, l'affectio societatis presuppone, tra l'altro, la conoscenza e la condivisione -almeno nelle linee generali degli scopi per cui il sodalizio è stato costituito. E se, come egli stesso ammette, ha suggerito e approntato le modalità tecnico-giuridiche attraverso le quali gli scopi illeciti furono raggiunti, non si vede come possa poi, nel suo ruolo di associato per delinquere, essere considerato un mero strumento in mano altrui . FINANZIAMENTI CONTRO FATTURATO. CHI PERDE È L'EVASORE CASSAZIONE N. 21455 DEL 17 OTTOBRE L'evidente differenza tra il valore con cui automobili e motocicli sono iscritti nel bilancio del venditore ed i finanziamenti più alti ottenuti dai clienti per l'acquisto degli stessi beni prova, senza indugio, la sottofatturazione e il mancato versamento dell'IVA. Per la Cassazione, si legge nelle conclusioni della sentenza, la divergenza che emerge in ordine all'importo del prezzo dei veicoli venduti dal confronto tra i contratti di finanziamento conclusi dagli acquirenti dei veicoli e le scritture contabili della contribuente registro fatture, libro giornale costituisce un fatto che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare per valutarne la sussistenza storica e la concludenza indiziaria anche solo, eventualmente, per negarle nell'ambito del percorso argomentativo che lo ha condotto a ritenere che le presunzioni semplici su cui si basa l'impugnato avviso di accertamento non fossero sufficientemente gravi, precise e concordanti ai fini della prova del fatto che la contribuente realizzasse una sistematica sottofatturazione. Il mancato esame del suddetto fatto rende insufficiente la motivazione della sentenza gravata, che va pertanto cassata con rinvio. In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio, con la declaratoria di manifesta fondatezza, nei termini di cui sopra, dei motivi del ricorso . CONFISCA VALIDA ANCHE IN PRESENZA DEL CONDONO CASSAZIONE N. 36913 DEL 13 OTTOBRE 2011 La provenienza illecita del denaro non salva dalla confisca anche se il contribuente ha aderito al condono fiscale. Nelle motivazioni si legge infatti che l'adesione al condono fiscale non esclude di per sé la provenienza illecita del patrimonio, potendo oltre tutto consistere tale illiceità che non necessariamente deve essere di rilievo penale proprio nell'evasione fiscale, né elide ex post la illiceità originaria . Poiché il giudizio di proporzionalità deve essere effettuato fra la consistenza patrimoniale dell'interessato ed i suoi profitti leciti, il condono fiscale non ha alcuna incidenza in termini giustificativi dell'eventuale sproporzione fra patrimonio e reddito. Inoltre, questa Corte ha chiarito che ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili Cass. 23 settembre 1997, n. 4769 Cass. 19 novembre 2003, n. 813 . Per tali ragioni, non sussiste il lamentato vizio di motivazione del provvedimento di sequestro . COLLABORAZIONE CON IL MARITO SOGGETTA AD IVA CASSAZIONE N. 21132 DEL 13 OTTOBRE 2011 Deve versare l'IVA, in qualità di lavoratrice autonoma, la moglie del professionista. A nulla vale, come difesa, imputare i proventi alla collaborazione con il coniuge. Riprendendo il contenuto di precedenti sentenze, la Cassazione ha così ribadito che in tema di IVA, l'utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, comma 2, n. 2, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo infatti, se non viene contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta impresa, arte o professione , sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti Cass. n. 9573 del 2007 . Ed è stato altresì affermato che in tema di accertamento dell'IVA, la presunzione, stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo articolo 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta in regime IVA, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti essa può essere vinta dal contribuente che offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili Cass. n. 26692 del 2005 . IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE NON PREGIUDICA LA VALIDITÀ DELL'ATTO CASSAZIONE N. 21103 DEL 13 OTTOBRE 2011 L'emissione dell'avviso di accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, prima del termine dei 60 giorni non rende in assoluto nullo l'atto. Per i giudici della Suprema Corte, infatti, deve essere condivisa la considerazione che la notifica dell'avviso di accertamento e dell'eventuale consequenziale avviso di irrogazione di sanzioni prima dello scadere del termine di 60 gg. previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, 7° co., non ne determina in assoluto la nullità stante la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda, e in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso. Resta difatti comunque garantito al contribuente come del resto riconosciuto da C. Cost. n. 244/2009 il diritto di difesa, tanto in via amministrativa con ricorso in autotutela , quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario prevista dalla legge cfr. Cass. n. 19875/2008 n. 3988/2011 . OK ALL'ACCERTAMENTO SE LA CASSA NON QUADRA CASSAZIONE N. 21101 DEL 13 OTTOBRE 2011 Forti squadrature tra la tenuta della cassa e le giacenze del conto corrente bancario giustificano l'accertamento induttivo. Per la Cassazione, si legge nelle motivazioni, Nella fattispecie, a fronte della rilevazione di un saldo di cassa largamente attivo £ 389.641.975 e di un saldo bancario, invece, fortemente passivo £ 117.360.487 , la contribuente aveva addotto e tuttora adduce che tale anomalia contabile sarebbe derivata dall'omissione, da parte di chi materialmente redigeva la contabilità, delle registrazioni di scarico della cassa dal 31/8 al 2/11/1998. Di contro, la CTR ha constatato l'impossibilità di verificare se si trattava di omissione o di voluti mancati versamenti e ha fornito una serie di elementi di dubbio sopra riassunti in narrativa. Ne deriva che, per espressa ammissione della stessa controricorrente, vi fossero gravi inesattezze nella tenuta della contabilità protrattesi per parecchi mesi, delle quali non è mai stata fornita una chiara spiegazione. Il che di per sé è sufficiente a legittimare l'azione accertatrice con metodo induttivo da parte dell'amministrazione secondo i parametri legali indicati dalla giurisprudenza di legittimità articolo 39 d.p.r. 29/09/1973, n. 600 cfr. ex plurimis Cass. n. 1938 del 29/01/2008 . IL PRESTANOME RENDE INDETRAIBILE L'OPERAZIONE CASSAZIONE N. 21080 DEL 13 OTTOBRE 2011 Operazioni soggettivamente inesistenti per questo motivo è indetraibile l'IVA sugli acquisti effettuati da una società risultata poi prestanome del vero fornitore. Per la Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha così ancora una volta ribadito che In tema di IVA, è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino effettivamente sostenuti, non essendo la provenienza della merce stessa da soggetto diverso da quello figurante sulle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'IVA da un lato, infatti, la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, per conseguenza, sull'entità dell'imposta legittimamente detraibile dall'acquirente e, dall'altro, il diritto alla detrazione non sorge comunque per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l'inerenza all'impresa, requisito mancante in relazione all'IVA corrisposta al soggetto interposto, trattandosi di costo non inerente all'attività istituzionale dell'impresa, in quanto potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da rompere il detto nesso di inerenza . PRESUNZIONE SEMPLICE PER GLI STUDI. MA PESA L'INERZIA DEL CONTRIBUENTE CASSAZIONE N. 20680 DEL 7 OTTOBRE 2011 La Cassazione si pronuncia ancora una volta in merito agli studi di settore e ribadisce che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente . Ne consegue che nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards , dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito . TASSATI GLI ARRETRATI SULLO STIPENDIO CASSAZIONE N. 19325 DEL 22 SETTEMBRE 2011 Tassabili le somme corrisposte ad un dipendente per interessi e rivalutazione degli arretrati delle retribuzioni in quanto inerenti il rapporto di lavoro. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, Questi costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 così come modificato con effetto dal 30 dicembre 1993 dall'articolo 1 del d.l. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 1994 , alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994, ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, d'incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili Cass. 15873/2009 conf. 27902/2009, 5575/2011 . ESENZIONE VALIDA ANCHE SE MANCA LA DICHIARAZIONE CTR TORINO N. 69/26/11 DEL 22 SETTEMBRE 2011 Non perde lo status di esportatore abituale, e quindi il diritto ad effettuare acquisti di beni e servizi senza il pagamento dell'IVA, il contribuente che ha omesso la presentazione della dichiarazione annuale. A suo carico l'onere di dimostrare, nei fatti, il diritto a mantenere tale status. Il richiamo dei giudici piemontesi è alla sentenza della Cassazione n. 9028/11. UNO STOP AI MESSI SPECIALI CTR LAZIO N. 185/35/11 DEL 21 SETTEMBRE 2011 La normativa di cui al DLGS n. 546/92 non prevede, per gli uffici dell'amministrazione finanziaria, alcuna possibilità di notificare i propri atti utilizzando messi speciali o comunali. La predetta normativa prevede infatti che la notifica avvenga solo a mezzo posta o attraverso l'ufficiale giudiziario. Per i giudici laziali, si legge così nelle motivazioni della sentenza, tale decisione non è casuale bensì scelta motivata dalla necessità di assicurare identico trattamento alle parti in causa. FUORI DALL'ACCERTAMENTO IL VEICOLO DELLA CESSIONE CTR LOMBARDIA N. 202/11 DEL 20 SETTEMBRE 2011 Resta esclusa dall'accertamento la società creata al solo scopo di portare a termine l'operazione di conferimento e la successiva cessione delle partecipazioni. Anche se tale operazione viene dal fisco equiparata ad una cessione diretta, il comportamento elusivo può riguardare solo cedente e cessionario, con esclusione della società intermediaria . Sempre più spesso il fisco punta la propria lente su questo genere di operazioni che sfruttano gli spazi interpretativi concessi dall'articolo 20 del TU del Registro relativamente all'applicazione dell'imposta. Per i giudici lombardi, invece, la società veicolo appositamente costituita, e prescindendo da ogni altra valutazione in merito all'elusività dell'operazione, non può essere inclusa nel contenzioso poiché l'obbligazione solidale circa l'imposta di registro riguarda solo ed esclusivamente il cedente e l'acquirente dell'azienda. NON C'È AVVIAMENTO SE IL TRASFERIMENTO AVVIENE IN FAMIGLIA CTR LAZIO N. 555/01/2011 DEL 19 SETTEMBRE 2011 Non sconta l'avviamento commerciale il trasferimento dell'azienda di famiglia. E questo principio è applicabile, sia per le imposte dirette che per il registro, anche nel caso di cessione a titolo oneroso. La CTR laziale, che ha confermato il giudizio di primo grado e rigettato il ricorso dell'agenzia delle entrate, ha voluto motivare tale decisione spiegando che il passaggio generazionale dell'attività da padre in figlio è implicito nella vita stessa dell'azienda e non può rappresentare un trasferimento di ricchezza in senso stretto, anche a fronte di una cessione non a titolo gratuito. CONCORRENZA RILEVANTE PER GLI STUDI DI SETTORE CTR BARI N. 193 DEL 9 SETTEMBRE 2011 L'accertamento che si fonda sugli studi di settore non può prescindere dalla concorrenza esistente nel settore in cui opera il contribuente e dall'effetto che questa provoca sulla contrazione dei ricavi. Nella fattispecie si trattava di un minimarket in concorrenza con più grandi supermercati e ipermercati. Con questa motivazione i giudici baresi hanno così dato ragione al contribuente almeno su questo punto del ricorso accogliendo la tesi che la concorrenza di realtà di dimensioni maggiori di fatto incide, ed in modo non marginale, sui proventi dei piccoli operatori rendendo prive di significato le elaborazioni statistiche . SEMPRE AGEVOLATI GLI IMMOBILI CON FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE CTR BOLOGNA N. 93/22/11 DEL 8 SETTEMBRE 2011 Imposta di registro all'1% e ipocatastali in misura fissa anche per gli immobili inseriti nei piani coordinati di intervento in quanto permane la finalità di pubblico interesse nel governo del territorio. Per i giudici emiliani è quindi da intendersi in modo estensivo l'articolo 33 della Legge n. 388/00 che fa riferimento agli immobili inseriti in piani particolareggiati o in piani di lottizzazione approvati ai sensi della normativa statale e regionale. GRAVI INDIZI PER IL RADDOPPIO DEI TERMINI CTP PESARO N. 136/3/11 DEL 10 OTTOBRE 2011 In tema di accertamento il raddoppio dei termini di decadenza opera quando sussistano gravi indizi di reato ovvero sia a rischio il superamento della c.d. soglia di punibilità. In mancanza di tali indizi, ovvero quando viene meno il pericolo di superare la predette soglia, l'accertamento è annullabile se emesso oltre i termini ordinari. Con queste motivazioni i giudici marchigiani hanno così dato ragione al contribuente. AMPIA PROVA CONTRARIA PER IL CONTRIBUENTE CTP TORINO N. 136/2/11 DEL 1 LUGLIO 2011 Grava sul contribuente l'onere della prova contraria in caso di accertamento. Ma lo stesso dispone di ampia prova contraria e può dimostrare la natura delle spese sostenute per il mantenimento di un bene oggetto del redditometro senza dover sindacare la formula matematica indicata nei decreti. Per la CTP torinese, si legge nelle motivazioni, come il dettato letterale dell'articolo 38 del DPR 600/1973 debba essere interpretato nel modo più esteso possibile, e, cioè che al contribuente sia consentito provare non solo, come già osservato prima, che le spese di gestione dei beni indice sono state inferiori al presunto e, quindi, il bene vale meno in termini di capacità reddituale del contribuente, ma che il medesimo ha fruito nell'anno di riferimento di redditi esenti o di redditi soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte per poter far fronte alle spese vere/presunte legate alla proprietà/possesso dei beni indice, ma anche che le stesse sono state coperte da risorse non aventi natura reddituale disinvestimenti, prestiti, lasciti ovvero da risorse pregresse risparmi accumulati o, comunque, fiscalmente irrilevanti risarcimenti . Opinare diversamente esporrebbe, ad avviso della Commissione, le norme a vizi di incostituzionalità per violazione del principio di capacità contributiva e di ragionevolezza, oltre che trasformare, di fatto, l'imposta sul reddito quindi su un fattore dinamico in una patrimoniale . AGEVOLAZIONI OK ANCHE SE L'IMMOBILE TUTELATO È LOCATO CTP ASTI N. 107/1/11 DEL 16 MAGGIO 2011 Non decade dal regime agevolato previsto dalla Legge 413/91 il proprietario che concede in locazione l'immobile di interesse storico o artistico. Unico vincolo dettato dai giudici della CTP la qualifica del fabbricato che deve essere vincolato ai sensi della legge n. 1089/1939, poi sostituita dalla legge Urbani , D.lgs. 42/2004 . IL REDDITOMETRO NON ESCLUDE LA NO TAX AREA CTP CUNEO N. 59/4/11 DEL 9 MAGGIO 2011 Non è possibile escludere la no tax area dalla determinazione del reddito effettuata con il redditometro. I giudici della CTP piemontese stabiliscono quindi che nel processo di calcolo per la determinazione dei tributi accertati deve essere riconosciuta la detrazione dal reddito sintetico RN5 del reddito dichiarato soggetto a tassazione a regime sostitutivo . IRAP FUORI DAL RADDOPPIO DEI TERMINI CTP VERBANIA N. 32/1/11 DEL 6 MAGGIO 2011 Tale ampliamento del termine non opera però con riferimento all'IRAP non essendovi previsione di norme incriminatrici penali in ordine a tale imposta e non potendosi applicare estensivamente la disciplina essendo derogatoria ed eccezionale . Con tale motivazione i giudici della CTP di Verbania hanno accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno 2004 per IVA, IRPEG e IRAP. TARSU E BOLLO AUTO CON PRESCRIZIONE QUINQUENNALE CTP ALESSANDRIA N. 25/1/11 DEL 23 MARZO 2011 Prescrizione quinquennale per la TARSU e per il bollo auto. Per i giudici piemontesi, infatti, l'articolo 2948 c.c., n. 4 prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi . In altri temimi, la disposizione di cui sopra trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi di tipo continuativo, quale la tassa per smaltimento rifiuti, per la quale il contribuente è tenuto a pagare periodicamente una somma che costituisce corrispettivo di un servizio a lui imposto. Ne consegue che i tributi in oggetto sono sottoposti alla prescrizione breve e i ricorsi devono quindi essere accolti . NESSUN RADDOPPIO DEI TERMINI PER IL CONTRIBUENTE ASSOLTO CTP TORINO N. 20/10/11 DEL 3 FEBBRAIO 2011 Raddoppio dei termini di decadenza ammesso solo per le fattispecie che prevedono l'obbligo di denuncia. Inoltre tale raddoppio non si applica ove il contribuente sia stato già assolto in sede penale. In particolare, si legge nelle motivazioni della sentenza, Nel caso in esame il procedimento penale si è concluso favorevolmente per la società ordinanza di annullamento del sequestro preventivo del G.I.P. di emesso nei confronti dell'amministratore della società come risulta dagli allegati al ricorso. Per effetto dell'ordinanza del Tribunale nel 2005, questa Commissione ritiene che non esistano i presupposti per applicare la previsione contenuta nel terzo comma dell'articolo 43 del DPR 600/1973 . DILAZIONE AMMESSA ANCHE SENZA ISEE CTP TORINO N. 62/2/11 DEL 31 GENNAIO 2011 Dilazione delle somme iscritte a ruolo da concedersi quando il contribuente dimostri un temporaneo stato di difficoltà. Non serve la dichiarazione ISEE che è necessaria, invece, per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate. Illegittima, per i giudici della CTP di Torino, quindi, la richiesta contenuta nelle direttiva n. 17/2008 di Equitalia. Conclude così la sentenza che La concessione della rateazione, infatti, sulla base della norma sopraindicata non postula affatto una situazione di indigenza, ma la difficoltà, temporanea, a far fronte al debito in unica soluzione, situazione che va valutata con riferimento a ben altri parametri, quali l'entità del debito con riferimento al reddito del debitore. La pretesa di Equitalia di ottenere la certificazione ISEE, a fronte dell'inutilità della stessa ai fini della valutazione richiesta dalla predetta norma, è pertanto ingiustificata ed eccessivamente gravatoria nei confronti del contribuente . RESTANO INDEDUCIBILI I COSTI DA REATO CTP RAVENNA N. 133/11 Nessun dietro-front i costi da reato restano indeducibili. A confermarlo, ancora una volta, la CTP di Ravenna che ha respinto il ricorso di una società. Il riferimento è all'articolo 14 c.4-bis della Legge n. 537/93 ove si stabilisce che Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti . A cura di d.t.