NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Aggiornamento tutto made in Italy, questo week-end, in materia fiscale. Fonti principali la Corte di Cassazione, le Commissioni tributarie territoriali e l'Agenzia delle Entrate. Partiamo proprio da quest'ultima, citando una risoluzione e una circolare la prima chiarisce che non è possibile la riattribuzione delle ritenute ai soci alla società a responsabilità limitata trasparente la seconda affronta il tema delle donazioni e del 'registro'. Passiamo, ora, alle Commissioni tributarie. Diversi gli spunti di interesse, con argomenti di rilievo, e tra questi il valore delle dichiarazioni ex condono legge 289/02 ipotesi della plusvalenza tassabile nel caso di passaggio della licenza del taxi da padre a figlio querela di falso e competenza del giudice tributario. Citazione a parte per una pronuncia della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, che fornisce un'importante conferma il mutuo superiore al prezzo del rogito non prova il 'nero'. Per chiudere, spazio alla Cassazione. Tra i temi caldi, innanzitutto, le incertezze sull'applicazione dell'Irap ai professionisti. Poi, da segnalare, tra l'altro fondamenta dell'accertamento in caso di conti correnti esteri possibilità di estendere le indagini anche ai conti correnti dei soci utilizzati come appoggio per l'evasione punibilità della quietanza apposta sulle fatture false detrazione Iva fuga all'estero della società in caso di fallimento. SENZA REGISTRO LE DONAZIONI SOTTO FRANCHIGIA CIRC. AG. ENTRATE N. 44/E DEL 7 OTTOBRE 2011 Più atti contenenti disposizioni senza contenuto patrimoniale scontano il registro in misura fissa di 168 euro. I chiarimenti sulle disposizione di cui agli artt. numero 20 e 21 del DPR numero 131/86 sono contenuti nella circolare dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti sollevati dal Consiglio Nazionale del Notariato. SRL TRASPARENTE. NON C'È RIATTRIBUZIONE DELLE RITENUTE AI SOCI RIS. AG. ENTRATE N. 99/E DEL 3 OTTOBRE 2011 In risposta ad un interpello relativo agli artt. 115 e 116 del TUIR, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è possibile la riattribuzione delle ritenute dai soci alla società a responsabilità limitata trasparente. Per l'Agenzia, infatti, la riattribuzione delle ritenute in capo alla società che ha optato per il regime della trasparenza, avrebbe l'effetto di ricondurre anche se solo limitatamente alle ritenute il soggetto trasparente all'ordinaria modalità di tassazione Ires, in evidente contraddizione con la scelta operata . SI RISCHIA DI PAGARE CARO L'AIUTO PRESTATO ALLA SOCIETÀ IN DIFFICOLTÀ CASSAZIONE N. 36150 DEL 5 OTTOBRE 2011 Rischia l'accusa di bancarotta fraudolenta ma se la cava chi, per aiutare una società in difficoltà, acquista beni, seppur obsoleti e privi di valore, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello che emerge dai documenti contabili. Accogliendo il ricorso dell'acquirente, la Cassazione ha così stabilito che il riferimento fatta dallo Corte d'Appello alla prova documentale, quale unica prova ritenuta valutabile in tema di bancarotta fraudolenta, è contrario a legge e si basa su una inaccettabile estensione al processo penale della gerarchia delle fonti probatorie che è invece esclusivamente propria del giudizio civile ne fa fede l'inappropriata citazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. di contro nel giudizio penale, che è caratterizzato dai principi della libertà di prova e del libero convincimento del giudice, doveva riconoscersi all'imputato la possibilità di dimostrare con qualunque mezzo la veridicità del proprio assunto, secondo cui gli stampi negoziati con la A. s.r.l. non avevano alcun valore commerciale - in quanto, assertivamente, obsoleti e privi di mercato - né alcun interesse per la V. s.numero c., ma erano stati acquistati al solo scopo di venire in soccorso alla società venditrice, che appariva versare in difficoltà . EVASORE NON FA RIMA CON AMMINISTRATORE CASSAZIONE N. 35861 DEL 4 OTTOBRE 2011 L'amministratore che si macchia del reato di omessa dichiarazione è squalificato dal proprio ruolo in azienda per almeno sei mesi. Il richiamo, della breve ma dettagliata sentenza della Cassazione, è all'art. 12 del DLGS 74/2000. OMESSA DICHIARAZIONE IVA ANCHE CON L'EMISSIONE DI FATTURE FALSE CASSAZIONE N. 35858 DEL 4 OTTOBRE 2011 Risponde di omessa dichiarazione IVA il contribuente che ha emesso fatture false omettendone la registrazione. E questo anche a prescindere dall'avvenuto incasso delle stesse. Per la Cassazione, in particolare, deve essere richiamato il pronunciamento di questa Sezione secondo cui in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di omessa dichiarazione a fini dell'I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione, sent. 39177 del 24/09/2008 RV 241267 . IL FISCO ALL'ATTACCO DEI DEBITORI DELL'AZIENDA. L'IMPRENDITORE PUÒ IMPORRE LO STOP SOLO IN CASO DI FALLIMENTO CASSAZIONE N. 20294 DEL 4 OTTOBRE 2011 Solo in pendenza di procedure concorsuali l'imprenditore può fermare il pignoramento dei beni dei debitori dell'azienda. Si legge infatti nelle conclusioni della sentenza come in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore, intimato per credito tributario dall'esattore ai sensi dell'art. 72-bis DPR 29 settembre 1973, numero 602, e succ. mod., il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere, con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il divieto di azioni esecutive individuali in pendenza della procedura concorsuale . PUNIBILE LA QUIETANZA APPOSTA SULLE FATTURE FALSE CASSAZIONE N. 35730 DEL 3 OTTOBRE 2011 Reato di evasione esteso anche a chi firma la quietanza per il pagamento di fatture false. Per la Cassazione, che ha confermato il giudizio precedente e respinto il ricorso del contribuente, Non può ritenersi pertanto né illogica né contraria a principi di diritto la motivazione del giudice di appello che valorizza l'attività di sottoscrizione per quietanza non già in termini di concorso nell'emissione del documento di per sé completo ed efficace a prescindere dalla sottoscrizione bensì di utilizzo della fattura stessa con finalità elusiva delle imposte. Ciò in quanto la sottoscrizione per quietanza, a fronte di un rapporto fittizio, serve evidentemente a rendere credibile l'esistenza di un rapporto reale che giustifica l'emissione della fattura . FUGA INUTILE. IL FALLIMENTO NON EMIGRA CASSAZIONE N. 20144 DEL 3 OTTOBRE 2011 La fuga della società all'estero nel periodo immediatamente precedente la crisi aziendale non porta con sé il fallimento, che rimane invece ben saldo in Italia. In particolare, secondo il costante orientamento di questa Corte, il trasferimento in uno Stato extracomunitario della sede di una società, benché anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione italiana, essendo essa inderogabile - salve le convenzioni internazionali o le norme comunitarie - secondo il disposto degli artt. 9 e 10 della legge fallimentare quali novellati dagli artt. 7 e 9 del d.lgs. numero 5 del 2006 e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, numero 218, i quali escludono la predetta giurisdizione soltanto nei casi di effettivo e tempestivo trasferimento all'estero, cioè nei soli casi in cui questo non abbia carattere fittizio o strumentale cfr., ex plurimis, le ordinanze numero 25038 del 2008 e 3057 del 2009 . CONTI CORRENTI ESTERI. GLI INDIZI BASTANO PER L'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 20032 DEL 30 SETTEMBRE 2011 Quando si tratta di proventi illeciti posteggiati su conti esteri, l'accertamento regge anche se fondato su pochi indizi raccolti dalla Guardia di Finanza. La Cassazione ha così posto fine ad una lunga e nota vicenda respingendo il ricorso presentato dagli eredi in quanto in tema di accertamento parziale di tributi diretti, l'amministrazione fiscale che disponga di elementi acquisiti, fra l'altro, dalla guardia di finanza v. Cass. numero 1057/2006 , in base ai quali risulti l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili DPR numero 600 del 1973, art. 41-bis, comma 1 . Gli elementi , cui la norma citata fa riferimento, possono avere anche carattere indiziario, e sono validamente opponibili all'imprenditore se consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o superiore a quello dichiarato a prescindere dal fatto che tale maggior reddito non risulti dalle scritture contabili la cui attendibilità, in tal caso, risulta sospetta . IRAP PROFESSIONISTI. DALLA CASSAZIONE POCHE CERTEZZE CASSAZIONE SENTENZE NN. 20016 E 20018 DEL 30 SETTEMBRE 2011 Due ordinanze, nello stesso giorno, che poco aiutano a dissipare i tanti dubbi che riguardano il rapporto tra professionisti e IRAP. Se, quindi, non sono soggetti all'imposta i professionisti che si avvalgono di collaboratori occasionali, per i quali hanno speso circa 10mila in un triennio sentenza numero 20016 , non sfuggono invece all'IRAP gli associati allo studio che possiede una struttura dotata di minima autonomia capace di proseguire l'attività anche in assenza del titolare dello studio stesso. NESSUNO SCONTO ALL'AMMINISTRATORE DI FATTO CASSAZIONE N. 35307 DEL 29 SETTEMBRE 2011 Cassazione ferma sulla linea già tracciata dalla sentenza numero 23425 del giugno scorso. L'amministratore di fatto risponde quindi sempre personalmente quando si tratta di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e per indebita compensazione. Ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese processuali per chi invece sosteneva che non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere dei reati in questione avendo essi natura propria e non potendo valere nella specie l'equiparazione prevista dalla disposizione dell'articolo 2639 del Codice Civile, come da ultimo modificato riferendosi tale disposizione solo ai reati societari . INDAGINI ESTESE AI CONTI CORRENTI DEI SOCI QUANDO SONO UTILIZZATI PER EVADERE IL FISCO CASSAZIONE N. 19888 DEL 29 SETTEMBRE 2011 Indagini finanziarie a tutto campo, inclusi i conti correnti bancari dei singoli soci se, anche in base a presunzioni semplici, tali conti sono utilizzati quale appoggio per operazioni poste in essere al fine di evadere l'IVA. Accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha così ribadito che in tema di accertamento delle imposte, l'art. 32 numero 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 e l'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall'Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l'utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest'ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un'altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame Cass. numero 27032 del 2007, numero 374 del 2009 Cass. numero 1023 del 2008 . PER L'IVA NON BASTA IL SOLO PAGAMENTO CASSAZIONE N. 19330 DEL 22 SETTEMBRE 2011 Detrazione dell'IVA solo con prova inconfutabile. Non basta l'avvenuta corresponsione dell'imposta indicata nella fattura per salvare il contribuente quando si tratta di operazioni inesistenti. Molto chiara la Cassazione sul punto. Infatti, si legge nella sentenza, I principi che presiedono all'accertamento della responsabilità penale sono diversi da quelli applicabili nel processo tributario, nel quale valgono presunzioni legali e limiti alla facoltà di prova. Il giudice tributario non può pertanto fondarsi sui fatti accertati dal giudice penale ma deve rivalutarne autonomamente la prova e la rilevanza 3724/2010 5720/2007 . Che la contribuente non abbia partecipato alla frode commessa dagli emittenti, come il giudice penale ha ritenuto, non era sufficiente a provare il suo diritto di portare in detrazione l'iva versata a fronte delle fatture, perché è pacifico che l'imposta non è pervenuta all'erario. Il pagamento dell'Iva effettuato a chi figura cedente delle prestazioni imponibili è opponibile al fisco in quanto avvenga senza alcun profilo di colpa, in base ai principi dell'art. 1189 c.c. 5720 /2007 5912/2010 . Spettava quindi nella specie alla contribuente non solo la prova del pagamento dell'imposta, ma di dimostrare le circostanze univoche che avevano fondato il suo convincimento circa il fatto che gli emittenti delle fatture fossero legittimati alla riscossione dell'Iva . IL PATRIMONIO PERSONALE DEL SOCIO GIUSTIFICA IL VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE CASSAZIONE N. 18935 DEL 16 SETTEMBRE 2011 Quando si parla di versamento in conto capitale o di prestito infruttifero fatto all'azienda da un socio non è possibile prescindere dal patrimonio personale di quest'ultimo. La Cassazione, che ha respinto il ricorso del Fisco, ha infatti motivato che Il ragionamento del giudice di merito, secondo cui dalla dichiarazione dei redditi dei soci non possono trarsi argomenti nemmeno presuntivi per escludere che i medesimi abbiano versato alla società le somme di cui si discute, è logico e persuasivo, giacché la provvista per l'effettuazione di un versamento alla società può essere reperita dal socio utilizzando, in tutto o in parte, il proprio patrimonio e le dimensioni di un patrimonio non sono necessariamente ed univocamente connesse all'entità dei redditi di cui il relativo titolare disponga. La censura di illogicità della motivazione della sentenza, svolta nella seconda parte del motivo di ricorso, va quindi disattesa e conseguentemente cade il presupposto della censura di violazione di legge articolo 2697 c.c. svolta nella prima parte del motivo di ricorso, ossia che l'insussistenza dei versamenti dei soci troverebbe un principio di prova nelle dichiarazioni dei redditi dei soci stessi . QUERELA DI FALSO. NON DECIDE IL GIUDICE TRIBUTARIO CTR ROMA N. 159/03/11 DEL 19 LUGLIO 2011 Firma falsa apposta su di un avviso di accertamento e disconosciuta dal contribuente il giudice tributario non è competente a giudicare sulla querela di falso. Per i giudici romani, infatti, la denuncia andava presentata al giudice ordinario con apposito atto introduttivo, chiedendo, eventualmente alla CT regionale la sospensione del processo. Non è applicabile l'art. 222 c.p.c. perché il giudice tributario non ha i poteri in esso previsti autorizzazione alla presentazione della querela dinnanzi a sé ammissione dei mezzi istruttori sulla falsità, ecc. . Mancano, inoltre gli elementi di cui all'art. 221, 2° comma, c.p.c. indicazione degli elementi o delle prove della falsità . Infine, si tratta poi di disconoscimento della propria sottoscrizione, perciò di disconoscimento di scrittura privata art. 214 c.p.c. , in ordine alla quale andava presentato, semmai, al giudice competente, in ogni caso istanza di verificazione art. 216 c.p.c. , non già querela di falso . IVA AL 10% PER TUTTI I SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA DEI RIFIUTI CTR PUGLIA N. 172/24/11 DEL 12 LUGLIO 2011 IVA ridotta al 10% per tutte le prestazioni accessorie alla raccolta e smaltimento dei rifiuti. In particolare, ed è questa la novità della sentenza dei giudici pugliesi, rientrano tra tali prestazioni accessorie anche quelli inerenti il ribaltamento dei costi del personale impiegato nel servizio, così come previsto dall'art. 12 dpr 633/72, che considera come accessorie le operazioni effettuate in necessaria connessione con l'operazione principale alla quale accedono e che hanno la funzione di integrarla, completarla o renderla possibile . SENZA PLUSVALENZA IL TRASFERIMENTO DA PADRE A FIGLIO CTR ROMA N. 24/6/11 DEL 2 FEBBRAIO 2011 Non genera alcuna plusvalenza tassabile la licenza del taxi ceduta dal padre al figlio poiché il rapporto di parentela , ad avviso di questo Collegio, costituisce una presunzione di gratuità dell'atto. È presumibile, infatti, che il trasferimento tra due soggetti legati da un così stretto vincolo di parentela sia avvenuto senza corrispettivo . DALLA CTR UNA CONFERMA. IL MUTUO SUPERIORE AL PREZZO DEL ROGITO NON PROVA IL NERO CTR EMILIA ROMAGNA N. 75/20/11 Ulteriore conferma dai giudici della commissione tributaria dell'Emilia Romagna. Come già stabilito sia dalla CTP di Cosenza numero 581/1/10 che dalla CTR della Lombardia numero 96/8/11 , il solo valore del mutuo, anche se superiore al valore poi indicato nel rogito dell'immobile, non è prova sufficiente a dimostrare la parziale vendita in nero. Al fisco l'onere di produrre in giudizio elementi di prova più forti . DICHIARAZIONI EX CONDONO L. 289/02. PARI DIGNITÀ RISPETTO ALLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CTR LOMBARDIA N. 97/11 Non vi è differenza tra le dichiarazioni di cui al condono ex legge numero 289/02 e le dichiarazioni integrative a fini Iva e imposte dirette presentate dal contribuente. Ne consegue, per i giudici lombardi, che, in caso di irregolarità, non vi sia automatica iscrizione dell'importo a ruolo bensì la stessa iscrizione venga preceduta dall'invio di un avviso bonario al contribuente che può quindi avvalersi della possibilità di versare le sanzioni nella misura ridotta del 10% e non del 30% . Per i giudici della CTR il riferimento è all'art. 36 bis del DPR numero 600/73 che ha portata generale per tutte le dichiarazioni dei redditi e, in conclusione, anche per quelle da condono che sono qualificate come integrative delle stesse . FUORI DALLA SANATORIA L'OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE CTP REGGIO EMILIA N. 155 DEL 28 SETTEMBRE 2011 Trattandosi di atti di riscossione, e non di provvedimenti impositivi, i ricorsi relativi a ruoli e conseguenti cartelle per omesso versamento delle imposte restano esclusi dall'ambito della facoltà di definizione delle liti pendenti. A cura di d.t.