RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 21 APRILE 2011, N. 9163 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - SOGGETTI PASSIVI. CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - SOGGEZIONE ALL'ITPEG - SUSSISTENZA - FONDAMENTO. IN TEMA DI IRPEG, LA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA, SUCCESSIVAMENTE INCORPORATA NELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE ISMEA , È UN ENTE PUBBLICO STRUMENTALE CHE, RICORRENDO PER IL PROCACCIAMENTO DEI PROPRI MEZZI FINANZIARI A NEGOZI DI DIRITTO PRIVATO, QUALI LA COMPRAVENDITA OD I MUTUI, PONE IN ESSERE UN'ATTIVITÀ OGGETTIVAMENTE COMMERCIALE CHE PRODUCE REDDITI DI IMPRESA, CIRCOSTANZA QUEST'ULTIMA CHE NON GLI CONSENTE DI ESSERE ESENTATA DALL'IMPOSTA. Nulla di specifico in termini. Si vedano anche i seguenti precedenti i Sez. 5, Sentenza 5258/2004 l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal Dl 394/1992, convertito con modificazioni nella legge 461/1992, la cui efficacia temporale, inizialmente fissata al 30 settembre 1994, e poi prorogata, è cessata a seguito della sua abolizione ex art. 36 D.Lgs. 446/1997, si applica, ratione temporis, anche ai consorzi costituiti fra più comuni per la erogazione monopolistica di acqua potabile a pagamento e di realizzazione e manutenzione dei relativi impianti, atteso che trattasi di enti comunali, aventi cioè ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali dalle quali si traggono redditi d'impresa rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. b , Dpr 917/1986, richiamato dall'art. 1, comma 1, Dl 394/1992, senza che assuma rilievo la mancanza della finalità lucrativa e l'esistenza di un vincolo sul patrimonio. Né l'esenzione dei Comuni dall'imposta, implicitamente prevista dall'art. 88, comma 1, Dpr 917/1986, con norma derogatoria rispetto all'art. 87 cit., e perciò di stretta interpretazione, può consentire - per la differenza strutturale e funzionale dei due enti - l'assimilazione del Comune al Consorzio mentre l'esclusione - operata dall'art. 22 legge 449/1997, che ha modificato l'art. 88, comma 1, Dpr 917/1986 - dei consorzi tra enti locali dall'imposta sui redditi, in vigore solo dal 1 gennaio 1998, rende irrilevante accertare se il beneficio sia applicabile solo ai cd. consorzi di funzione ossia, quelli costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale ovvero anche per le aziende - consorzio Nell'enunciare il principio, la Corte ha escluso anche l'operatività della moratoria fiscale triennale stabilita dalla legge 142/1990 in favore dei Consorzi costituiti ai sensi della legge suddetta, sia perché riferibile solo ai consorzi diversi da quelli che gestiscono attività economica e imprenditoriale, sia perché assimilabili alle aziende speciali, che sono soggette all'imposta sui redditi . ii Sez. 5, Sentenza 28023/2009 in tema di IRPEG, una fondazione avente natura di ente pubblico, istituita esclusivamente per l'esercizio di attività assistenziali in favore di minori abbandonati nella specie, la Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia abbandonata , rientra fra i soggetti non imponibili, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, del Dpr 917/1986, avendo ad oggetto lo svolgimento di attività non commerciale pertanto, il reddito fondiario degli immobili strumentali, utilizzati in relazione a tale attività, non subisce, neppure parzialmente, la trasformazione in reddito d'impresa, ex art. 40 del Dpr cit., con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 del Dpr cit., non essendo essi assimilabili ai redditi di impresa. iii Sez. 5, Sentenza 8841/2010 in tema di IRPEG, l'assoggettamento ad imposta dei consorzi per le aree ed i nuclei industriali, di imposte sui redditi nella disciplina del Dpr 917/1986, anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1 del D.Lgs. 460/1997, presuppone che gli stessi non svolgano funzioni statali risultando in tal caso esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 88 , ma esercitino un'attività commerciale, che può essere esclusiva o principale art. 87, lett. b o non avere tale caratteristica art. 87, lett. c , incidendo tale distinzione sui criteri di determinazione della base imponibile art. 89 e del reddito su cui calcolare l'imposta rispettivamente articoli 95 e 108 e non potendosi escludere, in caso di struttura con attività plurime, la possibilità del contemporaneo esercizio di funzioni statali ed attività commerciale. L'accertamento della natura dell'attività svolta va fatto, secondo l'art. 87, quarto comma, innanzitutto sul piano formale, verificando se le finalità del consorzio siano determinate dall'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in secondo luogo, sul piano sostanziale, in base all'attività effettivamente esercitata, desumibile dalla documentazione disponibile o, comunque, da dati concreti, tenendo comunque presente che la commercialità dell'ente, a tali fini, va valutata in relazione all'oggetto e non agli scopi dello statuto, mentre la principalità dell'attività commerciale svolta va messa in relazione con gli scopi, secondo un giudizio di essenzialità per il loro conseguimento. SEZIONE QUINTA 15 APRILE 2011, N. 8681 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. CREDITI DI IMPOSTA PREVISTI DALLA LEGGE 388/2000 - INDEBITO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - CONSEGUENZE - SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO EX ART. 13 D.LGS. 471/1997 - APPLICABILITÀ. IN TEMA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE, OVE I CREDITI DI IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE, PREVISTI DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 388/2000, VENGANO UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE DI IMPOSTE DOVUTE, IN ASSENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, SI CONCRETIZZA UN'IPOTESI DI OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTA, SUSCETTIBILE DI SANZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 471/1997. Si veda Sez. 5, Sentenza 21698/2010 il credito di imposta concesso dall'art. 7, comma 1, della legge 388/2000 ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del contribuente, discendendo tale beneficio ex lege dal positivo concorso di tutte le condizioni volute dal legislatore, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria non svolge alcuna attività discrezionale, ferma restando la possibilità di esercitare sia il generale potere di controllo della dichiarazione dei redditi del contribuente verificando se effettivamente sussistano le condizioni soggettive ed oggettive necessarie per fruire del credito d'imposta dallo stesso esposto in dichiarazione, o in questa presupposto sia quello particolare di revoca del beneficio, in caso di definitivo accertamento di violazione non formale, così come indicato dal comma 7 dell'art. 7 citato. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto fosse stato legittimamente esercitato il potere dell'Amministrazione di disconoscere il credito di imposta in assenza di un'autocertificazione riguardante il rispetto della prescrizione sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, previste dal D.Lgs. 626/1994, essendo tale autocertificazione una delle condizioni per poter accedere all'agevolazione . SEZIONE QUINTA 15 APRILE 2011, N. 8670 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE. ACCERTAMENTO INDUTTIVO - PRESUPPOSTI - ART. 39, SECONDO COMMA, LETT. B DEL DPR 600/1973 - OMESSA ALLEGAZIONE DEL BILANCIO - SIGNIFICATO - RIFERIMENTO AL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO - NECESSITÀ - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DI BILANCIO TARDIVAMENTE APPROVATO - INCIDENZA SULLA REGOLARITÀ DELL'ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE. IN TEMA DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO, L'ART. 39, SECONDO COMMA, LETT. B , DEL DPR 600/1973 LETTERA ABROGATA DALL'ART. 8, COMMA 1, LETT. C DEL D.LGS. 241/1997, CON EFFETTO PER LE DICHIARAZIONI PRESENTATE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1998 PREVEDE FRA LE IPOTESI IN PRESENZA DELLE QUALI L'UFFICIO PUÒ PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO QUELLA IN CUI ALLA DICHIARAZIONE NON SIA STATO ALLEGATO IL BILANCIO CON IL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE , CON TALE INDICAZIONE RIFERENDOSI AL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO, LA CUI MANCATA ALLEGAZIONE APPARE UN INDICE DI ANOMALIA NELLA GESTIONE SOCIETARIA, IDONEA AD AUTORIZZARE L'AMMINISTRAZIONE A PROCEDERE IN VIA INDUTTIVA. IN TALE OTTICA, NON ASSUME, QUINDI, RILIEVO ALCUNO E NON INCIDE SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO LA CIRCOSTANZA CHE, AL MOMENTO DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPOSITIVO, L'UFFICIO VENGA IN POSSESSO DEL BILANCIO, A SEGUITO DI UNA SUA TARDIVA APPROVAZIONE E TRASMISSIONE. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 15 APRILE 2011, N. 8643 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI I.N.V.I.M. TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI . ENTI NON COMMERCIALI - BENI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI - ESENZIONE INVIM TOTALE O PARZIALI - PRESUPPOSTI. IN TEMA DI ESENZIONE DALL'INVIM DECENNALE, NEL VIGORE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DEL DPR 643/1973, NEL SUO TESTO ORIGINARIO, IL GODIMENTO DA PARTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI DEL BENEFICIO DELLA ESENZIONE TOTALE PRESUPPONE - E TALE PRESUPPOSTO NON RISULTA VENUTO MENO A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA PREDETTA NORMA DALL'ART. 1, COMMA QUINTO, DEL DL 396/1991 - LA DESTINAZIONE IMMEDIATA E DIRETTA DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI A TALI ENTI ALLA REALIZZAZIONE DI SCOPI ISTITUZIONALI, MENTRE UNA EVENTUALE UTILIZZAZIONE INDIRETTA O MEDIATA, COMPORTA SOLO LA RIDUZIONE DEL CINQUANTA PER CENTO DELL'IMPOSTA AI SENSI DELLA LETTERA A DEL COMMA QUINTO DELL'ARTICOLO SOPRAINDICATO. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 12463/2001 in tema di esenzione dall'INVIM decennale, nel vigore dell'art. 25, secondo comma, del Dpr 643/1973 nel suo testo originario, il godimento da parte degli enti non commerciali del beneficio della esenzione totale presuppone - e tale presupposto non risulta venuto meno a seguito delle modifiche apportate alla predetta norma dall'art. 1, comma quinto, del Dl 396/1991 - la destinazione immediata e diretta degli immobili appartenenti a tali enti alla realizzazione di scopi istituzionali, mentre una eventuale utilizzazione indiretta o mediata nella specie, attraverso locazione degli immobili in questione comporta solo la riduzione del cinquanta per cento dell'imposta ai sensi della lett. a del comma quinto dell'art. 25 citato. SEZIONE QUINTA 15 APRILE 2011, N. 8618 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. CONDONO EX ART. 9 LEGGE 289/2002 - PRECLUSIONI - NOTIFICA DELL'INVITO AL CONTRADDITTORIO - SUFFICIENZA. IN TEMA DI CONDONO FISCALE, LA DEFINIZIONE AUTOMATICA DEGLI ANNI PREGRESSI, PREVISTA DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 289/2002, PRESUPPONENDO L'ASSENZA DI QUALSIVOGLIA ATTIVITÀ ACCERTATIVA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, È PRECLUSA ANCHE NEL CASO DI SOLA NOTIFICA DI UN INVITO AL CONTRADDITTORIO, DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. 218/1997, SENZA CHE RILEVI, IN SENSO CONTRARIO, LA SUCCESSIVA EVENTUALE EMISSIONE DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 11 APRILE 2011, N. 8196 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE CONSEGUENTE ALLA RETTIFICA DI PASSIVITÀ ESPOSTE DA DICHIARAZIONE - IMPUGNAZIONE - LITE PENDENTE - DEFINIZIONE EX ART. 16, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 289/2002 - POSSIBILITÀ - FONDAMENTO - FATTISPECIE. IN TEMA DI CONDONO FISCALE, ESULANO DAL CONCETTO NORMATIVO DI LITE PENDENTE E, QUINDI, DALLA POSSIBILITÀ DI DEFINIZIONE AGEVOLATA AI SENSI DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 289/2002, SOLTANTO LE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PROVVEDIMENTI DI MERA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO, EMANATI SENZA IL PREVIO ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE, CIOÈ SENZA ACCERTAMENTO O RETTIFICA E SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI, CON LA CONSEGUENZA CHE RIENTRA NELL'AMBITO APPLICATIVO DEL BENEFICIO, LA CONTROVERSIA CONSEGUENTE ALL'IMPUGNAZIONE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE IL QUALE PARTECIPI NELLA SOSTANZA ALLA FUNZIONE PROPRIA DELL'ACCERTAMENTO, IN QUANTO EMESSO PREVIA VALUTAZIONE E RETTIFICA, DA PARTE DELL'UFFICIO FINANZIARIO, DELLA CONGRUITÀ DEI VALORI E DELL'EFFETTIVA ESISTENZA DELLE PASSIVITÀ DICHIARATE, DERIVANDONE, IN TAL CASO, LA PERSISTENTE CONTROVERTIBILITÀ DEL PRESUPPOSTO DELLA MATERIA IMPONIBILE. FATTISPECIE DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE A SEGUITO DEL DINIEGO DI UNA PASSIVITÀ DA MINUSVALENZA DA OPERAZIONE VALUTARIA A TERMINE . In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 18840/2006 in tema di condono fiscale, esulano dal concetto normativo di lite pendente, e quindi dalla possibilità di definizione agevolata ai sensi dall'art. 16 della legge 289/2002, soltanto le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati senza il previo esercizio di un potere discrezionale dell'Amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni. Rientra pertanto nell'ambito applicativo del beneficio l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, il quale comporta sempre una previa valutazione, da parte dell'ufficio finanziario, della congruità dei valori e dell'effettiva esistenza delle passività dichiarate, dovendo esso ufficio, in caso di dichiarazione incompleta o infedele, procedere alla rettifica, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 346/1990 ciò implica che, allorquando alla rettifica non si sia proceduto, non è affatto mancata la valutazione, ma questa è consistita nel giudicare congrui i valori dichiarati. L'avviso di liquidazione dell'imposta di successione è quindi compreso fra gli atti impositivi cui si riferisce l'art. 16 della legge di condono, contenendo necessariamente una valutazione di congruità, e non essendo finalizzato alla mera o automatica liquidazione e riscossione dell'imposta, in base a valori incontestati ed a parametri prestabiliti.