RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5581 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - ATTIVO EREDITARIO - IN GENERE. Art. 8, comma 3, D.Lgs. 346/1990 - Determinazione del valore dell'eredità al netto dell'onere - Significato - Riferimento al solo concetto privatistico degli oneri modali - Necessità. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - SOGGETTI OBBLIGATI. Successione testamentaria - Disposizione obbligante l'erede al pagamento dell'imposta gravante sui legati - Effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Esclusione - Obbligo del legatario di versare il tributo - Configurabilità. In tema di imposta sulle successioni, l'art. 8, comma 3 del d.lgs. 346/1990, nel prevedere che il valore dell'eredità e/o delle singole quote è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano , si riferisce al solo istituto privatistico dei cosiddetti oneri modali e non comprende le tasse di successione di competenza del legatario e che un'eventuale disposizione testamentaria abbia posto a carico dell'erede. In tema di imposte sulle successioni, qualora con disposizione testamentaria il de cuius abbia imposto all'erede il pagamento anche delle imposte di competenza del legatario, tale indicazione non ha alcun effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che ben potrà rivolgersi al legatario per l'adempimento dell'obbligazione tributaria su di esso gravante, senza che quest'ultimo possa opporre l'esistenza della disposizione testamentaria a suo favore, potendo, invece, successivamente rivalersi, sul piano privatistico, nei confronti dell'erede obbligato. Principi nuovi. SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5572 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI. Art. 53 d.p.r. 633/1972 - Presunzione di cessione di beni non rinvenuti - Presupposto - Raffronto fra beni acquistati e beni presenti in magazzino - Necessità - Raffronto fra il valore dei beni al momento dell'acquisto e della vendita - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. In tema di imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 del d.p.r. 633/1972, pone una presunzione iuris tantum di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti attraverso il raffronto fra quelli annotati nell'inventario e quelli realmente presenti in magazzino o nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali etc. Tale raffronto, però, perché la presunzione di cessione sia applicabile, deve essere eseguito sui beni e non sul mero valore ad essi attribuito al momento dell'acquisto e/o della vendita. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto applicabile la presunzione di cessione sulla sola scorta di un enorme divario fra il valore dei beni al momento dell'acquisto ed al momento della vendita, quest'ultima, fra l'altro, avvenuta dopo il fallimento del contribuente . Sulla presunzione di cessione ai fini dell'IVA I Sez. 5, Sentenza 10947/2002 in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei locali in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni, risultanti in carico all'azienda in forza di acquisto, importazione o produzione, pone, ai sensi dell'art. 53 del Dpr 633/1972, e dell'art. 2728 cc, una presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, che può essere vinta solo se il contribuente fornisca la prova di una diversa destinazione, e che legittima il ricorso, da parte dell'ufficio, al metodo di accertamento induttivo ex art. 55, secondo comma, n. 2, del citato d.p.r. 633/1972. II Sez. 5, Sentenza 16838/2008 in tema di imposta sul valore aggiunto, in virtù della disposizione di cui all'art. 1 del d.p.r. 441/1997, avente valenza integrativa e ricognitiva della previgente disciplina dettata dall'art. 53 del d.p.r. 633/1972, la destinazione dei beni in un deposito non dichiarato di pertinenza dell'impresa non dà luogo a presunzione di avvenuta cessione, se il passaggio in esso è accompagnato da particolari modalità di tenuta della contabilità bolle, annotazioni negli appositi registri o da comportamenti concludenti tenuti dal contribuente da cui desumere il luogo di destinazione degli stessi beni. III Sez. 5, Sentenza 5196/ 2011 in tema di I.V.A., la presunzione di cessione dei beni acquistati, ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attività, stabilita dall'art. 53 del d.p.r. 633/1972, può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, anche con semplici presunzioni, nelle ipotesi contemplate nella lettera a del primo comma dell'art. citato utilizzazione dei beni per la produzione, perdita o distruzione dei medesimi . In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che potesse essere provato per presunzioni l'impiego di un consistente quantitativo di deodoranti, acquistati e non reperiti, nello smaltimento di rifiuti da parte del contribuente che svolgeva tale attività . SEZIONE QUINTA 4 MARZO 2011, N. 5192 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Obblighi dell'Amministrazione finanziaria - Ricostruzione della situazione reddituale complessiva - Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito - Sussistenza - Operazioni di prelievo dai conti correnti - Automatica computabilità tra le componenti negative - Esclusione - Ragioni. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state indicate e dimostrate dal contribuente, dovendosi, peraltro, escludere l'automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili. Sulla ricostruzione della situazione reddituale complessiva e la necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito a Sez. 5, Sentenza 14675/2006 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un'attività d'impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili. b Sez. 5, Sentenza 3995/2009 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. SEZIONE QUINTA 4 MARZO 2011, N. 5185 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Condono previsto dall'art. 8 della legge 289/2002 - Tardiva presentazione della dichiarazione integrativa - Invalidità del condono - Configurabilità - Versamenti tempestivi dei maggiori importi - Irrilevanza - Fondamento. In tema di condono fiscale, l'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, prevista dall'art. 8 della legge 289/2002, è invalida, se presentata tardivamente, anche quando i maggiori importi dovuti siano stati tempestivamente versati, in quanto la norma collega il perfezionamento dell'integrazione al pagamento dei maggiori importi dovuti entro il termine fissato, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data e prevede che nella stessa, da presentarsi in via telematica, devono essere indicati, a pena di nullità, i maggiori importi dovuti . Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 4 MARZO 2011, N. 5182 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI. Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Contestazione da parte dell'ufficio - Onere probatorio a carico del contribuente - Produzione delle fatture e del relativo registro - Necessità - Perdita incolpevole di tali documenti ed impossibilità di acquisirne copia - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Prova testimoniale e presunzioni - Ammissibilità. In tema di IVA, la detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che dev'essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate nel caso in cui lo stesso o il curatore nominato a seguito di suo fallimento dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti nella specie, a causa di incendio avvenuto nella sede della società prima della dichiarazione di fallimento e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, cc, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 21233/2006 in tema di IVA, la deducibilità dell'imposta pagata dal contribuente per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che dev'essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti nella specie, a causa di furto e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, cc, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti. SEZIONE QUINTA 2 MARZO 2011, N. 5068 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CONTRATTI A TITOLO ONEROSO TRASLATIVI O COSTITUTIVI DI DIRITTI REALI. Trasferimenti immobiliari in favore di Enti Parco Nazionali - Applicabilità delle agevolazioni previste per l'ipotesi di trasferimenti in favore di enti pubblici territoriali - Esclusione - Fondamento. In tema di imposta di registro, l'agevolazione prevista dall'art. 1, punto 7, parte prima della Tariffa allegata al d.p.r. 131/1986 non si applica ai trasferimenti immobiliari in favore degli Enti Parco Nazionali, costituendo gli stessi enti strumentali e non enti pubblici territoriali, in quanto privi delle caratteristiche che contraddistinguono quest'ultimi, che sono enti esponenziali delle rispettive comunità, politici, dotati di autonomia anche finanziaria e per i quali un determinato territorio è elemento costitutivo e non soltanto un limite parziale della competenza e della legittimazione ad agire. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 2 MARZO 2011, N. 5049 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Accertamento di maggior imponibile su base presuntiva - Percentuale di ricarico applicata dal contribuente l'anno precedente - Riferimento - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i principi di inerenza dei dati raccolti ad un determinato e specifico periodo di imposta e di effettività della capacità contributiva escludono la legittimità della supposizione della costanza del reddito in anni diversi da quello in cui è stata accertata la produzione, ma non precludono all'Amministrazione finanziaria di avvalersi, nell'accertamento del reddito o del maggior reddito , di dati o notizie comunque raccolti, con la conseguenza che la percentuale di ricarico può essere legittimamente determinata con riferimento alla dichiarazione del contribuente relativa al periodo di imposta precedente, a fronte di un volume di vendite accertato sulla base di dati afferenti all'esercizio in corso. Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo un accertamento induttivo che, dopo avere individuato il volume delle vendite per l'esercizio in corso sulla scorta delle rimanenze iniziali e finali di magazzino, aveva applicato, per determinare l'imponibile, la percentuale di ricarico utilizzata dal contribuente nell'anno precedente . Fattispecie peculiare. Sembra comunque utile il richiamo a Sez. 5, Sentenza 6086/2009 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'inattendibilità complessiva delle scritture contabili, determinata da omissione, falsità, o inesattezza nella loro tenuta, legittima l'ufficio tributario all'accertamento induttivo del reddito imponibile, basato su presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che, quando riguardino la percentuale di ricarico, devono avere per oggetto un campione significativo, per qualità e per quantità, dei beni oggetto dell'attività d'impresa, senza necessariamente estendersi alla totalità dei beni.