RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 16 MARZO 2011, N. 6116 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. Sentenza produttiva degli effetti di contratto, non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 cc - Tassazione in misura proporzionale - Legittimità - Mancato pagamento del prezzo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. La sentenza di condanna all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, pronunciata ai sensi dell'art. 2932 cc, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, anche quando non sia ancora passata in giudicato, a nulla rilevando che il prezzo non sia stato ancora pagato dall'acquirente. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 4627/2003 in tema di imposta di registro, qualora il promissario acquirente richieda ed ottenga, ex art. 2932 cc, una sentenza produttiva degli effetti del contratto, non concluso, di trasferimento oneroso della proprietà di un immobile, la sentenza, ancorché non ancora divenuta definitiva, è legittimamente assoggettata ad imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del Dpr 131/1986, senza che l'acquirente possa eccepire il mancato pagamento del prezzo da parte sua, conformemente ad una condizione potestativa originariamente contenuta nel contratto. Infatti, anche laddove l'effetto traslativo fosse stato condizionato alle determinazioni unilaterali affidate alla mera volontà dell'acquirente, le ragioni di convenienza o meno ad effettuare il detto pagamento sono già state oggetto di valutazione prima dell'iniziativa giudiziaria e sono pertanto divenute irrilevanti, con la conseguenza che il versamento del prezzo è ormai assimilabile ad una condizione meramente potestativa, come tale ininfluente ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, del citato Dpr 131/1986. SEZIONE QUINTA 16 MARZO 2011, N. 6099 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE. Esenzione decennale dall'ILOR ex art. 101 Dpr 218/1978 - Stabilimenti diretti alla produzione dei servizi - Spettanza - Ragioni - Fattispecie relativa ad impresa operante nello smaltimento dei rifiuti. In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione decennale dall'ILOR, concessa dall'art. 101 del Dpr 218/1978, per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantino nei territori del Mezzogiorno, spetta, ricorrendo tutti i presupposti richiesti dalla disposizione, sia alle imprese produttrici di beni, sia a quelle erogatrici di servizi, perché l'art. 2195, comma 1, n. 1 cc comprende nell'attività industriale tanto la produzione di beni quanto l'erogazione di servizi. In applicazione del principio, la SC ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso dal beneficio una impresa che svolgeva attività di smaltimento di rifiuti, sul presupposto che essa non potesse essere qualificata attività industriale, ma di mera produzione di servizi . In senso conforme, già Sez. 5, Sentenza 15830/2004 in tema di agevolazioni tributarie, ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR, prevista dall'art. 101 del Dpr 218/1978, e spettante sia alle imprese produttrici di beni che a quelle erogatrici di servizi - atteso che l'art. 2195, primo comma, n. 1 , cc comprende nell'attività industriale tanto la produzione di beni che l'erogazione di servizi -, per stabilimento tecnicamente organizzato si deve intendere non necessariamente solo una struttura fisica materialmente organizzata e territorialmente radicata, ma, in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dell'organizzazione aziendale, anche tutti gli altri aspetti organizzativi dell'impresa industriale e il collegamento funzionale con la realtà sociale ed economica del Mezzogiorno, in modo che sia durevole il rapporto tra la sua attività economica e l'ambito geografico su quale essa produce i suoi effetti. SEZIONE QUINTA 11 MARZO 2011, N. 5845 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE. Art. 15 del Dpr 601/1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati anche intermediari finanziari - Applicabilità dell'esenzione - Configurabilità - Limiti. In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione prevista dall'art. 15 del Dpr 601/1973 deve ritenersi applicabile - in base al rinvio operato all'art. 47 del D.Lgs. 385/1993 cosiddetto T.U. Bancario dall'art. 107, comma 7, del medesimo D.Lgs. - alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine poste in essere anche da quegli intermediari finanziari iscritti nello speciale elenco tenuto dalla Banca d'Italia, i quali esercitino, in conformità a disposizioni legislative, statutarie od amministrative, l'attività di erogazione di finanziamenti o di prestazioni di servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione. In senso difforme, Sez. 5, Sentenza 5570/2011 in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento alle quali l'art. 15 del Dpr 601/1973 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base al principio secondo cui le norme agevolative sono eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione - soltanto in quelle che sono effettuate da aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo termine , con esclusione, quindi, di quelle operazioni poste in essere da soggetti che svolgano funzione diverse, quali quelle di meri intermediari finanziari. SEZIONE QUINTA 11 MARZO 2011, N. 5843 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE CATASTO - IN GENERE. Determinazione della rendita catastale - Saggio d'interesse sul capitale fondiario - Individuazione - Immobili a destinazione speciale - Discrezionalità dell'Agenzia del territorio - Esclusione. In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio d'interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del Dpr 1142/1949, in quanto lo stesso dev'essere determinato, anche per gl'immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal Dm 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del Dpr 1142/1949, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal Dm14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del Dpr 131/1986, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione. Il principio è conforme a Sez. 5, Sentenza 133/2006 in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'UTE non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio d'interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del Dpr 1142/1949, in quanto lo stesso dev'essere determinato, anche per gl'immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal Dm 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita dev'essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del Dpr 1142/1949, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal Dm 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del Dpr 131/1986, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione. SEZIONE QUINTA 11 MARZO 2011, N. 5841 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Atto attributivo o modificativo della rendita adottato entro il 31 dicembre 1999 e non recepito in atto impositivo - Impugnazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 74 della legge 342/2000 - Termine ex art. 21 D.Lgs. 546/1992 - Decorrenza - Pubblicazione della rendita nell'albo pretorio - Riferimento - Esclusione - Avvenuta notifica di atto impositivo di recepimento della rendita - Riferimento - Necessità - Fondamento. L'art. 74, comma 3, della legge 342/2000 prevedendo - relativamente agli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali - che solo dall'avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita possa iniziare a decorrere il termine per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche priva di rilevanza, ai fini processuali indicati, la forma di pubblicità degli atti attributivi o modificativi della rendita, mediante affissione all'albo pretorio come disciplinata dal Rd 1249/1939, convertito in legge 1249/1939 e successive modifiche , con la conseguenza che nel caso in cui l'atto di classamento ed attribuzione della rendita sia stato pubblicato nell'albo pretorio anteriormente al 31 dicembre 1999, il termine perentorio per la proposizione del ricorso, ai sensi del cit. art. 2, comma 3, del D.Lgs. 546/1992, comincerà a decorrere soltanto dalla data di notifica del primo atto impositivo che tali valori catastali abbia recepito ai fini dell'accertamento o della liquidazione della singola imposta. Pertanto, nel caso in cui prima dell'entrata in vigore della legge 342/2000 sia stato proposto ricorso avverso l'atto attributivo o modificativo della rendita, non recepito in un atto impositivo, ed il giudizio sia ancora pendente a tale data, non può farsi luogo ad inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 cit., decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione dell'atto presso l'albo pretorio comunale. In precedenza, Sez. 5, Sentenza 10801/2010 in tema di imposta comunale sugli immobili ICI , l'art. 74, comma 3, della legge 342/2000 va interpretato nel senso che, qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 342 cit. 10 dicembre 2000 , soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l'affissione all'albo pretorio , con la conseguenza che dalla data della notificazione il contribuente è legittimato ad impugnare non solo la determinazione del tributo, ma anche quella della rendita senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'attività di liquidazione non sia preceduta dalla comunicazione del classamento definitivo, sia perché la stessa è imposta al competente ufficio tecnico all'epoca UTE e non già al comune, ente del tutto estraneo all'adozione dell'afferente provvedimento, sia perché l'omissione non inficia in alcun modo l'attività del comune, costituendo la notificazione, ai sensi dell'art. 74 della legge 342 cit., condizione di efficacia solo degli atti fondati sull'attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 come nella specie l'imposta dovuta in base al classamento, che il comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione. SEZIONE QUINTA 11 MARZO 2011, N. 5835 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE. Trasferimento coattivo di beni immobili, appartenenti a soggetto privato e disposto dall'autorità giudiziaria all'esito di una procedura esecutiva - Imposta di registro nella misura fissa dell'1% - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In materia di imposta sul valore aggiunto, la non imponibilità dell'operazione si distingue dalla esenzione d'imposta , in quanto nel primo caso manca del tutto il presupposto impositivo, mentre nel secondo caso tale presupposto esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l'imposta. Ne consegue che il trasferimento coattivo di un immobile, appartenente a soggetto privato e disposto dall'autorità giudiziaria all'esito di un procedimento di esecuzione forzata, in quanto operazione non imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto I.V.A. , non può beneficiare dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa dell'1%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Tariffa allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131, essendo tale beneficio è accordato dalla legge solo nel caso di trasferimenti immobiliari che siano esenti dall'I.V.A Sul regime fiscale delle vendite forzate a Sez. 1, Sentenza 7528/1997 la vendita in sede di esecuzione forzata di un bene facente parte di un'azienda va assoggettata all'IVA ed alla imposta fissa di registro, atteso che l'art. 2 del Dpr 633/1972 definisce al primo comma come cessioni di beni soggette ad IVA gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento di proprietà , adottati nell'esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento. b Sez. 5, Sentenza 15570/2006 la vendita in sede di esecuzione forzata di un bene facente parte di un'azienda va assoggettata all'IVA ed alla imposta fissa di registro , atteso che l'art. 2 del Dpr 633/1972, definisce al primo comma come cessioni di beni soggette ad IVA gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento di proprietà , adottati nell'esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento. SEZIONE QUINTA 11 MARZO 2011, N. 5834 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE. Trasferimento di fondi rustici - Agevolazione prevista dall'art. 9 del Dpr 601/1973 - Applicazione anche ai fondi acquistati per usucapione - Possibilità - Limiti. L' agevolazione tributaria prevista dall'art. 9, comma 2, del Dpr 601/1973 è applicabile anche nel caso di acquisto della proprietà per usucapione ordinaria dei fondi rustici ricompresi nei territori montani, definiti dal comma 1 del medesimo art. 9, qualora l'acquisto realizzi il risultato di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 11 MARZO 2011, N. 5827 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE. Sentenze impugnabili o impugnate coi mezzi ordinari di gravame - Revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. In tema di contenzioso tributario, a norma dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, l'istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame. Nella specie la CTR aveva revocato una decisione in tema di accertamento IRPEF ed ILOR, impugnata con ricorso per cassazione, in quanto in contrasto con altra decisione passata in giudicato relativa all'accertamento IVA per lo stesso periodo . Principio consolidato i Sez. 5, Sentenza 15319/2000 contro le pronunce delle commissioni tributarie impugnabili nel merito non è ammessa, ne' nel vigore del Dpr 636/1972, né alla stregua del successivo D.Lgs. 46/1992, la revocazione per errore di fatto. ii Sez. 5, Sentenza 26305/2005 in tema di contenzioso tributario, l' art. 64 del D.Lgs. 546/1992 consente la revocazione delle sentenze non ulteriormente impugnabili o comunque non impugnate, ma non anche delle sentenze gravate di appello. iii Sez. 5, Sentenza 11596/2007 non è ammessa la revocazione di una sentenza pronunciata dal giudice tributario che sia impugnabile o sia stata impugnata con gli ordinari mezzi di gravame nella specie, ricorso per cassazione . SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5575 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE. Lavoro dipendente - Interessi su competenza arretrate - Tassabilità ai sensi del Dl 557/1993, convertito in legge 133/1994 - Riferimento al momento della percezione - Necessità - Ragione. In tema di imposte sui redditi, gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate, divenuti tassabili alla data di entrata in vigore del Dl 557/1993, convertito in legge 133/1994, alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, soggiacciono al cosiddetto principio di cassa, dovendo aversi riguardo al momento non già della relativa maturazione, bensì a quello della relativa percezione, quest'ultima costituendo il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale. In senso difforme, Sez. 5, Sentenza 18370/2005 in tema di tassabilità degli interessi sui crediti di lavoro per competenze arretrate divenuti tassabili dalla data di entrata in vigore del Dl 557/1993, convertito in legge 133/1994 , dato che gli interessi maturano progressivamente con il decorso del tempo, periodo per periodo, debbono essere distinti ai fini della tassazione gli interessi maturati nei diversi periodi, quelli afferenti a periodi in cui gli interessi non erano soggetti ad imposizione e quelli relativi, invece, a periodi in cui lo erano. In senso conforme i Sez. 5, Sentenza 15873/2009 in tema d'imposte sui redditi, gli interessi sui ratei di pensione di reversibilità erogati all'avente diritto successivamente al 30 dicembre 1993 costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6 del Dpr 917/1986 così come modificato con effetto dal 30 dicembre 1993 dall'art. 1 del Dl 557/1993, convertito con modificazioni nella legge 122/1994 , alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994, ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell'imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, d'incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili. ii Sez. 5, Sentenza 26662/2009 in tema di IRPEF, l'art. 1, comma 1, lett. a , del Dl 557/1993, che ha modificato l'art. 6, n. 2, del Dpr 917/1986, includendo nei proventi conseguiti in sostituzione di redditi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento maturati sui relativi crediti, non ha natura di norma interpretativa, ed è pertanto applicabile ai soli interessi percepiti successivamente alla sua entrata in vigore, come precisato dall'art. 1, comma 3, del medesimo d.lgs. Pertanto, non sono assoggettabili ad imposizione gli interessi maturati sull'importo dovuto a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, se percepiti in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione, non spiegando alcuna influenza la qualificazione degli stessi come moratori o compensativi, in quanto trova in ogni caso applicazione il criterio di cassa, che attribuisce rilevanza esclusiva al momento dell'effettiva percezione della somma. iii Sez. 5, Sentenza 27902/2009 in tema d'imposte sui redditi, gli interessi corrisposti in occasione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, operata con ritardo rispetto alla data di cessazione del servizio, costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6 del Dpr 917/1986, indipendentemente dalle modifiche apportate dall'art. 6 del Dl 557/1993, convertito con modificazioni nella legge 133/1994, al pari di qualsiasi erogazione economica effettuata dal datore di lavoro e avente titolo diretto e immediato nel rapporto di lavoro. SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5574 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE. Indennità corrisposte dal datore di lavoro a titolo di contributi di affitto , rimborso spese di mobilità e diaria - Omesso assoggettamento a ritenute di acconto ed omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Accertamento dell'Ufficio - Termine quinquennale ex art. 43, comma 1, Dpr 600/1973 - Applicabilità. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora il datore di lavoro abbia corrisposto ad un proprio dipendente indennità qualificabili contributi di affitto, rimborso spese di mobilità e di diaria senza che esse siano state assoggettate a ritenuta di acconto e/o siano state indicate nella dichiarazione mod. 740, mai presentata, il termine per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria è quello quinquennale, previsto dal comma 1 dell'art. 43 del Dpr 600/1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 15, comma 1, lett. a D.Lgs. 241/1997, ratione temporis applicabile , vertendosi in tema di infedele dichiarazione di redditi da lavoro dipendente e non quello di sei anni, previsto dal comma 2 del medesimo art. 43, che si riferisce, invece, all'omessa dichiarazione di redditi da lavoro autonomo. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 17515/2002 è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48 del Dpr 917/1986 nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3 del D.Lgs. 314/1997 , interpretato nel senso della integrale tassabilità ai fini IRPEF del contributo per differenza canone di locazione corrisposto dalle aziende di credito ai propri dipendenti in occasione del trasferimento ad altra sede, giacché, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione di lavoro, detta indennità rientra tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in dipendenza e non meramente in occasione del lavoro prestato ed ha perciò carattere reddituale, ne' sussistendo la lamentata disparità di trattamento con i lavoratori autonomi, e ciò in ragione sia della natura dell'emolumento in questione sia della non consentita deducibilità, per il lavoratore autonomo, del canone di locazione dall'imponibile IRPEF. b Sez. 5, Sentenza 1905/2007 in tema di imposte dirette, il regime del reddito di lavoro dipendente, come disegnato dagli artt. 46 e 48 del Dpr 917/1986 nel testo originario, applicabile ratione temporis , non solo non può dirsi caratterizzato da una presunzione di appartenenza a tale categoria di tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore, ma risulta ispirato ad una solo tendenziale onnicomprensività nella sfera reddituale delle erogazioni da questo percepite, essendo prevista un'ampia gamma di voci che il legislatore, pur prescindendo dalla validità e rilevanza della distinzione teorica fra esenzioni ed esclusioni dal reddito, considera, in tutto o in parte, sottratte all'ambito reddituale. Ove si consideri altresì che costituisce principio generale in materia che le somme aventi natura risarcitoria di danni emergenti sono estranee al concetto di reddito art. 6, secondo comma, del medesimo t.u.i.r. , ne consegue che, in sede di accertamento del reddito di lavoro dipendente, nell'emettere l'avviso con il quale contesti l'omessa dichiarazione di una somma percepita dal datore di lavoro, l'ufficio, ai sensi dell'art. 42 del Dpr 600/1973, salvo che abbia fatto ricorso a metodi induttivi o sintetici - nel qual caso è tenuto a indicarne le ragioni giustificatrici -, non può limitarsi alla qualificazione della somma stessa come emolumenti , senza ulteriori specificazioni, essendo viceversa tenuto ad indicare, nell'ambito dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa avanzata, quello che, almeno ad avviso dello stesso ufficio, costituisce il titolo , la causale , dell'erogazione in questione a tal fine potendo essere sufficiente anche la mera contestazione di una corresponsione fuori busta . Solo in tal modo, infatti, il contribuente è posto, in ossequio ai principi di informazione e collaborazione fissati già dall'art. 3 della legge 241/1990, quindi dagli artt. 2, 5, 6, 7 e 10 della legge 212/2000 e, infine, specificamente per le imposte sui redditi, dall'art. 1 del D.Lgs. 32/2001, in condizione - prima - di valutare con pienezza di cognizione e senza inammissibili riduzioni del lasso di tempo a disposizione dovute alla necessità di acquisire i necessari elementi conoscitivi, la fondatezza della pretesa fiscale e la conseguente condotta da adottare, e - poi -, in caso di scelta per l'impugnazione giudiziale, di contestare adeguatamente in tale sede l' an e il quantum debeatur . c Sez. 5, Sentenza 17696/2009 in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 16 del D.Lgs. 241/1997, il quale prevede che i più restrittivi termini di decadenza per la notifica degli avvisi, introdotti dal capo II del medesimo D.Lgs. nell'art. 43 del Dpr 600/1973, si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, si riferisce anche all'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché fa astratto riferimento al dovere di dichiarazione in quanto tale, ed ha lo scopo di salvaguardare le possibilità di esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria per il periodo antecedente alla novella. Ne deriva che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1999, i termini per l'accertamento restano soggetti alla disciplina previgente.