RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 11 APRILE 2011, N. 8169 TRIBUTI IN GENERALE - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA. Coobbligato d'imposta - Giudicato favorevole ottenuto da altro obbligato - Estensione - Limiti - Promozione da parte del coobbligato di giudizio conclusosi con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti - Esclusione - Natura della pronuncia - Di merito ovvero processuale - Irrilevanza. In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cc, opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi in modo a lui sfavorevole con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. A tale proposito, si rende irrilevante distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato era stato dichiarato inammissibile per tardività . In senso conforme i Sez. 5, Sentenza 13997/2002 in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 cc, opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi in modo a lui sfavorevole con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. A tale proposito, si rende irrilevante il distinguere fra pronunce di merito e pronunce meramente processuali nella specie, il ricorso proposto dal coobbligato contro l'accertamento era stato dichiarato inammissibile per tardività . ii Sez. 5, Sentenza 1589/2006 in tema di solidarietà tributaria, il vincolo solidale nell'adempimento dell'obbligazione - nella specie imposta di registro per compravendita immobiliare - non incide sull'autonomia ed indipendenza dei rapporti sostanziali tra il creditore e ciascun obbligato. Ne consegue che, se i condebitori solidali hanno partecipato al giudizio in cui è stata emessa la sentenza passata in giudicato nei riguardi di alcuno di essi per effetto della mancata proposizione, da parte del creditore, di impugnazione nei suoi confronti, non possono giovarsi di tale giudicato cosiddetto diretto per impedire l'esame dell'impugnazione proposta invece nei loro confronti. A tal riguardo, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1306 cc - che consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva favorevole, non fondata su ragioni personali, intervenuta tra questi ed altro condebitore, in deroga ai limiti soggettivi del giudicato cosiddetto riflesso - postula che il condebitore che la invoca sia rimasto estraneo al relativo giudizio. SEZIONE QUINTA 11 MARZO 2011, N. 5836 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI. Modalità - Incorporazione sentenza impugnata nel ricorso - Ammissibilità - Fondamento. Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dall'art. 366, n. 3, Cpc, a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, può ritenersi osservato quando una copia della sentenza impugnata sia incorporata nel ricorso in modo da costituirne parte integrante, dovendo in tal caso ritenersi realizzato lo scopo della norma di permettere la conoscenza della vicenda processuale mediante la lettura del ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi. In senso conforme, Sez. 5, Sentenza 14001/2003 il disposto dell'art. 366, primo comma, numero 3, Cpc, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato tale prescrizione può ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l'esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata e per i fini indicati è inevitabile l'equivalenza fra la trascrizione della parte espositiva della sentenza impugnata e la unione tramite spillatura dello stesso provvedimento a maggior ragione se in fotocopia integrale , trattandosi di un divario attinente al solo segno grafico utilizzato. SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5577 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTE IPOTECARIE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DECADENZA. Definizione agevolata prevista dall'art. 53 della legge 413/1991 - Decadenza per mancato pagamento, nel termine, della somma liquidata dall'erario - Impugnazione dell'avviso di liquidazione - Effetto impeditivo della decadenza - Esclusione. Il contribuente che abbia aderito al condono previsto dall'art. 53, comma 8, della legge 413/1991 decade dai relativi benefici ove non paghi la somma determinata dall'amministrazione entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avviso di liquidazione, termine che - in quanto previsto a pena di decadenza - non è interrotto dalla impugnazione dell'avviso di liquidazione suddetto. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5572 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI. Art. 53 Dpr 633/1972 - Presunzione di cessione di beni non rinvenuti - Presupposto - Raffronto fra beni acquistati e beni presenti in magazzino - Necessità - Raffronto fra il valore dei beni al momento dell'acquisto e della vendita - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. In tema di imposta sul valore aggiunto, l'art. 53 del Dpr 633/1972, pone una presunzione iuris tantum di cessione dei beni acquistati, importati o prodotti attraverso il raffronto fra quelli annotati nell'inventario e quelli realmente presenti in magazzino o nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali etc. Tale raffronto, però, perché la presunzione di cessione sia applicabile, deve essere eseguito sui beni e non sul mero valore ad essi attribuito al momento dell'acquisto e/o della vendita. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto applicabile la presunzione di cessione sulla sola scorta di un enorme divario fra il valore dei beni al momento dell'acquisto ed al momento della vendita, quest'ultima, fra l'altro, avvenuta dopo il fallimento del contribuente . Sulla presunzione di cessione ai fini dell'IVA i Sez. 5, Sentenza 10947/2002 in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei locali in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni, risultanti in carico all'azienda in forza di acquisto, importazione o produzione, pone, ai sensi dell'art. 53 del Dpr 633/1972, e dell'art. 2728 cc, una presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, che può essere vinta solo se il contribuente fornisca la prova di una diversa destinazione, e che legittima il ricorso, da parte dell'ufficio, al metodo di accertamento induttivo ex art. 55, secondo comma, n. 2, del citato Dpr 633/1972. ii Sez. 5, Sentenza 16838/2008 in tema di imposta sul valore aggiunto, in virtù della disposizione di cui all'art. 1 del Dpr 441/1997, avente valenza integrativa e ricognitiva della previgente disciplina dettata dall'art. 53 del Dpr 633/1972, la destinazione dei beni in un deposito non dichiarato di pertinenza dell'impresa non dà luogo a presunzione di avvenuta cessione, se il passaggio in esso è accompagnato da particolari modalità di tenuta della contabilità bolle, annotazioni negli appositi registri o da comportamenti concludenti tenuti dal contribuente da cui desumere il luogo di destinazione degli stessi beni. iii Sez. 5, Sentenza 5196/ 2011 in tema di I.V.A., la presunzione di cessione dei beni acquistati, ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attività, stabilita dall'art. 53 del Dpr 633/1972, può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, anche con semplici presunzioni, nelle ipotesi contemplate nella lettera a del primo comma dell'art. citato utilizzazione dei beni per la produzione, perdita o distruzione dei medesimi . In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che potesse essere provato per presunzioni l'impiego di un consistente quantitativo di deodoranti, acquistati e non reperiti, nello smaltimento di rifiuti da parte del contribuente che svolgeva tale attività . SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5571 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO. Incapacità processuale del fallito - Difetto - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Fattispecie in tema di processo tributario. La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento, relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione da parte del fallito avverso sentenza della Commissione tributaria regionale, in un caso in cui la curatela aveva partecipato ai due gradi di giudizio di merito ma non aveva ritenuto di impugnare la decisione emessa dalla Commissione tributaria regionale . Principio conforme a Sez. 5, Sentenza 6085/2001 la perdita della capacità processuale del fallito conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore. Nel caso, tuttavia, in cui la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto in lite, il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'interesse dell'amministrazione fallimentare alla definizione della controversia tributaria era reso manifesto dalla proposizione da parte del curatore dei relativi ricorsi innanzi al giudice tributario e che, per l'effetto, il difetto di legittimazione processuale del fallito, che aveva promosso analogo giudizio, poteva essere rilevato anche d'ufficio . Si veda anche Sez. 5, Sentenza 4235/2006 l'accertamento tributario in materia di I.V.A., ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo. Da ciò deriva che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile, ad es., nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo -, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del Dpr 636/1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti art. 24, comma primo e secondo, Cost. del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa. SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5570 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO. Art. 15 del Dpr 601/1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati da banche autorizzate - Necessità - Applicabilità del beneficio anche a finanziamenti erogati da meri intermediari finanziari - Esclusione. In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento alle quali l'art. 15 del Dpr 601/1973 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base al principio secondo cui le norme agevolative sono eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione - soltanto in quelle che sono effettuate da aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo termine , con esclusione, quindi, di quelle operazioni poste in essere da soggetti che svolgano funzione diverse, quali quelle di meri intermediari finanziari. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza 4602/2009 in tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, la misura dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del Dpr 601/1973, in luogo di quella ordinaria, a favore degli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine elencate dagli artt. 15 e 16, non è estensibile ai creditori che subentrino a titolo di surroga nella garanzia ipotecaria, se tale sostituzione non abbia, come sua causa giustificativa, un ulteriore finanziamento - necessario ad estinguere le preesistenti obbligazioni - da parte di altra azienda o istituto che eserciti il credito a medio e lungo termine, atteso che l'agevolazione è stabilita dalla legge per favorire tale genere di finanziamenti. In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva riconosciuto l'agevolazione in esame nel caso di un finanziamento erogato da una Banca nella forma di apertura di credito in conto corrente da utilizzarsi esclusivamente per il pagamento dei crediti di altre Banche, con surroga della Banca finanziatrice nelle ipoteche giudiziali iscritte a favore dei creditori da saldare . b Sez. 5, Sentenza 5270/2009 in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento alle quali l'art. 15 del Dpr 601/1973 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono in investimenti produttivi, che possano creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale. Ne consegue che quando il credito è già erogato ed oggetto del regolamento negoziale è il termine della sua restituzione trattandosi di finanziamento a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario , non ricorre lo scopo per cui il legislatore accorda l'agevolazione e il negozio esula dall'ambito applicativo della disciplina in esame. SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5568 TRIBUTI IN GENERALE - IN GENERE. Tributi indicati dall'art. 53, comma 1, della legge 413/1991 - Accertamento e riscossione - Sospensione dei termini ex art. 57, comma 2, seconda parte, legge 413/1991 - Condizioni - Possibilità di dichiarazione integrativa - Esclusione. In materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dalla parte seconda del comma 2 dell'art. 57 della legge 413/1991, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione, che l'accertamento delle imposte indicate nell'art. 53 della stessa legge 413/1991 nella specie, imposte di registro, ipotecarie e catastali , non è subordinata alla possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa. In precedenza a Sez. 5, Sentenza 15118/2006 in materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge 413/1991, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione che, a seguito della modifica recata alla disposizione dall'art. 4, comma 1, lettera m , numero 1, del Dl 16/1993, convertito nella legge 75/1993, l'accertamento delle imposte indicate nell'art. 53 della stessa legge 413/1991 nella specie, dell'imposta di registro trova applicazione sia ai termini pendenti alla data di entrata in vigore della legge che a quelli che cominciano a decorrere durante il periodo di sospensione, perché, in diretta dipendenza dalla natura giuridica della sospensione temporale, la legge che la dispone rende irrilevante che l'inizio del termine cada prima e fuori del periodo di sospensione o al suo interno. b Sez. 5, Sentenza 1551/2007 in tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 413/1991, la varietà e la diversa onerosità delle modalità di accesso al condono, nonché la differenziazione degli effetti preclusivi dalle stesse prodotti sull'ambito del potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, comportano che la proroga dei termini per l'accertamento prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge predetta vada riferita a tutte le fattispecie non coperte dal condono, indipendentemente dalla circostanza che per un determinato periodo d'imposta sia stata presentata una dichiarazione integrativa con effetti limitati. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'operatività della proroga ed annullato l'atto di accertamento emesso ai fini delle imposte sul reddito, in riferimento ad un'ipotesi in cui l'istanza di condono riguardava unicamente le sanzioni amministrative in materia di IVA, lasciando quindi impregiudicato il potere dell'Amministrazione di compiere ogni diverso tipo di accertamento, ivi compreso quello del maggior reddito . c Sez. 5, Sentenza 2461/2007 in tema di condono fiscale, la proroga dei termini per l'accertamento, prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge 413/1991, in quanto volta a liberare temporaneamente risorse umane e materiali in vista del maggior carico di lavoro connesso alla gestione amministrativa del condono, trova applicazione anche alle sanzioni irrogabili per violazioni che non diano luogo a rettifica o ad accertamento essendo tali sanzioni suscettibili di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 52, comma terzo, della legge 413 cit., sono infatti configurabili anche rispetto ad esse le ragioni che giustificano detta proroga, consistenti nel dilatare i tempi dell'attività accertativa, affinché quella del condono appaia ai contribuenti come la scelta più rassicurante e certa per giungere ad una conveniente definizione delle pendenze. SEZIONE QUINTA 9 MARZO 2011, N. 5559 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree autostradali e relative pertinenze - Competenza del concessionario dell'autostrada - Conseguenze - Potere impositivo del Comune - Configurabilità - Esclusione. Nell'ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l'attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell'autostrada, il quale, in base all'art. 14 del codice della strada, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono pertanto privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. Si veda Sez. 5, Sentenza 23583/2009 nell'ambito dell'area portuale, intesa come spazio territoriale nel quale svolge i suoi compiti l'Autorità portuale, l'attività di gestione dei rifiuti appartiene alla competenza di quest'ultima, che non si limita al servizio di pulizia all'interno del porto, ma è tenuta, ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 507/1993, dell'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 22/1997, e dell'art. 6, comma 1, lett. c , della legge 84/1994, ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a detta attività, deve escludersi la competenza dei Comuni, che sono pertanto privi di ogni potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. SEZIONE QUINTA 4 MARZO 2011, N. 5209 TRIBUTI IN GENERALE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Art. 7, comma 4, D.Lgs 472/1997 - Possibilità di riduzione di sanzioni sproporzionate - Ambito di applicazione - Sanzioni determinate in misura fissa o proporzionale - Applicabilità - Ragioni - Modalità - Fattispecie. In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 7 del D.Lgs 472/1997 - che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa - si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale. Fattispecie relativa a sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 . Si veda anche Sez. L, Sentenza 9972/2005 in tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l'art. 16 della legge 689/1981, prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa, e di conseguenza il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta. SEZIONE QUINTA 4 MARZO 2011, N. 5196 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI. Beni acquistati non rinvenuti nel luogo ove il contribuente esercita l'attività - Presunzione di cessione - Superamento - Dimostrazione dell'utilizzo per la produzione - Prova per presunzioni - Possibilità - Fattispecie. In tema di I.V.A., la presunzione di cessione dei beni acquistati, ma non rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente esercita l'attività, stabilita dall'art. 53 del Dpr 633/1972, può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, anche con semplici presunzioni, nelle ipotesi contemplate nella lettera a del primo comma dell'art. citato utilizzazione dei beni per la produzione, perdita o distruzione dei medesimi . In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che potesse essere provato per presunzioni l'impiego di un consistente quantitativo di deodoranti, acquistati e non reperiti, nello smaltimento di rifiuti da parte del contribuente che svolgeva tale attività . Si richiama, Sez. 5, Sentenza 21517/2005 in tema di IVA, le presunzioni di cessione e d'acquisto, poste dall'art. 53 del Dpr 633/1972, sono presunzioni legali relative, annoverabili tra quelle cosiddette miste , che consentono, cioè, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, ma unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova ivi tassativamente prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Nella specie, anteriore all'entrata in vigore del Dpr 441/1997, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale aveva erroneamente ritenuto che la presunzione di cui all'art. 53 citato fosse stata superata dalla emanazione della bolla di accompagnamento, documento che non rientra tra quelli ivi indicati .