RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3522 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE. Deposito di atti e documenti - Art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. - Atti contenuti nel fascicolo d'ufficio nei gradi di merito - Deposito - Necessità - Deposito della mera richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. In tema di giudizio in cassazione, l'onere di deposito previsto, a pena di improcedibilità, dall'articolo 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'articolo 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente di tutti gli atti processuali e dei documenti negoziali e non necessari alla decisione del ricorso, ricomprendendosi nel novero degli atti processuali da depositare anche quelli già contenuti nel fascicolo di ufficio nei gradi di merito, essendo tale adempimento funzionale all'ineludibile esigenza che la Corte abbia un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione e non potendosi, comunque, ritenere assolto tale onere con il deposito in Cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, rivolta alla cancelleria del giudice a quo , prescritto dal comma 3 del medesimo articolo 369 cod. proc. civ. Fattispecie relativa a ricorso avverso sentenza della Commissione tributaria regionale . In senso difforme, Sez. L, Sentenza n. 4898 del 2010 In tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dai commi secondo, n. 4, e terzo dell'articolo 369 cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, che prevedono, a pena di improcedibilità, l'onere, per il ricorrente, di depositare gli atti predetti nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione e prescrivono, altresì, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove, come nella specie, il fascicolo d'ufficio non comprenda la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio e il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ne abbia trascritto passaggi non censurati dalla controparte per difformità dall'effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell'ausiliare nominato dal giudice, devono ritenersi ottemperati gli oneri previsti a pena di improcedibilità del ricorso. SEZIONE QUINTA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3349 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE. Accettazione con beneficio d'inventario - Passività - Deduzione - Limiti ex artt. 20 e ss. d.lgs. n. 346 del 1990 - Applicabilità - Responsabilità dell'erede beneficiato nel limite del valore della quota ereditaria - Rilevanza ai fini della riscossione dell'imposta - Configurabilità. Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 20 ottobre 1990, n. 346, ma rileva in sede di riscossione dell'imposta, essendo la responsabilità dell'erede o del coerede beneficiato, ai sensi dall'articolo 36, secondo comma, del d.lgs. citato, contenuta nel limite del valore della propria quota ereditaria , con la conseguenza che solo nel momento della riscossione dell'imposta le risultanze dello stato di graduazione civilistico, divenuto definitivo, possono assumere rilevanza per determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti al predetto erede, nel rispetto del limite della sua responsabilità per l'imposta di successione, determinata secondo le regole fiscali ordinarie. In senso del tutto conforme, già Sez. 5, Sentenza n. 25670 del 2008 Ai fini della determinazione dell'imposta di successione, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l'accettazione pura e semplice dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 637 del 1972 per converso, la responsabilità dell'erede beneficiato è limitata dall'articolo 46, secondo comma, del d.P.R. citato, che rinvia all'articolo 490 cod. civ., dunque alle risultanze dello stato di graduazione divenuto definitivo - che come tale si impone anche all'Amministrazione finanziaria, in quanto creditore dell'erede - assumendo peraltro esso esclusivo rilievo per determinare il valore dei beni in concreto pervenuti al predetto erede, così da permettere la sola fissazione della cifra costituente il limite della sua responsabilità per l'imposta di successione, che è obbligazione propria e personale dell'erede. SEZIONE QUINTA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3346 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE. Avviso di liquidazione - Mancata tempestiva impugnazione - Conseguenze - Incontestabilità della pretesa tributaria - Diritto al rimborso ex articolo 79, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione. In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione atto autonomamente impugnabile ex articolo 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - come modificato dall'articolo 7 del d.P.R., 3 novembre 1981, n. 739 -, applicabile nella fattispecie ratione temporis , ed ora ex articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un'istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall'altro, la ricorrenza delle condizioni pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data dell'1 luglio 1986 per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui all'articolo 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In senso conforme, già a Sez. 5, Sentenza n. 7179 del 2004 In tema di imposta di registro, l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio, che costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 applicabile ratione temporis , determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il rimborso dell'imposta nel termine triennale di decadenza di cui all'articolo 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. b Sez. 5, Sentenza n. 20392 del 2004 In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione atto autonomamente impugnabile ex articolo 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - come modificato dall'articolo 7 del d.P.R. n. 739 del 1981 -, applicabile nella fattispecie ratione temporis , ed ora ex articolo 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un'istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall'altro, la ricorrenza delle condizioni pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data dell'1 luglio 1986 per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui all'articolo 79, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. SEZIONE QUINTA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3342 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA. Atto impositivo inviato a mezzo posta ad una società - Mancato recapito - Avviso di giacenza inviato presso la sede della società ma indirizzato al legale rappresentante - Nullità della notifica - Esclusione - Fondamento. In tema di notifica di atti impositivi tributari, qualora gli atti regolarmente inviati a mezzo posta ad un una società non siano stati recapitati e l'avviso del relativo deposito nell'ufficio postale sia stato regolarmente inviato nella sede della società destinataria, anche se indirizzato non alla società, ma alla persona fisica del socio legale rappresentante, non si verifica alcuna nullità della notifica, né ai sensi del primo comma dell'articolo 156 cod. proc. civ., in mancanza di espressa comminatoria di legge, né ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, non trattandosi di carenza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, ma una mera irregolarità. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3338 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE. Nuove eccezioni - Nozione - Proponibilità in appello - Divieto - Operatività in relazione alle difese dell'Amministrazione finanziaria dalle contestazioni già dedotte in giudizio dal contribuente - Esclusione - Fattispecie in tema di applicazione della compensazione tra il credito tributario ed il credito d'imposta concesso agli autotrasportatori per conto terzi dall'articolo 13 del d.l. n. 90 del 1990. In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'articolo 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Amministrazione con cui era stato contestato il riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, della disciplina della compensazione, concessa agli autotrasportatori per conto terzi dall'articolo 13 del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in legge 26 giugno 1990, n. 165, per annullare una cartella di pagamento relativa al mancato versamento di ritenute alla fonte Sul tema, vera e propria vexata quaestio i Sez. 5, Sentenza n. 4335 del 2002 In tema di contenzioso tributario, si ha domanda nuova, improponibile nel giudizio d'appello ex articolo 57, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando il contribuente, nell'atto di appello, introduce, al fine di ottenere l'eliminazione - o la riduzione delle conseguenze - dell'atto impugnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine. Al divieto di proposizione di domande nuove, già esistente anche nel vigore del d.P.R. n. 636 del 1972 in base al generale disposto dell'articolo 345 cod. proc. civ., non si applica la norma dettata dall'articolo 79 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che quest'ultimo dispone l'inapplicabilità in via transitoria - ai giudizi già pendenti alla data dell'1 aprile 1996 in grado di appello davanti alle commissioni tributarie di secondo grado ed a quelli iniziati davanti alle commissioni regionali se il primo grado si è svolto sotto la disciplina anteriore - del solo articolo 57, comma secondo, del D.Lgs. medesimo, il quale ha introdotto il divieto di proposizione in appello di nuove eccezioni , che non siano rilevabili d'ufficio, e non riguarda il divieto di proporre nuove domande . ii Sez. 5, Sentenza n. 5895 del 2002 Le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di una eccezione non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico, le quali sono costituite da quelle ragioni delle parti su cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse parti. Ne consegue che eventuali preclusioni in appello non riguardano i fatti e le argomentazioni, posti a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunziarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando, perciò, i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione nella specie, un contribuente, che in primo grado aveva ottenuto l'annullamento di una cartella esattoriale, lamentava che il giudice d'appello avesse considerato come difesa l'eccezione dell'ente impositore, solo in quella sede formulata, di mancanza della preventiva denuncia dell'attività soggetta ad imposta. La S.C. ha ritenuto che l'esistenza della denuncia integrava uno degli elementi costitutivi della pretesa del contribuente, ed era dunque un requisito che poteva essere contestato dall'ente impositore anche per la prima volta in appello . iii Sez. 5, Sentenza n. 10112 del 2002 In tema di contenzioso tributario, costituisce eccezione in senso tecnico lo strumento processuale con il quale il contribuente convenuto in senso sostanziale faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale, con conseguente improponibilità, per la prima volta, nel giudizio d'appello dell'eccezione stessa, che non sia rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nè assume rilevanza la circostanza che il fatto cui il contribuente attribuisce detta efficacia sia avvenuto in epoca successiva al giudizio di primo grado nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso nella parte in cui censurava la sentenza della commissione tributaria che aveva ritenuto inammissibile, in quanto nuova e non rilevabile d'ufficio, l'eccezione con la quale il contribuente, in tema di INVIM, aveva fatto valere la simulazione dell'atto di trasferimento oggetto d'imposta, accertata con sentenza passata in giudicato in epoca successiva al giudizio di primo grado . iv Sez. 5, Sentenza n. 11265 del 2003 In tema di contenzioso tributario, la questione del mancato rispetto del contraddittorio nella fase amministrativa di accertamento dei presupposti impositivi non attiene alla regolare instaurazione del processo, ma riguarda l'efficacia della pretesa tributaria, oggetto della impugnativa, atteggiandosi pertanto come questione preliminare di merito. Essa deve essere quindi sollevata nel corso del giudizio di primo grado, non essendo consentito al contribuente di prospettare con l'atto di appello motivi non proposti nei precedenti gradi di giudizio ovvero nuove ragioni implicanti valutazione di fatti e situazioni precedentemente non dedotti nella specie la società appellante aveva solo in appello eccepito che i movimenti di conti correnti erano stati utilizzati ai fini dell'accertamento senza previa convocazione di essa contribuente per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica . v Sez. 5, Sentenza n. 7789 del 2006 In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall'articolo 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale esso, pertanto, non limita affatto la possibilità dell'Amministrazione di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione. SEZIONE QUINTA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3326 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROCEDIMENTO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA. Elezione di domicilio in Roma all'atto della presentazione del ricorso - Successiva richiesta, spedita mediante fax, di invio a mezzo lettera raccomandata dell'avviso ai sensi dell'articolo 135 disp. att. cod. proc. civ. - Inidoneità - Comunicazione dell'avviso dell'udienza effettuata presso il domicilio originariamente eletto - Legittimità - Ragioni. Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione, è rituale la comunicazione al difensore dell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 377 cod. proc. civ. presso il domicilio eletto in Roma, indicato nel ricorso per cassazione, anche se il difensore medesimo abbia fatto pervenire alla cancelleria, spedendola a mezzo fax, una richiesta di invio dell'avviso a mezzo lettera raccomandata, ai sensi dell'articolo 135 disp. att. cod. proc. civ., non essendo tale richiesta né produttiva di effetti, in quanto non effettuata, come la norma impone, all'atto del deposito del ricorso o del controricorso , nè idonea a modificare l'operata elezione di domicilio, perché non preceduta da tempestiva variazione del domicilio medesimo. Si veda Sez. L, Sentenza n. 7394 del 2008 Nel procedimento innanzi alla Corte di cassazione ove il difensore abbia revocato il domicilio eletto in Roma, il cancelliere, ai sensi dell'articolo 366, comma secondo, cod. proc. civ., è tenuto a comunicare l'avviso della data dell'udienza ex articolo 377, comma secondo, cod. proc. civ., mediante notificazione presso la cancelleria della Corte, senza che assuma rilievo - in quanto priva di rilevanza probatoria ed inidonea a fornire garanzie di certezza - la dichiarazione resa dall'ufficiale giudiziario dell'esistenza di un eventuale nuovo domicilio dell'avvocato. SEZIONE QUINTA 11 FEBBRAIO 2011, N. 3310 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - SANZIONI - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE. Riscossione delle sanzioni commisurate ai tributi definiti in sentenza - Emissione di cartella di pagamento - Previa notifica al contribuente della sentenza - Necessità - Esclusione. In tema di riscossione delle imposte sui redditi, qualora l'Amministrazione finanziaria intenda procedere alla riscossione delle sanzioni commisurate ai tributi definiti in una sentenza nella specie della Commissione tributaria centrale , l'emissione della relativa cartella di pagamento non richiede - vigendo i commi 3 e 4 dell'articolo 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed il comma 3 dell'articolo 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nel testo applicabile ratione temporis prima della sua modifica da parte dell'articolo 29 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - la previa notifica al contribuente della sentenza medesima. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 5 FEBBRAIO 2011, N. 2803 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE. Ricorso per cassazione - Vizio di omessa pronuncia - Mancato deposito dell'atto di appello - Improcedibilità ex articolo 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. - Sussistenza anche nel processo tributario - Fondamento. Il ricorso per cassazione fondato sull'unico motivo costituito dall'omessa pronuncia su un capo di domanda, è improcedibile, ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., se, unitamente ad esso, non sia stato depositato l'atto di appello contenente il motivo sul quale i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciare, trattandosi dell'atto su cui il ricorso si fonda, e tale onere - configurabile anche nel processo tributario, in quanto l'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 del 1992 comunque consente alle parti di ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, ancorché non ritirabili prima del termine del processo - non può essere adempiuto né con la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio, né col mero deposito dei fascicoli di parte, quando tale produzione non intervenga nei termini di cui all'articolo 369 cod. proc. civ. e non sia indicata la sede ove il documento può essere rinvenuto, né, infine, con la sola riproduzione, all'interno del ricorso, dei passi sui quali lo stesso è fondato. Principio assai drastico. Si richiama Sez. 5, Ordinanza n. 24940 del 2009 L'onere di depositare, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'articolo 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si applica anche nel processo tributario, non ostandovi l'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il quale i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo , in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio , con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all'assolvimento dell'onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l'articolo 2712 cod. civ. attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell'originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta. SEZIONE QUINTA 4 FEBBRAIO 2011, N. 2723 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Chiusura delle liti fiscali pendenti ex articolo 16 legge n. 289 del 2002 - Insufficienza delle somme versate - Art. 16, comma 9, legge n. 289 del 2002 - Regolarizzazione in caso di errore scusabile - Procedimento - Omessa regolarizzazione - Conseguenza. In tema di condono fiscale e con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti, la previsione contenuta nell'articolo 16, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 postula l'insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza. In tale caso, qualora sia riconosciuta l'esistenza di un errore scusabile da parte del contribuente, è previsto uno speciale procedimento finalizzato all'integrazione, consistente nella notifica di una comunicazione da parte dell'Ufficio cui deve seguire la regolarizzazione, mancando la quale non si produce l'effetto di definizione della lite fiscale in funzione surrogatoria dell'obbligazione tributaria controversa. In precedenza, non esattamente in termini, Sez. 5, Sentenza n. 23028 del 2009 In tema di condono fiscale, la dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è subordinata, come previsto dal comma ottavo di tale disposizione, all'attestazione da parte dell'Ufficio della regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la produzione da parte del contribuente di documenti comprovanti l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono ed il versamento della somma dovuta. SEZIONE QUINTA 4 FEBBRAIO 2011, N. 2712 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE. Mandato rilasciato ad intermediario finanziario ad investire capitali - Presunzione di produzione di redditi da capitale - Configurabilità - Ragioni. In tema di Irpef, il mandato, rilasciato ad un intermediario finanziario, ad investire i propri capitali, lasciando a quest'ultimo la scelta della tipologia degli investimenti, va considerato un mandato a procurarsi frutti pecuniari mediante investimenti in quanto, secondo l' id quod plerumque accidit , nessuno affiderebbe i propri capitali ad un intermediario finanziario senza la promessa di un corrispettivo, sia pure aleatorio, e deve ritenersi, quindi, produttivo di redditi anche sulla base di presunzioni semplici. Numerazione anteriore al d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 . Si veda, anche se non proprio in termini, Sez. 5, Sentenza n. 22980 del 2010 In tema di Irpef, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate ad un promotore finanziario che non siano materialmente percepiti, ma vengano soltanto capitalizzati in una scheda riferita al creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall'articolo 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, comunque, sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento. SEZIONE QUINTA 4 FEBBRAIO 2011, N. 2691 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Liti fiscali pendenti in materia di imposte su concorsi pronostici e scommesse - Definibilità ex articolo 16 legge n. 289 del 2002 - Esclusione - Fondamento. In tema di condono fiscale, a seguito dell'abrogazione da parte dell'articolo 5-ter, primo comma, del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, non sono definibili in via agevolata, ex articolo 16 della medesima legge n. 289, le liti fiscali aventi ad oggetto avvisi di accertamento relativi alle imposte sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Non si segnalano precedenti in termini.