RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 4 FEBBRAIO 2010, N. 2681 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA. Cartella di pagamento - Termine per la notifica - Sentenza Corte costituzionale 280/2005 - Art. 1 comma 5 ter Dl 156/2005 - Norma transitoria emanata per dare attuazione alla sentenza - Portata applicativa - Retroattività - Esclusione. In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1, comma 5 ter, del Dl 106/2005, convertito con modificazioni nella legge 156/2005, che ha sostituito il comma secondo dell'art. 36 del D.Lgs. 46/1999, stabilendo che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non si applica alle cartelle che siano state notificate prima della sua entrata in vigore, in quanto la norma, pur rientrando fra quelle emanate per dare attuazione alla pronuncia di incostituzionalità prevista nella sentenza della Corte costituzionale 280/2005, non può essere considerata automaticamente retroattiva in assenza di un'esplicita indicazione legislativa. In senso difforme a Sez. 5, Sentenza 4745/2006 in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del decreto-legge 106/2005, convertito con modificazioni nella legge 156/2005 - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale 280/2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del Dpr 602/1973, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art. 36 bis del Dpr 600/1973 -, ha fissato, al comma quinto bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all'art. 5 ter, sostituendo il comma secondo dell'art. 36 del D.Lgs. 46/1999, che per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione il termine si applica, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, qualora sia stato notificato il solo avviso di mora - sul presupposto dell'equivalenza del relativo contenuto -, anche a tale atto. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice . b Sez. 5, Sentenza 16826/2006 in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr 600/1973, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con l'art. 1, commi 5 bis e 5 ter, del Dl 106/2005, convertito nella legge 156/2005, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta legge di conversione 156/2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 art. 36, comma secondo, lettera b, del D.Lgs. 46/1999 , salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere a le ipotesi di rettifica cartolare o formale , per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 43, primo comma, del Dpr 600/1973, nel testo vigente ratione temporis b le ipotesi di controllo formale o, più rettamente, cartolare , per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione secondo il combinato disposto dell'art. 17, primo comma, del Dpr 602/1973, e dell'art. 43, primo comma, del Dpr 600/1973, entrambi nel testo vigente ratione temporis , sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma dell'art. 24 del Dpr 602/1973 anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis . La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall'ente impositore. SEZIONE QUINTA 31 GENNAIO 2011, N. 2276 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE. Società farmaceutica - Spese per l'organizzazione di congressi e convegni - Deducibilità quali spese di rappresentanza - Condizioni. In tema di imposte sui redditi, le spese sostenute da una società farmaceutica per l'organizzazione di congressi e convegni e per il pagamento, in favore dei medici partecipanti, delle relative spese di viaggio e soggiorno possono essere qualificate come spese di rappresentanza - e come tali deducibili entro i limiti indicati dall'art. 74 del Dpr 917/1986 - purché si dimostri che le attività in questione abbiano rilevante interesse scientifico per lo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, della tecnica farmaceutica etc., con esclusione di scopi pubblicitari e ricadano nell'ambito delle disposizioni dell'art. 19, comma 14, della legge 67/1988 e relativi regolamenti. Sulle spese deducibili dalle società farmaceutiche, vi è abbondante giurisprudenza i Sez. 5, Sentenza 15268/2000 l'IVA corrisposta da una società farmaceutica per le spese sostenute per le organizzazioni di congressi e convegni e per il pagamento in favore dei medici delle relative spese di viaggio e soggiorno, nonché per la distribuzione di donativi agli stessi, può essere posta in detrazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr 633/1972, solo quando le spese in questione possano ritenersi inerenti all'attività di impresa, e perciò non siano in contrasto con la disciplina della pubblicità dei farmaci contenuta nell'art. 31 della legge 833/1978, e la società contribuente dimostri che esse abbiano finalità di rilevante interesse scientifico, con esclusione di scopi pubblicitari e ricadano nell'ambito delle disposizioni dell'art. 19 della legge 67/1988 e dei relativi regolamenti. ii Sez. 5, Sentenza 9567/2007 in tema di imposte sui redditi, il criterio distintivo tra spese di pubblicità o propaganda e spese di rappresentanza, diversamente disciplinate dall'art. 74, comma secondo, del Dpr 917/1986, va individuato nella diversità, anche strategica, dei rispettivi obiettivi, svincolati nel secondo caso da una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e collegati nel primo ad un incremento più o meno immediato della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in determinati contesti, anche temporali pertanto, fermo restando che entrambe le tipologie di costi debbono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell'impresa, e che le une e le altre ne realizzano, in definitiva, gli interessi, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. iii Sez. 5, Sentenza 10959/2007 in materia di imposte sui redditi, rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all'articolo 74 del Dpr 917/1986, i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre ne restano escluse le spese sostenute per incrementare le vendite i pranzi offerti ai clienti non costituiscono spese di rappresentanza qualora sussista una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite nella specie la S.C. ha ritenuto la sentenza di merito, che aveva qualificato quelle sostenute dalla contribuente come spese di pubblicità in quanto dirette ad aumentare il volume delle vendite, priva di un'adeguata motivazione atta a suffragare quanto ritenuto, non consentendo di ricostruire l' iter logico che aveva indotto il giudice di seconde cure a ritenere le dette spese dirette ad aumentare il volume delle vendite, occorrendo una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese e della sua diretta imputabilità . iv Sez. 5, Sentenza 11226/2007 in tema di imposte sui redditi, rientrano nel concetto di spese di pubblicità, ai sensi dell'art. 74 del Dpr 917/1986, non solo le spese di pubblicità in senso stretto, ma anche tutte quelle che hanno in concreto lo scopo di incrementare le vendite, non esaurendosi nel fine di accrescere il prestigio della società. v Sez. 5, Sentenza 21270/2008 in tema di reddito d'impresa, nell'ambito della distinzione prevista, ai fini della diversa deducibilità, dall'art. 74, comma 2, della legge 917/1986, le spese di ospitalità sostenute da aziende produttrici di farmaci nella organizzazione di convegni o congressi sono qualificabili quali spese di rappresentanza, deducibili nella misura di un terzo del relativo ammontare, e non come spese di pubblicità o propaganda, integralmente deducibili, atteso che hanno quale effetto quello di accrescere il prestigio della società organizzatrice, ma non costituiscono spese necessarie per l'attività propagandistica o di incentivazione del prodotto. Nell'ambito delle spese di rappresentanza, poi, le spese di vitto non possono essere ricomprese nell'ambito delle spese integralmente detraibili se di valore inferiore alle vecchie 50.000 lire italiane, posto che la norma si riferisce inequivocabilmente a beni ed oggetti materiali distribuiti gratuitamente, e non può ritenersi riferita anche all'offerta del vitto, che non è inquadrabile nella categoria dei beni, ma più propriamente in quella dei servizi, in quanto attiene fondamentalmente all'attività di manipolazione necessaria per la preparazione del cibo e di distribuzione ai commensali. SEZIONE QUINTA 31 GENNAIO 2011, N. 2272 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA. Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria prevista per gli atti processuali, ex artt. 156 e 160 Cpc - Applicabilità - Affermazione - Limiti - Intervenuta decadenza dal potere di accertamento - Operatività della sanatoria - Esclusione. La natura sostanziale e non processuale né assimilabile a quella processuale dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del Dpr 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 Cpc Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento. La sentenza si adegua al principio di diritto già espresso dalle Sez. unite, Sentenza 19854/2004 la natura sostanziale e non processuale né assimilabile a quella processuale dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del Dpr 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 Cpc. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere di accertamento. Risulta, pertanto, recessivo l'opposto indirizzo, espresso ad es. da Sez. 5, Sentenza 10477/2008 l'avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale, né funzionale al processo, poiché non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria, si correla l'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne discende che alla notificazione dell'avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al rilievo d'ufficio delle nullità. SEZIONE QUINTA 31 GENNAIO 2011, N. 2227 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - IN GENERE. Regime del margine ex art. 36 Dl 41/1995 - Presupposto - Mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente - Necessità - Assenza di tale condizione - Difetto di consapevolezza da parte del cessionario - Rilevanza ai soli fini dell'aspetto sanzionatorio - Configurabilità. In tema di IVA, il regime del margine previsto dall'art. 36 del Dl 41/1995, convertito nella legge 85/1995, presuppone la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza comporta l'inapplicabilità del regime de quo , indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull'aspetto sanzionatorio. Fattispecie in tema di applicazione di IVA intracomunitaria sull'acquisto di autovetture in Germania . In precedenza, Sez. 5, Sentenza 3427/2010 in tema di IVA, il regime del margine di cui all'art. 36 del Dl 41/1995, convertito nella legge 85/1995, non è applicabile alle vendite di autoveicoli usati, effettuate da società di leasing o di autonoleggio, che li abbiano acquistati nuovi, dovendosi presumere, in base a normali criteri di economicità, che in tali casi l'IVA sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, per cui non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella mancata detrazione dell'IVA sull'acquisto da parte del cedente. Si veda anche Sez. 5, Sentenza 3603/2009 in tema IVA, le cessioni intracomunitarie, a norma dell'art. 50, commi 1 e 2 del Dl 331/1993, sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei commitenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato di appartenenza. Per accedere al regime esente, però, non basta che gli esercenti imprese, arti e professioni indichino tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso ad una apposita procedura di verifica, richiedendo al Ministero la conferma della validità attuale del numero di identificazione attribuito al cessionario. In assenza di tali adempimenti, legittimamente l'Ufficio finanziario può ritenere che lo scambio abbia carattere nazionale e procedere al recupero dell'IVA, restando onere del contribuente provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo. SEZIONE QUINTA 31 GENNAIO 2011, N. 2226 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Anche oltre i termini fissati dall'art. 38 del Dpr 602/1973 ed in sede contenziosa. In tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 602/1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. In senso conforme già Sez. 5, Sentenza 22021/2006 in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del Dpr 602/1973, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. Si vedano altresì i Sez. U, Sentenza 15063/2002 la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del Dpr 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis , è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell' iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria l'art. 9, commi settimo e ottavo, del Dpr 600/1973, nel testo vigente in quel tempo, non pone alcun limite temporale all'emendabilità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva art. 53, comma primo, Cost. e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa art. 97, comma primo, Cost. . ii Sez. 5, Sentenza 10055/2000 le dichiarazioni fiscali del contribuente, costituendo il momento di avvio di un procedimento di diritto pubblico, come tale caratterizzato da esigenze di razionale svolgimento e dalla aspirazione al conseguimento di risultati di stabilità, comportano l'automatismo degli effetti propri degli atti giuridici in senso stretto. Come tali, esse sono assoggettate a vincoli di forma e di tempo che inducono ad affermare la loro irretrattabilità. Esse, pertanto, al di fuori delle ipotesi di errori materiali o di calcolo - le quali non richiedono un'espressa rettifica, in quanto desumibili ab intrinseco dalla stessa dichiarazione - possono essere emendate ed, in buona sostanza, sostituite soltanto entro i termini previsti per una valida dichiarazione. In caso di mancata rettifica nei termini suddetti, la possibilità, perciò, di addurre ad assumere in prestito categorie meramente privatistiche errori di fatto o di diritto intervenuti nella dichiarazione ed incidenti sulla obbligazione tributaria, finisce per potersi esprimere nei soli limiti in cui la legge stessa preveda il diritto al rimborso, o in sede di opposizione alla maggiore pretesa tributaria fatta eventualmente valere dall'Amministrazione. Non derogano a questo quadro di esigenze di un rigoroso rispetto delle modalità e dei termini di presentazione, le dichiarazioni in tema di I.V.A., rispetto alle quali tali esigenze si fanno - anzi - tanto più nette, ove si considerino - ad esempio - i meccanismi di detrazioni d'imposta operanti a favore del cessionario del bene o della prestazione di servizio. iii Sez. 5, Sentenza 5738/2007 in tema di imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errore di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante nel redigerla, è in linea di principio emendabile e ritrattabile, ai sensi dell'art. 9, settimo ed ottavo comma, del Dpr 600/1973, qualora possa derivarne l'assoggettamento del contribuente ad imposta diversa e più gravosa rispetto a quella che per legge deve restare a suo carico pertanto, l'art. 38 del Dpr 602/1973, recante i rimedi giurisdizionali avverso la reiezione dell'istanza di restituzione delle somme versate in regime di autotassazione, in base ad una dichiarazione dei redditi che risulti inficiata da errore, consente al contribuente, nel termine stabilito dalla medesima disposizione, di chiedere il rimborso delle imposte pagate in adempimento di obblighi in tutto o in parte inesistenti. SEZIONE QUINTA 31 GENNAIO 2011, N. 2222 TRIBUTI IN GNERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE. Esenzione I.r.p.e.g. ex art. 105 Dpr 218/1978 - Condizioni - Società di capitali sostitutiva dell'ente territoriale nella gestione di servizi pubblici - Esclusione - Fattispecie. Il beneficio dell'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, previsto dall'art. 105 del Dpr 218/1978, come modificato dall'art. 14 della legge 64/1986, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori del Mezzogiorno d'Italia, indicati nell'art. 1, del Dpr citato, non trova applicazione allorché l'attività espletata non costituisca una nuova iniziativa, ma sostituisca quella svolta in termini di servizi da parte della P.A., non essendo dette norme, che hanno natura eccezionale, suscettibili d'interpretazione analogica ed estensiva. Fattispecie relativa a società per azioni che aveva rilevato la gestione dell'acquedotto, della rete fognaria e del depuratore, in precedenza appartenenti al Comune e delle analisi di tutti i liquidi, in precedenza eseguite dal laboratorio della Provincia . Sulla agevolazione in esame i Sez. 5, Sentenza 5292/2004 in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previsto dall'art. 105 del Dpr 218/1978, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, non trova applicazione nelle ipotesi di rinnovo, conversione ed ampliamento di opifici già esistenti, a meno che l'innovazione o la trasformazione siano talmente pregnanti da poter essere equiparati ad un nuovo stabilimento industriale nella fattispecie, di ampliamento nella misura del 60 per cento della capacità produttiva, senza mutamento del soggetto societario e del tipo di attività, è stata esclusa la sussistenza nel contribuente di un quid novi tale da farne risultare una nuova impresa . ii Sez. 5, Sentenza 22772/2004 in tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nel Mezzogiorno, l'art. 105 del Dpr 218/1978, come modificato dall'art. 14 della legge 64/1986, pone, accanto al requisito della novità dell'iniziativa produttiva, quello della nuova costituzione in forma societaria del soggetto aspirante al beneficio, senza che il richiamo del primo comma - fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102 dello stesso testo normativo - alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR - che prescinde dai presupposti della costituzione di una nuova società, oltre che della creazione di nuove iniziative produttive - possa interpretarsi come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione quale l'ampliamento di opificio già esistente, dovendo invece intendersi, soltanto, nel senso che la disciplina dell'esenzione dall'IRPEG è compatibile e può cumularsi con quella relativa alle esenzioni dall'ILOR prevista dai precedenti artt. 101 e 102 dello stesso Dpr 218/1978. iii Sez. 5, Sentenza 28330/2005 ai fini del godimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG prevista per le imprese operanti nell'Italia meridionale dagli artt. 105, comma primo, del Dpr 218/1978, e 14, comma quinto, della legge 64/1986, si richiede la concomitante presenza di due requisiti, legati, peraltro, da relazione finalistica ossia la costituzione di una nuova impresa a carattere societario nei territori agevolati e la realizzazione, in quei territori, di nuove iniziative produttive. Ne consegue che il beneficio fiscale non spetta alla società che, costituita al di fuori dei territori agevolati, abbia solo successivamente trasferito la propria sede legale ed iniziato ad operare in tali territori.