RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 14 GENNAIO 2011, N. 800 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI. Indennità di buonuscita a dipendente FF.SS. - Trattenute I.R.P.E.F. - Domanda di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Legge n. 482 del 1985 - Applicabilità - Condizioni. Con riguardo ad indennità di buonuscita erogata dall'Opera di Previdenza del Personale delle Ferrovie dello Stato O.P.A.F.S. in favore di dipendente collocato a riposo dopo il 1° gennaio 1974, la domanda del dipendente medesimo volta al rimborso delle trattenute I.R.P.E.F. non si sottrae al principio di decadenza contemplato dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per effetto del decorso di 18 mesi dal versamento stesso, vertendosi in tema di versamento diretto e non di ritenuta diretta ai sensi dell'art. 37 del citato d.P.R. n. 602 del 1973 operato dall'O.P.A.F.S Tuttavia, la decadenza ex art. 38 citato non trova applicazione allorché si verta in tema di rimborso I.R.P.E.F. cui sia applicabile il regime normativo previsto dalla legge 26 settembre 1985 n. 482 come modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986 e si sia in presenza di liquidazione dell'indennità posteriore all'1 gennaio 1980. In senso conforme, già Sez. 1 n. 2485 del 1996 Con riguardo ad indennità di buonuscita erogata dall'Opera di Previdenza del Personale delle Ferrovie dello Stato O.P.A.F.S. in favore di dipendente collocato a riposo dopo l'1 gennaio 1974, la domanda del dipendente medesimo volta al rimborso delle trattenute I.R.P.E.F., non si sottrae al principio di decadenza contemplato dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per effetto del decorso di 18 mesi dal versamento stesso, vertendosi in tema di versamento diretto e non di ritenuta diretta ai sensi dell'art. 37 del citato d.P.R. n. 602 del 1973 operato dall'O.P.A.F.S Tuttavia la decadenza ex art. 38 citato non trova applicazione allorché si verta in tema di rimborso I.R.P.E.F. cui sia applicabile il regime normativo previsto dalla legge 26 settembre 1985 n. 482 come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 1986 e si sia in presenza di liquidazione dell'indennità posteriore all'1 gennaio 1980. SEZIONE QUINTA 14 GENNAIO 2011, N. 795 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Avviso bonario ex art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 - Obbligo di invio da parte dell'amministrazione finanziaria - Presupposto - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Limiti - Questioni interpretative non risultanti dall'atto impositivo - Esclusione. In tema di riscossione delle imposte, l'avviso bonario con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall'amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall'atto impositivo l'esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative. Si richiama sezione V n. 26316 del 2010 Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente , allo stato attuale della legislazione non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l'obbligatorietà dell'invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all'iscrizione a ruolo, di cui all'art. 6 dello Statuto sopra indicato, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che possono derivare sia dal contenuto intrinseco dell'atto del contribuente, sia dal confronto tra l'atto in questione ed i diversi dati di cui l'Ufficio abbia la disponibilità. SEZIONE QUINTA 14 GENNAIO 2011, N. 791 TRIBUTI IN GENERALE - DECADENZA. Contenzioso tributario - Tributo indebitamente versato - Rimborso - Azione - Decadenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni grado - Ammissibilità - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione , ai sensi dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno, essendo quei termini dettati per finalità di interesse pubblico e di essi non potendo neppure l'amministrazione disporre, con la conseguenza che la decadenza può essere rilevata di ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, per tale ritenendosi non soltanto quella che riguarda i diritti indisponibili, ma anche quella disciplinata da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo. In senso conforme, si vedano i Sez. 1 n. 8572 del 1993 La regola posta dall'art. 2969 cod. civ., per la quale la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, non ha carattere assoluto, trovando deroga nell'ipotesi che si controverta su materia sottratta alla disponibilità delle parti , per tale ritenendosi non soltanto quella che riguarda i diritti indisponibili, ma anche quella per la quale v'è un regime legale che escluda un potere di disponibilità delle parti, nel senso che tale regime non può essere da loro obliterato, rinunciato o comunque modificato in siffatta ipotesi, che si configura in materia tributaria con riguardo ai termini per l'azione di rimborso del tributo indebitamente versato, la rilevabilità d'ufficio della decadenza non è limitata al giudizio di primo grado, ma opera anche negli altri gradi del processo tributario, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato interno, ossia che sulla questione vi sia stata una statuizione espressa non impugnata e perciò intangibile, a norma dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ ii Sez. 1 n. 8606 del 1996 In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di un tributo indebitamente versato per essere stata la relativa domanda presentata dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, concernente la riscossione delle imposte sul reddito, trattandosi di materia disciplinata da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno. iii Sez. V n. 11521 del 2004 In materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue sul piano processuale, alla luce dell'art. 57, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., l'inammissibilità della deduzione, effettuata per la prima volta in appello, della violazione di un termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente, e, per converso, la deducibilità per la prima volta in appello della decadenza stabilita dalla legge fiscale in favore dell'amministrazione finanziaria, come nel caso di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno. iv Sez. V n. 1605 del 2008 In materia tributaria, la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che, alla luce dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., è deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno. SEZIONE QUINTA 14 GENNAIO 2011, N. 788 TRIBUTI IN GENERALE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE. Direttori generali dei Dipartimenti delle Entrate - Funzioni ex art. 16 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 11 d.lgs. n. 80 del 1998 - Potere di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale - Provvedimento di attivazione di otto uffici circoscrizionali di Roma - Inclusione - Conseguenza - Legittimazione degli stessi a ricevere le istanze di rimborso dei contribuenti. I direttori generali dei Dipartimenti delle Entrate, nell'ambito delle modifiche organizzative seguite all'istituzione delle agenzie fiscali, hanno il potere - in base all'art. 16, comma 1, lettere b e c , del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - di organizzare, nell'ambito degli obiettivi ministeriali, gli uffici di livello dirigenziale non generale, trattandosi di atti di organizzazione interna non incidenti sulle posizioni soggettive dei contribuenti, ed in tale ambito rientra il provvedimento di attivazione di otto uffici circoscrizionali delle Entrate di Roma, ai quali va conseguentemente riconosciuta la legittimazione a ricevere le istanze di rimborso in luogo della preesistente Sezione distaccata della Direzione regionale delle entrate di Roma, rimasta competente soltanto per alcuni uffici finanziari della Provincia di Roma. In senso conforme, sezione V n. 18831 del 2006 Il dirigente di un ufficio dirigenziale generale - come, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria prima dell'istituzione delle agenzie fiscali, il direttore generale del dipartimento delle entrate - , in base all'art. 16, comma 1, lettere b e c , del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha il potere di attuare i programmi ministeriali, di assegnare ai dirigenti incarichi e responsabilità specifici e di organizzare gli uffici di livello dirigenziale non generale, allo scopo di raggiungere gli obiettivi ministeriali prefissati gli atti e i provvedimenti adottati nell'esercizio di tali poteri di vertice non sono soggetti a ricorso gerarchico art. 16 cit., comma 4 . Il direttore generale del dipartimento delle entrate, pertanto, nell'esercizio del potere di riordinare le competenze degli uffici dipendenti, poteva affidare con decreto al centro servizi di Venezia il servizio di controllo dell'imposizione sugli emolumenti arretrati per tutto il territorio nazionale, attribuendo ad esso il potere di emettere i provvedimenti conseguenti, ossia anche i ruoli nella specie il contribuente, non avente il domicilio fiscale in quell'ambito territoriale, aveva impugnato una cartella esattoriale emessa su ruolo predisposto dal centro servizi di Venezia denunciandone l'incompetenza . SEZIONE QUINTA 14 GENNAIO 2011, N. 778 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI. Eliminazione di beni non completamente ammortizzati - Costo residuo - Determinazione - Criteri. In tema di imposte sui redditi di impresa, nella ipotesi di eliminazione dal complesso produttivo per cessione e/o dismissione di beni non completamente ammortizzati, il costo residuo che il contribuente può dedurre dall'imponibile, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , come pure dall'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 precedentemente vigente, è determinato tenendo conto degli ammortamenti effettivamente operati, ancorché essi siano stati calcolati in misura inferiore a quella massima fiscalmente consentita. Si veda Sez. 1 n. 10412 del 1998 In tema di imposte sui redditi, nella ipotesi di eliminazione dal complesso produttivo di beni non completamente ammortizzati, il costo residuo che il contribuente può dedurre dall'imponibile è determinato tenendo conto degli ammortamenti effettivamente operati, ancorché siano stati calcolati in misura inferiore anche di oltre la metà a quella massima fiscalmente consentita. SEZIONE QUINTA 14 GENNAIO 2011, N. 775 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - T.A.R.S.U. Esenzione ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993 - Condizioni - Prova - Onere a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento. In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione e cioè che nelle stesse si formino rifiuti speciali e che al loro smaltimento provveda - come previsto dalla legge - il produttore a proprie spese , atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. In senso conforme, già sezione V n. 4766 del 2004 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con riguardo alla norma, dettata dall'art. 62, comma terzo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali , deve ritenersi che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato oltre all'obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993 un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. SEZIONE QUINTA 14 GENNAIO 2011, N. 774 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Superficie tassabile - Determinazione - Aree di formazione di rifiuti speciali - Esenzione ex art. 62, comma 3 , del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presupposti. In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62 comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - che esclude dalla determinazione della superficie tassabile, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali - richiede una duplice condizione perché operi l'esenzione e cioè che nelle aree indicate si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento degli stessi provveda il produttore dei medesimi a proprie spese. Si veda il precedente richiamato alla massima che precede. SEZIONE QUINTA 14 GENNAIO 2011, N. 769 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Art. 38, comma 4, legge n. 413 del 1991 - Definizione automatica dei periodi di imposta chiusi in perdita - Computo della somma da versare - Riferimento alle sole perdite esposte in dichiarazione - Necessità. In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 38, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il calcolo della somma dovuta per la definizione automatica, riguardo a periodi di imposta chiusi in perdita, si fa assumendo le sole perdite esposte in dichiarazione - senza che si possa tener conto di eventuali diverse risultanze esposte nel bilancio societario - diminuite del 30% in quanto, nel prevedere tale riduzione, la norma fa riferimento alle perdite esposte dichiarate nella dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo di imposta, con la conseguenza che la somma da versare è pari al 10% della differenza fra perdita dichiarata e perdita diminuita e non deve essere inferiore, in ogni caso, ai limiti minimi stabiliti dal comma 3 dello stesso articolo 38. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 13 GENNAIO 2011, N. 691 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI LIMITI RISPETTO A TERZI . Terzi estranei al processo - Efficacia riflessa del giudicato - Limiti - Fattispecie. Dal principio stabilito dall'art. 2909 cod. civ - secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa - si evince, a contrario , che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi. Il giudicato può, tuttavia, quale affermazione obiettiva di verità, spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, ma tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile né che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, né che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa, salvo che tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge, come nel caso delle obbligazioni solidali, ai sensi dell'art. 1306 cod. civ. Fattispecie in materia tributaria . In senso conforme, già Sez. 2 n. 7523 del 2007 Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che ne possa ricevere un pregiudizio giuridico. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale la pronuncia affermativa della comproprietà di un fabbricato emessa tra due persone nel 1985 non poteva operare nei confronti di un terzo che aveva acquistato un appartamento sito nel predetto fabbricato da una delle due parti in data antecedente all'instaurazione della controversia . SEZIONE QUINTA 13 GENNAIO 2011, N. 686 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE. Art. 51, comma 2, lett. b del d.P.R. n. 917 del 1986 - Ricavi conseguiti dallo sfruttamento di una cava - Qualificazione come reddito di impresa - Condizioni - Fattispecie in tema di contratto di cessione del materiale estraibile. Costituiscono redditi di impresa, in base al disposto dell'art. 51, comma 2, lett. b del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 applicabile ratione temporis , poi art. 55, secondo la numerazione introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 344 , i ricavi conseguiti in modo continuativo e stabile dal proprietario della cava in conseguenza e per effetto dell'attività di sfruttamento, indipendentemente dal soggetto che materialmente esegua l'attività stessa, in tutte le ipotesi in cui non si trasferisce a terzi il diritto di proprietà sulla cava o non si costituisce sulla stessa un diritto reale di godimento. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che andassero considerati quali redditi di impresa i corrispettivi del contratto con cui il proprietario della cava aveva ceduto a terzi tutto il materiale estraibile . Non si segnalano precedenti in termini.