RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZ. V SENTENZA 30 DICEMBRE 2010, N. 26478 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE. Ricorso tempestivo avverso cartella esattoriale - Ammissibilità - Censura riguardante l'inefficacia di un atto pregresso divenuto definitivo - Rilievo officioso - Esclusione - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, in relazione al tempo di proposizione, solo per intempestività dell'impugnazione, per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, in rapporto all'atto impugnato nella specie cartella esattoriale , con la conseguenza che, qualora detto atto sia stato impugnato tempestivamente, l'impugnazione deve, sotto questo profilo, ritenersi ammissibile, non rilevando in contrario la circostanza che la censura riguardi l'inefficacia di un atto pregresso divenuto definitivo avviso di accertamento , attenendo tale censura al merito ed alla fondatezza dell'impugnazione, non alla sua ammissibilità. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. V SENTENZA 30 DICEMBRE 2010, N. 26474 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE. Imposta sulla pubblicità - Disciplina vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore al d.lgs. numero 46 del 1999 - Riscossione - Accertamento dell'imposta non definitivo - Iscrizione a ruolo parziale - Ammissibilità - Fondamento. In tema di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999, numero 46, la disposizione di cui all'articolo 15, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, che prevede l'obbligo per l'ente impositore di una iscrizione a ruolo parziale in caso di accertamento dell'imposta non definitivo, trova applicazione anche per i tributi locali, per effetto del rinvio operato dall'articolo 68 del d.P.R. 28 gennaio 1988, numero 43 al precedente articolo 67, secondo comma, il quale, ai fini della formazione del ruolo e della riscossione delle somme iscritte, richiama l'articolo 63 del medesimo d.P.R. del 1988, il cui quarto comma espressamente rinvia al d.P.R. numero 602 del 1973, all'interno del quale si colloca l'articolo 15 citato. In precedenza, Sez. 5, Sentenza numero 17562 del 2007 in tema di riscossione dell'imposta sulla pubblicità, e con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999, numero 46, l'impugnazione dell'avviso di accertamento non impedisce al Comune di procedere all'iscrizione a ruolo del tributo a titolo provvisorio, nella misura prevista dall'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 l'articolo 9 comma quinto, del d.lgs. 15 novembre 1993, numero 507 rinvia infatti alle disposizioni del d.P.R. 28 gennaio 1988, numero 43, il quale, prevedendo che la riscossione coattiva dei tributi locali abbia luogo mediante ruolo articolo 68 , e richiamando a tal fine la disciplina dettata per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici articolo 63 , rende applicabile l'articolo 15 cit., la cui riferibilità ai tributi locali deve ritenersi venuta meno soltanto per effetto dell'articolo 19 del d.lgs. numero 46 del 1999, che innovando la precedente disciplina ha limitato l'ambito applicativo di tale disposizione alle sole imposte sui redditi. SEZ. V SENTENZA 30 DICEMBRE 2010, N. 26440 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO I.V.A. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE. Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni - - Iscrizione a ruolo con le relative sanzioni - Invito ex articolo 60 d.P.R. numero 633 del 1972 - Necessità - Esclusione - Implicita abrogazione della norma ex articolo 17 d.lgs. numero 472 del 1997 - Configurabilità - Fondamento. In tema di IVA e nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633 e delle conseguenti sanzioni l'articolo 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, numero 472, prevedendo l'irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione delle sanzioni in misura del trenta per cento dell'importo non versato, ha implicitamente abrogato il sesto comma dell'articolo 60 del d.P.R. numero 633 citato nella parte in cui prevedeva che, prima di iscrivere a ruolo l'imposta non versata, l'ufficio invitasse preventivamente il contribuente al pagamento delle somme dovute, entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, con l'applicazione della soprattassa pari al 60% della somma non versata, avendo tale invito l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento e non di costituire un atto prodromico e necessario ai fini dell'iscrizione a ruolo, ed essendo tale funzione venuta meno con l'entrata in vigore dell'articolo 17 cit. che ha fissato la sanzione è stata fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all'invito. In senso conforme, già a Sez. 5, Sentenza numero 22437 del 2008 In tema di IVA ed in ipotesi di sanzioni liquidate ai sensi dell'articolo 54 bis e 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633, l'articolo 17 del d. lgs. 18 dicembre 1997, numero 472, prevede l'irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione delle sanzioni nella misura del trenta per cento dell'importo non versato con tale normativa è stato implicitamente abrogato il sesto comma dell'articolo 60 citato, nella parte in cui prevedeva l'invio del preventivo invito al versamento la cui unica funzione è quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, posto che la sanzione è stata fissata in misura comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all'invito. b Sez. 5, Sentenza numero 3971 del 2009 Il ruolo e le cartelle recanti intimazione di pagamento di I.V.A., emessi in data antecedente il 30 giugno 1996, sono disciplinati, ratione temporis , non già dall'articolo 60, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633 come modificato dall'articolo 10, comma secondo, d.l. 20 giugno 1996, numero 323, conv. nella legge 8 agosto 1996, numero 425 , bensì dall'articolo 67, comma secondo, lett. a del d.P.R. 28 gennaio 1988, numero 43, dalla cui lettera si evince inequivocabilmente che l'invito al pagamento ivi menzionato non costituisce atto presupposto o comunque prodromico ad ogni iscrizione a ruolo e di ogni avvio di procedura riscossiva, non dovendo essere emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria e da questa fatte oggetto di pretesa attuativa , nonché, in via analogica, tutte le volte che il credito tributario abbia già un titolo, come specificamente nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo ed il correlato inizio della procedura di riscossione abbiano la fonte nella dichiarazione del contribuente che rechi enunciazione dell' an e del quantum del debito tributario, comportando l'insorgenza immediata ed incondizionata della debenza del tributo ai sensi dell'articolo 30, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633. SEZ. V SENTENZA 30 DICEMBRE 2010, N. 26429 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE. Acquisto di ramo d'azienda avente come attività il noleggio di veicoli - Valore dell'avviamento - Contratti di locazione in essere - Riferimento ai fini della determinazione del prezzo e dell'iscrizione in bilancio - Successiva risoluzione anticipata di alcuni contratti di locazione - Diminuzione dell'avviamento - Automatismo - Esclusione - Fondamento. In tema di imposte dirette, il valore dell'avviamento di un ramo di azienda nella specie avente come attività il noleggio di veicoli , calcolato e pagato, e successivamente iscritto in bilancio in una somma pari al valore dei contratti di locazione in corso alla data della cessione fino alla loro scadenza, non subisce un'automatica diminuzione, negli esercizi successivi, per il fatto che vi sia stata la risoluzione anticipata di alcuni contratti di locazione, con perdita dei canoni, in quanto il valore dell'avviamento, non è legato alla sorte dei singoli beni aziendali ed il suo mutamento dev'essere frutto di una valutazione autonoma e complessiva operata ex novo . Non si segnalano precedenti in termini. sez. v SENTENZA 30 DICEMBRE 2010, N. 26392 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Istanza dell'ufficio di acquisizione, da parte del giudice tributario, degli allegati alla dichiarazione dei redditi del contribuente - Inammissibilità - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, l'istanza con la quale l'Ufficio solleciti l'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, di cui all'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, al fine di acquisire gli allegati alla dichiarazione dei redditi del contribuente, è inammissibile, sia perché si tratta di documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria che ha formulato la richiesta, ed è, quindi, in contrasto con l'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, numero 212, sia perché manca il presupposto, che consente di derogare al canone ordinario di distribuzione dell'onere della prova e legittima l'esercizio del potere di ufficio, costituito dall'impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra, sia, infine, quando, come nella specie, la predetta istanza sia formulata nel giudizio di appello, in ragione della possibilità per le parti di produrre, anche in questa sede, nuovi documenti, nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 58, 2° comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546. Si veda anche Sez. 5, Sentenza numero 14960 del 2010 In tema di contenzioso tributario, l'articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, che prevede la possibile acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che sia le deposizioni testimoniali che le indagini peritali svolte nel processo penale a carico del contribuente per gli stessi fatti potevano essere valutate come elementi di mero valore indiziario dalla C.T.R. . SEZ. V SENTENZA 29 DICEMBRE 2010, N. 26314 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE. Tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi - Conseguenze - Idoneità della dichiarazione a costituire titolo per il rimborso - Esclusione - Convertibilità della dichiarazione tardivamente presentata in istanza di rimborso - Ammissibilità - Condizioni. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE. Tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi - Conseguenze - Idoneità della dichiarazione a costituire titolo per il rimborso - Esclusione - Convertibilità della dichiarazione tardivamente presentata in istanza di rimborso - Ammissibilità - Condizioni. La dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, secondo la previsione contenuta nell'abrogato articolo 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 luglio 1997, numero 241 , costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati , mentre, trattandosi di disposizione di tipo sanzionatorio che tende a disincentivare i ritardi nella presentazione della denuncia dei redditi, della dichiarazione tardiva l'erario non può tenere conto per il rimborso dei crediti d'imposta da essa risultanti, avendo in tal caso il contribuente, l'onere di formulare una espressa istanza al riguardo detta istanza, peraltro, può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso. Si veda Sez. 5, Sentenza numero 4328 del 2002 In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il divieto di rimborso delle ritenute di acconto di redditi non dichiarati, sancito dall'articolo 39, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602 nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'articolo 15 del D.Lgs. numero 46 del 1999 , mira a sanzionare, evidentemente in quanto cagione di danno per l'erario, lo specifico comportamento illecito del contribuente costituito dalla omissione della dichiarazione. Ne consegue che, per l'insussistenza della eadem ratio ed in applicazione del principio di stretta legalità che informa tutto il sistema sanzionatorio tributario, deve escludersi che il suddetto divieto operi con riguardo al diverso caso della dichiarazione presentata oltre i termini massimi consentiti - ed ove sia pacifico che il contribuente non ha occultato redditi -, atteso che l'articolo 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'articolo 6 del D.Lgs. numero 241 del 1997, seguita dall'abrogazione totale disposta dall'articolo 9 del D.Lgs. numero 322 del 1998 non prevede, nel caso di presentazione della dichiarazione con ritardo superiore al mese, alcuna decadenza dal diritto al rimborso delle ritenute d'acconto ne' una tale conseguenza è comminata dall'articolo 46 del medesimo d.P.R. numero 600 del 1973 prima dell'abrogazione disposta dall'articolo 16 del D.Lgs. numero 471 del 1997 , in tema di sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione. SEZ. V SENTENZA 17 DICEMBRE 2010, N. 25624 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972. Contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale - Soggezione ad imposizione diretta - Esclusione - Fattispecie riguardante la Regione Sicilia. I contributi erogati dallo Stato, a ripiano dei disavanzi di esercizio degli enti e delle aziende di trasporto pubblico locale, e distribuiti dalle Regioni tramite il Fondo nazionale ripartito tra le stesse sulla base di parametri prefissati, di cui agli artt. 6 e 9 della legge 10 aprile 1981, numero 151, non costituiscono componenti positivi del reddito e, quindi, sono sottratti ad imposizione diretta, a norma dell'articolo 3, comma 1, numero 3, del d.l. 9 dicembre 1986, numero 833, conv. in legge 6 febbraio 1987, numero 18 tuttora in vigore come si evince dalla norma interpretativa di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 che ad esso fa riferimento , anche dopo la soppressione del predetto Fondo ad opera della legge 28 dicembre 1995, numero 549 e l'assunzione dei contributi a carico delle regioni tramite un apposito Fondo destinato ai trasporti, costituito con d.lgs. 19 novembre 1997, numero 422. Principio enunciato in fattispecie riguardante la Regione Sicilia . Si richiama Sez. U, Sentenza numero 21749 del 2009 In tema di IRAP, l'articolo 3, comma 2-quinquies, del d.l. 24 settembre 2002, numero 209 introdotto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, numero 265 , nell'includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell'imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1999, numero 506 , la quale è stata invece fornita dall'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, numero 289, nel senso che sono soggetti all'imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati - prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni - alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell'IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.