RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZ. QUINTA SENTENZA 30 DICEMBRE 2010, N. 26392 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE. Istanza dell'ufficio di acquisizione, da parte del giudice tributario, degli allegati alla dichiarazione dei redditi del contribuente - Inammissibilità - Fondamento. In tema di contenzioso tributario, l'istanza con la quale l'Ufficio solleciti l'esercizio dei poteri istruttori di ufficio, di cui all'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al fine di acquisire gli allegati alla dichiarazione dei redditi del contribuente, è inammissibile, sia perché si tratta di documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria che ha formulato la richiesta, ed è, quindi, in contrasto con l'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sia perché manca il presupposto, che consente di derogare al canone ordinario di distribuzione dell'onere della prova e legittima l'esercizio del potere di ufficio, costituito dall'impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell'altra, sia, infine, quando, come nella specie, la predetta istanza sia formulata nel giudizio di appello, in ragione della possibilità per le parti di produrre, anche in questa sede, nuovi documenti, nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell'art. 58, 2° comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Sul principio generale, si veda Sez. 5, Sentenza n. 14960 del 2010 In tema di contenzioso tributario, l'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede la possibile acquisizione d'ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo. In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che sia le deposizioni testimoniali che le indagini peritali svolte nel processo penale a carico del contribuente per gli stessi fatti potevano essere valutate come elementi di mero valore indiziario dalla C.T.R. . SEZ. QUINTA SENTENZA 30 DICEMBRE 2010, N. 26391 TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Inammissibilità del ricorso introduttivo - Rilevabilità d'ufficio - Proponibilità dell'eccezione per la prima volta in Cassazione - Limiti - Fattispecie. In tema di contenzioso tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito. Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria che aveva eccepito, per la prima volta, in sede di legittimità l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività dello stesso, rilevando che la valutazione della fondatezza di tale eccezione implicava la verifica dell'esistenza di cause di sospensione del termine di impugnazione, avendo la resistente dedotto la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 19 giugno 1997, n. 218 . Principio inedito. Si veda, Sez. 5, Sentenza n. 21510 del 2004 In tema di contenzioso tributario, la preclusione che si traduce in un'ipotesi di decadenza - conseguente alla omessa impugnazione di un avviso di liquidazione d'imposta - della possibilità di impugnare il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta stessa, ancorché rilevabile d'ufficio, non può essere eccepita per la prima volta in sede di giudizio di Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risulti espressamente la circostanza di fatto invocata a sostegno della detta preclusione, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto - anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto come l'esame di documenti di regola preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi di cui all'art. 372 cod. proc. civ. Nè è possibile ipotizzare un error in procedendo del giudice di merito - consistente nel mancato esame di un documento, - poiché la stessa rilevabilità d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, così che non può trovare applicazione per la prima volta in cassazione con riferimento ad un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione. SEZ. QUINTA SENTENZA 30 DICEMBRE 2010, N. 26429 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE I.R.P.E.G. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE. Acquisto di ramo d'azienda avente come attività il noleggio di veicoli - Valore dell'avviamento - Contratti di locazione in essere - Riferimento ai fini della determinazione del prezzo e dell'iscrizione in bilancio - Successiva risoluzione anticipata di alcuni contratti di locazione - Diminuzione dell'avviamento - Automatismo - Esclusione - Fondamento. In tema di imposte dirette, il valore dell'avviamento di un ramo di azienda nella specie avente come attività il noleggio di veicoli , calcolato e pagato, e successivamente iscritto in bilancio in una somma pari al valore dei contratti di locazione in corso alla data della cessione fino alla loro scadenza, non subisce un'automatica diminuzione, negli esercizi successivi, per il fatto che vi sia stata la risoluzione anticipata di alcuni contratti di locazione, con perdita dei canoni, in quanto il valore dell'avviamento, non è legato alla sorte dei singoli beni aziendali ed il suo mutamento dev'essere frutto di una valutazione autonoma e complessiva operata ex novo . Non si segnalano precedenti in termini.