RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZ. QUINTA 29 DICEMBRE 2010, N. 26316 TRIBUTI IN GENERALE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE NOZIONE . Art. 6 dello Statuto del contribuente - Invito al contraddittorio ai sensi della formazione della pretesa fiscale - Incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione - Limitazione - Applicabilità generale del principio - Esclusione. Anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente , allo stato attuale della legislazione non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l'obbligatorietà dell'invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all'iscrizione a ruolo, di cui all'art. 6 dello Statuto sopra indicato, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che possono derivare sia dal contenuto intrinseco dell'atto del contribuente, sia dal confronto tra l'atto in questione ed i diversi dati di cui l'Ufficio abbia la disponibilità. Il principio enunciato sembra ridimensionare la portata anche di quanto era stato precedentemente affermato, ad es. da Sez. 5, Sentenza n. 25002 del 2009 Le norme di natura procedimentale della legge 27 luglio 2000, n. 212 Statuto dei diritti del contribuente , che rendono obbligatorio l'interpello del contribuente in caso di liquidazione di tributi in base alla dichiarazione e in caso di incertezze art. 6, quinto comma e la sua informazione solo in caso di irrogazione di sanzioni art. 6, secondo comma , non hanno efficacia retroattiva e, pertanto, non possono trovare applicazione con riferimento all'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria relativa a precedenti anni d'imposta. SEZ. QUINTA 29 DICEMBRE 2010, N. 26286 TRIBUTI IN GENERALE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI BENEFICI IN GENERE. Aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla Commissione europea con decisione divenuta definitiva - Recupero impedito dalla normativa nazionale sugli effetti del decorso del tempo prescrizione o decadenza - Disapplicazione di tale normativa - Necessità - Fattispecie in tema di società miste per la gestione dei servizi pubblici locali. In tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale riguardante gli effetti del decorso del tempo sui rapporti giuridici sia in tema di prescrizione che di decadenza deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto non recuperabili, per l'intervenuta decadenza del potere di accertamento, le somme corrispondenti alle agevolazioni, riconosciute dagli artt. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e 66, comma 14, d.l. 31 agosto 1993, n. 331, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario, in quanto aiuti di Stato, dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE . In senso conforme, già Sez. 5, Sentenza n. 23418 del 2010 In tema di recupero di aiuti di Stato, la normativa nazionale sulla prescrizione deve essere disapplicata per contrasto con il principio di effettività proprio del diritto comunitario, qualora tale normativa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea divenuta definitiva. Fattispecie in tema di recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni, riconosciute dagli artt. 3, comma 70 legge n. 549 del 1995 e 66, comma 14, d.l. 331 del 1993, usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario in quanto aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE . SEZ. QUINTA 17 DICEMBRE 2010, N. 25616 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI. Accertamento di maggior reddito della società - Giudizio tributario - Litisconsorzio necessario - Spettanza - Al curatore del fallimento della società - Fondamento. TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone - Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza nei confronti di tutti i soci e della società - Fallimento della società - Avviso di accertamento notificato alla sola curatela - Rispetto dell'integrità del contraddittorio - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario.Tale regola, applicabile nell'ipotesi di società in bonis , affievolisce, nell'ipotesi di avviso di accertamento notificato al curatore del fallimento di società di persone, estendendosi la rappresentanza processuale del curatore a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento, così che, essendo egli libero di agire nell'interesse di ciascun soggetto rappresentato e, dunque, sia della società, che dei suoi soci, l'integrità del contraddittorio viene ad essere garantita dall'unicità del curatore. Principio inedito. Sulla pluralità dei fallimenti propri delle società di persone e dei giudizi cumulativi Sez. 1, Sentenza n. 26177 del 2007 I fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili, nonostante l'unicità della sentenza dichiarativa e degli organi della curatela e del giudice delegato, costituiscono procedure autonome, poiché si riferiscono a centri diversi di imputazione giuridica degli effetti di tale sentenza, stabilendo gli artt. 147 e 148, legge fall., la distinzione tra i patrimoni della società e dei soci, nonché delle situazioni attive e passive riferibili alla prima ed ai secondi pertanto, il curatore è legittimato a stare in giudizio quale organo del fallimento sociale o di ciascuno dei soci, a seconda della riferibilità della controversia all'uno o agli altri e, qualora subentri in un'azione revocatoria avente ad oggetto un atto compiuto dalla società ed agisca in qualità di organo del fallimento sociale ma altresì dei soci, deve attuare, ove processualmente tenuto, il contraddittorio con esplicito riferimento al fallimento di entrambi. SEZ. QUINTA 12 NOVEMBRE 2010, N. 23001 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE. Cittadino italiano residente in Francia - Pensione di anzianità percepita dall'INPS - Irpef - Applicabilità - Fondamento. La pensione di anzianità percepita dall'INPS da un cittadino italiano residente in Francia, è soggetta ad Irpef, in base all'art. 18, comma 2, della Convenzione Internazionale tra l'Italia e la Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo il quale le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato . Le parole sicurezza sociale , in mancanza di una specifica definizione, vanno interpretate secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della Convenzione, secondo cui le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione secondo il significato attribuito dall'ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, il termine stesso è indicativo di un concetto ampio, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona, alla sua dignità ed, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall'art. 38 Cost. e presenti anche nel diritto internazionale. Non si segnalano precedenti in termini.