RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 30 DICEMBRE 2010, N. 26403 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE. Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, primo comma, e 1284 cc - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, secondo comma, cc - Interpretazione restrittiva della detta norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza. RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Artt. 1224, primo comma e 1284 cc - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Risarcimento ex art. 1224, secondo comma, cc - Interpretazione restrittiva della norma - Necessità - Risarcimento automatico - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE. Ritardo - Interessi anatocistici - Applicabilità - Limiti - Art. 38 bis Dpr 633/1972, disposizioni regolanti il rimborso delle imposte versate in eccedenza e particolari caratteristiche strutturali del processo tributario - Ostatività all'applicazione dell'anatocismo - Configurabilità - Esclusione. - In tema di obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta, cui non sono applicabili gli artt. 1224, primo comma, e 1284 cod. civ., stante la speciale disciplina dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -relativa a tutti gli interessi dovuti dall'amministrazione finanziaria in dipendenza di un rapporto giuridico tributario - la specialità della fattispecie tributaria impone un'interpretazione restrittiva dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. pertanto, il creditore non può limitarsi ad allegare la sua qualità di imprenditore e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma deve, alla stregua dei principi generali dell'art. 2697 cod. civ., fornire indicazioni in ordine al danno subito per l'indisponibilità del denaro, a cagione dell'inadempimento, ed ad offrirne prova rigorosa. - In tema di rimborso dei crediti d'imposta, il contribuente può conseguire, previa verifica positiva dei presupposti configurati dall'art. 1283 cc e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis del Dpr 633/1972, né, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario. - In senso conforme al primo principio i Sez. 5, Sentenza 10018/2009 in tema di rimborso di credito IRPEG, si applica, quanto alla misura degli interessi spettanti sulle somme dovute in restituzione, la disciplina dettata dagli artt. 1 e 5 della legge 29/1961 e succ. mod. , la quale, per il suo carattere di specialità, esclude l'applicabilità dell'art. 1224, secondo comma, cc, con la conseguenza che il contribuente non ha diritto al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall' art. 1 della legge cit. ii Sez. U, Sentenza 16871/2007 nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione monetaria non è in re ipsa , ma può essere liquidato soltanto ove il creditore deduca e dimostri che un tempestivo adempimento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo tale da elidere gli effetti dell'inflazione. Tale principio trova applicazione anche alle pretese restitutorie vantate dal contribuente nei confronti dell'erario, rispetto alle quali peraltro - in considerazione della specificità della disciplina dell'obbligazione tributaria - la prova del danno da svalutazione monetaria deve essere valutata con particolare rigore da parte del giudice di merito. - Con riferimento al secondo principio di diritto, si veda già Cass. Sez. 5, Sentenza 14002/2003 il contribuente può conseguire, sotto condizione di verifica positiva dei presupposti configurati dall'art. 1283 cc e nei limiti consentiti da tale disposizione, la condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, senza che l'applicabilità dell'istituto dell'anatocismo trovi ostacolo nel disposto dell'art. 38 bis del Dpr 633/1972, né, in linea generale, nelle disposizioni che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto o nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario. SEZIONE QUINTA 22 OTTOBRE 2010, N. 21697 TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE. Estinzione del processo ex art. 3, comma 2 bis, del Dl 40/2010 - Presupposti - Soccombenza totale dell'amministrazione nei due gradi precedenti di giudizio - Conseguenze - Accoglimento limitato dell'appello dell'erario - Inapplicabilità della speciale causa di estinzione - Esclusione. L'applicazione della speciale causa di estinzione del processo tributario, introdotta dall'art. 3, comma 2 bis, del Dl 40/2010 convertito nella legge 73/2010 , mediante pagamento del cinque per cento del valore della controversia, necessita di due presupposti che la lite penda da oltre dieci anni, e che l'amministrazione sia rimasta soccombente nei primi due gradi di giudizio. Tale ultimo requisito ricorre solo quando la soccombenza dell'Amministrazione sia stata totale, il che non si verifica allorché il giudice tributario d'appello, decidendo sull'impugnazione dell'amministrazione finanziaria, ne abbia accolto sia pure in minima parte le doglianze. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 8 OTTOBRE 2010, N. 20864 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE. Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge 388/2000 - Applicabilità - Condizioni - Insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato - Stipula antecedente della convenzione attuativa con il comune - Necessità - Esclusione. In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3 della legge 388/2000 che prevede aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nell'art. 2 della legge 350/2003, sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria. In senso conforme, già Cass. Sez. 5, Sentenza 16835/2008 in tema di imposta di registro, la disposizione di cui all'art. 33, comma 3, della legge 388/2000 - che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati , a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento - non intende dare rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato. Si vedano altresì a Sez. 5, Sentenza 11786/2008 la norma di cui all'art. 5, primo comma, della legge 168/1982, dettata in materia di piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 457/1978, subordina l'agevolazione fiscale - consistente nell'applicazione, agli atti di trasferimento di immobili, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa - all'esistenza di un duplice requisito uno, di carattere oggettivo, costituito appunto dall'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato l'altro, di carattere soggettivo, costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende 1 che il beneficio spetti soltanto quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa 2 che, perciò, l'agevolazione sia correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all'atto del trasferimento dell'immobile, e pertanto ne sia giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti. Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la revoca dell'agevolazione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria in un caso in cui la mancata attuazione in concreto del piano di recupero previsto nell'atto di trasferimento del cespite non era imputabile a comportamento omissivo del contribuente . b Sez. 5, Ordinanza 7438/2009 il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 388/2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente. SEZIONE QUINTA 8 OTTOBRE 2010, N. 20859 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE. Contratto di conto corrente ordinario - Interessi maturati ma non materialmente percepiti - Tassabilità - Condizioni. In tema di determinazione del reddito da capitale, nell'ambito di un rapporto di conto corrente ordinario, gli interessi riconosciuti alle scadenze previste dalle parti o in mancanza al termine di ogni semestre, come previsto dall'art. 1831 cc costituiscono reddito imponibile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Dpr 917/1986 nel testo applicabile ratione temporis , anche se essi siano lasciati nella disponibilità del debitore in cambio del riconoscimento di interessi sugli interessi, in quanto dal momento della loro maturazione il creditore può disporne. In precedenza, Cass. Sez. 5, Sentenza 8870/2006 in tema di determinazione del reddito di capitale, il chiaro tenore letterale della norma di cui all'art. 42 del Dpr 917/1986, induce a ritenere che con essa si sia voluto stabilire che gli interessi possono entrare a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore. Occorre, cioè, che costui li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, comunque, sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento.