RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

Sezione quinta 30 DICEMBRE 2010, N. 26429 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. . Valutazione del reddito. Ammortamenti. L'avviamento di un'azienda, quale posta da iscrivere in bilancio, non è legato al valore dei singoli beni conseguentemente, anche se questi diminuiscono, l'avviamento stesso può non avere un valore inferiore. L'adozione di un metodo di calcolo dell'avviamento basato sul valore residuo dei contratti di locazione di veicoli in atto al momento della cessione non determina una diminuzione del valore negli esercizi successivi in virtù del fatto che alcuni degli elementi presi a base per il calcolo iniziale siano successivamente variati in peius.Il valore dell'avviamento determinato all'inizio non è legato alla sorte dei singoli beni aziendali, in quanto il criterio usato inizialmente si esaurisce in tale valutazione, e non ha alcun rilievo per le sorti successive di detto valore. Si veda anche la sentenza n. 3858 del 18 febbraio 2009, secondo cui in tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, ai fini della deducibilità delle quote d'ammortamento del costo dei beni materiali, ai sensi dell'art. 67, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, occorre non solo l'effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l'effettiva utilizzazione di essi - in funzione direttamente strumentale - nell'esercizio dell'impresa, dovendo, pertanto, escludersi la persistenza del rapporto strumentale tra bene ed attività aziendale nell'ipotesi in cui il bene suddetto sia locato a terzi, salvo che proprio la locazione di beni materiali non costituisca lo specifico oggetto dell'attività aziendale. Sezione quinta 30 DICEMBRE 2010, N. 26424 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. . Accertamento e controllo. Rettifica della dichiarazione. Ai fini dell'accertamento del reddito, l'amministrazione finanziaria può fare affidamento a presunzioni super semplici, prive, cioè, dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, qualora vi sia una complessiva inattendibilità delle scritture di impresa per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Si veda anche la sentenza n. 24933 del 26 novembre 2009, secondo cui in tema di accertamenti in rettifica ai fini i.r.pe.f., gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli art. 37 ss. del d.P.R. n. 600/73, ad avvalersi della prova per presunzione , la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l'efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano la valutazione dei mezzi di prova è comunque rimessa in via esclusiva al giudice di merito. Sezione quinta 29 DICEMBRE 2010, N. 26316 IMPOSTE IN GENERE. Accertamento in genere. Invito al contraddittorio. Sulla scorta dello stato attuale della legislazione, non esiste un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale in applicazione del suesposto principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente, che lamentava di non essere stato invitato dall'ufficio tributi al contraddittorio, nonostante la dichiarazione contenesse delle incertezze . Si veda anche la sentenza n. 2752 del 5 febbraio 2009, secondo cui la disciplina dell'accertamento in materia di imposte sui redditi e di i.v.a. accorda all'Amministrazione finanziaria la facoltà di utilizzare i dati e gli elementi desumibili dai movimenti di cui ai rapporti e conti intrattenuti con gli istituti di credito, anche in assenza di preventivo contraddittorio con il contribuente verso il quale, nella fase amministrativa, non sussiste alcun obbligo di coinvolgimento. Peraltro, le ricevute del lotto non sono elementi sufficienti a dimostrare che i versamenti sul conto corrente corrispondono a vincite, tenuto conto della natura al portatore dello scontrino di giocata.