RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE di Francesco Antonio Genovese

di Francesco Antonio Genovese SEZIONE QUINTA 22 OTTOBRE 2010, N. 21698 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Art. 7 della legge 388/2000 - Credito d'imposta per l'incremento dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Natura di diritto soggettivo perfetto del contribuente - Conseguenze - Attività dell'Amministrazione - Discrezionalità - Esclusione - Potere di controllo dell'Amministrazione - Fattispecie. Il credito di imposta concesso dall'art. 7, comma 1, della legge 388/2000 ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del contribuente, discendendo tale beneficio ex lege dal positivo concorso di tutte le condizioni volute dal legislatore, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria non svolge alcuna attività discrezionale, ferma restando la possibilità di esercitare sia il generale potere di controllo della dichiarazione dei redditi del contribuente verificando se effettivamente sussistano le condizioni soggettive ed oggettive necessarie per fruire del credito d'imposta dallo stesso esposto in dichiarazione, o in questa presupposto sia quello particolare di revoca del beneficio, in caso di definitivo accertamento di violazione non formale, così come indicato dal comma 7 dell'art. 7 citato. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto fosse stato legittimamente esercitato il potere dell'Amministrazione di disconoscere il credito di imposta in assenza di un'autocertificazione riguardante il rispetto della prescrizione sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, previste dal D.Lgs. 626/1994, essendo tale autocertificazione una delle condizioni per poter accedere all'agevolazione . Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 22 OTTOBRE 2010, N. 21698 TRIBUTI IN GENERALE - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Art. 7 della legge 388/2000 - Credito d'imposta per l'incremento dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Condizioni - Rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori - Aziende familiari ed occupanti fino a dieci addetti - Autocertificazione del datore di lavoro. Ai fini della spettanza del credito di imposta concesso dall'art. 7, comma 1, della legge 388/2000 ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tra le condizioni previste dal comma 5, quella di cui alla lettera d - consistente nel rispetto delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 494/1996, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - si realizza, nella vigenza del D.Lgs. 626/1994 e con riferimento alle aziende familiari ed a quelle che occupano fino a dieci addetti, quando il datore di lavoro abbia adempiuto agli obblighi, previsti dall'art. 4, comma 11 predetto D.Lgs., di autocertificazione per iscritto dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e dell'adempimento degli obblighi ad essa collegati, inviando al rappresentante per la sicurezza tale autocertificazione. Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONE QUINTA 8 OTTOBRE 2010, N. 20863 TRIBUTI IN GENERALE - IN GENERE Tributi dichiarati incostituzionali o in contrasto con l'ordinamento comunitario - Istanza di rimborso - Decorrenza del termine della ripetizione - Dal pagamento del tributo - Ragioni - Fattispecie relativa ad istanza di rimborso di imposta di registro, catastale ed ipotecarie dichiarate incostituzionali da Corte Costituzionale 154/1999. CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - EFFETTI Tributi dichiarati incostituzionali o in contrasto con l'ordinamento comunitario - Istanza di rimborso - Decorrenza del termine della ripetizione - Dal pagamento del tributo - Ragioni - Fattispecie relativa ad istanza di rimborso di imposta di registro, catastale ed ipotecarie dichiarate incostituzionali da Corte Costituzionale 154/1999. In tema di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario , il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale o della contrarietà all'ordinamento comunitario , in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione art. 2935 cc , dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità. Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'INVIM relative ad atti sottoposti a tassazione prima della sentenza della Corte costituzionale 154/1999, andasse presentata entro tre anni dal giorno del pagamento, ai sensi dell'art. 77 del Dpr 131/1986. In senso conforme, già Sez. 5, Sentenza 3306/2004 l'istanza di rimborso dell'imposta, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, del Dpr 633/1972, come sostituito dall'art. 7 del Dpr 739/1981, in caso di versamento diretto, va presentata all'ufficio tributario competente dal contribuente che ritenga di averne diritto, nel termine, in mancanza di disposizioni specifiche, di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione. Ne consegue, in relazione ad operazione rientrante in un'ipotesi di cessione di azienda ai sensi dell'art. 2 del Dpr 633/1972, come tale assoggettabile alla sola imposta di registro, che il diritto alla restituzione dell'IVA erroneamente versata dal cedente, trattandosi di pagamento indebito sin dall'origine, sorge già con il versamento, sicché è da tale data che decorre il termine biennale per la domanda di rimborso di cui al detto art. 16, non sussistendo norme specifiche applicabili al caso non rileva, in proposito, l'incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l'indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine, in base al principio generale di cui all'art. 2935 cc. Analogamente, per i tributi costituzionalmente illegittimi o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario, il termine per la ripetizione decorre di norma dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale o della contrarietà all'ordinamento comunitario. SEZIONE QUINTA 12 NOVEMBRE 2010, N. 22980 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE I.R.P.E.F. TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Somme affidate ad un promotore finanziario - Interessi maturati nel tempo - Capitalizzazione in una scheda riferita al creditore senza materiale percezione - Reddito da capitale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. In tema di Irpef, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate ad un promotore finanziario che non siano materialmente percepiti, ma vengano soltanto capitalizzati in una scheda riferita al creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi dall'art. 42 del Dpr 917/1986 numerazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 344/2003 che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, comunque, sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento. In precedenza, sugli interessi maturati, ai fini delle imposte dei redditi a Sez. 5, Sentenza 8870/2006 in tema di determinazione del reddito di capitale, il chiaro tenore letterale della norma di cui all'art. 42 del Dpr 917/1986, induce a ritenere che con essa si sia voluto stabilire che gli interessi possono entrare a far parte del reddito imponibile soltanto se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore. Occorre, cioè, che costui li abbia materialmente incamerati o ne abbia disposto o, comunque, sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento. b Sez. 5, Sentenza 22772/2006 in tema d'imposte sul reddito, è corretta la sentenza di merito che abbia negato la possibilità di qualificare come redditi di capitale o derivanti da operazioni speculative, ai sensi degli artt. 41 e 76 del Dpr 597/1973 applicabili ratione temporis , gli importi riscossi a titolo di prelievo automatico garantito previsto da un programma d'investimento sottoscritto dal contribuente e rivelatosi in seguito una truffa, il quale prevedeva l'acquisto di azioni o quote di società del gruppo facente capo alla società fiduciaria, con l'impegno di società esterne a riacquistare successivamente le medesime azioni o quote a prezzi maggiorati, nonché a sborsare i predetti prelievi a titolo di anticipazione sui rimborsi dovuti per la futura vendita dei titoli si tratta infatti di attribuzioni patrimoniali che, in quanto non ricollegabili ad un'operazione speculativa i cui risultati finali si siano rivelati sfavorevoli per vicende successive alla stipulazione del contratto, quali la situazione di mercato o errori nella conduzione dell'affare , ma ad una vera e propria attività fraudolenta, essendo l'intera operazione riconducibile addirittura ad un'ipotesi di reato, costituiscono fin dall'origine un risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale.