NOVITÀ FISCALI IN PILLOLE

Il download e il relativo utilizzo di un software pirata non è reato. Sempre se a effettuarlo è un libero professionista. È questo, probabilmente, il principio più clamoroso enunciato, di recente, dalla Cassazione. Almeno in questo settore, s'intende. Se si amplia la valutazione, allora, prendendo in esame le ultime novità in materia fiscale, le segnalazioni diventano più numerose. Tra gli argomenti di maggiore rilevanza ingiusto licenziamento bancarotta compensi degli amministratori Iva Irap Ici studi di settore deducibilità dei costi e attività commerciali con Paesi della 'black list'. Agli spunti forniti dalla Cassazione, poi, vanno aggiunte anche pronunce delle Commissioni tributarie che affrontano, tra gli altri argomenti plusvalenza e valore della donazione cessione, riorganizzazione e imposta di registro non competenza del giudice tributario sulla capacità di agire Ici e immobili detenuti da enti ecclesiastici deducibilità del compenso , risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate tra l'altro, sui corrispettivi incassati dal Comune e l'applicabilità dell'Iva e sentenze della Corte di Giustizia Europea sull'ampio fronte dell'Iva . ATTI ACQUISITI DA TERZI ACCERTAMENTO VALIDO CASSAZIONE N. 22724/2010 Valido l'accertamento induttivo anche se basato su documenti rinvenuti presso terzi estranei alla verifica stessa e motivato per relationem . Resta comunque fermo il diritto del contribuente di poter conoscere il contenuto dell'atto e dei documenti acquisiti su cui l'atto stesso si fonda. Per la Cassazione, infatti, solo la conoscenza da parte del contribuente legittima il fisco al semplice richiamo senza obbligo di riproduzione. Inoltre, precisa ulteriormente la Cassazione, l'utilizzo di documentazione acquisita presso terzi non viola né il principio del contraddittorio né il riparto dell'onere probatorio. COOP KO SULLE RITENUTE CASSAZIONE N. 24116 DEL 26 NOVEMBRE 2010 Non c'è rimborso per le ritenute subite sui conti correnti bancari quando si tratta di coop di lavoro. Per la Cassazione tale importo assume quindi le vesti di un'imposta secco in quanto il reddito del contribuente non è assoggettato ad IRPEG. Si tratta in sostanza di un problema di natura della ritenuta che è correlata al regime cui è sottoposto il reddito e non al percettore del reddito stesso. Conclude così la Cassazione che solo nel caso in cui il reddito non fosse esente allora la ritenuta deve essere considerata a titolo di acconto. In ogni altra situazione il prelievo deve intendersi in via definitiva. LICENZIAMENTO INGIUSTO INDENNITÀ TASSATA CASSAZIONE N. 23789 DEL 24 NOVEMBRE 2010 Soggetta a prelievo fiscale l'indennità riconosciuta ai dirigenti per licenziamento illegittimo. Sono invece esenti i pagamenti che non trovano causa nel rapporto di lavoro. Inoltre deve essere provato che la mancanza di nesso tra rapporto di lavoro e somme corrisposte non corrisponda in ogni caso a redditi sostitutivi o risarcimento del danno per mancati introiti futuri. Questo, in breve, il contenuto della recente sentenza della Corte di Cassazione. PLUSVALENZA DA CALCOLARE SUL VALORE DELLA DONAZIONE CTP COSENZA N. 739/01/10 Quando si tratta di donazione, la plusvalenza realizzata dalla vendita dello stesso deve essere accertata sulla base del valore dichiarato al momento della donazione e non quale differenza tra prezzo di vendita corrente e valore storico dell'acquisto da parte del donante. I giudici calabresi hanno così accolto il ricorso del contribuente. NIENTE ESENZIONE IVA PER LE ATTIVITÀ FRAUDOLENTE CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA N. C-285/09 DEL 7 DICEMBRE 2010 Nel caso di cessioni intracomunitarie, che presentano tutti i requisiti fiscali del caso, uno stato membro ha il diritto/dovere di negare l'esenzione dall'IVA qualora si emergesse il fatto che il fornitore abbia posto in essere comportamenti fraudolenti mirati a consentire al proprio cliente l'evasione dell'imposta nel paese di destinazione. Tipico è il caso dell'emissione di fatture a soggetti diversi dai reali cessionari. NIENTE BANCAROTTA PER IL LIQUIDATORE DEL CONCORDATO CASSAZIONE N. 43428 DEL 7 DICEMBRE 2010 Il liquidatore del concordato preventivo non è assimilabile a quello della società e di conseguenza non è punibile per bancarotta fraudolenta. In particolare si legge nella sentenza che il liquidatore dei beni del concordato preventivo di cui all'art. 182 legge fall. non può essere soggetto attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224, richiamati nell'art. 236, comma secondo, n. 1, stessa legge, in quanto non può ritenersi ricompreso in alcuno dei soggetti ivi espressamente indicati e, in particolare, tra i liquidatori di società . STUDIO ASSOCIATO PROCESSO UNICO CASSAZIONE N. 24764 DEL 6 DICEMBRE 2010 Litisconsorzio necessario quando si parla di associazione tra professionisti. Per la Cassazione, quindi, il caso di un procedimento aperto nei confronti di un associato, per il maggior reddito contestato all'intera associazione, deve essere necessariamente esteso anche a tutti gli altri associati oltre che all'associazione stessa. Il richiamo è alla precedente sentenza n. 14815/09 litisconsorzio necessario tra soci e società di persone applicabile, per logica, anche alle associazioni tra professionisti. UNA SOLA REGISTRAZIONE NON BASTA PER LA BANCAROTTA CASSAZIONE N. 43340 DEL 6 DICEMBRE 2010 Non basta una semplice registrazione contabile della società debitrice per contestare la bancarotta per distrazione. Sono invece necessarie prove più consistenti, in particolare nel caso di pagamento per contanti, per dimostrare l'effettiva disponibilità della somma nel patrimonio del creditore. Accolto quindi il ricorso, prescindendo anche dal valore che in sede civile rivestono le iscrizioni sul libro sociale. PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI SI TORNA SULL'OTTOVOLANTE CASSAZIONE N. 24957 DEL 10 DICEMBRE 2010 La Cassazione si pronuncia nuovamente sui compensi degli amministratori e li considera pienamente deducibili oltre che insindacabili da parte del fisco. Si legge così nella sentenza che nell'attuale sistema la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori è determinata dal consenso che si forma tra le parti o nell'ente sul punto, senza che all'amministrazione sia riconosciuto un potere specifico di valutazione della congruità . In particolare, continuano i giudici, occorre anche osservare che, nell'evoluzione dei tempi, i compensi degli amministratori, specie di imprese di grosse dimensioni, ha assunto una tendenza diretta a d una crescente lievitazione degli stessi nondimeno, neppure può affermarsi che nell'attuale ordinamento siano assenti norme antielusive in presenza di una disciplina sulla simulazione e dei negozi in frode alla legge, usufruendo delle quali sia l'Erario che il giudice, eventualmente investito della questione, potrebbero servirsi in caso di determinazione dei compensi che appaiano insoliti o sproporzionati, anche s e nell'ipotesi di amministratori non soci , come sembrerebbe essere nel caso in esame, appare improbabile una distribuzione occulta di utili, ne è percepibile uno scopo fraudolento in danno dell'Agenzia delle entrate, dato che le aliquote applicabili nei confronti dei redditi degli amministratori non inferiore al 43,5 sono superiori rispetto a quelle applicabili mediamente per i redditi delle società 34,9 % . IVA INDETRAIBILE SE IL FORNITORE NON CORRISPONDE CASSAZIONE N. 24965 DEL 10 DICEMBRE 2010 IVA indetraibile se non c'è corrispondenza tra intestatario della fattura e fornitore effettivo. E ciò nonostante il versamento del tributo e l'effettiva consegna della merce. Per la Cassazione, in particolare, nell' ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell' imposta versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell' avvenuta corresponsione di imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì, a dimostrazione dell' effettiva inerenza dell'operazione all'attività istituzionale dell' impresa, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all'altruità della fatturazione, riscontri precisi, non esauritisi nella prova dell'avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell' IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell' IVA e dei relativi, possibili, abusi . Ovvero, conclude la sentenza, la disposizione dell'art. 19 del DPR 633/72 va letta in coerenza con quanto prescritto dagli articoli 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio CEE n. 77/388 e del principio affermato dalla Corte di Giustizia CEE con sentenza 13 dicembre 1989 nel senso che il diritto alla detrazione non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell' avvenuta corresponsione di imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, che l' imposta sia effettivamente dovuta e, cioè, corrispondente ad operazione effettivamente soggetta all'IVA . ESENZIONE OK SENZA PROVA DEL TRASPORTO CASSAZIONE N. 24964 DEL 10 DICEMBRE 2010 Perché la triangolazione sia esente IVA non è necessario dover dimostrare che il trasporto sia avvenuto a cura del cedente. Per la Cassazione, infatti, ciò che è essenziale per configurare una triangolazione esente da Iva non è dunque che vi sia la prova che il trasporto all'estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti . DIFENSORE CIVICO SENZA ESENZIONE RIS. AG. ENTRATE N. 126/2010 DEL 9 DICEMBRE 2010 Non sono esenti IRPEF i rimborsi spese percepiti dal difensore civico in quanto assimilabili ai redditi di lavoro dipendente. Per l'Agenzia delle Entrate tale figura corrisponde, da un punto di vista fiscale, all'esercizio di pubbliche funzioni, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. f , del Tuir e non può invece inquadrarsi tra le indennità, esenti, invece corrisposte ai titolari di cariche elettive. RESPONSABILITÀ AMPIA PER L'EVASIONE DELL'IVA SULL'IMPORTAZIONE CASSAZIONE N. 42161 DEL 29 NOVEMBRE 2010 Non solo l'importatore, ma anche il successivo possessore della merce importata, è responsabile del reato di evasione dell'imposta, secondo il dettato degli artt. 67 e 70 del DPR 633/72. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, il debito dell'Iva all'importazione può sorgere anche successivamente all'introduzione della merce nel territorio comunitario a carico dei soggetti indicati nell'articolo 203 del codice doganale comunitario, inerendo l'IVA all'importazione non alla persona dell'importatore, ma al bene importato donde la configurabilità del reato a carico di chi lo detiene dopo l'importazione a seguito della sua irregolare sottrazione al suddetto controllo . SENZA IRAP IL MEDICO DELLA MUTUA CASSAZIONE N. 24953 DEL 9 DICEMBRE 2010 Il mero rispetto della convenzione con il SSN esclude il medico dall'applicazione dell'IRAP. Per la Cassazione, quindi, l'utilizzo dei macchinari richiesti espressamente dalla predetta convenzione non è prova dell'autonoma organizzazione che è requisito necessario per l'assoggettamento all'IRAP. In particolare, è la stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l'esercizio della medicina generale. Se un bene strumentale è indispensabile, deve ritenersi che risponda anche al requisito della minimalità, ove non siano dedotti in concreto, come nella specie, costi eccedenti . Tale principio era stato esposto in diverse precedenti sentenze. Infine, conclude la Suprema Corte, riprendendo il disposto della sentenza n. 8826/09, proprio in relazione alla attività di medico, è insufficiente la motivazione laddove enumera i beni strumentali utilizzati dal contribuente ma non spiega per quale ragione li ritenga eccedenti la normale dotazione necessaria per l'esercizio della professione ed è incongrua laddove desume dalla sola necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il S.S.N. la circostanza che debba necessariamente sussistere un'autonoma organizzazione per farvi fronte, dal momento che è ben possibile adempiere agli obblighi senza necessità di collaborazione altrui o significativi investimenti . NON È AUTOMATICA L'IRAP PER L'AGENTE CASSAZIONE N. 24948 DEL 9 DICEMBRE 2010 È assoggettabile ad IRAP l'agente di commercio solo nel caso in cui viene provata la sussistenza dell'autonoma organizzazione in quanto non vi è automatismo tra la stessa e l'attività svolta. È però onere del contribuente provare che la propria organizzazione non superi il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività. SOLO L'AGENZIA PUÒ STARE IN CONTENZIOSO CASSAZIONE N. 22998/2010 Invece il Centro Servizi delle Imposte Dirette non ha legittimità a stare in giudizio. Tutti gli atti, di conseguenza, sia di primo che di secondo grado, devono essere imputati direttamente all'Agenzia. Per la Cassazione, che ha accolto il ricorso del contribuente, il Centro Servizi esaurisce infatti il proprio compito con la valutazione del ruolo emesso e fornendo la delibazione della fondatezza del ricorso per l'accoglimento dell'istanza ovvero procedendo con la trasmissione dell'originale del ricorso alla Commissione Tributario. Ma non può stare in giudizio. NULLA LA CARTELLA SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE CTR ROMA N. 294/38/10 È da considerarsi nulla la cartella notificata dopo il controllo formale se emessa senza l'invio della comunicazione preventiva dell'esito dell'attività di liquidazione e dell'iter seguito. La CTR romana ha così accolto il ricorso del contribuente che lamentava la lesione del proprio diritto alla difesa essendo ancora sconosciuto l'esito della liquidazione. Per i giudici, infatti, solo con la preventiva comunicazione, l'obbligazione tributaria acquisisce la sua giuridica esistenza e viene portata a conoscenza del contribuente, con la determinazione dell'an e del quantum debeatur . LA CESSIONE È COSA DIVERSA DALLA RIORGANIZZAZIONE CTP MILANO N. 396/1710 Sono fattispecie ben distinte fra loro la cessione del ramo d'azienda e la riorganizzazione, anche se quest'ultima comporta la spoliazione delle attività nazionali con affidamento delle stesse all'estero. Di conseguenza non si applica l'imposta di registro. ADEGUATA MOTIVAZIONE PER LA CONTESTAZIONE CASSAZIONE N. 24579 DEL 3 DICEMBRE 2010 La presentazione di una memoria aggiuntiva consente al Fisco di cambiare il proprio punto di vista sulla presentazione IVA di un contribuente, così da riconoscerne l'esistenza e contestare solo l'importo di un credito vantato dal contribuente stesso. Per la Cassazione non si quindi tratta di una violazione dell'art. 57 del DLGS 546/92 se adeguatamente supportato da un'indagine da parte del giudice. NIENTE SGRAVIO SENZA OCCUPAZIONE CASSAZIONE N. 24584 DEL 3 DICEMBRE 2010 Soggette ad ILOR le imprese del mezzogiorno che, attraverso un'operazione di fusione, aumentano il fatturato senza che vi sia uguale andamento per occupazione e produttività. La mancanza di questi due requisiti alla realtà produttiva nata dall'operazione straordinaria comporta per la Cassazione l'esclusione dal beneficio fiscale. NON SERVE IL CONFRONTO PER L'AVVISO CASSAZIONE N. 24182 DEL 29 NOVEMBRE 2010 Non costituisce una decisione e neppure esprime un commento critico circa fatti noti e conosciuti dalle parti. Per questo motivo l'avviso di accertamento si esaurisce in un mero provvedimento autoritativo attraverso il quale il Fisco fa valere la propria pretesa nei confronti del contribuente, Per la Cassazione, quindi, non è necessario alcun confronto precedente all'emissione dello stesso. SENZA ICI L'AREA ATTREZZATA CASSAZIONE N. 24098 DEL 26 NOVEMBRE 2010 Non è soggetta ad ICI l'area che il piano regolatore generale destina a verde pubblico attrezzato poiché il vincolo di destinazione esistente preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne consegue che l'area non può essere considerata fabbricabile ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DLGS 504/92, restando di conseguenza al di fuori del campo di applicazione dell'imposta. CONTROLLI INCROCIATI RETTIFICA VALIDA CASSAZIONE N. 24335 DEL 1 DICEMBRE 2010 Quando si parla di IVA, il Fisco può procedere alla rettifica anche senza diretta ispezione della contabilità del contribuente quando tale rettifica si fonda sull'esistenza di operazioni imponibili risultanti da altri verbali di ispezioni effettuate presso terzi contribuenti o da documenti già in proprio possesso. Validamente riconosciuta la legittimità della documentazione acquisita, cadrà sul contribuente l'onere della prova contraria. STUDI OK SE IL CONTRIBUENTE RIFIUTA IL CONTRADDITTORIO CASSAZIONE N. 24198 DEL 30 NOVEMBRE 2010 Il rifiuto del contribuente al contraddittorio proposto dall'ufficio legittima l'utilizzo dei parametri ai fini dell'accertamento. L'onere della prova consiste quindi nella sola dimostrazione dell'applicabilità dello standard scelto rispetto al caso concreto mentre rimane in carico al contribuente l'onere di provare la propria esclusione dall'applicazione degli studi. RESPONSABILITÀ LIMITATE PER LA CESSIONE DELLA SNC CASSAZIONE N. 25123 DEL 13 DICEMBRE 2010 Risponde solo verso i creditori per i debiti anteriori alla cessione e non nei confronti della società o del cessionario, il cedente delle quote di una sncomma Per la Cassazione, si legge così nella sentenza, sia la società, sia i cessionari della quota, pertanto, una volta adempiute tali obbligazioni non hanno titolo a essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori . Resta comunque l'obbligo di porre a conoscenza dei terzi la cessione della quota. In caso contrario l'operazione stessa non potrà essere considerata opponibile a quei terzi che, senza colpa, l'hanno ignorata. LA CAPACITÀ DI AGIRE NON COMPETE AL GIUDICE TRIBUTARIO CTP REGGIO EMILIA N. 172/01/10 DEL 18 OTTOBRE 2010 Non compete al giudice tributario la valutazione sulla capacità di agire di una persona. Per i giudici emiliani il riferimento è all'art. 2, comma 3 del DLGS 546/92 ove si stabilisce che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio . LA CTP non ha quindi potere di stabilire se la de cuius fosse o meno in grado di valutare e rendersi conto del valore di tutti gli atti compiuti e delle dichiarazioni rilasciate. PARAMETRI REALISTICI PER GLI STUDI DI SETTORE CASSAZIONE N. 25195 DEL 14 DICEMBRE 2010 È da ritenersi nullo l'accertamento basato su uno studio di settore se il contribuente dimostra che l'applicazione di uno standard approvato per un anno diverso è più realistico per la propria attività. Si legge così nella sentenza che la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente . Inoltre, prosegue la sentenza, in tema di accertamento i coefficienti presuntivi rivelano valori che, quando eccedano il dichiarato, integrano in ogni caso, il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo previsto da dpr 600 del 1973, art. 39, comma 1, ma che sono tuttavia, inidonei a sopportare l'accertamento medesimo, ove contestati sulla base di allegazioni specifiche, se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà dell'impresa . VIA LIBERA ALL'ACCERTAMENTO CON LA CONSULENZA CONTABILE DELLA PROCURA CASSAZIONE N. 25211 DEL 14 DICEMBRE 2010 In particolare, hanno stabilito i giudici nella sentenza, richiamare nel p.v.comma gli elementi già valutati dal consulente della Procura nel processo penale o anche riportare le suddette conclusioni eventualmente perfino con identità di formule espositive non significa che sia mancata un'autonoma valutazione in sede tributaria insita invece proprio nella riferibilità del p.v.comma alla Guardia di finanza e nell'assunzione delle relative responsabilità ma significa invece, salvo espressa prova contraria, che si è autonomamente ritenuto di condividere i risultati raggiunti dalla consulenza citata nonché il relativo percorso logico sulla valutazione della documentazione . Non vi è mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio . IL MUTUO DEL PARENTE È ONERE A CARICO DEL FISCO CASSAZIONE N. 24597 DEL 3 DICEMBRE 2010 Servono documentazione ed adeguata motivazione per far venir meno la presunzione di redditività nel caso in cui vi sia la stipula di un mutuo pluriennale da parte di un parente stretto del contribuente oggetto di accertamento sintetico. Se, da un lato, la Cassazione ha ritenuto fondati gli accertamenti basati sull'art. 38 del DPR 600/73, dall'altro hanno ribadito che la sentenza deve motivare, con precisione, e documentare la prova vantata dal contribuente per annullare la presunzione di redditività. PER L'APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE SUPERIORE LA COMPETENZA È DEL GIUDICE CASSAZIONE N. 25304 DEL 15 DICEMBRE 2010 Il giudice può applicare d'ufficio una sanzione superiore in caso di opposizione al verbale per la violazione del codice della strada. Questa, in sintesi, la sentenza della Suprema Corte. In particolare, si legge nella sentenza, in caso di opposizione a verbale, il giudice può applicare, anche d'ufficio, una sanzione superiore a quella prevista in caso di mancato ricorso, sempre secondo il suo libero convincimento e, ovviamente, nei limiti edittali . La Cassazione ha quindi ribadito, si legge ancora in un altro passo della sentenza, la possibilità per il giudicante, in base al di lui libero convincimento, di determinare l'entità della sanzione pecuniaria in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale, in quanto non si spiegherebbe, in caso contrario, il motivo per cui il libero convincimento potrebbe attuarsi bonam partem . INDICI VALIDI SENZA IL PARERE CASSAZIONE N. 25380 DEL 15 DICEMBRE 2010 Per la Cassazione non è necessario il parere del CdS circa i decreti ministeriali di approvazione degli indici IVA. In particolare, si legge nella sentenza, in tema di accertamento tributario, il dpcm 29 gennaio 1996 sulla Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta , determinati ai sensi dell'art. 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 non viola l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di stato, in quanto non è un atto di natura regolamentare, né attuativo di legge, ai sensi del primo comma, né delegificante, ai sensi del comma 2, non essendo espressione di una potestà normativa, secondaria rispetto a quella legislativa, attribuita all'amministrazione, e non disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma è solo un provvedimento amministrativo a carattere generale, in quanto espressione di una semplice potestà amministrativa, essendo rivolto alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili . TERMINE DECENNALE PER IL RIMBORSO IVA CASSAZIONE N. 25318 DEL 15 DICEMBRE 2010 Stabilito in dieci anni il termine per richiedere il rimborso dell'IVA in caso di cessazione dell'attività. In particolare, la Cassazione ha stabilito che in tema di Iva, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del dpr 633/72, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del dlgs 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo . LA FATTURA FALSA LEGITTIMA SEMPRE L'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 25617 DEL 17 DICEMBRE 2010 È sempre valido l'accertamento che si fonda su fatture falso anche nel caso in cui non si riesca a provare l'accordo simulato e i rapporti sottostanti con la cartiera . Per la Cassazione, in particolare, l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti non presuppone necessariamente un accordo generale o la apposita costituzione di società fittizie cosiddette cartiere . L'onere della prova rimane a carico del Fisco a meno che non riesca a fornire validi elementi affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni di tal fatta solo a questo punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate . CARTELLA IMPUGNABILE SOLO PER VIZI PROPRI CASSAZIONE N. 25614 DEL 17 DICEMBRE 2010 Per la Cassazione è infatti da ritenersi valida la cartella notificata sulla base di una decisione del giudice anche se priva della determinazione dei tributi. In particolare, si legge nella sentenza, la cartella esattoriale è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata. Una siffatta eccezione non trova però spazio quando il debito sia fondato su provvedimenti giudiziari, i quali debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalle norme processuali nella specie, con l'appello della sentenza in base alla quale era stato adottato l'atto oggetto del giudizio presente , e non possono essere contestati attraverso un ricorso dinanzi al giudice di primo grado avverso la cartella esattoriale . DANNI PATRIMONIALI ALLA BANCA SE L'APERTURA DEL CONTO È TRUFFALDINA CASSAZIONE N. 44379 DEL 16 DICEMBRE 2010 Infatti l'ottenimento di un conto corrente bancario con false generalità costituisce ingiusto profitto e danno diretto cagionato all'istituto di credito. In particolare, si legge nella sentenza, anche il semplice accredito in conto corrente di assegni di illecita provenienza costituisce ingiusto profitto, atteso che esso consente di far fittiziamente figurare, nei confronti di terzi, una determinata disponibilità sul conto . QUANDO I SOLI PARAMETRI NON REGGONO L'ACCERTAMENTO CASSAZIONE N. 25529 DEL 16 DICEMBRE 2010 Per la Cassazione è da ritenersi illegittimo l'accertamento che trae spunto esclusivamente dallo scostamento tra le medie di settore, desumibili dagli indicatori di cui all'art. 1 della Legge 549/95, e il reddito dichiarato dal contribuente. Perché l'accertamento fosse invece da ritenersi valido, il Fisco avrebbe dovuto avvalorare la propria pretesa con ulteriori indizi tali da suggerire l'inattendibilità dei dati riscontrati rispetto all'ausilio statistico . Confermato quindi il giudizio già espresso nella sentenza 26635/09 per cui l'applicazione dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente . ESENTE ICI LA CASA VACANZE DEL CLERO CTR TORINO N. 75/38 DEL 11 NOVEMBRE 2010 Non sono soggetti ad ICI gli immobili detenuti da enti ecclesiastici ed adibiti a casa vacanze anche nel caso in cui gli ospiti riconoscano un corrispettivo per il soggiorno. Esenzione inoltre salva anche nel caso in cui i fabbricati stessi sono utilizzati, in modo non esclusivo, a fini commerciali. Per i giudici piemontesi, quindi, nella fattispecie evidenziata non sussiste il fine di lucro mentre rimane inalterato il perseguimento dello scopo sociale dell'ente ovvero l'ospitalità di anziani presso la struttura ricettiva. A maggior sostegno della predetta tesi anche il fatto che i corrispettivi percepiti corrispondevano ai costi di gestione, escludendo così qualsiasi palese scopo di lucro. LA DELIBERA SALVA LA DEDUCIBILITÀ DEL COMPENSO CTP REGGIO EMILIA N. 186/10 Per i giudici emiliani è da ritenersi indeducibile il compenso versato all'amministratore non spettante in quanto non preventivamente deliberato. A nulla vale una successiva delibera in quanto, secondo il disposto dell'art. 95 comma 5 del TUIR, i predetti compensi devono essere già spettanti al momento dell'effettiva corresponsione. Il richiamo è chiaramente alla precedente sentenza della Cassazione n. 21933/08 che stabilisce l'iter da seguire perché tali compensi possano essere considerati deducibili. FATTURA OK MA DOPO IL COLLAUDO CASSAZIONE N. 25602 DEL 17 DICEMBRE 2010 Obbligo di emissione della fattura per l'azienda che ha percepito compensi relativamente ad un appalto ma solo dopo il collaudo. Per la Cassazione, in particolare, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito di impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovverosia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per facta concludentia, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione accettazione tacita secondo quanto stabilito nell'articolo 1665 cc . La recente sentenza ribadisce anche quanto già indicato nella sentenza n. 10818/09. NULLA OSTA ALLA FIRMA DEL PVC DA PARTE DEL FALLITO CASSAZIONE N. 25947 DEL 21 DICEMBRE 2010 È da ritenersi valido, e quindi utilizzabile a tutti gli effetti, il PVC sottoscritto dal fallito e non dal curatore nominato. Per la Cassazione, in sostanza, il soggetto fallito non cessa di essere il soggetto passivo del rapporto tributario , da cui ne consegue che la dichiarazione di fallimento non comporta il venir meno di un'impresa. ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare . Infine, concludono i giudici della Cassazione, nell'ambito dello svolgimento dell'attività accertativa della guardia di finanza e degli uffici finanziari, avente natura amministrativa e rilevanza limitata in quanto soltanto attraverso l'atto di accertamento l'amministrazione finanziaria contesta al contribuente gli addebiti ascrittigli, anche discostandosi talvolta dall'avviso dei funzionari verbalizzanti, il fallito, malgrado la declaratoria di fallimento, non viene affatto privato della sua veste di soggetto passivo del rapporto tributario, sicché deve escludersi la ritenuta nullità del processo verbale . NON È ABUSO L'UTILIZZO DELLE DIFFERENZE IVA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA N. C-277/09 Non configura abuso di diritto l'utilizzo delle divergenze tra le legislazioni IVA nazionali al fine di evitare o minimizzare il pagamento dell'imposta dovuta. Così come non è vietata la possibilità di effettuare operazioni di leasing tra società appartenenti al medesimo gruppo al fine di dilazionare nel tempo il versamento dell'IVA non detraibile da parte della società utilizzatrice. Questi i contenuti della recente sentenza n. C-277/09 della Corte di Giustizia Europea. BANCAROTTA E OPERAZIONI STRAORDINARIE. DALLA CASSAZIONE NUOVI LIMITI CASSAZIONE N. 45031 DEL 22 DICEMBRE 2010 Non si ricade nel reato di bancarotta fraudolenta impropria nel caso di scissione se la società fallita, e come risultante dal progetto di scissione stesso, non era proprietaria di beni immobili poi rimasti all'altra società. Tali beni, infatti, non avrebbero mai potuto rientrare nelle disponibilità dei creditori che non avrebbero mai potuto contare per ottenere soddisfazione delle loro pretese su quel bene, dovendo invece puntare sul netto patrimoniale risultante dal progetto di scissione . Ne consegue che non vi è materialmente stata distrazione degli stessi. NOTIFICA DEGLI ATTI AD UNO SOLO DEI CONIUGI IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA CASSAZIONE N. 25338 DEL 15 DICEMBRE 2010 Il coniuge codichiarante è sempre responsabile nel caso di maggior redditi accertati all'altro coniuge. Per la Cassazione è quindi da ritenersi legittima, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della Legge 114/77 la notifica dell'atto ad uno solo dei coniugi escludendo invece l'obbligo di notifica di accertamenti e cartelle ad entrambi i dichiaranti. Inoltre, nemmeno si può parlare di lesione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva in quanto la redazione della dichiarazione congiunta rappresenta una libera scelta dei contribuenti, consapevoli delle conseguenze giuridiche e fiscali sottostanti. In particolare, si legge nella sentenza, che la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta a doppia sottoscrizione, a norma della L. n. 114 del 1977, art. 17, da parte dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, costituisce una facoltà e non un obbligo con la conseguenza che chi presenta una dichiarazione congiunta ed usufruisce dei vantaggi che possono essere connessi ad una tale forma di dichiarazione assume su di sé anche i rischi inerenti alla disciplina propria dell'istituto Cassazione n. 12371/02 . COMUNQUE SALVA LA DETRAZIONE DELL'IVA VERSATA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA N. C-438-09 DEL 22 OTTOBRE 2010 Anche se il fornitore non risultasse in possesso della partita IVA e, di conseguenza, non abbia versato l'imposta pagata dai propri clienti, rimane salva la possibilità di detrarre l'imposta versata da parte dell'acquirente se l'operazione effettuata rientra comunque nella sfera di applicazione dell'IVA ed è adeguatamente documentata da una fattura formalmente corretta. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia Europea. FRAUDOLENTA DICHIARAZIONE PER LA SOVRAFFATTURAZIONE CASSAZIONE N. 45056 DEL 23 DICEMBRE 2010 Incappa nel reato di dichiarazione fraudolenta, ma non in quello di operazioni inesistenti, il contribuente che emette fatture per un importo superiore al dovuto. La Sezione Penale della Cassazione ha così indicato nella sentenza che in tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti art. 2 dlgs 10 marzo 2000 n. 74 sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione ovvero quando la stessa non sia stata mai posta in essere nella realtà , sia nell'ipotesi di inesistenza relativa ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura , sia, infine, nell'ipotesi di sovraffaturazione qualitativa ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti , in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale . VIA LIBERA ALL'ACCERTAMENTO SELETTIVO CASSAZIONE N. 23428/10 Via libera al Fisco per l'esame dei movimenti del conto corrente del contribuente solo se riesce a distinguere tra le operazioni aziendali rispetto al patrimonio familiare. La Cassazione ha così accolto il ricorso del contribuente confermando l'estraneità all'attività professionale di una serie di operazioni finanziarie compiute esclusivamente in ambito familiare o comunque non legate alle attività economiche della professione del contribuente stesso. RIVALUTAZIONE OK ANCHE SE LA PERIZIA SEGUE LA CESSIONE CTR PIEMONTE N. 87/36/10 Valida la rivalutazione effettuata sui terreni edificabili anche se la perizia è stata asseverata successivamente alla cessione. Per i giudici piemontesi, in particolare, l'interpretazione letterale della norma Legge 488/01 esclude la necessaria preventività della perizia e della sua asseverazione rispetto alla cessione del bene. Conclude così la sentenza come la stessa perizia giurata ha quale unica finalità quella di consentire la diversa modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza in ragione del 4%, entro la data della prima rata o dell'unico versamento dell'imposta. PROVE PIÙ RIGOROSE CONTRO L'ELUSIONE CASSAZIONE N. 24980 DEL 10 DICEMBRE Se il Fisco sospetta l'elusione allora, per poter beneficiare delle detrazioni IVA, il contribuente deve fornire una serie di prove più forti della semplice documentazione altrimenti sufficiente. A carico del fisco contrapporre circostanze ed elementi di prova contro le operazioni fittizie poste in essere dal contribuente l'onere della prova diventa così a carico del contribuente chiamato a dimostrare l'effettiva esistenza di tali operazioni con elementi più rilevanti della semplice documentazione già prodotta. IL GIUDICE VALUTA GLI STUDI DI SETTORE CASSAZIONE N. 24946 DEL 9 DICEMBRE 2010 Accertamento da valutare quando si parla di studi di settore. Infatti il giudice tributario è sempre chiamato a calare nel caso concreto l'applicabilità o meno degli studi oltre a valutare tutte le eccezioni formulate dal contribuente nel corso del procedimento. SI SALVA IL PROFESSIONISTA CHE SCARICA IL SOFTWARE CASSAZIONE N. 42429/2010 Non è condannabile il professionista che scarica ed utilizza copie pirata del software per la propria attività. Infatti, la legge sul diritto di autore punisce esclusivamente la detenzione a scopo imprenditoriale o commerciale mentre l'attività del libero professionista non rientra in tale ambito. Per la Cassazione, quindi, il fatto non sussiste non essendo venuto meno quanto stabilito dall'art. 171-bis della Legga n. 633/41. IVA DOVUTA SENZA LA PUBBLICA UTILITÀ RIS. AG. ENTRATE N. 139/E DEL 29 DICEMBRE 2010 Si applica l'IVA al corrispettivo incassato dal Comune per la concessione in uso di impianti destinati ad affissioni pubblicitarie quando viene meno la pubblica utilità svolta dall'ente locale stesso. Per l'Agenzia, in risposta ad un interpello, sussistono nel caso concreto tutte le condizioni che caratterizzano l'esercizio di una attività commerciale, ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, da cui deriva l'obbligo di assoggettare all'imposta sia i canoni della concessione sia gli importi pagati dall'ente stesso per la manutenzione degli impianti e l'affissione dei manifesti pubblicitari. ATTIVITÀ COMMERCIALI SEMPRE DEDUCIBILI ANCHE CON PAESI BLACK LIST CASSAZIONE N. 26298 DEL 29 DICEMBRE 2010 Nessun limite alla deducibilità dei costi sostenuti con paesi black list quando si dimostra che le aziende ivi residenti svolgono prevalentemente ed effettivamente attività commerciali. Si legge in particolare nella sentenza che all'amministrazione finanziaria è sufficiente invocare il divieto legale di deduzione, mentre spetta al contribuente dimostrare l'esistenza delle condizioni per cui esso non sarebbe applicabile al proprio caso. D'altra parte l'onere di provare la deducibilità di un costo spetta all'impresa anche quando la deduzione non è vietata in linea di principio . L'AUTOTUTELA NON SOSTITUISCE IL RICORSO CASSAZIONE N. 26313 DEL 29 DICEMBRE 2010 L'autotutela non sostituisce il ricorso alla CTP e il giudice deve valutare esclusivamente la legittimità dell'omissione senza entrare nel merito della pretesa tributaria. In particolare, si legge nella sentenza, l'esercizio del sindacato sull'attività di autotutela costituisce procedimento autonomo e ben distinto dal procedimento di impugnazione di un atto impositivo, con cui interferisce . E ciò non costituisce un mezzo di tutela del contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti . FAVOR REI PER L'IVA CASSAZIONE N. 26126 DEL 27 DICEMBRE 2010 In tema di irregolarità IVA si deve sempre applicare la legge più favorevole al contribuente. In particolare, stabilisce la Cassazione, in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l'art. 3 del dlgs 472/97, applicabile ai procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, a condizione nella specie sussistente che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, ha sancito il principio del favor rei , sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti. Tale normativa di carattere generale è applicabile anche alle violazioni in materia di Iva, tenuto conto che il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 ed entrato in vigore il 1° aprile 1998 prevede una sistematica repressiva meno onerosa rispetto al precedente sistema. In particolare, l'art. 16 ha abrogato, fra l'altro, l'art. 41 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e l'art. 6, ottavo comma, ha determinato i margini del quantum della pena pecuniaria dovuta in ipotesi di omessa autofatturazione da parte del cessionario o del committente, senza però riproporre, neppure nella riformulazione contenuta nel dlgs 5 giugno 1998, n. 203, il pagamento dell'imposta avente anch'esso, nel regime dell'abrogato art. 41, natura sanzionatoria . AVVIAMENTO SLEGATO DAL VALORE DEI BENI CASSAZIONE N. 26429 DEL 30 DICEMBRE 2010 A fini fiscali, l'avviamento iscritto in bilancio non è legato al valore dei singoli beni e, di conseguenza, la perdita di valore degli stessi non si riflette automaticamente sull'avviamento stesso. Per la Cassazione, si legge nella sentenza, dalla adozione di un metodo di calcolo dell'avviamento basato sul valore residuo dei contratti di locazione di veicoli in atto al momento della cessione, in sé valido sia perché non contestato sia perché rientra nel novero di molti criteri alternativi applicabili, non deriva una diminuzione del valore negli esercizi successivi solo perché alcuni degli elementi presi a base per il calcolo iniziale sono successivamente variati in peius . Ne consegue che il valore dell'avviamento comunque determinato all'inizio non è infatti legato alla sorte dei singoli beni aziendali, in quanto il criterio usato inizialmente si esaurisce in detta valutazione, e non ha alcun rilievo per le sorti successive di detto valore . L'applicazione dell'art 68 del TUIR diventa così applicabile senza possibilità di modifica del criterio di ammortamento. CONDONO ESCLUSO SENZA IMPUGNAZIONE CASSAZIONE N. 25364 DEL 15 DICEMBRE 2010 Il condono delle liti pendenti non copre le fasi successive dell'avviso di accertamento IVA se il contribuente non lo ha tempestivamente impugnato. La Cassazione ha così confermato anche quanto già espresso nella recente sentenza n. 25614 del 17 dicembre scorso ovvero che non è da ritenersi lite fiscale pendente la controversia nascente da un'ingiunzione fiscale, che si esaurisce in una semplice intimazione al versamento, non integrando invece un nuovo ed autonomo atto impositivo. A cura di d.t.