RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

Sezione quinta 10 DICEMBRE 2010, N. 25017 ELUSIONE - CONTRATTO - ACCERTAMENTO Simulazione del contratto - operazioni passive - imponibile fiscale - accertamento - correttezza - onere del giudice. Non è necessario procedere ad un preventivo giudizio di simulazione del contratto quando il fisco ritiene che le operazioni passive poste in essere dal contribuente avessero il solo scopo di ridurre l'imponibile fiscale. Per la Cassazione, inoltre, ricade sul giudice tributario l'onere di verificare la correttezza dell'accertamento attraverso l'interpretazione del presunto contratto simulato. Si veda anche Sez. V, Sentenza 19 maggio 2010, n. 12249 La Cassazione concede al Fisco la possibilità di contestare e disconoscere ogni contratto siglato dall'azienda, anche non simulato, sottoscritti dall'imprenditore e che hanno come unico scopo il risparmio di imposta. Per la Cassazione, in particolare, l'Amministrazione finanziaria, facendosi rigorosamente carico del correlativo onere probatorio, ha il potere di riqualificare prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa i contratti sottoscritti dal contribuente, ovvero di farne rilevare la simulazione o altri profili di invalidità, quale la nullità per mancanza di causa, e applicare un trattamento fiscale meno favorevole di quello conseguente agli effetti ricollegabili allo schema negoziale impiegato . Sezione quinta 4 GENNAIO 2011, N. 105 SCRITTURE CONTABILI - ELEMENTO PROBATORIO Libri e scritture contabili - Prova - Imprenditori - Efficacia di piena prova - Valutazione del giudice ex art. 116 c.p.c. - Necessità. Non basta la presentazione della semplice scrittura contabile per provare l'avvenuto pagamento del debito di un'azienda. La Cassazione precisa così che le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte e le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se e in quale misura siano attendibili e idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa della parte che le ha prodotte in giudizio . Si veda anche sulla tenuta delle scritture contabili la Sez. V, Sentenza 9 luglio 2010, n. 16229 che precisa che, avuto riguardo al fatto obiettivo che la apparente regolarità contabile è fatto costitutivo della ipotesi di evasione fiscale, che appunto sulla apparenza cartacea si fonda, e che è indiscussa la esistenza di varie dichiarazioni di lavoratori assunti dalla società che attestano fatti idonei a ritenere la inesistenza di tale ditta, è evidente che ulteriori circostanze accertate dagli inquirenti in ordine alla mancanza di una struttura organizzativa di detta società acquistano valore decisivo, atto a superare i limiti probatori intrinseci di dichiarazioni di terzi nell'ambito del processo tributario e ad integrare la prova a favore dell'Ufficio, con peso complessivamente idoneo a fondare il convincimento del Giudice. Orbene, le dichiarazioni rilasciate da terzi le risultanze delle indagini condotte nei confronti di altre società gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti come il processo verbale di constatazione allegati all'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza. Sezione quinta 29 DICEMBRE 2010, N. 26263 PROCESSO TRIBUTARIO - SANZIONI - APPLICAZIONE Processo fiscale - Giudice - Contribuente - Sanzione più favorevole - Impugnazione atto. Il giudice tributario è chiamato ad applicare la sanzione più favorevole al contribuente senza obbligo di rinvio degli atti all'amministrazione finanziaria. La motivazione, si legge nella sentenza, risiede nella natura stessa del processo fiscale che non rientra fra quelli cosiddetti di impugnazione-annullamento ma tra quelli di impugnazione merito in quanto non diretto unicamente all'eliminazione dell'atto impugnato o di parte di esso ma ad una pronuncia di merito sostitutiva . E sul favor rei applicato al regime IVA, si consulti invece la Sez. V, Sentenza 27 dicembre 2010, n. 26126, in base alla quale in tema di irregolarità IVA si deve sempre applicare la legge più favorevole al contribuente. In particolare la Cassazione, con l'unica eccezione dei provvedimenti divenuti definitivi, ha stabilito che si debba sempre applicare la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, anche con portata retroattiva nei giudizi pendenti. E tale principio, di carattere generale, è così applicabile anche alle violazioni in materia di imposta sul valore aggiunto. A cura di d.t.