RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II ANCIENT BALTIC RELIGIOUS ASSOCIATION ROMUVA comma LITUANIA 8 GIUGNO 2021, RIcomma 48329/19 LIBERTÀ RELIGIOSA RICONOSCIMENTO DI UNA RELIGIONE RIFIUTO LICEITÀ. Denegare il riconoscimento di una religione non è una decisione neutra ed imparziale dello Stato contro cui l’interessato non ha alcun rimedio. Un’associazione religiosa che pratica l’antica fede pagana baltica, riconosciuta come associazione nel 2002, chiese invano il riconoscimento come religione dallo Stato per il Ministro della Giustizia rispondeva a tutti i requisiti legali per ottenerlo, ma per il Parlamento in realtà era un’associazione culturale, riteneva che il riconoscimento avrebbe fatto gli interessi del Cremlino ed avrebbe compromesso i rapporti della Lituania col mondo cristiano, sì che lo negò. Violati gli articolo 13 e 14 in combinato con l’articolo 9 Cedu i membri del Parlamento nel negare il riconoscimento alla ricorrente, concesso, in situazioni analoghe, ad altre associazioni non hanno avuto il dovuto atteggiamento neutro ed imparziale nell’esercizio dei loro poteri regolamentari. Inoltre la situazione era aggravata da una carenza di rimedi interni per gravare la decisione. Sul tema Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 20/3/18 e Mendrei c. Ungheria del 9/6/18. SEZZ. III E I NALTAKYAN comma RUSSIA E R.B. E M. comma ITALIA 20 E 22 APRILE 2021, RICcomma 54366/08 E 41382/19 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ – DIRITTO DI VISITA STATO DI ABBANDONO – ILLICEITÀ – VIOLAZIONE DELL’AFFIDAMENTO CONGIUNTO CARENZE DELLE AUTORITÀ INTERNE. Le autorità interne devono favorire il rapporto genitore-figlio per non violare Cedu. La prima è una madre cui alla nascita fu sottratto il figlio, facendole credere che fosse nato morto, per darlo in adozione a sua insaputa e contro la sua volontà. Venne a sapere che invece era sopravvissuto dopo un anno e mezzo quando le fu notificata la revoca della patria potestà nel quadro di una procedura di adozione. Nell’altro sono padre e figlia che lamentano l’interruzione del loro legame per la condotta della madre e per la negligenza delle autorità interne i genitori avevano l’affidamento congiunto in forza dell’omologato accordo di separazione. Violato l’articolo 8 per l’illecito rifiuto di restituirle il figlio e di ripristinare, per lo meno, il diritto di visita. Infatti le autorità interne non hanno tenuto conto della sua fragilità dovuta al parto, del fatto che fosse stata ingannata dal personale medico dell’ospedale che le avevano fatto credere che il figlio era morto e firmare, contestualmente, documenti per darlo in adozione non è vero, perciò, che la donna sia stata negligente o restata inattiva. Lo Stato è venuto meno ai propri doveri di cura e vigilanza privilegiando un’adozione illegale sotto ogni punto di vista da un lato hanno reso impossibile con le sentenze il ricongiungimento familiare il rapporto tra madre e genitori e figlio non può essere interrotto se non per gravi, eccezionali e comprovati motivi , ma anche non hanno tenuto conto del supremo interesse del minore agendo in maniera fraudolenta, arbitraria ed irrazionale. La CEDU è giunta alla stessa conclusione anche per il secondo caso le autorità italiane, pur essendo loro precipuo dovere, non hanno compiuto alcun sforzo per far rispettare gli accordi di separazione ed il diritto di visita del padre. Sul tema Haddad c. Spagna del 18/6/19 e S.H. c. Italia del 13/10/15 Strumia c. Italia nella rassegna del 24/6/16 in calce caso Brambilla c. Italia , Lombardo c. Italia del 29/1/13 e Niccolò Santilli c. Italia nel quotidiano del 18/12/13.