RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II BEG SPA comma ITALIA , SEDAT DOGAN+2 comma TURCHIA 20 E 18 MAGGIO 2021, RIcomma 5312/11 E 48909/14 EQUO PROCESSO IMPARZIALITÀ ARBITRI E MEDIATORI – ADR. L’arbitro deve essere imparziale e non avere alcun legame con le parti. Nel primo caso si tratta di una società che costruisce e gestisce centrali idroelettriche e che producono energia rinnovabile che ebbe una lite con Enelpower per la gestione di una centrale idroelettrica che doveva produrre energia elettrica per l’Albania. La lite fu composta da un collegio arbitrale di cui si contesta la parzialità poiché uno degli arbitri era il legale e membro del CDA di Enel, controllante la società convenuta. Negli altri tre ricorsi un membro del CDA del Galatasaray, un giocatore professionista ed un’associazione di categoria dei calciatori ed un arbitro professionista furono sanzionati da un collegio arbitrale nominato dal TFF Federazione turca di football per alcune dichiarazioni e post online o rilasciati ai media contro dirigenti della TFF. Si contestano anche in questa vertenza l’assenza di imparzialità ed indipendenza del collegio, visto che gli arbitri sono nominati dal TFF ed il loro mandato scade con quello del presidente del TFF e l’illegittimità di questa decisione perché le sanzioni non erano disciplinate da leggi e stante l’assenza di un successivo controllo giudiziario di queste procedure disciplinari ed arbitrali. Violato l’articolo 6 in entrambi casi e nel secondo c’è stata anche una deroga all’articolo 10 Cedu nel caso dell’arbitrato tra Enelpower ed un'altra ditta la CEDU rimarca come la legge italiana sull’arbitrato e sulle ADR imponga doveri di riservatezza, neutralità, indipendenza ed autonomia dell’arbitro, mediatore etc. Nella fattispecie il conflitto d’interessi è palese, sì che il collegio arbitrale mancava d’imparzialità e di autonomia. come già evidenziato in un suo precedente di gennaio la camera arbitrale del TFF ha serie carenze strutturali, in primis manca di garanzie contro gli arbitri e le pressioni esterne, sì che non è neutrale ed imparziale. Le misure repressive adottate non sono compatibili con quanto necessario in una società democratica e le autorità turche non sono state in grado di bilanciare gli interessi dei ricorrenti ad esprimere liberamente le proprie opinioni e critiche, la tutela della reputazione di detti dirigenti e la pace di tutta la comunità calcistica. Sul tema Ali Riza ed altri c. Turchia del 28/1/20, Korzeniak c. Polonia del 10/1/17 e Bedat c. Svizzera [GC] del 2016.È analogo a Berstov c. Russia della stessa data il ricorrente non ricevette la notifica di un giudizio e delle relative udienze diretto contro di lui azionato dalla vittima di un sinistro stradale aveva investito un pedone per essere indennizzata dei danni subiti ed a Jessica Marchi c. Italia ric.54978/17 del 27/5/21 sulla lecita revoca dell’affido di un minore dopo la condanna ai domiciliari del marito per abusi sessuali su minori e pedopornografia nessuna deroga all’articolo 8 . SEZ. V AMAGHLOBELI ED ALTRI comma GEORGIA 20 MAGGIO 2021, RIcomma 41192/11 DIRITTO DI ACCESSO – LIBERTÀ D’INFORMAZIONE – LIBERTÀ DI STAMPA RESTRIZIONI. Nessuno è al di sopra della legge, nemmeno il giornalista. Due cronisti e la casa editrice del giornale per cui lavorano furono sanzionati per essersi recati ad un posto di blocco alla frontiera tra la Turchia e la Georgia per fare un reportage intervistando e fotografando i viaggiatori su presunte pratiche illegali perpetrate alla frontiera segnalate loro da alcuni residenti. Il loro intento era raccogliere informazioni in una zona di controllo della dogana. Nessuna violazione dell’articolo 10 Cedu la CEDU ha constatato l’onere del rispetto della legge che grava sui giornalisti, seppure riconoscendone il fondamentale ruolo sociale in una democrazia. Ciò rientra nel concetto di giornalismo responsabile. La condanna è perciò lecita i giudici interni hanno preso in considerazione la libertà di espressione, il loro ruolo di cronisti ed esaminato con cura e nel rispetto della prassi della CEDU la questione, giustificando ampiamente la condanna contestata. Sul tema Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC] del 2017 v. rassegna del 27/1/15 e Brambilla ed altri c. Italia del 23/6/16. È analoga a Ogretene Kannat c. Turchia del 18/5/21, in cui questa violazione è stata ravvisata, sull’illecita detenzione di due giornalisti che avevano ceduto delle circolari ministeriali a Wikileaks violata anche la loro libertà d’espressione .