RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 269, C-30/19 15 APRILE 2021 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE BASATA SU RAZZA – INDENIZZO - DIFFICOLTÀ DI DIMOSTRARE LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE – DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA. Difesa dei diritti – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su un’asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza dell’asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e l’asserita discriminazione –Norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell’asserita discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente. Gli articolo 7 e 15 Direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, letti alla luce dell’art. 47 Carta di Nizza, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un’asserita discriminazione vietata da tale direttiva di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di detta discriminazione. Il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza dell’art. 47 Carta di Nizza disapplicando, all’occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della normativa nazionale. La fattispecie riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata da un passeggero cileno, residente a Stoccolma, per essere stato sottoposto da un controllo suppletivo dal direttore di un volo interno, effettuato da un vettore svedese, ritenutosi discriminato in ragione della sua etnia e del suo aspetto fisico. Il convenuto, rifiutandosi di riconoscere la discriminazione razziale, aveva transato la lite versando un risarcimento. In questi casi il diritto interno impediva al giudice di proseguire la lite al solo fine di acclarare questa discriminazione. Per la CGUE in questi casi si perde l’effetto dissuasivo della normativa sul divieto di discriminazioni, soprattutto razziale e la vittima laddove in via prioritaria voglia acclararla, non gode di una tutela giurisdizionale effettiva. Sul tema EU C 2019 530, 2018 853 e 2013 275 EU C 2021 274, C-511/19 15 APRILE 2021 TUTELA DEI LAVORATORI – POLITICA SOCIALE - CRISI ECONOMICA – LAVORATORI COLLOCATI IN RISERVA DI MANORDOPERA FINO AL PENSIONAMENTO. Riduzione retributiva e riduzione o perdita dell’indennità di licenziamento – Regime applicabile ai lavoratori del settore pubblico prossimi al pensionamento a tasso intero – Riduzione delle spese retributive del settore pubblico – Finalità legittima di politica sociale – Situazione di crisi economica. Gli articolo 2 e 6 § .1 Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori del settore pubblico che soddisfano, nel corso di un determinato periodo, le condizioni per percepire una pensione a tasso intero sono collocati in un regime di riserva di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro, il che comporta una riduzione della loro retribuzione, una perdita del loro eventuale avanzamento di carriera, nonché una riduzione, o addirittura la soppressione, dell’indennità di licenziamento alla quale avrebbero avuto diritto al momento della cessazione del loro rapporto di lavoro, purché tale normativa persegua un giustificato obiettivo di politica del lavoro e i mezzi per il conseguimento di tale obiettivo siano appropriati e necessari. La liceità è riconosciuta in base ad alcune considerazioni il collocamento in questo regime, con perdita dell’avanzamento di carriera e forte decurtazione del salario, è di breve durata max. 24 mesi al termine del quale essi beneficiano di una pensione a tasso intero, circostanza che costituisce la condizione fondamentale per l’ammissibilità a detto regime . Il lavoratore in riserva mantiene tutte le tutele ex lege attraverso l’adozione di misure specifiche può trovare un altro impiego, esercitare la libera professione, i contributi previdenziali laddove non potessero essere versati dal datore, lo saranno dal centro per l’impiego ed è prevista la possibilità di trasferire detto personale verso altri impieghi vacanti del settore pubblico, nonché l’adozione di provvedimenti per il rimborso dei mutui immobiliari ottenuti dal personale in questione . Sul tema EU C 2020 272, 2015 115 e 2007 604.