RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 230, C 950/19 24 MARZO 2021 TUTELA DELLA PROFESSIONE – DIRTTO SOCIETARIO REVISORE DEI CONTI – INCARICO DIRIGENZIANZALE CONFLITTO D’INTERESSI CON SOCIETÀ CHE REVISIONA. Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati – Assunzione di un revisore legale dei conti da parte di un ente sottoposto a revisione – Periodo di astensione professionale – Divieto di accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell’ente sottoposto a revisione – Violazione – Gravità e durata della violazione – Espressione accettare una funzione” – Portata – Conclusione di un contratto di lavoro con l’ente sottoposto a revisione – Indipendenza dei revisori legali – Aspetto esterno. L’articolo 22 bis § .1, Lett. a Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati deve essere interpretato nel senso che un revisore legale dei conti, quale il responsabile della revisione designato da un’impresa di revisione contabile in relazione a un incarico di revisione legale dei conti, deve essere considerato accettare una funzione dirigenziale di rilievo in un ente sottoposto a revisione, ai sensi di tale disposizione, fin dal momento in cui conclude con quest’ultimo un contratto di lavoro relativo a tale funzione, anche se non ha ancora iniziato ad esercitare effettivamente le sue funzioni. Come evidenzia la CGUE qualora un revisore legale dei conti abbia cessato le sue attività o la sua qualità di responsabile della revisione in relazione a un incarico di revisione dei conti di un determinato ente, la negoziazione o la costituzione di un rapporto contrattuale tra un siffatto revisore e tale ente può essere sufficiente a ingenerare retrospettivamente nei terzi un dubbio quanto alla qualità e all’integrità della revisione effettuata prima della cessazione di tali attività senza contare che è indice di un lapalissiano conflitto d’interessi, assolutamente vietato dalle norme interne e comunitarie. Sul tema EU C 2020 794. EU C 2021 139, C-857/19 25 FEBBRAIO 2021 LIBERA CONCORRENZA ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO SANZIONATO DA COMMISSIONE UE ED ANTITRUST NAZIONALE NE BIS IN IDEM. Ripartizione delle competenze tra la Commissione europea e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza – Principio del ne bis in idem. L’articolo 11 § .6, prima frase, Regolamento CE n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articolo [101 e 102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private della competenza ad applicare gli articolo 101 e 102 TFUE quando la Commissione europea avvia un procedimento per l’adozione di una decisione che constati una violazione di tali disposizioni, se e nella misura in cui tale atto formale verte sulle stesse presunte violazioni degli arttt.101 e 102 TFUE, commesse dalla stessa o dalle stesse imprese sullo stesso o sugli stessi mercati di prodotto e sullo stesso o sugli stessi mercati geografici, nel corso dello stesso o degli stessi periodi, di quelle oggetto del o dei procedimenti precedentemente avviati da tali autorità. Il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 50 Carta di Nizza, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a violazioni del diritto della concorrenza come l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE e vieta che un’impresa sia condannata o perseguita nuovamente a causa di un comportamento anticoncorrenziale per il quale è stata sanzionata o per il quale è stata dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile. Per contro, tale principio non trova applicazione quando un’impresa è perseguita e sanzionata separatamente e in modo indipendente da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro e dalla Commissione europea per violazioni dell’articolo 102 TFUE relative a mercati di prodotto o mercati geografici distinti o quando un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro è privata della sua competenza in applicazione dell’articolo 11 § .6, prima frase, del regolamento n. 1/2003. Si noti come le indagini della Commissione e dell’Antitrust slovacco non riguardassero gli abusi relativi agli stessi prodotti la prima era relativa alla banda larga, l’altra a prodotti e telefoni cellulari che usavano la banda stretta. Sul tema EU C 2020 43 e 753 nella rassegna del 2/10/20.