RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. III PAVEL SHISHKOV comma RUSSIA 2 MARZO 2021, RIcomma 78754/13 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ – STATO DI ABBANDONO DEL FIGLIO - ADOZIONE SENZA CONSULTARE L’ALTRO GENITORE. Giusto interrompere il rapporto padre-figlia, se già labile al momento dell’adozione della minore. Lamenta che la figlia è stata messa in un centro di accoglienza, data in affidamento e poi in adozione, dopo che la madre era stata privata della patria potestà, senza che fosse previamente consultato ed avesse potuto far valere le sue prerogative paterne. Si precisa che il ricorrente nel frattempo aveva intentato un’azione di riconoscimento di paternità sia relativa a questa figlia che all’altro avuto da questa donna durante una relazione extraconiugale. Prima che la minore fosse data in adozione non aveva avuto rapporti con lei per circa 4 anni e gli stessi erano ripresi durante il periodo di adattamento presso la nuova famiglia e successivamente all’adozione. Nessuna violazione dell’art. 8 Cedu il rapporto padre-figlio è sacro ed indissolubile, ma il ricorrente de facto vi aveva rinunciato ed era restato inerte, prima e durante l’adozione della figlia, sì che l’adozione era lecita e nell’interesse supremo della minore. Inoltre, contrariamente a quanto asserito, l’intero iter dell’adozione e la procedura presso i tribunali erano stati equi, suffragati da motivi sufficienti e pertinenti, avendo analizzato nel dettaglio le circostanze, i fatti, le testimonianze e consentito al ricorrente di presentare osservazioni e prove scritte ed orali. Sul tema Suur c. Estonia del 20/10/20, Zelikha Magomadova c. Russia dell’8/10/19 e Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC] del 10/9/19. SEZ. III VORONKOV comma RUSSIA numero 2 2 MARZO 2021, RIcomma 10698/18 TUTELA DEL LAVORO – FORO DELLE LITI SUL LAVORO – DENEGATA GIUSTIZIA. Violano l’equo processo le decisioni contraddittorie sulla scelta del foro cui presentare un ricorso in materia di lavoro. Introdusse una causa per la declaratoria del proprio contratto di lavoro ed ottenere gli arretrati salariali innanzi al competente giudice del suo luogo di residenza che però si dichiarò incompetente ratione loci a favore di quello del luogo ove era sita la sede della società datrice convenuta che, a sua volta, fece lo stesso. A suo avviso queste dichiarazioni d’incompetenza lo hanno privato dell’accesso alla giustizia. Violato l’art. 6 § .1 Cedu queste decisioni contraddittorie hanno comportato la maturazione dei termini per la prescrizione estintiva della causa sì che il ricorrente, per motivi indipendenti dalla sua volontà, non ha potuto far valere le sue ragioni. La sua causa non è stata minimante vagliata da alcun giudice, sì che de facto non ha avuto accesso alla giustizia. Sul tema Gu& eth mundur Andri Ástrá& eth sson c. Islanda [GC] dell’1/12/20 e Radomilja ed altri c. Croazia [GC] del 20/3/18. SEZ.V VOROTNIKOVA comma LETTONIA 4 FEBBRAIO 2021, RIcomma 68188/13 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E DEI DISABILI - PENSIONE ANTICIPATA – RIFIUTO - EQUO PROCESSO. È contrario alla Cedu impedire ad una parte di familiarizzare con le prove prodotte dall’altra. Chiese di andare in pensione dopo aver assistito il figlio disabile sino alla sua morte all’età di 7 anni, laddove però la legge concede questa facoltà se il disabile ha compiuto 8 anni. Impugnò questa disposizione in tutte le dovute sedi in primo grado le sue richieste furono accolte, ma rigettate negli altri due. La S.comma chiese pareri a tre istituzioni dello Stato che non furono trasmessi alla ricorrente che, ciò nonostante, depositò delle osservazioni sugli stessi, che però non furono allegate al fascicolo della lite, dato che ciò non era previsto dalla procedura amministrativa intentata dalla donna. Violato l’art. 6 Cedu il diritto al contraddittorio è un cardine dell’equo processo e presuppone che ogni parte sia informata dell’esistenza di prove, ne possa conoscerne il contenuto, commentarle”, presentare osservazioni sulle stesse in anticipo ed in forma scritta. Tale diritto di accesso deve avvenire in un tempo appropriato e si riferisce anche alle memorie difensive. Se ciò non è possibile si ha una chiara violazione del diritto al contradditorio e, a ben vedere, anche della parità delle parti anche in assenza di pregiudizio da parte di chi invoca la lesione di questo suo diritto. È palese che la fattispecie rientri in questa ipotesi la ricorrente non solo non era stata informata del deposito di questi pareri, ma le è anche stato impedito di contestarli presentando proprie memorie e deduzioni. Sul tema Zagrebačka banka dd c. Croazia del 12/12/13 e Regner c. Repubblica Ceca [GC] del 19/9/17.