RASSEGNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

EU C 2021 162, C 434/19 3 MARZO 2021 TUTELA DEI CONSUMATORI E DELLA CONCORRENZA SERVIZIO DI RISCOSSIONE IMU, ICI ETC. PRESSO POSTE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE ITALIA. Aiuti di Stato – Concorrenza – Condizioni di applicazione –Servizi di interesse economico generale – Gestione del servizio di conto corrente postale per la raccolta dell’imposta comunale sugli immobili – Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri – Commissioni fissate unilateralmente dall’impresa beneficiaria . L’art. 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un aiuto di Stato , ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane SpA per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Si precisi che per aiuto di Stato s’intende una misura mediante la quale imprese, pubbliche o private, sono tenute a un obbligo di acquisto o acquisizione di servizi mediante risorse finanziarie proprie non costituisce un aiuto di Stato. Infatti, tale obbligo non implica, in linea di principio, l’impegno di risorse statali, ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La situazione sarebbe tuttavia diversa nel caso in cui si dovesse considerare che tali imprese sono state incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, per esempio se fossero previsti una ripercussione del costo aggiuntivo generato da tale obbligo di acquisto o acquisizione di servizi integralmente sull’utente finale, il finanziamento di tale costo aggiuntivo attraverso un contributo obbligatorio imposto dallo Stato membro o, ancora, un meccanismo di compensazione integrale di detto costo aggiuntivo . Il servizio di riscossione tributi per conto dei comuni, però, sembra rientrare in questa ultima ipotesi vietata, ma ciò dovrà esser compiutamente vagliato dalla S.C. anche relativamente alla violazione delle norme sulla leale concorrenza. Sul tema EU C 2019 407, 172, 2017 671 e 2003 415. È analoga alla EU C 2021 154, C-429/19 P del 3/3/21 con cui la CGUE ha bocciato definitivamente la decisione della Commissione relativa al salvataggio della Banca Tercas, escludendo che l’uso del Fondo interbancario di tutela dei depositi per tale operazione fosse un aiuto di Stato. EU C 2021 134, C-804/19 25 FEBBRAIO 2021 TUTELA DEI LAVORATORI – LAVORATORI MIGRANTI AZIONE DIRETTA CONTRO DATORE PER SALDO DELLE SPETTANZE – FORO BRUXELLES I BIS. Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Contratto concluso in uno Stato membro per un posto di lavoro presso una società stabilita in un altro Stato membro – Assenza di prestazione di lavoro durante tutta la durata del contratto – Esclusione dell’applicazione delle norme nazionali sulla competenza – Nozione di luogo in cui o da cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” – Contratto di lavoro – Luogo di esecuzione del contratto – Obblighi del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro. Le disposizioni contenute nella sezione 5 del capo II del Regolamento UE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, intitolato Competenza in materia di contratti individuali di lavoro , devono essere interpretate nel senso che si applicano ad un ricorso giurisdizionale di un lavoratore dipendente domiciliato in uno Stato membro contro un datore di lavoro domiciliato in un altro Stato membro nel caso in cui il contratto di lavoro è stato negoziato e concluso nello Stato membro del domicilio del lavoratore e prevedeva che il luogo di esecuzione del lavoro si trovasse nello Stato membro del datore di lavoro, anche se tale lavoro non è stato eseguito per un motivo imputabile a quest’ultimo. Inoltre ostano all’applicazione delle norme nazionali sulla competenza giurisdizionale a un ricorso come quello di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, indipendentemente dal fatto che tali norme si rivelino più vantaggiose per il lavoratore. L’art. 21 § .1 Lett. b , i deve essere interpretato nel senso che un ricorso come quello di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza può essere proposto dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui, o a partire dal quale, il lavoratore era tenuto, conformemente al contratto di lavoro, ad adempiere la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro, fatto salvo l’art. 7, punto 5, di tale regolamento. I principi sottesi alla materia sono già stati codificati dalle EU C 2019 311, 2018 878 e 2017 688. È analoga a EU C 2021 135, C-940/19 stessa data sul riconoscimento delle qualifiche professionali nello specifico dei dentisti .