RASSEGNA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZ. II GAWLIK C. LIECHTENSTEIN 16 FEBBRAIO 2021, RIC.23922/19 TUTELA DELLA PRIVACY – RESPONSABILITÀ MEDICA E DI EQUIPE – EUTANASIA – TUTELA DEL WHISTLEBLOWER – ECCEZIONI - LICENZIAMENTO ILLECITO. Giusto licenziare il whisteblower che non segue le dovute procedure infangando” il datore ed il collega. È un medico specializzato in medicina generale ed interna nonché primario del relativo dipartimento dell’ospedale nazionale. È il diretto superiore del Dott.H uno psichiatra che accusò di eutanasia, dopo aver avuto sospetti sulla sua condotta rilevando, durante una ricerca nei file interni dell’ospedale, quattro morti per presunta eutanasia. Si rivolse direttamente alla Procura, anziché attivare le dovute indagini interne. I procedimenti penali contro H ed il ricorrente furono archiviati. Il caso ebbe una vasta eco mediatica. L’ospedale però decise di licenziare il ricorrente che agì per ottenere un risarcimento per il licenziamento illecito ed i danni d’immagine, ma gli fu negato la somma ben inferiore alle sue richieste accordata in appello fu annullata dalla Cassazione . Nessuna violazione dell’art. 10 Cedu non avendo seguito le dovute procedure investigative interne denunciando il collega in sede penale ha violato i suoi doveri. Pur non avendo agito con dolo, aveva dimostrato una grave negligenza nel verificare le informazioni portate alla sua attenzione. Ciò, stante anche la vasta eco mediatica, aveva avuto pesanti ripercussioni sulla reputazione dell’ospedale e del collega sì che il licenziamento era giustificato e non era affatto una misura sproporzionata. Si noti che è uno dei rari casi di licenziamento di whistleblower. Sul tema Risoluzioni del Parlamento del COE 1729/2010, 2060/2015 e 2300/19, Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri del COE 7/2014, 2073/2015 e 2162/2019 sulla tutela del whistleblower anche in ambito internazionale extra europeo Langner c. Germania e Medžlis Islamske Zajednice Brčko ed altri c. Bosnia ed Herzegovina [GC] nelle rassegne del 17/9/15 e 7/7/17. SEZ. IV V.L.C. E A.N. C. REGNO UNITO 16 FEBBRAIO 2021, RIC.77587 E 74603/12 TUTELA DEI LAVORATORI E DEI MINORI – SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE – ONERI DELLO STATO - EQUO PROCESSO – NUOVA FATTISPECIE. Le potenziali vittime della tratta di esseri umani vanno protette, non perseguite penalmente ipso iure. Sono due minorenni vietnamiti che furono condannati per produzione di stupefacenti durante una retata furono trovati mentre lavoravano in fattorie” di cannabis. Eccepirono di essere stati fatti entrare illegalmente da connazionali uno era anche il padre adottivo del primo ricorrente che li avevano sfruttati schiavizzandoli. Lamentano di essere stati condannati seppure minorenni e che lo Stato non li ha difesi contro la tratta. La CEDU con questa sentenza, per la prima volta, ha analizzato il nesso tra la tratta di essere umani ed il perseguimento penale delle vittime, anche potenziali. Infatti se da un lato perseguire penalmente una potenziale vittima non è in contrasto con i precetti dell’art. 4 Cedu divieto di lavori forzati , dall’altro deve essere fatta una valutazione da parte di esperti e le autorità giudiziarie hanno l’onere di motivare le dissenzienti conclusioni. Ciò non è stato fatto nella fattispecie né dalla polizia né dagli inquirenti nemmeno in fase di riesame le autorità giudiziarie rigettarono le conclusioni delle competenti autorità che avevano attestato la loro qualità di vittime di tratta senza fornire alcuna motivazione o contestazione ed in appello la Corte si limitò solo a valutare se la procedura costituisse un abuso. Per la CEDU questa mancata valutazione, seppure dopo la loro condanna furono prese misure per tutelarli, ha costituito una lesione del contraddittorio perché ha impedito alla difesa dei ricorrenti di ottenere prove ed elementi utili ad esercitare il proprio mandato. Sul tema si vedano i § § . 94-107 sulle norme dell’UE, del COE e dell’ONU volte a contrastare la tratta di essere umani Ilo, c.d. Protocollo Palermo etc. SM c. Croazia, Chowdury e altri c. Grecia nelle rassegne del 3/8/18 e 31/3/17 e Rantsev c. Cipro e Russia del 2010. Relativamente all’equo processo ed all’asserita impossibilità di accedere al tribunale è analoga a Stichting Landgoed Steenbergen ed altri c. Olanda che ha affermato la liceità della pubblicazione solo online di un progetto di decisione e della decisione su un permesso di prolungare l’orario di apertura di una pista da motocross.